Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
Il reato di concussione non è escluso dalla circostanza che la vittima versi in una situazione illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 41360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41360 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
41360 / 1 0 Sentenza sezione VI n. 1766
Registro Generale n.: 21781/08
Udienza pubblica 21 ottobre 2010
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Francesco Serpico Presidente
Tito Garribba Consigliere
Luigi Lanza Consigliere relatore
Consigliere Giovanni Conti
Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da GL AR, nato il [...], e AN IE, nato il [...], avverso la sentenza 8 gennaio 2007 della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza 4 dicembre 2004 del G.U.P. del Tribunale di Roma, per la parte che qui interessa: 1) ha assolto AN dal delitto del capo M perchè il fatto non sussiste;
2) ha assolto GL dal delitto di cui al capo E) e AN da quello di cui al capo G) perché il fatto non costituisce reato ex art.530 c.2 C.P.P.; 3) ha assolto
AN dal delitto di cui al capo I) perché il fatto non sussiste;
4) ha qualificato i fatti di cui al capo H) nel delitto di soppressione di scritture private di cui agli artt.490 e 493 bis
C.P., dichiarando non doversi procedere in ordine a tale reato in quanto l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per difetto di querela ed ha eliminato le relative pene, con
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GL, escluso il giudizio di comparazione delle ritenute attenuanti, la pena complessiva in due anni 2 e mesi 8 di reclusione. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché i difensori dei ricorrenti avv.ti Palmieri e
Squarcia i quali hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive impugnazioni.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AR GL e IE AN ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza 8 gennaio 2007 della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza 4 dicembre 2004 del G.U.P. del Tribunale di Roma, per la parte che qui interessa, qualificati i fatti ascritti al AN al capi F) ed L) nel delitto di cui all'art.319 C.P. e confermata la dichiarazione di colpevolezza per il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo F1), ha determinato la pena complessiva per AN in un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, ed ha determinato, per
GL, escluso il giudizio di comparazione delle ritenute attenuanti, la pena complessiva in due anni 2 e mesi 8 di reclusione per i reati di concussione, turbata libertà degli incanti
(contestatigli nei capi per i quali non vi è stato proscioglimento,
2 nei termini sopra descritti), con conferma nel resto l'impugnata sentenza.
1.) i motivi di ricorso di GL e la decisione della Corte.
Con un primo motivo di impugnazione il GL deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della affermata competenza territoriale del G.U.P. di Roma in quanto sia gli accordi che le dazioni di denaro sarebbero avvenuti in luoghi diversi da Roma.
II ricorso sostiene che l'eccezione è stata tempestivamente formulata sia avanti al Tribunale del riesame che davanti al G.U.P. e critica la regola di diritto applicata dalla corte distrettuale secondo la quale la consumazione del delitto di concussione si perfeziona all'atto della dazione della somma indebita, regola che si riferisce contraria alla consolidata giurisprudenza sul punto.
Il motivo è per più profili privo di fondamento.
Innanzitutto, come già rilevato dalla Corte di appello, sarebbe mancata da parte della difesa la puntuale indicazione dell'atto da cui la deduzione di incompetenza è desumibile.
In secondo luogo va ribadita la correttezza del principio di diritto applicato, considerato che, secondo la più recente giurisprudenza di questa sezione della Corte, in tema di concussione, la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato solo quando il fatto concussivo è unico e relativo ad uno specifico atto e non invece quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tende ad operare non solo in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro, con riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti dilazionati nel tempo;
in tal caso, infatti, l'esecuzione di ogni prestazione determinata dalla costante riproduzione del "metus" assume
3 valenza giuridica autonoma, tanto da qualificare il fatto come reato continuato (Cass. Pen. Sez. 6, 2142/2008 Rv.
238836.Massime precedenti Conformi: N. 11204 del 1989 Rv.
181951).
Il delitto di concussione rappresenta infatti una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, tuttavia, se tali atti -come nella specie- si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo.
(Cass. Pen. Sez. 6, 31689/2007 Rv. 236828. Massime precedenti Conformi: N. 10851 del 1996 Rv. 206224, N. 47289 del 2005 Rv. 233992).
Nella vicenda, pertanto bene e correttamente, risultano applicate dette regole interpretative in relazione all'affermazione in fatto -insindacabile in questa sede- che le dazioni sono avvenute in prevalenza a Roma, sia per versamento diretto sia tramite servizio postale.
Con un secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza del G.U.P. per carenza assoluta di motivazione, considerato che quel giudice si limitò a motivare le decisioni di colpevolezza riprendendo integralmente l'ordinanza del Tribunale del riesame,
e non potendo tale carenza essere sanata dalla motivazione del giudice di secondo grado.
Il motivo è infondato.
Come recentemente stabilito dalle SS.UU. (3287/2009
Rv. 244118) la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod.
4 proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere,
anche integralmente, la motivazione mancante.
Nella specie la Corte di appello ha integralmente ricostruito, argomentando in modo ineccepibile, tutte le scansioni essenziali per una pronuncia di penale responsabilità dell'imputato con conseguente infondatezza della richiesta di pronuncia di nullità della sentenza appellata.
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione nel senso che la corretta qualificazione dei fatti non avrebbe consentito l'affermazione di sussistenza della concussione, ma semmai del delitto di truffa, posto che tra il
GL e le parti offese vi furono solo trattative e corrispondenti accordi che si conclusero di volta con vantaggi reciproci. Non quindi uso di minacce ma di artifici idonei a procurare a sé ed alle parti offese un ingiusto profitto con danno per le ditte estromesse.
Il motivo è inaccoglibile.
La distinzione tra il delitto di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale va individuata nel fatto che nella concussione -come avvenuto nella fattispecie- il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa e la qualità di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo (Cass. Pen. Sez.
6,20195/2009 Rv. 243842. Massime precedenti Conformi: N.
2787 del 1995 Rv. 201357, N. 3546 del 1996 Rv. 204492, N.
5 11259 del 1998 Rv. 211747, N. 34258 del 2002 Rv. 222412, N.
12188 del 2003 Rv. 223911, N. 2677 del 2006 Rv. 233493).
Con un quarto motivo si evidenzia l'errore di diritto nella qualificazione delle condotte, come suscettibili di sanzione ex art. 317 cod. pen. anziché sotto il diverso profilo della violazione degli artt. 318 e 319 cod. pen. in tema di corruzione, e ciò considerato che i soggetti passivi della concussione subiscono
"un danno", mentre nella specie gli stessi hanno invece conseguito solo "vantaggi" dalla condotta concertata con il pubblico ufficiale.
Il motivo è infondato e va rigettato.
I reati di concussione e di corruzione presentano un elemento necessariamente comune, e cioè l'esistenza di una indebita erogazione (necessario solo nella corruzione propria ), e cioè l'esercizio antigiuridico dei propri compiti, e un elemento discriminante che è dato dalla presenza, nella concussione, di una volontà prevaricatrice del pubblico ufficiale, idonea a condizionare la volontà del privato (Cass. Pen. Sez. 6,
4898/2004 Rv. 227945).
Nel caso in esame, a fronte della dazione indebita, la condotta del pubblico ufficiale -come chiaramente evidenziato nella incensurabile motivazione della gravata sentenza- è stata improntata, nei rapporti con le parti offese, da una precisa volontà di prevaricare.
Nel reato di concussione, infatti, la nota caratterizzante consiste nel fatto che con la sua condotta il pubblico ufficiale, abusando dei propri doveri con minacce o con altri mezzi fraudolenti o subdoli, abbia creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore valido ad elidere o viziarne la volontà, costringendolo o inducendolo ad esaudire l'illecita pretesa onde evitare pregiudizio e danno.
6 È, pertanto, alle modalità dell'azione del pubblico ufficiale che si deve particolarmente avere riguardo, alla prevaricazione del potere sulla libera formazione della volontà del privato, più ancora che al contenuto, conforme o no, ai doveri di ufficio dell'atto o del comportamento che dà occasione alla richiesta del pubblico ufficiale. (Cass. Pen. Sez. 6, 3425/1983 Rv. 158536).
Quanto al vantaggio di cui il privato abbia potuto beneficiare in ragione dell'illecita condotta del pubblico ufficiale va rammentato in punto di diritto che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 317 cod. pen., ciò che rileva è che la volontà del privato non si sia formata liberamente a cagione, diretta o indiretta, della condotta del pubblico ufficiale, che abbia abusato della sua funzione per ottenere un indebito vantaggio, anche a prescindere dal fatto che sia stato lo stesso privato, in conseguenza del comportamento subdolo e malizioso di quest'ultimo, ad offrire al medesimo denaro od altra utilità
(Cass. Pen. Sez. 6, 24401/2008 Rv. 240355 Massime precedenti
Conformi: N. 11746 del 1990 Rv. 185170, N. 7876 del 1992 Rv.
191077, N. 1846 del 1993 Rv. 195986, N. 7957 del 1997 Rv.
209754, N. 544 del 1998 Rv. 209239, N. 5548 del 2000 Rv.
220557).
In buona sostanza ed in altre parole il reato di concussione
-affermato nella fattispecie- non è affatto escluso dalla circostanza che la vittima versi in una situazione illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dell'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale (Cass. Pen. Sez. 6, 46805/2003
Rv. 227353 Massime precedenti Conformi: N. 10792 del 2000
Rv. 218285, N. 29113 del 2001 Rv. 220765, N. 35172 del 2001
Rv. 219954).
Il motivo va quindi rigettato avuto riguardo alla completa e ragionevole motivazione della corte distrettuale, che ha
7 puntualmente rilevato la sussistenza dell'azione esecutiva e della soggettività del ritenuto delitto.
Con un quinto motivo si deduce vizio di motivazione per assoluta carenza e violazione di legge con riferimento al delitto di turbata libertà degli incanti, per i quali sono stati assolti i coimputati NO e IN.
Il motivo, del tutto generico, appare comunque senza serio fondamento.
Invero l'assoluzione di NO e IN -intervenuta per il capo M- è stata giustificata, per il solo detto capo, dalla specifica ed assorbente ragione, non rilevata per le altre imputazioni, che nella specie non si era raggiunta la prova che vi fosse stata una "gara" in senso tecnico.
Con un sesto motivo si evidenzia ancora violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità dei fatti ex art. 323 bis cod. pen., negata senza valutare tutta una serie di favorevoli elementi personali e di fatto.
Il motivo non supera la soglia dell'ammissibilità, in quanto finisce col proporre alla Corte di legittimità un giudizio -critico ed alternativo- sulle considerazioni e valutazioni probatorie proposte dai giudici di merito, che risultano peraltro condotte ed ottenute nel rigoroso rispetto delle regole stabilite in punto di formazione e peso del materiale probatorio d'accusa, con un'argomentazione priva di incoerenze o salti logici, apprezzabili in questa sede.
Con un settimo motivo si contesta il vizio di motivazione e violazione di legge posto che le circostanze attenuanti generiche hanno consentito per il G.U.P. la riduzione nel massimo della sanzione determinata laddove la Corte di appello, senza gravame del P.M., ha operato invece la riduzione di un quarto. Il motivo è fondato avuto riguardo alla regola secondo cui, in tema di impugnazioni, il divieto di "reformatio in pejus" riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena (Cass. Pen. Sez. 1, 46271/2004 Rv.
230320).
Nella vicenda, la motivazione della sentenza di primo grado, nella concreta disponibilità degli atti della Corte di appello, risultava priva della penultima pagina, quella nella quale le singole componenti della sanzione finale (pena base, applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aumento ex art. 81 capoverso cod. pen.) risultavano espresse dal giudice di primo grado.
Da ciò l'erronea affermazione della gravata sentenza
(pag.9, I capoverso) che, non avendo il G.U.P. dato indicazioni sulla formazione della pena finale, il giudice del gravame non aveva limiti di sorta.
dell'erroreVa peraltro segnalato, a giustificazione percettivo della Corte di appello, che la sentenza del G.U.P. si segnala per la sua censurabile stranezza di redazione in quanto, priva di numerazione progressiva delle pagine, dopo una prima parte dattiloscritta, contenente i capi di imputazione è fatta seguire una breve esposizione a mano con grafia dell'estensore, cui si accompagna l'ulteriore parte della motivazione -scritta a mano con grafia palesemente diversa dalla precedente- e costituita dal richiamo alle decisioni cautelari e con una breve correzione in una sola pagina con la diversa grafia del collega estensore.
Dopo di ciò vi è la parte terminale del provvedimento
(antecedente il dispositivo scritto a macchina) compilata con la medesima grafia del collega estensore, peraltro di non facile lettura e che si conclude nella pagina della determinazione della
6 sanzione, pagina che risulta mancante nella copia della sentenza di primo grado contenuta nel fascicolo processuale nella disponibilità della Corte di appello: da ciò la svista della corte distrettuale, cui ha potuto rimediare la Corte di cassazione mediante recupero di copia della decisione di primo grado ad opera dei difensori.
Nella specie -come rilevato nel ricorso- il G.U.P. aveva applicato nella massima estensione la riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche e la Corte di appello ha invece operato la riduzione di un quarto;
inoltre il G.U.P. aveva aumentato la pena ex art. 81 capoverso cod. pen. di soli sei mesi, mentre la corte distrettuale l'ha invece aumentata di un anno.
La gravata sentenza va pertanto annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per la decisione sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, con rigetto nel resto del ricorso.
2.) i motivi di ricorso di AN IE e la decisione della Corte.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché carenza assoluta di motivazione sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità per il delitto di turbata libertà degli incanti del capo sub F1), per il quale la Corte, contraddittoriamente, non avrebbe assolto, a differenza di quanto invece avvenuto per l'omologa accusa contestata al NO ed al IN.
Il motivo ripete la doglianza del quinto motivo di ricorso del GL e ne segue la sorte nei termini dianzi indicati.
Con un secondo motivo si lamenta ancora vizio di motivazione e violazione di legge per il ritenuto reato di
10 corruzione ex art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
Rileva l'impugnazione che la sentenza gravata avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 319, c.p., argomentandola in termini contraddittori: si fa infatti riferimento al compimento di atti propri dell'ufficio del
AN, vengono esplicitamente qualificate le condotte a lui ascritte quali fatti di «corruzione impropria», ma viene affermata la sua responsabilità per il reato di corruzione propria ex art. 318 cod. pen..
Per quanto attiene il reato di cui al capo L) della sentenza relativo alla corruzione in favore di RI NO, nella motivazione della sentenza si afferma che RI NO non ha mai dichiarato di aver ricevuto minacce o di aver pensato che in caso contrario non avrebbe ottenuto le proroghe che gli spettavano, ma solo un aiuto per facilitare e rendere più rapide l'esecuzione delle stesse....la Corte ritiene che anche i fatti di cui al capo L) debbano essere qualificati come delitto di corruzione impropria» (v. p. 11 della sentenza), salvo poi aggiungere di cui all'art. 319 c.p.> (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: reclusione da 2 a 5 anni).
Per il ricorso appare quindi evidente che la descrizione dei fatti operata in motivazione richiama condotte ascrivibili nel reato di cui all'art. 318 c.p. (corruzione per atto d'ufficio: pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione): gli atti in relazione ai quali l'imputato avrebbe ricevuto le regalie di cui alla contestazione sono atti che «spettavano all'asserito corruttore.
Quanto detto -prosegue l'impugnazione- è desumibile già dall'imputazione a carico del AN: l'NO, era già aggiudicatario dei lavori per la manutenzione della telefonia degli immobili IPOST di Roma di via della Mercede e di via Carlo Spina
11 dal 1997 e l'atto presupposto al reato di corruzione consisteva nella liquidazione dei corrispettivi dovuti. La conclusione del ricorrente è quindi nel senso che la concessione delle proroghe e la liquidazione dei corrispettivi che spettavano all'NO non poteva configurare un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Stesse critiche sono proposte per il reato di cui al capo F): anche in tal caso la motivazione della sentenza gravata farebbe riferimento a condotte di corruzione impropria per poi qualificare del tutto illogicamente i fatti di reato nel reato di cui all'art. 319
c.p. (v. p. 11 della sentenza gravata).
Corruzione impropria che peraltro emergerebbe già dal capo di imputazione in cui la condotta contestata viene individuata nel ritardare od ostacolare la liquidazione dei corrispettivi»: atti questi certamente propri dell'ufficio e non contra legem.
Il motivo è fondato posto che rileva un evidente errore materiale nel solo dispositivo della sentenza, il quale, anziché fare corretto riferimento all'art. 318 cod. pen. (corruzione per un atto d'ufficio) e nei termini corrispondenti alla conforme e ribadita motivazione (di pagina 11), ha fatto erronea indicazione dell'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). quindi Il motivo è fondato nel termini che verranno ulteriormente precisati nella valutazione del motivo terzo di ricorso dello stesso
AN.
Con un terzo motivo, strettamente correlato alla doglianza che precede, la difesa del AN prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per assoluta mancanza della stessa in relazione alla determinazione della pena irrogata.
Il ricorso conclude nel senso che, qualora (come in concreto verificato) dovesse accedersi all'ipotesi per cui la Corte
12 di appello di Roma sia incorsa in un errore materiale nell'indicazione delle norme legislative e, pertanto, la condanna a carico del RA debba intendersi come relativa ai reati di cui all'art. 318 c.p., la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in relazione alla determinazione della pena irrogata all'imputato, essendo essa partita, per infliggere la pena per la corruzione per atto d'ufficio, dalla sanzione base di anni 2 di reclusione, a fronte di una previsione edittale minima, di 6 mesi,
e massima di 3 anni di reclusione.
Osserva l'impugnazione che nel primo grado di giudizio il
AN è stato condannato per più fatti di concussione, per falsità, occultamento di scritture private e turbativa d'asta, alla pena di tre anni e un mese di reclusione: il venir meno in appello di alcuni dei reati contestati (capi M, G, I, H) avrebbe dovuto comportare una correlativa riduzione della pena applicata in concreto (tenuto conto anche del valore irrisorio dei beni percepiti dal AN) e comunque doveva il giudice compiutamente motivare in merito all'applicazione di una pena prossima ai massimi edittali per il reato base ritenuto.
La "motivazione" del Tribunale nel punto della qualificazione delle condotte sub specie dell'art. 318 cod. pen. risulta corretta, e, conseguentemente errato il richiamo alla diversa norma dell'art.319 cod. pen., operato invece in
"dispositivo".
Infatti, la distinzione operata dagli artt. 318 e 319 c.p. comporta che non si può affermare a priori che, con l'accettazione della promessa di un'utilità, il pubblico ufficiale per ciò stesso si impegna a compiere o compie un atto contrario a doveri d'ufficio (in questo senso anche sezione VI, 25 giugno
1998 Zuin e altri), considerato che la distinzione delle due ipotesi risiede nel fatto che, nel caso sanzionato dall'art. 318 cod. pen.,
13 attraverso l'accordo corruttivo, si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza che però la parzialità si trasferisca sull'atto, che resta l'unico possibile per attuare l'interesse pubblico, mentre nel secondo caso, regolato dall'art. 319 cod. pen., la parzialità si rivela nell'atto segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse esclusivo del privato corruttore, e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri d'ufficio
(sezione. VI, 23 settembre 1998 Gallo, e successive conformi).
Il ricorrente lamenta sul punto che il Giudice dell'appello, una volta correttamente qualificata la condotta come corruzione per un atto d'ufficio, avrebbe poi in modo apodittico indicato la pena base a carico del AN in due anni di reclusione per il delitto continuato di cui all'art. 318 cod. pen. -lo si ripete- erroneamente indicato nel dispositivo come violazione dell'art. 319 cod. pen..
La critica è fondata in quanto la motivazione della sentenza gravata, in punto di pena si limita ad un generico e inadeguato richiamo ai criteri di cui all'art. 133, a fronte di una sanzione applicata nella pena base in misura quadrupla rispetto al minimo edittale.
Va sul punto invero ribadita la regola che in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale (nella specie un multiplo della pena base, superiore alla sanzione media e giustificato da un richiamo di stile al disposto dell'art. 133 cod. pen.), tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando ed evidenziando in modo specifico, fra i plurimi criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli che ritiene causalmente rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr. anche: Cass. pen. sez. 6, 35346/2008 Rv. 241189).
14 Si impone quindi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della sanzione per entrambi i ricorrenti, ed il giudice di rinvio, con libertà di giudizio, tenendo conto di quanto sopra argomentato, dovrà provvedere alla quantificazione della pena da irrogarsi, sia al GL che al
AN, e considerato per il secondo- che il reato di riferimento non è la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 cod. pen., norma erroneamente richiamata in dispositivo, ma il reato di cui all'art. 318 cod. pen. (corruzione per un atto d'ufficio); dovrà altresì il giudice di rinvio provvedere alla correzione dell'errore materiale commesso dal giudice di appello.
La gravata sentenza va pertanto annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per la decisione sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma e rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per la decisione sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi
Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2010
Il consigliere estensore
Luigi Lanza
dente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Francesco Serpico
oggi 23 NOV 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seele