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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Cremona
Sezione Civile – Ufficio del Giudice Tutelare
N. 158/2023 V.G.
Il Giudice Tutelare,
letta l'istanza depositata da in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
con la quale ha richiesto la liquidazione di equa indennità per l'anno 2024 e il Parte_2
rimborso di alcune spese anticipate;
rilevato che l'ads allega di aver visitato settimanalmente la beneficiaria sostenendo dei costi;
ricordato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 379 c.c. e 411 c.c. l'ufficio di
Amministratore di sostegno è gratuito salva la possibilità di riconoscere una indennità all'ads, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà della sua amministrazione;
considerato che la funzione della indennità di cui si discute è quella di compensare i “mancati guadagni” derivati dall'avere il richiedente dedicato il proprio tempo alla cura dell'incapace, sottraendolo al proprio lavoro personale;
ritenuto che, pertanto, tale indennità debba essere riconosciuta unicamente ai professionisti
Contr volontari che, terzi estranei alla rete familiare/amicale, esercitano l'ufficio di dedicandosi a tale attività a titolo professionale;
osservato che è il fratello della beneficiaria e, dunque, presumibilmente egli Parte_1 svolge l'incarico in ottica solidaristica, in virtù del rapporto affettivo che lo lega a
[...]
Parte_2
considerato peraltro che non sono esposte particolari difficoltà di gestione, bensì atti di ordinaria gestione;
ritenuto, quanto alle spese anticipate dall'ads, che quest'ultimo ha allegato di averle già poste a carico della persona beneficiaria, come emerge anche dal prelievo effettuato sul conto corrente;
invitato l'ads a privilegiare modalità di pagamento tracciabili quali il bonifico e allegare giustificativi delle spese;
rilevato che lo stesso ads chiede il rimborso delle proprie spese per carburante (riferibili alle visite fatte alla beneficiaria), fornendo una quantificazione della spesa sostenuta;
ritenuto che la richiesta non sia sufficientemente giustificata né possa essere liquidata per i motivi sopra esposti;
ritenuto, dunque, che l'istanza di liquidazione non sia meritevole di accoglimento;
rigetta
l'istanza di liquidazione di equa indennità
Cremona, 26/02/2025
Il Giudice Tutelare
dott.ssa Benedetta Fattori