Art. 21.
Alle categorie dei personali indicate nell' art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , si aggiunge ai sensi della lettera h) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei salariati delle Universita' agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtu' della legge 4 agosto 1894, n. 397 e successive modificazioni.
Anche nei riguardi delle predette categorie rimane fermo il disposto di cui all'art. 8 della citata legge n. 934.
Alle categorie dei personali indicate nell' art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , si aggiunge ai sensi della lettera h) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei salariati delle Universita' agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtu' della legge 4 agosto 1894, n. 397 e successive modificazioni.
Anche nei riguardi delle predette categorie rimane fermo il disposto di cui all'art. 8 della citata legge n. 934.