Art. 23.
Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dai depositi del risparmio e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una meta' in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e pel resto in prestiti alle provincie, ai comuni e ai consorzi, ai termini delle leggi vigenti, o in conto corrente col Tesoro.
Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dai depositi del risparmio e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una meta' in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e pel resto in prestiti alle provincie, ai comuni e ai consorzi, ai termini delle leggi vigenti, o in conto corrente col Tesoro.