Articolo 2104 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2104. Congedo illimitato 1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza. 2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010