Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3750/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3750/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
18/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13/02/2025,
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via Paolo Parte_1 C.F._1
Borsellino n. 22 in Cerignola, presso lo studio dell'Avv. Schiavulli Giovanni, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE
E
Controparte_1
(p. iva: ), in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1
elett.te dom.to alla Via Gramsci n. 107/C in Foggia, presso lo studio dell'Avv. Caldarella
Fortunato, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- APPELLATO
E
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE
E
. Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 130/2020 depositata il 19/02/2020 dal Giudice di
Pace di Cerignola;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/11/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'8/07/2020, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 130/2020 depositata il 19/02/2020 dal Giudice di Pace di Cerignola che, pronunciando sulla domanda da lui proposta per il risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura Ford Focus (tg. CW/538/RA) a seguito di un sinistro stradale verificatosi a Cerignola il 7/09/2017, ha così ha statuito:
- Dichiara il sinistro per cui è causa ascritto alla responsabilità nella misura del 70% di proprietario conducente del veicolo BMW 320 tg. DJ87TNE. Controparte_2
- Condanna la parte convenuta in persona del legale appresentante pro CP_1
tempore, nella qualità in atti, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice
[...]
che liquida, nella residua somma già proporzionata, in complessivi euro 90,00 per Pt_1
danni materiali, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna, altresì, la stessa parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario e distrattario, che liquida, nella somma già proporzionata, in complessivi euro 281,00 di cui euro 50,00 per spese ed euro 231,00 per compensi professionali, ritenuti congrui e parametrati al valore ed alla complessità del giudizio nonché all'attività professionale effettivamente svolta, tenuti presenti i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed all'IVA e alla CPA come per legge.
- Dichiara compensate tra le parti il residuo 30%”.
L'appellante, proponendo un unico motivo di appello, consistente nella erronea valutazione e interpretazione dei fatti ed erronea applicazione delle norme di diritto, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Riformare nella parte indicata e come innanzi specificato, la sentenza impugnata nr.130/2020, depositata in data 19/02/2020, relativa al procedimento civile di primo grado nr.1857/2018R.G., emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, Avv. Lucia Fusaro e quindi, accertati i fatti di causa, in particolare, che la responsabilità del sinistro è da ascrivere all'esclusiva colpa dell'autovettura BMW 320 targata BJ87TNE di proprietà del sig. CP_2
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, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 CP_4
tempore, nella qualità di ente rappresentante e preposto alla trattazione in Italia del danno per cui è causa, ente rappresentante e domiciliatario della Euroins Romania Asigure
Reasigure SA e del sig. , al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'ulteriore somma di € 210,00 e quindi, al differenziale tra la somma totale di € 700,00 individuata e riconosciuta dal Giudice di Pace di Cerignola, meno l'acconto della fase extragiudiziale di € 400,00, meno la cifra di € 90,00 liquidata nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal giorno della domanda e sino al soddisfo, con vittoria in spese e competenze di lite del restante 30% del primo grado e del 100% del secondo grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L si è costituito in data 9/02/2021, chiedendo di dichiarare inammissibile CP_1
l'appello e, in via gradata, di rigettarlo, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 15/02/2021 è stata dichiarata la contumacia degli appellati
[...]
e della . CP_2 Controparte_3
La causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 18/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
2. L'appello è tempestivo, essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
L'appello è altresì ammissibile e procedibile, ai sensi degli artt. 342, 348 e
348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle citate norme.
3. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come espressamente affermato nella sentenza gravata - con valutazione che non costituisce oggetto di impugnazione - l'istruttoria ha dimostrato la veridicità del fatto storico così come narrato in atti dall'attore e la dinamica del sinistro stradale è da considerarsi accertata così come da lui ricostruita.
Per cui deve ritenersi provato che l'autovettura dell'attore sia stata attinta dall'autovettura antagonista mentre era incolonnata nel traffico, con motore acceso, dietro ad altre autovetture che la precedevano, anch'esse incolonnate. Più precisamente, deve ritenersi provato che l'autovettura dell'attore, in quel frangente, sia stata urtata nello spigolo posteriore sinistro dalla parte anteriore sinistra della autovettura straniera che in quel dato istante stava
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scendendo dal marciapiede laterale sinistro rispetto al senso di marcia delle autovetture incolonnate.
Tanto premesso, è evidente la colpa grave del conducente dell'autovettura BMW 320, il quale ha violato il disposto dell'art. 154 cod. str., effettuano una manovra di immissione nel flusso della circolazione senza assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e senza dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. La colpa del conducente dell'autovettura BMW 320 è ancor più grave se si considera che egli si immetteva nella circolazione scendendo da un marciapiede.
Viceversa, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, non risulta che il conducente dell'autovettura Ford Focus abbia posto in essere alcuna violazione del codice della strada, né d'altronde ciò appare possibile, atteso che il predetto veicolo era fermo, incolonnato nel traffico, e considerato che non era prevedibile né evitabile che un'altra autovettura lo tamponasse da tergo, provenendo peraltro da un marciapiede.
Ragion per cui, nella specie, appare errato il riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 2054, co. 2, c.c., essendo emersa dall'istruttoria in modo chiaro e preciso la colpa esclusiva del conducente dell'autovettura BMW 320.
D'altronde, come noto, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., è superata, ex art. 149, co. 1, cod. str., dalla presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile. Prova, nella specie, assente.
Conseguentemente, l' va condannato al pagamento in favore dell'attore- CP_1
appellante, della restante somma di euro 210,00, quale differenziale tra la somma stimata dal
Giudice di Pace (euro 700,00) - con valutazione in alcun modo censurata in questo giudizio di appello - quella liquidata dell' nella fase extragiudiziale (euro 400,00) e quella liquidata CP_1
dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado (euro 90,00).
L dovrà altresì pagare all'attore-appellante, visto il pieno accoglimento della CP_1
domanda giudiziale in ragione della colpa esclusiva del conducente del veicolo straniero, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Schiavulli Giovanni, il restante 30% delle spese di lite del giudizio di primo grado, pari ad euro 99,00 per compenso ed euro 21,42 per spese vive.
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4. Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria in quanto non tenutasi) - vista la soccombenza dell' esse vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e andranno CP_1
pagate all'attore-appellante, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
Avv. Schiavulli Giovanni, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l' al pagamento in favore di della ulteriore somma di euro CP_1 Parte_1
210,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
2) condanna l' a pagare a con distrazione in favore del CP_1 Parte_1
procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Schiavulli Giovanni, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, le ulteriori somme di euro 99,00 per compenso e di euro 21,42 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario (15% sul compenso), cpa ed iva come per legge;
3) condanna l a pagare a con distrazione in favore del CP_1 Parte_1
procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Schiavulli Giovanni, le spese del giudizio di appello, che liquida in euro 462,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario (15% sul compenso), cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Foggia, il 4/03/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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