Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
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Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Deve escludersi l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 cod proc pen per la notifica del decreto di citazione a giudizio, fra i quali anche l'elezione di domicilio. Non è sostenibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto (anzi escluso) dalle norme processuali regolatrici della fattispecie l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono invero soggette ad uno stretto principio di tassatività. Con le nuove norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2017, n. 9432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9432 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
09432-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 17/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - REGISTRO GENERALE GRAZIA LAPALORCIA N.44674/2016 MARIA VESSICHELLI Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO nei confronti di: MI ZO nato il [...] a [...] inoltre: MI ZO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI い い - Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da IM NZ. - Udito, per l'imputato, l'avv. Iole Le Pera, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto di quello del Pubblico Ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha disposto a carico di IM Vincendo la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni di appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Borgia per mesi 12, avendo ravvisato, a carico dell'interdetto, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 615/ter cod. pen.. Comino, secondo l'accusa, approfittando delle sue funzioni e del possesso di un codice identificativo, si sarebbe introdotto ripetutamente nel Sistema di Indagini del Ministero dell'Interno (SDI) per ragioni diverse da quelle istituzionali nel periodo compreso tra l'1/1/2015 e il 30 giugno 2015. 2. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo in sede di appello, dopo aver argomentato intorno alla inammissibilità del ricorso per la genericità dei motivi addotti, ha rideterminato la durata della misura in mesi sei, ritenendo detto periodo sufficiente a scongiurare la reiterazione del reato.
3. Contro il provvedimento del Tribunale ha presentato ricorso in Cassazione, innanzitutto, l'interdetto IM NZ lamentando: a) la violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per la ragione che l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata emessa oltre dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (la ricezione degli atti era avvenuta il 4 agosto 2016 e l'ordinanza era stata emessa il 6 settembre 2016). Inoltre, perché la comunicazione all'interdetto delle motivazioni del provvedimento è avvenuta oltre i trenta giorni stabiliti dall'art. 309 cit.; b) la violazione dell'art. 310/1 cod. proc. pen., per essere stato ritenuto generico l'appello sulla base di giurisprudenza inconferente;
c) la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 615/ter cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, desunti da una "erronea ricostruzione dei fatti", siccome conseguenza: 1) di una erronea lettura delle dichiarazioni dell'indagato; 2) di una escussione "anomala" degli altri militari, in numero di sette, le cui dichiarazioni erano state raccolte "in fill perfetta successione cronologica", sicché erano "fondamentalmente identiche nei 2 du ee d contenuti e nelle forme", oltre ad essere "neutrali e per nulla indiziarie" (non vi era prova che fossero anch'essi dei carabinieri ed erano state rivolte loro domande "suggestive ed inappropriate"); 3) di una lettura inappropriata dei "prospetti di servizio", riguardanti la presenza di militari in caserma nei momenti in cui avvennero gli accessi allo SDI;
4) della pretermissione delle dichiarazioni da lui rese al Giudice per le indagini preliminari, con cui aveva fatto rilevare che spesso le sue credenziali erano lasciate in caserma, incustodite, all'interno di un cassetto, e che i suoi superiori erano soliti dargli ordini verbali non risultanti - agli atti dell'ufficio di accesso allo SDI;
5) di una errata od omessa valutazione della procedura "Verifica Correttezza Dati", da lui seguita allorché si poneva la necessità di evadere rapidamente e contemporaneamente "più faccende"; 6) di una erronea valutazione del suo profilo di Agente di Polizia Giudiziaria, che non gli consentiva di accedere al Casellario Giudiziale;
7) di una disinformazione sulle procedure di accesso al Sistema, in quanto, contrariamente all'avviso del giudicante, non si rendeva necessaria, per entrare nel Sistema, l'indicazione di un numero di pratica o di procedimento. Quindi, il ricorrente passa in rassegna le emergenze investigative per rilevarne la inconcludenza rispetto all'accusa che gli è mossa e lamenta una mancanza di motivazione in ordine alle spiegazioni da lui fornite;
d) la violazione dell'art. 274/1 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione con riguardo alla ricorrenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, desunto, illogicamente, da una "nota" del comandante della Compagnia, successiva ai fatti per cui è processo, che lo aveva invitato ad evitare di effettuare interrogazioni allo SDI con la dicitura "Verifica Correttezza Dati": vale a dire, con una modalità che, sebbene "fuori dai canoni", rispondeva all'esigenza di effettuare più accessi in contemporanea, rese necessari dalla penuria di personale. Sottolinea il fatto che l'ultimo accesso abusivo sarebbe avvenuto il 16/7/2015, e quindi prima della nota in questione (che "risale a marzo/aprile 2016" e ad oltre un anno dall'applicazione della misura interdittiva), nonché il fatto che la stessa ordinanza del Tribunale del riesame nel motivare la riduzione della durata della misura ha fatto leva sulla circostanza che IM - ha chiesto il trasferimento ad altra sede. Lamenta che non si sia tenuto conto della sua personalità, e in particolare dello stato di incensuratezza;
e) la violazione dell'art. 308, comma 2, cod. proc. pen. e un vizio di motivazione con riguardo alla durata della misura, in quanto i fatti realmente accertati risalgono a gennaio e febbraio 2015: vale a dire, ad un periodo antecedente alla legge n. 47 del 16 aprile 2015, che ha elevato da due a dodici mesi la durata massima della misura interdittiva di cui si discute. 3 4. Contro il provvedimento del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione, altresì, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro lamentando: a) la violazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., derivante dal fatto che, sebbene il Tribunale del Riesame abbia motivato in termini di inammissibilità del riesame (contro le misure interdittive è ammesso solo l'appello), ha dato, poi, corso alla procedura;
b) l'immotivata riqualificazione del gravame come appello, nonostante fosse chiaro che IM avesse inteso proporre istanza di riesame;
c) la violazione di plurime norme di legge processuale, derivante dal fatto che il tribunale ha omesso di dichiarare inammissibile il gravame, nonostante la genericità dello stesso;
d) un vizio di motivazione con riguardo alla ridotta durata della misura interdittiva, avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento su dati ipotetici e congetturali;
e) la contraddittorietà della motivazione con cui è stata ridotta la durata della misura, avendo fatto leva su dati introdotti nel procedimento dall'indagato con memoria dell'1 settembre 2016, sebbene sia stata ritenuta inutilizzabile, per tardività, la memoria suddetta.
5. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 7/1/2016 IM NZ ha controbattuto, punto per punto, alle censure del Pubblico Ministero impugnate. CONSIDERATO IN DIRITTO Va accolto il ricorso della parte pubblica. Come rilevato dal Pubblico Ministero impugnante e da quello concludente e come si desume agevolmente, del resto, dal combinato disposto degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. - avverso i provvedimenti che dispongono misure interdittive non è ammesso il riesame, ma solo l'appello (Cass. n. 2411 del 23/05/1994, Rv. 199438). Questo fatto comporta che l'impugnazione proposta, a suo tempo, da IM avverso il provvedimento genetico emesso dal Giudice per le indagini preliminari era, - - come pure argomentato dal Tribunale del riesame, inammissibile, in quanto rivolto espressamente al "riesame" del provvedimento. Né l'inammissibilità era superata, nella specie, dalla norma di cui all'art. 568 cod. proc. pen. secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Tale norma va interpretata, infatti, nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta 4 f "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità (Cass., SU, n. 16 del 26/11/1997, Rv 209336). Peraltro, anche a voler dare rilievo alla solo volutas impugnationis, prescindendo dalla qualificazione operata dall'impugnate, ed anche ammesso che l'impugnazione proposta da IM avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dovesse comunque essere presa in considerazione dal Tribunale, a cui spettava l'esatta qualificazione del gravame, questo era comunque inammissibile, perché mancavano completamente all'atto le caratteristiche dell'appello. Come si legge nell'ordinanza impugnata e come - non è contestato in data 4/8/2016 IM impugnò l'ordinanza che disponeva - la misura interdittiva perché mancavano, a suo giudizio, "i presupposti tipici di cui agli artt. 273 e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per l'applicazione della misura cautelare". Inoltre, perché "la misura in oggetto è inadeguata e sproporzionata, a norma dell'art. 275 del cod. proc. pen., all'entità dei fatti contestati, anche considerati nella loro versione astratta". Ebbene, come è stato spiegato da questa Corte, il gravame di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che ad esso si applicano le norme generali in materia, tra cui gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (Cass., n. 1424 del 12.4.1995, Rv 201699; Cass., n. 4347 del 7/12/1992, Rv 192931). Il che vuol dire che l'impugnazione deve indicare specificamente non solo i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce, ma anche "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" (art. 581, comma 1, lett. c). Nella specie, invece, a fronte dell'articolata motivazione esibita dal Giudice per le indagini preliminari, con cui era stata data ragione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. ed era stato spiegato perché sussisteva il pericolo concreto ed attuale di commissione di nuovi reati della stessa specie, l'indagato si era limitato a contestare, in maniera assolutamente generica, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, senza confrontarsi in alcuna maniera con gli argomenti illustrati nell'ordinanza. Non v'è 5 -dubbio, pertanto, che tale modus procedendi andasse sanzionato ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. con la dichiarazione di inammissibilità del gravame, a cui pure era giunto il giudice d'appello (salvo, poi, utilizzare impropriamente gli elementi contenuti in una memoria, tardivamente proposta, per giustificare la riduzione della durata della misura). Non è conferente, infatti, il richiamo della giurisprudenza operata da IM, giacché, nella specie, non è questione di esatta applicazione del principio devolutivo, ma di completezza dell'atto impugnatorio, che deve contenere, fin dall'inizio, l'esplicitazione delle ragioni per cui viene contestata la legittimità del provvedimento contestato. La fondatezza delle doglianze del Pubblico Ministero comporta, per converso, che è destituito di fondamento il ricorso di IM NZ, in quanto l'inammissibilità dell'appello da lui proposto ha precluso il passaggio alla fase di legittimità. Di conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato nella parte relativa alla riduzione della misura cautelare. L'inammissibilità del ricorso di IM comporta la condanna, per quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in € 2.000.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero annulla l'ordinanza impugnata, senza rinvio, limitatamente alla disposta riduzione della misura interdittiva. Dichiara inammissibile il ricorso di IM NZ, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/1/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio#tery (Paolo Bruno) B D OMITATA IN CANGELLERY addi 27 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cermes Languise Jay. un 6