Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 18/12/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 208/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
AS LASALVIA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere relatore Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 61854 del registro di segreteria, promosso da:
omissis, nata a [...] il omissis ed ivi residente in [...]omissis, (c.f.
omissis), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Fusillo e presso il suo Studio in Roma, Viale delle Milizie n. 22 elettivamente domiciliata;
Appellante Contro
INPS - Istituto Nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente dagli avvocati Sergio Preden
(pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), NT TE (pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), IN NI
(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), LI Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta RE (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),
con domicilio eletto in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell’ Avvocatura centrale dell’Istituto.
Appellata avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.638/2023, depositata in data 5 ottobre 2023;
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del giorno 6 novembre 2025, svolta con l’assistenza del segretario, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore cons. Natale Longo, l’avv. Antonio Strizzi (per delega dell’avv. Alessandro Fusillo) per l’appellante.
Svolgimento del processo La signora omissis, con ricorso introduttivo intentato dinanzi la sezione giurisdizionale Lazio, ha rappresentato che, con la precedente sentenza n. 524/2001 della medesima Sezione, era stata dichiarata la cessata materia del contendere, essendo stata riconosciuta dall’Amministrazione la sua domanda in ordine alla decorrenza del proprio trattamento pensionistico far data dal 19/01/1996. La ricorrente ha conseguentemente contestato le trattenute operate dall’INPS nel periodo 2009/2013, per un totale di € 20.948,83 e ha concluso chiedendo di condannare l’Istituto previdenziale alla restituzione della suddetta somma, con vittoria delle spese di lite.
Con la sentenza n. 638/2023, la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha respinto il ricorso, avendo considerato estinta la pretesa attorea per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2 del r.d.l. n.
295/1939, nonché tenuto conto che “in ogni caso, …… la ricorrente non ha provato che le trattenute operate dal resistente siano state indebite e in violazione della sentenza n. 524/2001 di questa Sezione”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la signora omissis, rappresentata e difesa come in epigrafe, articolando i motivi di ricorso di seguito compendiati.
1) Violazione degli artt. 2033, 2946 e 2953 c.c.
Secondo parte appellante, il proprio credito restitutorio sarebbe soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, essendo derivato da una misura patrimoniale illegittima (sebbene operata su ratei pensionistici) e non già da una riliquidazione del trattamento pensionistico (cfr: Cass. sent. n. 31527/2022).
L’appellante ha altresì censurato la “osservazione” contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente non avrebbe provato che le trattenute operate dal resistente siano state indebite e in violazione della sentenza n. 524/2001 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, evidenziando che quest’ultima decisione “dichiarava la cessazione della materia del contendere accertando la decorrenza della pensione in linea con le richieste della ricorrente e, per l’effetto, la considerazione per intero del servizio a tempo parziale”. Detta sentenza “conteneva altresì un capo di accertamento riguardante la misura e la decorrenza della pensione spettante alla Signora omissis, capo dal quale derivava il diritto soggettivo della ricorrente alla percezione della pensione.
La cessazione della materia del contendere era dichiarata in relazione all’adozione da parte del Segretariato Generale di un provvedimento che accoglieva per intero le richieste ed argomentazioni fatte valere dalla Signora omissis in relazione alla decorrenza della pensione”. Rispetto alla situazione pensionistica, accertata con efficacia di giudicato dalla Corte dei conti, l’INPS (ex INPDAP) avrebbe successivamente operato una trattenuta indebita “finalizzata a recuperare la tesi già smentita dalla Corte dei conti secondo cui il servizio a tempo parziale fosse da considerare non per intero” e, pertanto, a rideterminare la decorrenza della pensione in data successiva a quella già stabilita e accertata dalla più volte citata sentenza n. 554/2001.
L’azione qui spiegata dall’appellante sarebbe dunque finalizzata a recuperare una trattenuta illegittima e non a procedere ad una riliquidazione della pensione “che è già stata liquidata nel suo ammontare sul quale non vi sono contestazioni”.
2) Falsa applicazione dell’art. 2 del RDL 295/1939.
In coerenza con quanto già riferito, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha sostenuto l’applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale ex art. 2 del RDL n.
295/1939, considerato che “la Signora omissis non ha agito per recuperare il trattamento pensionistico dovuto, bensì per ottenere la restituzione di trattenute indebite”.
L’appellante ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello con condanna dell’Inps alla restituzione alla ricorrente dell’importo indebitamente trattenuto di euro 20.948,83, con vittoria di spese e onorari di lite.
L’Inps non risulta costituito in giudizio.
All’udienza del 6 novembre 2025, il Consigliere relatore ha posto la questione della tardività dell’appello all’appellante, che ne ha sostenuto la tempestività e ha concluso richiamando le argomentazioni e conclusioni già rassegnate.
Motivi della decisione
[1] In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’appello, in ragione della tardività della sua proposizione.
A tal riguardo, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 170, comma 3, del codice della giustizia contabile (c.g.c.), il giudizio d’appello in materia pensionistica “è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice”, ovvero dagli artt. 177-199 del codice.
Rientra, in particolare, nell’ambito delle suddette disposizioni il disposto dell’art. 190 c.g.c., che, nel disciplinare la forma e contenuto dell’appello, prevede testualmente, al 1 comma, che “l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato”.
Ciò diversamente dal giudizio pensionistico di I grado, che va introdotto con “ricorso”, da depositarsi presso la segreteria della Sezione territorialmente competente (artt. 152 e 154 c.g.c.).
Quanto ai termini per la proposizione dell’appello, essi sono disciplinati dall’art. 178 del codice di giustizia contabile, a norma del quale, “1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. …………
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza ……
4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, ((l'appello e)) la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ((devono essere proposti)), a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza…..”.
Con riguardo al caso di specie, si osserva che la sentenza impugnata non risulta esser stata ritualmente notificata alle parti, con conseguente applicabilità del termine lungo di un anno, previsto dal menzionato comma 4 dell’art. 178 del codice di giustizia contabile, decorrente “dalla pubblicazione della sentenza”.
Orbene, con riguardo alla fattispecie concreta sub iudice, si riscontra che la sentenza impugnata (n. 638/2023 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lazio) è stata depositata in data 5 ottobre 2023, nel mentre l’appello (pur depositato dall’appellante presso questa Corte in data 3 novembre 2024) risulta notificato alla controparte INPS mediante posta elettronica certificata soltanto in data 3/5/2025.
Invece, l’appello avrebbe dovuto essere notificato all’appellato entro il 5 novembre 2024, in applicazione del combinato disposto dei riferiti articoli 198 e 178 del codice di giustizia contabile.
Con riguardo a fattispecie analoghe, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, occorre aver riguardo al momento della notifica e non a quello del deposito, dovendo comunque valere la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (in termini, tra le altre, Cass., Sez. I, n. 28519/2019 e Sez. VI, n. 8839/2017).
Analogamente, anche la giurisprudenza contabile riconosce l’ammissibilità dell’appello promosso (come nella specie) con
“ricorso”, anziché nella forma della citazione prescritta dall’art. 190 c.g.c., ma a condizione che lo stesso sia notificato nel termine di legge
(in termini, Corte conti, Sez. III App., n. 230/2020, richiamante Cass.,
Sez. II, n. 12413/2017; id., Corte conti, Sez. II App., n. 48/2019).
Pertanto, l’appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
[2] La definizione del giudizio con decisione unicamente su una questione preliminare giustifica la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità ex lege delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello promosso da omissis iscritto al n. 61854 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di lite.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Natale Longo f.to AS LV Depositata in Segreteria il 18/12/2025
IL DIRIGENTE
f.to AS Biagi