Articolo 14 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 novembre 2003
Art. 14. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni comunitarie in materia di tutela
dall'inquinamento acustico). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale; b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE , al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute; c) salvaguardare le azioni gia' poste in essere dalle autorita' locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ; d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
Note all' art. 14:
- La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 18 luglio 2002, n. L 189.
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 , reca: «Legge quadro sull'inquinamento acustico».
Entrata in vigore il 30 novembre 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente