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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DE LECCE FRANCESCO, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Centro Ricorrente_3 Sas Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015846337000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1430/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di Ricorrente_2 della società “Centro CAD s. a.s.di Ricorrente_1”, con sede in Nardò, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'intimazione di pagamento n. 059202490158463 37/000 (notificatale il 04.11.2024), in relazione e limitatamente alla cartella di pagamento n. 05920200016621955000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 20.491,45 relativa ad IVA per l'anno 2018 .
A fondamento del ricorso, la sig.ra Ricorrente_1 ha dedotto di aver appreso del preteso debito fiscale solo con la notifica della opposta intimazione, non avendo essa ricorrente, benché socia accomandataria della società “Centro CAD s.a.s.di Ricorrente_1”, avuto legale conoscenza -prima della notifica dell'intimazione- della richiamata presupposta cartella.
Inoltre, ha censurato l'atto avversato anche sotto il profilo motivazionale ex art. 7 L. 212/2000, stante la mancata allegazione della presupposta cartella e il difetto di elementi chiarificatori circa la natura della pretesa impositiva, l'indicazione dell'Autorità giudiziaria competente per l'impugnazione e, infine, circa i criteri seguiti dall'Amministrazione erariale per il calcolo degli interessi di mora.
Ha, altresì, aggiunto che, in conseguenza della assunta mancata notifica della suindicata cartella di pagamento, si sarebbe verificata la decadenza dal potere di riscossione dell'Ufficio e la prescrizione del vantato credito fiscale, trovando applicazione -nella fattispecie- la prescrizione quinquennale.
Ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato in rapporto a specificato ruolo, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituitasi, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'atto impugnato era stato preceduto dalla regolare notifica della cartella, che parte ricorrente aveva –peraltro- a suo tempo impugnato, con ricorso deciso da questa CGT con sentenza favorevole all'Ufficio (v. sent. N. 60/2024) ed appellata dalla Ricorrente_1; che, inoltre, parte ricorrente, in data 16/6/2023, aveva presentato istanza di definizione agevolata, poi revocata in data 3-5-2024 per il mancato rispetto del piano di rateizzazione;
che, ad ogni buon conto, la cartella era stata ritualmente notificata;
che, quanto alla carenza motivazione dell'avviso di intimazione la doglianza era del tutto infondata;
che, infine, l'agente della riscossione non aveva legittimazione passiva quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione della pretesa impositiva.
Dal canto suo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in forza del principio del “ne bis in idem”, posto che la cartella n. 05920200016621955000 era stata già a suo tempo impugnata e il relativo giudizio era stato definito sfavorevolmente per la stessa parte ricorrente;
ha, inoltre, eccepito l'infondatezza del ricorso, concludendo in termini.
All'odierna odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento in contestazione al Ricorrente_2 Ricorrente_1, presupposta all'intimazione per cui è giudizio, appare priva di fondamento.
Infatti, la Suprema Corte ha sul punto chiarito che “la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente debito sociale interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci…. Il Ricorrente_2 è tenuto al pagamento del debito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società, senza che ci sia necessità di notificargli l'avviso di accertamento non impugnato, né la cartella di pagamento non adempiuta” (cfr. ordinanza n. 16698/2021).
Peraltro, con specifico riferimento alla presente fattispecie, va evidenziato che la sig.ra Ricorrente_1 aveva già impugnato, in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della società “Centro CAD s.a.s.di Ricorrente_1”, con esito favorevole all'Ufficio, la cartella di che trattasi, cartella che, come si evince dalla lettura della sentenza n.
60/2024 resa da questa CGT (e qui prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione), era stata debitamente notificata “in data 12-7-2022 tramite invio in casella di posta elettronica” (v. sent. in atti).
Ne discende che tutte le questioni inerenti alla validità del ruolo presupposto all'intimazione e alla conseguente sua efficacia esecutiva si palesano inammissibili alla luce del rilievo che, in questa sede, la ricorrente non può, evidentemente, riproporre questioni che sono state già affrontate a suo tempo e decise con la suindicata sentenza resa da questa Corte di Giustizia Tributaria.
Ad ogni modo, la quaestio circa la validità del ruolo presupposto all'intimazione si palesa in radice superata dal rilievo dell'Agenzia della Riscossione che – in assenza di specifica contestazione – ha attestato essere intervenuta istanza di rottamazione quater (contrassegnata con il prot. n. 05990202301229190) presentata dalla odierna parte ricorrente in data 16.06.2023; domanda di definizione agevolata poi revocata in data
03.05.2024 “per non aver rispettato l'intero piano” (cfr. memorie Ufficio pag. 2).
Infatti, la richiesta di rateizzazione in parola costituisce riconoscimento implicito dell'obbligazione tributaria, idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario: “la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti” (così, Cass. Sez. Trib. n.
32679/2024).
Di conseguenza, il ruolo in esame può considerarsi definitivo, come tale non più censurabile e legittimamente posto in riscossione dall'Ufficio.
Dette considerazioni consentono, evidentemente, di superare anche le eccezioni di decadenza e di prescrizione, peraltro prive di ogni fondamento, vertendosi in tema di tributo erariale (IVA 2018), soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.
Quanto alla intrinseca legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, è appena il caso di rilevare che attesa la natura meramente ricognitiva del richiamato provvedimento è sufficiente che lo stesso richiami – come nella fattispecie – gli atti precedenti che hanno definito il debito e quantifichi gli importi ulteriori, come gli interessi maturati, calcolati secondo previsione di legge.
A tal proposito, per completezza di motivazione, appare opportuno richiamare l'insegnamento della S.C., secondo cui “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7,
e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (cfr. Cass. Civ., sez. un., 14/07/2022, n.22281).
Nella fattispecie, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'intimazione non costituisce, con ogni evidenza, l'atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi;
il motivo è, quindi, infondato.
In conclusione, anche in parte qua, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore degli Uffici costituiti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 , oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DE LECCE FRANCESCO, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Centro Ricorrente_3 Sas Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015846337000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1430/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di Ricorrente_2 della società “Centro CAD s. a.s.di Ricorrente_1”, con sede in Nardò, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'intimazione di pagamento n. 059202490158463 37/000 (notificatale il 04.11.2024), in relazione e limitatamente alla cartella di pagamento n. 05920200016621955000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 20.491,45 relativa ad IVA per l'anno 2018 .
A fondamento del ricorso, la sig.ra Ricorrente_1 ha dedotto di aver appreso del preteso debito fiscale solo con la notifica della opposta intimazione, non avendo essa ricorrente, benché socia accomandataria della società “Centro CAD s.a.s.di Ricorrente_1”, avuto legale conoscenza -prima della notifica dell'intimazione- della richiamata presupposta cartella.
Inoltre, ha censurato l'atto avversato anche sotto il profilo motivazionale ex art. 7 L. 212/2000, stante la mancata allegazione della presupposta cartella e il difetto di elementi chiarificatori circa la natura della pretesa impositiva, l'indicazione dell'Autorità giudiziaria competente per l'impugnazione e, infine, circa i criteri seguiti dall'Amministrazione erariale per il calcolo degli interessi di mora.
Ha, altresì, aggiunto che, in conseguenza della assunta mancata notifica della suindicata cartella di pagamento, si sarebbe verificata la decadenza dal potere di riscossione dell'Ufficio e la prescrizione del vantato credito fiscale, trovando applicazione -nella fattispecie- la prescrizione quinquennale.
Ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato in rapporto a specificato ruolo, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituitasi, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'atto impugnato era stato preceduto dalla regolare notifica della cartella, che parte ricorrente aveva –peraltro- a suo tempo impugnato, con ricorso deciso da questa CGT con sentenza favorevole all'Ufficio (v. sent. N. 60/2024) ed appellata dalla Ricorrente_1; che, inoltre, parte ricorrente, in data 16/6/2023, aveva presentato istanza di definizione agevolata, poi revocata in data 3-5-2024 per il mancato rispetto del piano di rateizzazione;
che, ad ogni buon conto, la cartella era stata ritualmente notificata;
che, quanto alla carenza motivazione dell'avviso di intimazione la doglianza era del tutto infondata;
che, infine, l'agente della riscossione non aveva legittimazione passiva quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione della pretesa impositiva.
Dal canto suo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in forza del principio del “ne bis in idem”, posto che la cartella n. 05920200016621955000 era stata già a suo tempo impugnata e il relativo giudizio era stato definito sfavorevolmente per la stessa parte ricorrente;
ha, inoltre, eccepito l'infondatezza del ricorso, concludendo in termini.
All'odierna odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento in contestazione al Ricorrente_2 Ricorrente_1, presupposta all'intimazione per cui è giudizio, appare priva di fondamento.
Infatti, la Suprema Corte ha sul punto chiarito che “la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente debito sociale interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci…. Il Ricorrente_2 è tenuto al pagamento del debito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società, senza che ci sia necessità di notificargli l'avviso di accertamento non impugnato, né la cartella di pagamento non adempiuta” (cfr. ordinanza n. 16698/2021).
Peraltro, con specifico riferimento alla presente fattispecie, va evidenziato che la sig.ra Ricorrente_1 aveva già impugnato, in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della società “Centro CAD s.a.s.di Ricorrente_1”, con esito favorevole all'Ufficio, la cartella di che trattasi, cartella che, come si evince dalla lettura della sentenza n.
60/2024 resa da questa CGT (e qui prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione), era stata debitamente notificata “in data 12-7-2022 tramite invio in casella di posta elettronica” (v. sent. in atti).
Ne discende che tutte le questioni inerenti alla validità del ruolo presupposto all'intimazione e alla conseguente sua efficacia esecutiva si palesano inammissibili alla luce del rilievo che, in questa sede, la ricorrente non può, evidentemente, riproporre questioni che sono state già affrontate a suo tempo e decise con la suindicata sentenza resa da questa Corte di Giustizia Tributaria.
Ad ogni modo, la quaestio circa la validità del ruolo presupposto all'intimazione si palesa in radice superata dal rilievo dell'Agenzia della Riscossione che – in assenza di specifica contestazione – ha attestato essere intervenuta istanza di rottamazione quater (contrassegnata con il prot. n. 05990202301229190) presentata dalla odierna parte ricorrente in data 16.06.2023; domanda di definizione agevolata poi revocata in data
03.05.2024 “per non aver rispettato l'intero piano” (cfr. memorie Ufficio pag. 2).
Infatti, la richiesta di rateizzazione in parola costituisce riconoscimento implicito dell'obbligazione tributaria, idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario: “la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti” (così, Cass. Sez. Trib. n.
32679/2024).
Di conseguenza, il ruolo in esame può considerarsi definitivo, come tale non più censurabile e legittimamente posto in riscossione dall'Ufficio.
Dette considerazioni consentono, evidentemente, di superare anche le eccezioni di decadenza e di prescrizione, peraltro prive di ogni fondamento, vertendosi in tema di tributo erariale (IVA 2018), soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.
Quanto alla intrinseca legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, è appena il caso di rilevare che attesa la natura meramente ricognitiva del richiamato provvedimento è sufficiente che lo stesso richiami – come nella fattispecie – gli atti precedenti che hanno definito il debito e quantifichi gli importi ulteriori, come gli interessi maturati, calcolati secondo previsione di legge.
A tal proposito, per completezza di motivazione, appare opportuno richiamare l'insegnamento della S.C., secondo cui “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7,
e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (cfr. Cass. Civ., sez. un., 14/07/2022, n.22281).
Nella fattispecie, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'intimazione non costituisce, con ogni evidenza, l'atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi;
il motivo è, quindi, infondato.
In conclusione, anche in parte qua, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore degli Uffici costituiti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 , oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.