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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/11/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3584/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Pasian di Prato (UD), Piazza Parte_1 C.F._1
IA TI n. 12, presso e nello studio dell'Avv. CATTARUZZI FABIO del Foro di Udine, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via A. Baccarini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. VIERO
IC e dell'Avv. DAL ZOTTO OTELLO del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Monticello Conte TT (VI), Via Astico n. 2/H, presso e nello studio dell'Avv.
SO RI e dell'Avv. GONZATI ALESSIA del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenute
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: Contratto di appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Parte_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“in via principale nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e per come indicato negli atti di parte e nei verbali d'udienza, l'inadempimento della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, in relazione agli obblighi contrattuali anche ai sensi dell'art. 1667 c.c. non avendo la stessa ultimato l'opera per abbandono del cantiere e non avendo eliminato i vizi e le difformità riscontrate, e conseguentemente condannarla al pagamento dell'importo risultante dall'istruttoria di causa a favore di parte attrice pari ad Euro 29.003,71 ovvero, in subordine, nell'importo di Euro 15.039,68 oltre al danno ulteriore per la mancata fruizione piena dell'immobile e il disagio subito che equitativamente si indica in Euro 10.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e con applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data dell'instaurazione della procedura di negoziazione assistita, oltre alle ulteriori connesse e conseguenti;
accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa e per come indicato negli atti di parte e nei verbali d'udienza l'inadempimento delle parti convenute in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, anche ai sensi Controparte_2 dell'art. 1669 c.c. o comunque ai sensi dell'art. 1667 c.c. per il danno subito da parte attrice e non risarcito come descritto in atti in ragione della rovina parziale scoperta in data 15.07.2021 e per l'effetto condannare le stesse al pagamento a favore di parte attrice dell'importo di Euro 10.558,25 (di cui Euro 2.400,00 per perenzione e riacquisto di beni mobili distrutti, Euro 3.158,25 quale lucro cessante ed Euro 5.000,00 quale danno da vacanza rovinata e mancato utilizzi dell'immobile, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e con applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data dell'instaurazione della procedura di negoziazione assistita, oltre alle ulteriori connesse e conseguenti;
rigettare le domande riconvenzionali di parte convenuta poiché infondate in fatto e in diritto;
CP_1 rigettare altresì ogni domanda, eccezione ed istanza formulata ex adverso da parti convenute;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite, con rimborso dei costi di C.T.U. e di C.T.P., nonché dei compensi di cui alla fase di negoziazione assistita, come da nota spese allegata”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa CP_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito,
1) in via principale: rigettarsi ogni pretesa della sig.ra , in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti in atti, accertando e dichiarando che ha esattamente adempiuto CP_1 alle obbligazioni relative al contratto di appalto sottoscritto in data 29.10.2018;
2) in via riconvenzionale diretta:
pagina 2 di 11 a) accertato e dichiarato che la sig.ra è debitrice nei confronti di della somma Parte_1 CP_1 in linea capitale di euro 33.718,20 + IVA al 4%, a saldo delle causali di cui alle fatture n. 21/E del 29.04.2022 (all. 15) e n. 22/E del 29.04.2022 (all. 16), condannarsi la sig.ra a pagare a Parte_1 gli importi dovuti a tale titolo e/o, comunque, la diversa somma che risulterà dovuta e/o che CP_1 sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalle concordate scadenze di pagamento alla domanda ed oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
b) accertato e dichiarato che aveva concesso alla sig.ra uno sconto di euro CP_1 Parte_1
41.279,22 + IVA al 4%, condizionato al fatto che la struttura prefabbricata venissero montata dapprima entro il 31.12.2018 e quindi entro il 31.05.2019, accertato e dichiarato che la pattuita condizione non si è avverata per fatto dell'attrice, condannarsi la sig.ra al pagamento a favore della Parte_1 convenuta dell'importo pattuito a titolo di sconto sulla commessa, pari ad euro 41.279,22 + IVA al 4%, oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
3) in ogni caso: disporsi la compensazione degli importi di cui al punto 2) o, in subordine, della minor somma di euro 13.429,93 + IVA al 4%, riconosciuta dovuta dalla sig.ra per il saldo del Parte_1 contatto di appalto sottoscritto in data 29.10.2018, con le somme che dovessero risultare dovute alla sig.ra , emettendo ogni conseguente provvedimento;
Parte_1
4) in via riconvenzionale trasversale: accertato e dichiarato che ha subappaltato a CP_1
l'esecuzione dell'impianto termoidraulico nell'abitazione di proprietà della Controparte_3 sig.ra , sita in Udine, Via Parma n. 59, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto e/o Parte_1 in parte, della domanda risarcitoria attorea, condannarsi a manlevare e a Controparte_3 tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole in relazione ai danni che dovessero CP_1 essere accertati come dipendenti dai lavori subappaltati da alla stessa CP_1 [...] sia ai sensi dell'art. 1667 c.c., per l'asserita difettosa esecuzione dell'impianto Controparte_3 termoidraulico, e sia ai sensi dell'art. 1669 c.c., per i danni conseguenti all'allagamento avvenuto in data 15.07.2021; 5) spese e competenze di causa e della procedura di negoziazione assistita, comprensive delle spese di C.T.U. (all.ti 34-35) e di C.T.P., rifuse con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le spese e non percepito compensi”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_2
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale nel merito:
- rigettare le domande tutte ex adverso svolte nei confronti di in quanto infondate in fatto Controparte_2 ed in diritto;
- rigettare la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
in quanto anch'essa infondata in fatto e in diritto;
[...] in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver sottoscritto con Parte_1 CP_1
pagina 3 di 11 in data 8.4.2019 un contratto per la costruzione di un immobile ad uso abitativo al costo di € 627.850,00 oltre i.v.a.; di aver versato alla scadenza contrattuale per la realizzazione dell'opera, in data 31.10.2019, la somma complessiva di € 400.000,00 oltre i.v.a.; di aver versato poi le ulteriori somme di € 48.076,92 oltre i.v.a. in data 16.12.2019 e di € 51.923,07 oltre i.v.a. al 24.1.2020; di aver poi versato la somma di €
14.423,07 oltre i.v.a. a cui erano state subappaltate le opere di installazione dell'impianto Controparte_2
termoudraulico e la somma di € 26.923,07 oltre i.v.a. a per la realizzazione di opere CP_1
extracontratto; che tuttavia in data 2.7.2020 l'opera risultava non ancora completata, per cui venivano incaricate ditte terze per la chiusura del cantiere;
che in data 15.7.2021 un allagamento dovuto alla mancata pinzatura di un tubo dell'impianto termoidraulico aveva cagionato il crollo parziale del soffitto, il danneggiamento di parte del mobilio e l'inagibilità dell'immobile per varie settimane;
che tale evento aveva costretto peraltro la parte attrice a rientrare anticipatamente dalle vacanze. Parte_1
chiedeva quindi: la condanna di al pagamento di € 29.478,67 per mancato completamento CP_1
dell'opera e per la presenza di vizi qualificabili ai sensi dell'art. 1667 c.c., nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in € 10.000,00 oltre interessi;
la condanna in solito di CP_1
e di al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il danneggiamento Controparte_2
dell'immobile in conseguenza dell'allagamento di cui in narrativa, nella misura di € 10.558,25 di cui €
2.400,00 per l'acquisto di mobilio nuovo, € 3.158,25 per lucro cessante - avendo la committente sospeso la propria attività lavorativa per seguire i lavori – ed € 5.000,00 per risarcimento del danno da vacanza rovinata e da impossibilità di usufruire dell'immobile abitativo per sei mesi.
Costituitasi in giudizio, replicava: di essere creditrice di € 13.426,93 oltre i.v.a. per opere CP_1
realizzate come da contratto e di € 20.291,27 oltre i.v.a. per la realizzazione di opere extracontratto;
di aver inizialmente concesso uno sconto di € 41.279,22 oltre i.v.a. se le opere strutturali fossero state completate entro il 31.12.2018, data poi differita concordemente al 19.6.2019 ma non rispettata in quanto i committenti non avevano rispettato i termini di pagamento;
che per i danni da allagamento la controparte aveva già ricevuto apposito indennizzo. Contestato il mancato completamento dell'opera e la presenza dei segnalati vizi, nonché in ogni caso il quantum richiesto per la loro eliminazione, CP_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte a
[...]
pagare la somma di € 33.718,20 oltre i.v.a. e oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dalla scadenza delle relative fatture ed ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo e la somma di € 41.279,22 oltre i.v.a. e pagina 4 di 11 oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo, in subordine con compensazione delle reciproche poste creditorie accertate all'esito del giudizio. Parimenti in via subordinata e trasversale, chiedeva la condanna in manleva di Controparte_2
Quest'ultima si costituiva in giudizio replicando che i lavori di ripristino successivi all'allagamento dell'edificio erano stati già eseguiti a proprie spese e che gli ulteriori ex adverso dedotti non erano stati dimostrati. Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., veniva disposta C.T.U. e veniva poi formulata dal Giudice una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale veniva accettata da e da Parte_1
ma non da per cui la causa veniva ulteriormente istruita mediante assunzione Controparte_2 CP_1
della prova orale parzialmente ammessa e mediante l'ordine di esibizione documentale rivolto prima a e poi a per essere quindi trattenuta in decisione all'udienza di Controparte_2 Controparte_4
precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che vada innanzitutto presa in esame la C.T.U. espletata in corso di causa, la quale in sintesi ha accertato: 1) che non ha realizzato opere previste nel contratto CP_1
stipulato con la committente per il valore di € 18.815,57 complessivi;
2) che sussistono nelle opere realizzate vizi che comportano opere di ripristino quantificate in € 10.188,14 complessivi;
3) che la somma di € 2.697,44 versata da a ditte terze riguarda opere extra capitolato;
4) che Parte_1
risultano lavori effettuati da e non ancora pagati per la misura di € 13.964,03 complessivi;
5) CP_1
che i danni ulteriori connessi all'evento di allagamento non sono quantificabili.
Con riguardo al punto sopra riportato sub 1), rileva la società convenuta che l'importo quantificato dal
C.T.U. non sarebbe dovuto in particolar modo perché il ritardo nell'esecuzione dei lavori sarebbe dipeso dalla committente, in ragione del ritardato ottenimento del permesso di costruire e delle modifiche di alcuni interventi richiesti in corso di causa. Rileva per contro il giudicante che, anche in presenza di tali circostanze, era onere della società appaltatrice completare l'opera, sia anche con tempistiche differite.
La stessa, tuttavia, risulta essere stata sollecitata all'ultimazione dei lavori dal Direttore Lavori, senza tuttavia essersi presentata per svolgere le attività ancora dovute (cfr. deposizione del teste Tes_1
pagina 5 di 11 all'udienza del 23.10.2024 in risposta al capitolo 14 della seconda memoria attorea: “so di aver sollecitato l'ultimazione dei lavori, ma non si è più presentata”; cfr. altresì la deposizione del teste CP_1
, dipendente di che sulla medesima circostanza ha dichiarato: “confermo che Tes_2 CP_1
ci sono stati dei solleciti da parte della committenza, a seguito dei quali sono state montate le tende ma non è stato completato il rivestimento in legno della facciata”).
In ordine invece alla quantificazione delle opere non eseguite, si rileva: che la confutazione da parte della società convenuta del costo dell'acquisto e del montaggio del frangisole non è sufficientemente specifica
(cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale di e comunque ha trovato puntuale giustificazione CP_1
nelle risposte del C.T.U. alle osservazioni del C.T.P. (cfr. pag. 31 dell'elaborato peritale); che il costo dell'intervento sul basculante del garage non era stato concordato tra le parti ed è stato stimato quindi dal C.T.U. sulla base del valore dell'opera poi realizzata da terzi, in difformità rispetto al valore proposto dal C.T.P. di in quanto “non realistico” (cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale). Viceversa, per la CP_1
finitura del battiscopa non è stato specificamente contestato il quantum determinato dal C.T.U., ma la sua debenza: in merito a tale profilo va però richiamato quanto sopra argomentato in merito al mancato riscontro ai solleciti della Direzione Lavori.
è quindi creditrice nei confronti di della somma di € 18.815,57 per lavori non Parte_1 CP_1
eseguiti.
Con riguardo al punto sopra riportato sub 2), si osserva che i vizi riscontrati, sulla scorta di quanto riportato nella C.T.U. in base a un condivisibile giudizio presuntivo e sulla base delle deposizioni testimoniali che hanno confermato che altre imprese erano intervenute nel 2020 per porre rimedio a vizi già esistenti (cfr. deposizione testimoniale di sui capitoli 20 e 21 della seconda memoria Tes_1
attorea), nonché in mancanza di diverse evidenze documentali concernenti un eventuale ruolo causale delle ditte terze incaricate dalla committenza per il completamento dell'opera dopo l'uscita dal cantiere di siano imputabili proprio a quest'ultima, le cui contestazioni espresse in sede di comparsa CP_1
conclusionale (pag. 14) non colgono nel segno: le opere per il mancato completamento dell'impianto elettrico sono dovute in quanto accessorie rispetto all'installazione dell'impianto medesimo quale è stato previsto nel capitolato d'appalto (cfr. pag. 16-17 del doc. 1 attoreo); il vizio relativo al sistema di
VMC non può ritenersi tardivamente denunciato ex art. 1667 c.c. in quanto in caso di mancato completamento dell'opera la disciplina applicabile è quella generali di cui all'art. 1453 c.c. (Cass. n.
pagina 6 di 11 5771/2025); il danneggiamento del motore del sistema di condizionamento verificatosi a luglio 2020 dipende dalla condotta inadeguata della convenuta che lo ha lasciato collegato all'impianto elettrico di cantiere che non è provvisto delle necessarie protezioni (cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale), non potendo trovare seguito la tesi difensiva della società convenuta secondo cui la causa del danneggiamento medesimo andrebbe individuata in un episodio di sovratensione occorso in occasione di un temporale, in quanto è stato appurato nel corso dell'istruttoria che tale evento si è invece verificato l'anno successivo (cfr. deposizione del teste sul capitolo 21 della seconda memoria di Tes_1 CP_1
la cui deposizione risulta maggiormente attendibile, in quanto più completa e circostanziata,
[...]
rispetto a quella resa dal teste in risposta al medesimo capitolo, in occasione della Tes_2
medesima udienza del 23.10.2024); è irrilevante che i vizi che hanno comportato la riparazione della guaina di copertura si siano manifestati successivamente alla cessazione dell'attività di (cfr. CP_1
sempre pag. 14 della comparsa conclusionale), ove e in quanto siano riconducibili al suo operato;
la rottura del pannello vetrato della palestra è stato appurato dal C.T.U. sulla scorta delle fotografie in atti.
è quindi creditrice nei confronti di della somma di € 10.188,14 per gli interventi Parte_1 CP_1
di ripristino necessitati dalla presenza di vizi dell'opera.
Con riguardo al punto sopra riportato sub 3), non vi sono osservazioni censorie delle parti all'elaborato peritale in parte qua.
Con riguardo al punto sopra riportato sub 4), conferma di essere creditrice della somma di € CP_1
13.964,03 per lavori effettuati e non pagati, ma sostiene di essere parimenti creditrice della somma di €
€ 21.102,92 per supplemento del costo dei lavori determinato dal ritardo nella loro esecuzione per fatti non imputabili all'appaltatore (cfr. ft. 22/E del 29.4.2022 – doc. 16 ), nonché della somma di € CP_1
41.2789,22 per restituzione dello sconto che inizialmente era stato accordato alla committente sul prezzo complessivo dell'appalto a condizione che gli acconti previsti venissero corrisposti entro le concordate scadenze (cfr. doc. 1 attoreo).
Quanto al primo profilo, rileva il giudicante che la clausola 4, lett. d), del contratto sottoscritto dalle parti in causa prevede che il prezzo dell'appalto tra le stesse concordato sarebbe rimasto invariato a meno che l'attività in cantiere di non avesse avuto inizio oltre sette mesi dopo la stipulazione del CP_1
contratto medesimo e per cause non imputabili alla ditta appaltatrice. Ebbene, il contratto risulta firmato in data 29.10.2018 (doc. 6 attoreo) e l'inizio dei lavori risulta risalire al 19.6.2019 (cfr. risposta dei testi pagina 7 di 11 , e al capitolo 10 della seconda memoria della società convenuta). Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Oltre dunque lo scadere del settimo mese indicato nella clausola contrattuale richiamata. Tale differimento non risulta inoltre imputabile a in quanto la stessa ha dovuto attendere CP_1
l'ottenimento da parte della committenza del permesso di costruire, rilasciato in data 11.3.2019 (doc. 2 attoreo), nonché la conclusione degli scavi per le fondamenta dell'edifizio che erano di spettanza di una diversa impresa (cfr. deposizioni testimoniali di , e sempre al Tes_1 Tes_2 Testimone_3
capitolo 10 della seconda memoria della società convenuta). Sussistono quindi le condizioni previste dalla clausola 4 del contratto, la quale tuttavia non specifica il quantum della variazione dei prezzi: in base a un giudizio equitativo, ritiene tuttavia lo scrivente Giudice che l'applicata maggiorazione del 3% del prezzo dell'appalto sia congrua alla luce dell'importanza dell'opera e della complessa organizzazione che necessariamente impone la sua realizzazione.
è dunque tenuta a corrispondere a l'importo di € 21.102,92 a titolo di maggior Parte_1 CP_1
prezzo.
Quanto invece al secondo profilo, si deve osservare che uno sconto pare sia essere stato in effetti accordato da a (cfr. pag. 24 del preventivo al doc. 1 attoreo e deposizione del CP_1 Parte_1
teste in risposta al capitolo 3 della seconda memoria della società appaltatrice). Tuttavia Testimone_4
non risulta apposta al contratto alcuna condizione negoziale risolutiva che comporti la decadenza della committente da tale beneficio in caso di pagamento dei primi acconti in ritardo rispetto alle scadenze concordate. Né la sussistenza di una siffatta clausola potrebbe ritenersi implicitamente pattuita tra le parti sulla scorta della deposizione testimoniale di , il quale si è limitato a riferire in merito Tes_2
alla ragione per cui sarebbe stato concesso lo sconto in questione (ragione in ogni caso esclusa dalla deposizione testimoniale di ), mai affermando tuttavia che tra le parti sussistesse altresì un Tes_1
accordo di versamento del prezzo intero in caso di mancato rispetto delle scadenze anticipate per il pagamento dei primi acconti. Si deve anzi presumere che, se tale accordo fosse davvero esistito, lo stesso avrebbe trovato esplicitazione nel testo contrattuale. Ivi invece si rinviene la già menzionata clausola 4, la quale prevede che “il prezzo complessivo della costruzione [e quindi € 627.850,00 oltre i.v.a., come indicato alla precedente clausola 3] resterà fisso salvo variazioni alla verifica di una o più delle condizioni di seguito elencate”, tra cui però non ricorre quella del ritardato pagamento degli acconti.
Concludendo dunque sulle domande finora esaminate, risulta che sia creditrice nei Parte_1
pagina 8 di 11 confronti di per la somma di € 29.003,71 (pari a € 18.815,57 + € 10.188,14) e che CP_1 CP_1
sia creditrice nei confronti di per la somma di € 35.066,95 (pari a € 13.964,03 + € 21.102,92). Parte_1
Operando la compensazione richiesta dalla società appaltatrice già nella propria comparsa di costituzione e risposta, risulta così che debba versare a la differenza di € Parte_1 CP_1
6.063,24 oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dalla scadenza al 29.4.2022 della fattura n. 22/2022 (in quanto il credito della ditta appaltatrice fondato su tale titolo è più recente rispetto a quello recato dalla fattura n. 21/2022, con l'effetto che ad esso va imputata l'eccedenza sul controcredito di parte attrice) alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
La domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura di € 10.000,00 in via equitativa, per l'imperfetto godimento del bene immobile in conseguenza dei vizi dello stesso e in conseguenza del mancato completamento della sua realizzazione, non può invece trovare accoglimento in quanto genericamente dedotta in causa e priva di un sufficiente supporto probatorio.
Passando a esaminare la successiva domanda proposta da parte attrice nei confronti sia di CP_1
sia di in solido tra loro, si rammenta che ha chiesto la corresponsione di € Controparte_2 Parte_1
2.400,00 a titolo di rifusione del costo del mobilio danneggiato in occasione dell'allagamento dell'immobile occorso in data 15.7.2021, di € 3.158,25 a titolo di lucro cessante e di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
La prima richiesta merita accoglimento, essendo stato provato sia l'an debeatur sia il quantum debeatur in forza della perizia assicurativa depositata in corso di causa da in Controparte_4
ottemperanza all'ordine di esibizione documentale disposto dal Giudice. Si legge nella predetta perizia che a seguito dell'indicato sinistro sono stati stimati danneggiamenti agli elettrodomestici (€ 1.500,00), al tappeto (€ 698,36) e a uno scaffale (€ 354,00) per complessivi € 2.552,36. Va pertanto riconosciuta la minor somma pretesa dall'attrice e confermata ancora nelle proprie difese finali (cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale).
La seconda richiesta non merita invece accoglimento, in quanto la pur assidua presenza in cantiere di non può essere correlata eziologicamente, in base alle risultanze istruttorie di causa, a una Parte_1
riduzione del reddito percepito. Inoltre non è stata adeguatamente documentata siffatta pretesa contrazione reddituale (il doc. 44 e il doc. 58 attorei sono infatti prospetti unilaterali privi di efficacia probatoria).
pagina 9 di 11 La terza richiesta, infine, va accolta in quanto è emerso dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa che (cfr. in particolare la deposizione testimoniale - sui capitoli 29 e 30 della Parte_1
seconda memoria attorea - di , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare con CP_5
riguardo alla circostanza in parte qua riferita) avrebbe anticipato di una settimana il suo rientro dalle ferie proprio in ragione dell'evento dannoso occorso al suo immobile abitativo. Il quantum risarcitorio,
a parere del giudicante, va però limitato alla somma di € 2.500,00 in ragione del breve periodo di vacanza compromesso e della carenza di ulteriori circostanze dedotte dalla parte attrice in merito a un pregiudizio personale di natura non patrimoniale conseguito per effetto degli eventi di cui trattasi.
e vanno dunque condannate, in solido tra loro, a corrispondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1
la somma di € 4.900,00 (pari a € 2.400,00 + € 2.500,00) oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dall'evento del 15.7.2021 alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Va infine accolta la domanda di manleva trasversale proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
essendo pacifica in causa, in quanto dalla stessa riconosciuta e ammessa, l'attribuibilità a
[...]
quest'ultima dell'evento dannoso occorso in data 15.7.2021 presso l'abitazione dell'attrice.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Le stesse vanno integralmente compensate quanto al rapporto processuale instauratosi tra Parte_1
ed stante la loro soccombenza reciproca. CP_1
Le spese di lite relative invece al rapporto processuale instauratosi tra e Parte_1 Controparte_2
vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, Controparte_2
modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore del decisum anziché del petitum (da € 1.100 a € 5.200).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico di in quanto soccombente rispetto all'esito dell'approfondimento peritale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di della somma di € 6.063,24 oltre Parte_1 CP_1
interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dal 29.4.2022 alla data della domanda giudiziale e oltre interessi pagina 10 di 11 ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1
della somma di € 4.900,00 oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dall'evento del 15.7.2021 alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna a manlevare di quanto questa è tenuta a versare a Controparte_2 CP_1 [...]
in dipendenza del precedente capo sub 2); Pt_1
4. compensa integralmente tra ed le spese di lite;
Parte_1 CP_1
5. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Controparte_2 Parte_1
2.552,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere alle controparti quanto eventualmente da queste CP_1
versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 19 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI ND
pagina 11 di 11
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Pasian di Prato (UD), Piazza Parte_1 C.F._1
IA TI n. 12, presso e nello studio dell'Avv. CATTARUZZI FABIO del Foro di Udine, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via A. Baccarini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. VIERO
IC e dell'Avv. DAL ZOTTO OTELLO del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Monticello Conte TT (VI), Via Astico n. 2/H, presso e nello studio dell'Avv.
SO RI e dell'Avv. GONZATI ALESSIA del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenute
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: Contratto di appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Parte_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“in via principale nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e per come indicato negli atti di parte e nei verbali d'udienza, l'inadempimento della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, in relazione agli obblighi contrattuali anche ai sensi dell'art. 1667 c.c. non avendo la stessa ultimato l'opera per abbandono del cantiere e non avendo eliminato i vizi e le difformità riscontrate, e conseguentemente condannarla al pagamento dell'importo risultante dall'istruttoria di causa a favore di parte attrice pari ad Euro 29.003,71 ovvero, in subordine, nell'importo di Euro 15.039,68 oltre al danno ulteriore per la mancata fruizione piena dell'immobile e il disagio subito che equitativamente si indica in Euro 10.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e con applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data dell'instaurazione della procedura di negoziazione assistita, oltre alle ulteriori connesse e conseguenti;
accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa e per come indicato negli atti di parte e nei verbali d'udienza l'inadempimento delle parti convenute in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, anche ai sensi Controparte_2 dell'art. 1669 c.c. o comunque ai sensi dell'art. 1667 c.c. per il danno subito da parte attrice e non risarcito come descritto in atti in ragione della rovina parziale scoperta in data 15.07.2021 e per l'effetto condannare le stesse al pagamento a favore di parte attrice dell'importo di Euro 10.558,25 (di cui Euro 2.400,00 per perenzione e riacquisto di beni mobili distrutti, Euro 3.158,25 quale lucro cessante ed Euro 5.000,00 quale danno da vacanza rovinata e mancato utilizzi dell'immobile, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e con applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data dell'instaurazione della procedura di negoziazione assistita, oltre alle ulteriori connesse e conseguenti;
rigettare le domande riconvenzionali di parte convenuta poiché infondate in fatto e in diritto;
CP_1 rigettare altresì ogni domanda, eccezione ed istanza formulata ex adverso da parti convenute;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite, con rimborso dei costi di C.T.U. e di C.T.P., nonché dei compensi di cui alla fase di negoziazione assistita, come da nota spese allegata”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa CP_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito,
1) in via principale: rigettarsi ogni pretesa della sig.ra , in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti in atti, accertando e dichiarando che ha esattamente adempiuto CP_1 alle obbligazioni relative al contratto di appalto sottoscritto in data 29.10.2018;
2) in via riconvenzionale diretta:
pagina 2 di 11 a) accertato e dichiarato che la sig.ra è debitrice nei confronti di della somma Parte_1 CP_1 in linea capitale di euro 33.718,20 + IVA al 4%, a saldo delle causali di cui alle fatture n. 21/E del 29.04.2022 (all. 15) e n. 22/E del 29.04.2022 (all. 16), condannarsi la sig.ra a pagare a Parte_1 gli importi dovuti a tale titolo e/o, comunque, la diversa somma che risulterà dovuta e/o che CP_1 sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalle concordate scadenze di pagamento alla domanda ed oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
b) accertato e dichiarato che aveva concesso alla sig.ra uno sconto di euro CP_1 Parte_1
41.279,22 + IVA al 4%, condizionato al fatto che la struttura prefabbricata venissero montata dapprima entro il 31.12.2018 e quindi entro il 31.05.2019, accertato e dichiarato che la pattuita condizione non si è avverata per fatto dell'attrice, condannarsi la sig.ra al pagamento a favore della Parte_1 convenuta dell'importo pattuito a titolo di sconto sulla commessa, pari ad euro 41.279,22 + IVA al 4%, oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
3) in ogni caso: disporsi la compensazione degli importi di cui al punto 2) o, in subordine, della minor somma di euro 13.429,93 + IVA al 4%, riconosciuta dovuta dalla sig.ra per il saldo del Parte_1 contatto di appalto sottoscritto in data 29.10.2018, con le somme che dovessero risultare dovute alla sig.ra , emettendo ogni conseguente provvedimento;
Parte_1
4) in via riconvenzionale trasversale: accertato e dichiarato che ha subappaltato a CP_1
l'esecuzione dell'impianto termoidraulico nell'abitazione di proprietà della Controparte_3 sig.ra , sita in Udine, Via Parma n. 59, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto e/o Parte_1 in parte, della domanda risarcitoria attorea, condannarsi a manlevare e a Controparte_3 tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole in relazione ai danni che dovessero CP_1 essere accertati come dipendenti dai lavori subappaltati da alla stessa CP_1 [...] sia ai sensi dell'art. 1667 c.c., per l'asserita difettosa esecuzione dell'impianto Controparte_3 termoidraulico, e sia ai sensi dell'art. 1669 c.c., per i danni conseguenti all'allagamento avvenuto in data 15.07.2021; 5) spese e competenze di causa e della procedura di negoziazione assistita, comprensive delle spese di C.T.U. (all.ti 34-35) e di C.T.P., rifuse con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le spese e non percepito compensi”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_2
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale nel merito:
- rigettare le domande tutte ex adverso svolte nei confronti di in quanto infondate in fatto Controparte_2 ed in diritto;
- rigettare la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
in quanto anch'essa infondata in fatto e in diritto;
[...] in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver sottoscritto con Parte_1 CP_1
pagina 3 di 11 in data 8.4.2019 un contratto per la costruzione di un immobile ad uso abitativo al costo di € 627.850,00 oltre i.v.a.; di aver versato alla scadenza contrattuale per la realizzazione dell'opera, in data 31.10.2019, la somma complessiva di € 400.000,00 oltre i.v.a.; di aver versato poi le ulteriori somme di € 48.076,92 oltre i.v.a. in data 16.12.2019 e di € 51.923,07 oltre i.v.a. al 24.1.2020; di aver poi versato la somma di €
14.423,07 oltre i.v.a. a cui erano state subappaltate le opere di installazione dell'impianto Controparte_2
termoudraulico e la somma di € 26.923,07 oltre i.v.a. a per la realizzazione di opere CP_1
extracontratto; che tuttavia in data 2.7.2020 l'opera risultava non ancora completata, per cui venivano incaricate ditte terze per la chiusura del cantiere;
che in data 15.7.2021 un allagamento dovuto alla mancata pinzatura di un tubo dell'impianto termoidraulico aveva cagionato il crollo parziale del soffitto, il danneggiamento di parte del mobilio e l'inagibilità dell'immobile per varie settimane;
che tale evento aveva costretto peraltro la parte attrice a rientrare anticipatamente dalle vacanze. Parte_1
chiedeva quindi: la condanna di al pagamento di € 29.478,67 per mancato completamento CP_1
dell'opera e per la presenza di vizi qualificabili ai sensi dell'art. 1667 c.c., nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in € 10.000,00 oltre interessi;
la condanna in solito di CP_1
e di al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il danneggiamento Controparte_2
dell'immobile in conseguenza dell'allagamento di cui in narrativa, nella misura di € 10.558,25 di cui €
2.400,00 per l'acquisto di mobilio nuovo, € 3.158,25 per lucro cessante - avendo la committente sospeso la propria attività lavorativa per seguire i lavori – ed € 5.000,00 per risarcimento del danno da vacanza rovinata e da impossibilità di usufruire dell'immobile abitativo per sei mesi.
Costituitasi in giudizio, replicava: di essere creditrice di € 13.426,93 oltre i.v.a. per opere CP_1
realizzate come da contratto e di € 20.291,27 oltre i.v.a. per la realizzazione di opere extracontratto;
di aver inizialmente concesso uno sconto di € 41.279,22 oltre i.v.a. se le opere strutturali fossero state completate entro il 31.12.2018, data poi differita concordemente al 19.6.2019 ma non rispettata in quanto i committenti non avevano rispettato i termini di pagamento;
che per i danni da allagamento la controparte aveva già ricevuto apposito indennizzo. Contestato il mancato completamento dell'opera e la presenza dei segnalati vizi, nonché in ogni caso il quantum richiesto per la loro eliminazione, CP_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte a
[...]
pagare la somma di € 33.718,20 oltre i.v.a. e oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dalla scadenza delle relative fatture ed ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo e la somma di € 41.279,22 oltre i.v.a. e pagina 4 di 11 oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo, in subordine con compensazione delle reciproche poste creditorie accertate all'esito del giudizio. Parimenti in via subordinata e trasversale, chiedeva la condanna in manleva di Controparte_2
Quest'ultima si costituiva in giudizio replicando che i lavori di ripristino successivi all'allagamento dell'edificio erano stati già eseguiti a proprie spese e che gli ulteriori ex adverso dedotti non erano stati dimostrati. Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., veniva disposta C.T.U. e veniva poi formulata dal Giudice una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale veniva accettata da e da Parte_1
ma non da per cui la causa veniva ulteriormente istruita mediante assunzione Controparte_2 CP_1
della prova orale parzialmente ammessa e mediante l'ordine di esibizione documentale rivolto prima a e poi a per essere quindi trattenuta in decisione all'udienza di Controparte_2 Controparte_4
precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che vada innanzitutto presa in esame la C.T.U. espletata in corso di causa, la quale in sintesi ha accertato: 1) che non ha realizzato opere previste nel contratto CP_1
stipulato con la committente per il valore di € 18.815,57 complessivi;
2) che sussistono nelle opere realizzate vizi che comportano opere di ripristino quantificate in € 10.188,14 complessivi;
3) che la somma di € 2.697,44 versata da a ditte terze riguarda opere extra capitolato;
4) che Parte_1
risultano lavori effettuati da e non ancora pagati per la misura di € 13.964,03 complessivi;
5) CP_1
che i danni ulteriori connessi all'evento di allagamento non sono quantificabili.
Con riguardo al punto sopra riportato sub 1), rileva la società convenuta che l'importo quantificato dal
C.T.U. non sarebbe dovuto in particolar modo perché il ritardo nell'esecuzione dei lavori sarebbe dipeso dalla committente, in ragione del ritardato ottenimento del permesso di costruire e delle modifiche di alcuni interventi richiesti in corso di causa. Rileva per contro il giudicante che, anche in presenza di tali circostanze, era onere della società appaltatrice completare l'opera, sia anche con tempistiche differite.
La stessa, tuttavia, risulta essere stata sollecitata all'ultimazione dei lavori dal Direttore Lavori, senza tuttavia essersi presentata per svolgere le attività ancora dovute (cfr. deposizione del teste Tes_1
pagina 5 di 11 all'udienza del 23.10.2024 in risposta al capitolo 14 della seconda memoria attorea: “so di aver sollecitato l'ultimazione dei lavori, ma non si è più presentata”; cfr. altresì la deposizione del teste CP_1
, dipendente di che sulla medesima circostanza ha dichiarato: “confermo che Tes_2 CP_1
ci sono stati dei solleciti da parte della committenza, a seguito dei quali sono state montate le tende ma non è stato completato il rivestimento in legno della facciata”).
In ordine invece alla quantificazione delle opere non eseguite, si rileva: che la confutazione da parte della società convenuta del costo dell'acquisto e del montaggio del frangisole non è sufficientemente specifica
(cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale di e comunque ha trovato puntuale giustificazione CP_1
nelle risposte del C.T.U. alle osservazioni del C.T.P. (cfr. pag. 31 dell'elaborato peritale); che il costo dell'intervento sul basculante del garage non era stato concordato tra le parti ed è stato stimato quindi dal C.T.U. sulla base del valore dell'opera poi realizzata da terzi, in difformità rispetto al valore proposto dal C.T.P. di in quanto “non realistico” (cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale). Viceversa, per la CP_1
finitura del battiscopa non è stato specificamente contestato il quantum determinato dal C.T.U., ma la sua debenza: in merito a tale profilo va però richiamato quanto sopra argomentato in merito al mancato riscontro ai solleciti della Direzione Lavori.
è quindi creditrice nei confronti di della somma di € 18.815,57 per lavori non Parte_1 CP_1
eseguiti.
Con riguardo al punto sopra riportato sub 2), si osserva che i vizi riscontrati, sulla scorta di quanto riportato nella C.T.U. in base a un condivisibile giudizio presuntivo e sulla base delle deposizioni testimoniali che hanno confermato che altre imprese erano intervenute nel 2020 per porre rimedio a vizi già esistenti (cfr. deposizione testimoniale di sui capitoli 20 e 21 della seconda memoria Tes_1
attorea), nonché in mancanza di diverse evidenze documentali concernenti un eventuale ruolo causale delle ditte terze incaricate dalla committenza per il completamento dell'opera dopo l'uscita dal cantiere di siano imputabili proprio a quest'ultima, le cui contestazioni espresse in sede di comparsa CP_1
conclusionale (pag. 14) non colgono nel segno: le opere per il mancato completamento dell'impianto elettrico sono dovute in quanto accessorie rispetto all'installazione dell'impianto medesimo quale è stato previsto nel capitolato d'appalto (cfr. pag. 16-17 del doc. 1 attoreo); il vizio relativo al sistema di
VMC non può ritenersi tardivamente denunciato ex art. 1667 c.c. in quanto in caso di mancato completamento dell'opera la disciplina applicabile è quella generali di cui all'art. 1453 c.c. (Cass. n.
pagina 6 di 11 5771/2025); il danneggiamento del motore del sistema di condizionamento verificatosi a luglio 2020 dipende dalla condotta inadeguata della convenuta che lo ha lasciato collegato all'impianto elettrico di cantiere che non è provvisto delle necessarie protezioni (cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale), non potendo trovare seguito la tesi difensiva della società convenuta secondo cui la causa del danneggiamento medesimo andrebbe individuata in un episodio di sovratensione occorso in occasione di un temporale, in quanto è stato appurato nel corso dell'istruttoria che tale evento si è invece verificato l'anno successivo (cfr. deposizione del teste sul capitolo 21 della seconda memoria di Tes_1 CP_1
la cui deposizione risulta maggiormente attendibile, in quanto più completa e circostanziata,
[...]
rispetto a quella resa dal teste in risposta al medesimo capitolo, in occasione della Tes_2
medesima udienza del 23.10.2024); è irrilevante che i vizi che hanno comportato la riparazione della guaina di copertura si siano manifestati successivamente alla cessazione dell'attività di (cfr. CP_1
sempre pag. 14 della comparsa conclusionale), ove e in quanto siano riconducibili al suo operato;
la rottura del pannello vetrato della palestra è stato appurato dal C.T.U. sulla scorta delle fotografie in atti.
è quindi creditrice nei confronti di della somma di € 10.188,14 per gli interventi Parte_1 CP_1
di ripristino necessitati dalla presenza di vizi dell'opera.
Con riguardo al punto sopra riportato sub 3), non vi sono osservazioni censorie delle parti all'elaborato peritale in parte qua.
Con riguardo al punto sopra riportato sub 4), conferma di essere creditrice della somma di € CP_1
13.964,03 per lavori effettuati e non pagati, ma sostiene di essere parimenti creditrice della somma di €
€ 21.102,92 per supplemento del costo dei lavori determinato dal ritardo nella loro esecuzione per fatti non imputabili all'appaltatore (cfr. ft. 22/E del 29.4.2022 – doc. 16 ), nonché della somma di € CP_1
41.2789,22 per restituzione dello sconto che inizialmente era stato accordato alla committente sul prezzo complessivo dell'appalto a condizione che gli acconti previsti venissero corrisposti entro le concordate scadenze (cfr. doc. 1 attoreo).
Quanto al primo profilo, rileva il giudicante che la clausola 4, lett. d), del contratto sottoscritto dalle parti in causa prevede che il prezzo dell'appalto tra le stesse concordato sarebbe rimasto invariato a meno che l'attività in cantiere di non avesse avuto inizio oltre sette mesi dopo la stipulazione del CP_1
contratto medesimo e per cause non imputabili alla ditta appaltatrice. Ebbene, il contratto risulta firmato in data 29.10.2018 (doc. 6 attoreo) e l'inizio dei lavori risulta risalire al 19.6.2019 (cfr. risposta dei testi pagina 7 di 11 , e al capitolo 10 della seconda memoria della società convenuta). Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Oltre dunque lo scadere del settimo mese indicato nella clausola contrattuale richiamata. Tale differimento non risulta inoltre imputabile a in quanto la stessa ha dovuto attendere CP_1
l'ottenimento da parte della committenza del permesso di costruire, rilasciato in data 11.3.2019 (doc. 2 attoreo), nonché la conclusione degli scavi per le fondamenta dell'edifizio che erano di spettanza di una diversa impresa (cfr. deposizioni testimoniali di , e sempre al Tes_1 Tes_2 Testimone_3
capitolo 10 della seconda memoria della società convenuta). Sussistono quindi le condizioni previste dalla clausola 4 del contratto, la quale tuttavia non specifica il quantum della variazione dei prezzi: in base a un giudizio equitativo, ritiene tuttavia lo scrivente Giudice che l'applicata maggiorazione del 3% del prezzo dell'appalto sia congrua alla luce dell'importanza dell'opera e della complessa organizzazione che necessariamente impone la sua realizzazione.
è dunque tenuta a corrispondere a l'importo di € 21.102,92 a titolo di maggior Parte_1 CP_1
prezzo.
Quanto invece al secondo profilo, si deve osservare che uno sconto pare sia essere stato in effetti accordato da a (cfr. pag. 24 del preventivo al doc. 1 attoreo e deposizione del CP_1 Parte_1
teste in risposta al capitolo 3 della seconda memoria della società appaltatrice). Tuttavia Testimone_4
non risulta apposta al contratto alcuna condizione negoziale risolutiva che comporti la decadenza della committente da tale beneficio in caso di pagamento dei primi acconti in ritardo rispetto alle scadenze concordate. Né la sussistenza di una siffatta clausola potrebbe ritenersi implicitamente pattuita tra le parti sulla scorta della deposizione testimoniale di , il quale si è limitato a riferire in merito Tes_2
alla ragione per cui sarebbe stato concesso lo sconto in questione (ragione in ogni caso esclusa dalla deposizione testimoniale di ), mai affermando tuttavia che tra le parti sussistesse altresì un Tes_1
accordo di versamento del prezzo intero in caso di mancato rispetto delle scadenze anticipate per il pagamento dei primi acconti. Si deve anzi presumere che, se tale accordo fosse davvero esistito, lo stesso avrebbe trovato esplicitazione nel testo contrattuale. Ivi invece si rinviene la già menzionata clausola 4, la quale prevede che “il prezzo complessivo della costruzione [e quindi € 627.850,00 oltre i.v.a., come indicato alla precedente clausola 3] resterà fisso salvo variazioni alla verifica di una o più delle condizioni di seguito elencate”, tra cui però non ricorre quella del ritardato pagamento degli acconti.
Concludendo dunque sulle domande finora esaminate, risulta che sia creditrice nei Parte_1
pagina 8 di 11 confronti di per la somma di € 29.003,71 (pari a € 18.815,57 + € 10.188,14) e che CP_1 CP_1
sia creditrice nei confronti di per la somma di € 35.066,95 (pari a € 13.964,03 + € 21.102,92). Parte_1
Operando la compensazione richiesta dalla società appaltatrice già nella propria comparsa di costituzione e risposta, risulta così che debba versare a la differenza di € Parte_1 CP_1
6.063,24 oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dalla scadenza al 29.4.2022 della fattura n. 22/2022 (in quanto il credito della ditta appaltatrice fondato su tale titolo è più recente rispetto a quello recato dalla fattura n. 21/2022, con l'effetto che ad esso va imputata l'eccedenza sul controcredito di parte attrice) alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
La domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura di € 10.000,00 in via equitativa, per l'imperfetto godimento del bene immobile in conseguenza dei vizi dello stesso e in conseguenza del mancato completamento della sua realizzazione, non può invece trovare accoglimento in quanto genericamente dedotta in causa e priva di un sufficiente supporto probatorio.
Passando a esaminare la successiva domanda proposta da parte attrice nei confronti sia di CP_1
sia di in solido tra loro, si rammenta che ha chiesto la corresponsione di € Controparte_2 Parte_1
2.400,00 a titolo di rifusione del costo del mobilio danneggiato in occasione dell'allagamento dell'immobile occorso in data 15.7.2021, di € 3.158,25 a titolo di lucro cessante e di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
La prima richiesta merita accoglimento, essendo stato provato sia l'an debeatur sia il quantum debeatur in forza della perizia assicurativa depositata in corso di causa da in Controparte_4
ottemperanza all'ordine di esibizione documentale disposto dal Giudice. Si legge nella predetta perizia che a seguito dell'indicato sinistro sono stati stimati danneggiamenti agli elettrodomestici (€ 1.500,00), al tappeto (€ 698,36) e a uno scaffale (€ 354,00) per complessivi € 2.552,36. Va pertanto riconosciuta la minor somma pretesa dall'attrice e confermata ancora nelle proprie difese finali (cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale).
La seconda richiesta non merita invece accoglimento, in quanto la pur assidua presenza in cantiere di non può essere correlata eziologicamente, in base alle risultanze istruttorie di causa, a una Parte_1
riduzione del reddito percepito. Inoltre non è stata adeguatamente documentata siffatta pretesa contrazione reddituale (il doc. 44 e il doc. 58 attorei sono infatti prospetti unilaterali privi di efficacia probatoria).
pagina 9 di 11 La terza richiesta, infine, va accolta in quanto è emerso dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa che (cfr. in particolare la deposizione testimoniale - sui capitoli 29 e 30 della Parte_1
seconda memoria attorea - di , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare con CP_5
riguardo alla circostanza in parte qua riferita) avrebbe anticipato di una settimana il suo rientro dalle ferie proprio in ragione dell'evento dannoso occorso al suo immobile abitativo. Il quantum risarcitorio,
a parere del giudicante, va però limitato alla somma di € 2.500,00 in ragione del breve periodo di vacanza compromesso e della carenza di ulteriori circostanze dedotte dalla parte attrice in merito a un pregiudizio personale di natura non patrimoniale conseguito per effetto degli eventi di cui trattasi.
e vanno dunque condannate, in solido tra loro, a corrispondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1
la somma di € 4.900,00 (pari a € 2.400,00 + € 2.500,00) oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dall'evento del 15.7.2021 alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Va infine accolta la domanda di manleva trasversale proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
essendo pacifica in causa, in quanto dalla stessa riconosciuta e ammessa, l'attribuibilità a
[...]
quest'ultima dell'evento dannoso occorso in data 15.7.2021 presso l'abitazione dell'attrice.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Le stesse vanno integralmente compensate quanto al rapporto processuale instauratosi tra Parte_1
ed stante la loro soccombenza reciproca. CP_1
Le spese di lite relative invece al rapporto processuale instauratosi tra e Parte_1 Controparte_2
vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, Controparte_2
modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore del decisum anziché del petitum (da € 1.100 a € 5.200).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico di in quanto soccombente rispetto all'esito dell'approfondimento peritale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di della somma di € 6.063,24 oltre Parte_1 CP_1
interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dal 29.4.2022 alla data della domanda giudiziale e oltre interessi pagina 10 di 11 ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1
della somma di € 4.900,00 oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dall'evento del 15.7.2021 alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna a manlevare di quanto questa è tenuta a versare a Controparte_2 CP_1 [...]
in dipendenza del precedente capo sub 2); Pt_1
4. compensa integralmente tra ed le spese di lite;
Parte_1 CP_1
5. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Controparte_2 Parte_1
2.552,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere alle controparti quanto eventualmente da queste CP_1
versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 19 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI ND
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