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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
V SEZIONE CIVILE
12631 /2021 R.G.N.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 18/11/2025, dinanzi al giudice istruttore dott. DR NO, chiamata la causa tra
Parte_1
Contro
QUALE MANDATARIA Controparte_1 CP_2
Alle ore 11.10, sono presenti
Per , l'Avv.to OS RO, il quale si riporta agli atti Parte_1
depositati e precisamente alla citazione ed alla seconda memoria;
Per PER QUALE MANDATARIA Controparte_1 CP_1 CP_2
, l'Avv.to Fulvia Marsal Fanara, in sostituzione dell'Av.to ,
[...] Controparte_3
che si riporta alla comparsa ed alla prima memoria ex art. 183 cpc.
IL G.I.
Si riserva di deliberare.
Il Giudice
Dott. DR NO
Successivamente, riaperto il verbale, dà lettura della decisione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
1 Sezione Quinta civile
Nella persona del Dott. DR NO, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr° 12631 /2021, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
OS RO.
ATTRICE
CONTRO
Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'Avv.to .
[...] P.IVA_1 Controparte_3
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
RIGETTA l'opposizione proposta dall'attrice;
CONDANNA quest'ultima al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.051,50, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.9.2021, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23.8.2021, con il quale
[...]
le ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 76.756,27, Controparte_1 in dipendenza:
2 a) del contratto di mutuo al rogito del Notaio del 6.3.1992, rep. 24647, racc. 10677, Per_1
con il quale la ha concesso alla (dichiarata fallita con Controparte_5 Controparte_6
sent. num.15 del 17.1.1997 del Tribunale di Palermo) la somma di Lire 1.553.000.000, garantita da ipoteca iscritta in data 10.3.1992 ai nn. 12292/1484 e rinnovata il 6.3.2012 ai nn. 11892/958;
b) dell'atto pubblico di compravendita del 12.3.1996, al rogito del Notaio Per_2
rep. 33136, con il quale la ha alienato all'odierna attrice
[...] Controparte_6
l'immobile sito in Bagheria (PA), Corso Baldassare Scaduto identificato al foglio 7,
p.la 1642 sub. 12, gravato da frazione di ipoteca relativa al contratto di mutuo sopra meglio indicato, con accollo da parte dell'acquirente del mutuo anche per il capitale residuo mutuato.
All'uopo, ha dedotto, con il primo motivo di opposizione, di non essere debitrice dell'importo precettato, essendo stato l'atto di compravendita sopra indicato dichiarato inefficace dal Tribunale di Palermo, con sentenza num. 3214/2004 il 14.10.2004, a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore nominato nel fallimento della società Controparte_6
A tal fine, ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “…qualora per effetto della revoca venisse meno un contratto di compravendita immobiliare con accollo, da parte dell'acquirente, di un mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile stesso, verrebbe contestualmente meno l'obbligo di pagamento dell'acquirente e quindi l'accollo del mutuo, ed il fallimento dell'alienante mutuatario resterebbe l'unico obbligato, nei confronti del mutuante, alla restituzione della somma data a mutuo (nella specie il mutuante aveva agito per il pagamento nei confronti dell'accollante - acquirente un bene immobile, il quale aveva eccepito che nei suoi confronti era stata esercitata azione revocatoria del contratto di compravendita dalla curatela fallimentare del venditore-mutuatario e di non essere tenuto al pagamento;
la S.C. sulla base del principio esposto, ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'eccezione perché' non opponibile al creditore”. (Cass. S.U. Sent. 26 maggio 1999 n. 5076)”.
Il motivo va disatteso.
Ed invero, l'orientamento giurisprudenziale citato concerne i rapporti tra debitore principale ed accollante, e non anche i rapporti tra quest'ultimo ed il creditore.
3 Se, dunque, non può dubitarsi che venuta meno la compravendita per effetto dell'esperimento con successo dell'azione revocatoria fallimentare da parte della curatela, anche l'accollo del mutuo frazionato rimane privo di causa, nei rapporti interni, tuttavia il creditore che voglia profittarne non può vedersi opporre tale eccezione, se l'accollo non sia mai stato revocato.
Il creditore, infatti, potrà giovarsi dell'accollo e, non risultando che abbia consentito alla liberazione del debitore, potrà richiedere l'adempimento al debitore principale come all'accollante.
Nella specie, il creditore ipotecario ha insinuato il proprio credito al passivo del fallimento di , ottenendo l'ammissione in privilegio ipotecario, ed ora ha agito CP_6
nei confronti dell'accollante.
Poiché non risulta che il credito sia stato già soddisfatto in sede concorsuale, detta iniziativa appare legittima, potendo l'accollante insinuarsi a sua volta al passivo in caso di adempimento.
Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice lamenta la genericità della formulazione della pretesa creditoria in atto di precetto, in quanto “Non è infatti indicato per quali rate del mutuo si è resa morosa l'attrice, da quale momento e per quante. Manca qualunque riferimento a tali dati temporali che sono rilevanti ai fini dell'azione proposta. il creditore procedente si è limitato ad affermare che il debitore “non ha regolarmente pagato le rate di mutuo scadute”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, dato atto che il precetto opposto infatti indica con sufficiente precisione la somma intimata (€ 76.165,33) e l'indicazione della relativa causale (€ 59.104,35 a titolo di
“capitale” ed € 17.060,98 a titolo di interessi), osserva il Tribunale che “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 8906/2022).
Con il terzo motivo di opposizione, l'attrice chiede che “venga dichiarato estinto il diritto di credito per intervenuta prescrizione dell'azione…”.
4 Anch tal motivo va disatteso.
Posto, infatti, che l'accollo (ove il debitore principale non ne sia liberato) costituisce l'accollante come condebitore in solido, poiché non risulta che il creditore abbia consentito alla liberazione del debitore principale, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del debitore principale interrompono la prescrizione anche nei confronti del condebitore, si chè l'insinuazione al passivo del fallimento della costituisce atto interruttivo dell'eccepita CP_6
prescrizione anche nei confronti dell'odierna opponente.
In ragione di quanto precede, l'opposizione in esame va respinta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice, secondo la soccombenza, e liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi del d.m. 55/2014, così come modificati ex d.m .147/2022, scaglione fino ad € 260.000, in base al valore della domanda.
Palermo, 18/11/2025 Il Giudice
DR NO
5
V SEZIONE CIVILE
12631 /2021 R.G.N.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 18/11/2025, dinanzi al giudice istruttore dott. DR NO, chiamata la causa tra
Parte_1
Contro
QUALE MANDATARIA Controparte_1 CP_2
Alle ore 11.10, sono presenti
Per , l'Avv.to OS RO, il quale si riporta agli atti Parte_1
depositati e precisamente alla citazione ed alla seconda memoria;
Per PER QUALE MANDATARIA Controparte_1 CP_1 CP_2
, l'Avv.to Fulvia Marsal Fanara, in sostituzione dell'Av.to ,
[...] Controparte_3
che si riporta alla comparsa ed alla prima memoria ex art. 183 cpc.
IL G.I.
Si riserva di deliberare.
Il Giudice
Dott. DR NO
Successivamente, riaperto il verbale, dà lettura della decisione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
1 Sezione Quinta civile
Nella persona del Dott. DR NO, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr° 12631 /2021, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
OS RO.
ATTRICE
CONTRO
Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'Avv.to .
[...] P.IVA_1 Controparte_3
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
RIGETTA l'opposizione proposta dall'attrice;
CONDANNA quest'ultima al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.051,50, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.9.2021, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23.8.2021, con il quale
[...]
le ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 76.756,27, Controparte_1 in dipendenza:
2 a) del contratto di mutuo al rogito del Notaio del 6.3.1992, rep. 24647, racc. 10677, Per_1
con il quale la ha concesso alla (dichiarata fallita con Controparte_5 Controparte_6
sent. num.15 del 17.1.1997 del Tribunale di Palermo) la somma di Lire 1.553.000.000, garantita da ipoteca iscritta in data 10.3.1992 ai nn. 12292/1484 e rinnovata il 6.3.2012 ai nn. 11892/958;
b) dell'atto pubblico di compravendita del 12.3.1996, al rogito del Notaio Per_2
rep. 33136, con il quale la ha alienato all'odierna attrice
[...] Controparte_6
l'immobile sito in Bagheria (PA), Corso Baldassare Scaduto identificato al foglio 7,
p.la 1642 sub. 12, gravato da frazione di ipoteca relativa al contratto di mutuo sopra meglio indicato, con accollo da parte dell'acquirente del mutuo anche per il capitale residuo mutuato.
All'uopo, ha dedotto, con il primo motivo di opposizione, di non essere debitrice dell'importo precettato, essendo stato l'atto di compravendita sopra indicato dichiarato inefficace dal Tribunale di Palermo, con sentenza num. 3214/2004 il 14.10.2004, a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore nominato nel fallimento della società Controparte_6
A tal fine, ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “…qualora per effetto della revoca venisse meno un contratto di compravendita immobiliare con accollo, da parte dell'acquirente, di un mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile stesso, verrebbe contestualmente meno l'obbligo di pagamento dell'acquirente e quindi l'accollo del mutuo, ed il fallimento dell'alienante mutuatario resterebbe l'unico obbligato, nei confronti del mutuante, alla restituzione della somma data a mutuo (nella specie il mutuante aveva agito per il pagamento nei confronti dell'accollante - acquirente un bene immobile, il quale aveva eccepito che nei suoi confronti era stata esercitata azione revocatoria del contratto di compravendita dalla curatela fallimentare del venditore-mutuatario e di non essere tenuto al pagamento;
la S.C. sulla base del principio esposto, ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'eccezione perché' non opponibile al creditore”. (Cass. S.U. Sent. 26 maggio 1999 n. 5076)”.
Il motivo va disatteso.
Ed invero, l'orientamento giurisprudenziale citato concerne i rapporti tra debitore principale ed accollante, e non anche i rapporti tra quest'ultimo ed il creditore.
3 Se, dunque, non può dubitarsi che venuta meno la compravendita per effetto dell'esperimento con successo dell'azione revocatoria fallimentare da parte della curatela, anche l'accollo del mutuo frazionato rimane privo di causa, nei rapporti interni, tuttavia il creditore che voglia profittarne non può vedersi opporre tale eccezione, se l'accollo non sia mai stato revocato.
Il creditore, infatti, potrà giovarsi dell'accollo e, non risultando che abbia consentito alla liberazione del debitore, potrà richiedere l'adempimento al debitore principale come all'accollante.
Nella specie, il creditore ipotecario ha insinuato il proprio credito al passivo del fallimento di , ottenendo l'ammissione in privilegio ipotecario, ed ora ha agito CP_6
nei confronti dell'accollante.
Poiché non risulta che il credito sia stato già soddisfatto in sede concorsuale, detta iniziativa appare legittima, potendo l'accollante insinuarsi a sua volta al passivo in caso di adempimento.
Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice lamenta la genericità della formulazione della pretesa creditoria in atto di precetto, in quanto “Non è infatti indicato per quali rate del mutuo si è resa morosa l'attrice, da quale momento e per quante. Manca qualunque riferimento a tali dati temporali che sono rilevanti ai fini dell'azione proposta. il creditore procedente si è limitato ad affermare che il debitore “non ha regolarmente pagato le rate di mutuo scadute”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, dato atto che il precetto opposto infatti indica con sufficiente precisione la somma intimata (€ 76.165,33) e l'indicazione della relativa causale (€ 59.104,35 a titolo di
“capitale” ed € 17.060,98 a titolo di interessi), osserva il Tribunale che “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 8906/2022).
Con il terzo motivo di opposizione, l'attrice chiede che “venga dichiarato estinto il diritto di credito per intervenuta prescrizione dell'azione…”.
4 Anch tal motivo va disatteso.
Posto, infatti, che l'accollo (ove il debitore principale non ne sia liberato) costituisce l'accollante come condebitore in solido, poiché non risulta che il creditore abbia consentito alla liberazione del debitore principale, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del debitore principale interrompono la prescrizione anche nei confronti del condebitore, si chè l'insinuazione al passivo del fallimento della costituisce atto interruttivo dell'eccepita CP_6
prescrizione anche nei confronti dell'odierna opponente.
In ragione di quanto precede, l'opposizione in esame va respinta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice, secondo la soccombenza, e liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi del d.m. 55/2014, così come modificati ex d.m .147/2022, scaglione fino ad € 260.000, in base al valore della domanda.
Palermo, 18/11/2025 Il Giudice
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