Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2025 REG.RIC.
N. 00362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Claudio Contu, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri N° 32;
contro
Comune di -OMISSIS-, Regione Autonoma della Sardegna, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna Serv. Ispettorato -OMISSIS-Nucleo Investigativo, non costituiti in giudizio;
Città Metropolitana -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Domenico Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Marongiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Città Metropolitana -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Domenico Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 355 del 2025:
- dell’ordinanza sindacale n. 11 del 18.03.2025 del Comune di -OMISSIS-, notificata in data 05.04.2025, avente ad oggetto “ordinanza per la bonifica da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati in aree sotto sequestro ad -OMISSIS- ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 152/2006”, nella parte in cui ordina ai proprietari delle aree inquinate, in quanto obbligati in solido con l’esecutore materiale dell’illecito, di eseguire le condotte oggetto del provvedimento;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente:
- della nota prot. n. 5481 del 9.3.2023 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (Servizio Ispettorato Ripartimentale -OMISSIS--Nucleo Investigativo di Polizia e Forestale della Regione Autonoma della Sardegna), conosciuta solo per estremi;
- della relazione di sopralluogo n. 23 del 5.9.2023 (prot. n. 46974 del 21.12.2023) del Settore Ambiente della Città Metropolitana -OMISSIS-, conosciuta solo per estremi;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.
quanto al ricorso n. 362 del 2025:
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 11 del 18.03.2025, mai notificata al ricorrente e da questi conosciuta accidentalmente solo di recente, con la quale è stato ordinato “alla società -OMISSIS- SpA. nelle persone dei soggetti indicati nella sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS-, in qualità di responsabili dell’inquinamento delle aree ubicate ad Asse-mini e a tutti i proprietari e comproprietari delle aree in quanto obbligati in solido: di provvedere con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, ad un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento e/o recupero degli stessi nei modi di legge, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito”;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresi, per quanto possa occorrere, le note della Città Metropolitana -OMISSIS- prot. nn. 42141 del 21/12/2023 e 4067 del 9/02/2023, la relazione di sopralluogo della Città Metropolitana -OMISSIS- del 5/9/2023 con i relativi allegati fotografici, la nota del Corpo Forestale prot. n. 5481 del 9/2/2023.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A. e di Città Metropolitana -OMISSIS- e di Città Metropolitana -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. LE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nel ricorso NRG 355/2025 il ricorrente -OMISSIS- AR ha proposto l’odierno ricorso avverso l’ordinanza contingibile e urgente adottata in data 18.03.2025, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, dal Sindaco di -OMISSIS-, che gli ha ordinato, quale proprietario dei terreni individuati nel catasto del medesimo Comune al F. 49 mappali 89-115 e in solido con “… la Società -OMISSIS- S.p.A., nelle persone dei soggetti indicati nella sentenza n. -OMISSIS- del 27.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS-, in qualità di responsabili dell’inquinamento delle aree ubicate ad -OMISSIS- e a tutti i proprietari e comproprietari delle aree in quanto obbligati in solido ”, di provvedere con la massima urgenza, e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica, alla rimozione dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento e al recupero degli stessi nei modi di legge, e di comunicare l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato.
2. Avverso tale ordinanza il ricorrente ne deduce l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto.
- I Violazione e falsa applicazione degli art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, violazione degli artt. 192 e 242 d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsità del presupposto, carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione , in quanto, posto il duplice richiamo normativo svolto nell’ordinanza (art. 50 TUEL e art. 192, 3 comma del Codice dell’ambiente), stante la sussidiarietà del primo, il provvedimento deve intendersi adottato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Ciò posto, è evidente che quanto contestato dall’amministrazione non risulti collegato ( rectius : collegabile) in alcun modo ad una condotta -dolosa o colposa, commissiva e/o omissiva- tenuta dal ricorrente, nella sua qualità di proprietario delle aree, poiché, come evidenziato dal Comune nell’ordinanza de qua , l’inquinamento dei terreni risulta ascrivibile unicamente a quanto posto in essere dalla -OMISSIS- s.p.a.
È altresì assente, nella vicenda in esame, l’accertamento in contraddittorio dell’illecito richiesto dall’art. 192 d.lgs. 152 del 2006 quale condizione necessaria per imputare, seppur solidalmente, qualsivoglia responsabilità ai proprietari dei terreni.
Peraltro, il ricorrente, da un lato, ha sempre collaborato nelle indagini preliminari che hanno riguardato la responsabilità penale dei dipendenti -OMISSIS-, dall’altro provveduto a recintare i propri terreni, pur se non necessario, ai fini dell’esclusione della colpa.
- II Violazione degli artt. 192 d.lgs. 152/2006 e 7 l. 241/1990. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsità del presupposto, carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione , per la violazione degli obblighi partecipativi sanciti dall’art. 7 L. 241/1990.
- III Violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsità del presupposto, carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta. violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione , proposto in via subordinata -nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere legittima l’ordinanza in questa sede impugnata- per l’incongruità del termine assegnato dall’Amministrazione ai fini dell’esecuzione delle opere di bonifica.
3. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-.
4. Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana -OMISSIS-, che ha richiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stato direttamente contestato un atto da essa adottato, che è meramente istruttorio.
5. Si è costituita in giudizio la -OMISSIS- S.p.a., che ha richiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo diretta destinataria dell’ordinanza impugnata, che riguarda i destinatari della sentenza penale, evidentemente non diretta nei confronti della -OMISSIS-.
6. Con ordinanza cautelare n. 150 del 12 giugno 2025 è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza essendo “ preponderante e decisivo il profilo del “periculum in mora”, apparendo oggettivamente grave il pregiudizio nel quale incorrerebbero i ricorrenti nel caso di esecuzione del provvedimento impugnato in danno, e conseguente recupero delle somme anticipate dalla p.a. ”.
7. Con successivo ricorso iscritto al NRG 362/2025 la ricorrente -OMISSIS- ha impugnato la medesima ordinanza del Comune di -OMISSIS-, esponendo di non essere mai stata destinataria di alcuna notifica personale del provvedimento, di cui ha avuto conoscenza del tutto casuale, nonostante sia proprietaria nonché intestataria catastale di un terreno in agro di -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio 37, particella 388, e dunque sia una dei “ proprietari e comproprietari delle aree ” cui si riferisce l’ordinanza del Comune di -OMISSIS-.
8. Avverso tale ordinanza la ricorrente ne deduce l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto.
- I Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 192 del d. lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per contraddittorietà con il precedente agire dell’amministrazione. Difetto di istruttoria e di motivazione. Errore sul fatto e sui presupposti , in quanto sono del tutto assenti i requisiti della contingibilità e urgenza, non essendovene traccia nel corpo nell’ordinanza impugnata e nemmeno nella richiamata relazione di sopralluogo n. 23 del 5.09.2023, che nulla dice al proposito.
Difetta il requisito della sussidiarietà per adottare lo strumento atipico dell’ordinanza ex art. 50 T.U.E.L., poichè l’Amministrazione (ricorrendone i presupposti) avrebbe dovuto utilizzare il rimedio ordinario apprestato dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, in contraddittorio con gli interessati.
Non sussiste l’urgenza, atteso che, al di là di una clausola di mero stile, non è individuato alcun pericolo imminente per la salute o l’igiene pubblica che non potesse attendere il rispetto dei normali iter amministrativi.
Non sussiste la temporaneità e l’eccezionalità dell’intervento che si intende fronteggiare con l’ordinanza, considerato che vorrebbe essere indebitamente utilizzata, senza il rispetto delle normali garanzie procedimentali, per una situazione nota da numerosi anni e mai prima affrontata dal Comune.
Inoltre, nella vicenda che occupa non si è in presenza di un abbandono di rifiuti, come disciplinato dall’art. 192 del Codice dell’Ambiente, ma la diversa fattispecie della bonifica ordinaria di siti inquinati, per come definiti dall’art. 239 e disciplinati dagli artt. 242 e 244 e ss. del medesimo Codice, come emerge dalla nota del 9/2/2022 del Corpo Forestale della RAS e dalla nota prot. n. 4067 del 9/2/2023 della Città metropolitana.
- II Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 192 e 239 e ss. del d. lgs. n. 152/2006. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motiva zione, in quanto, rientrando la fattispecie contestata nella “bonifica di siti inquinati” e non in quella di “abbandono di rifiuti”, al più essa avrebbe dovuto essere sottoposta alle procedure di cui agli artt. 239 e ss. Sennonché, l’art. 242 del Codice attribuisce la competenza in materia alla provincia e/o, nei siti di interesse nazionale, al Ministero dell’Ambiente.
In ogni caso, l’art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 presuppone necessariamente che l’amministrazione competente ( i.e . la Provincia, e non il Comune) si attivi per individuare il responsabile solo laddove altre pubbliche amministrazioni abbiano preventivamente accertato il superamento delle CSC, che non è avvenuto nel caso che occupa.
- III Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di responsabilità personale. Eccesso di potere per errore sul fatto e sui presupposti. Manifesta ingiustizia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 192 e 253 del d. lgs. n. 152/2006 , in quanto la ricorrente non è in alcun modo oggetto della sentenza ex 444 c.p. del Tribunale -OMISSIS- n. -OMISSIS-/2019 e, quindi, rispetto ad essa non è intervenuto alcun accertamento, giudiziario o anche solo amministrativo, in ordine ad una sua responsabilità nell’inquinamento.
Il Comune di -OMISSIS- ha radicalmente e illegittimamente omesso, in violazione dell’art. 192, comma 3 cod. amb., di compiere qualsivoglia attività istruttoria in contraddittorio con la ricorrente per l’accertamento della sussistenza di una sua qualche responsabilità a titolo di dolo o colpa, che non può che ritenersi insussistente tenuto conto dell’avanzata età della ricorrente (93 anni), che lascia agevolmente presumere come essa fosse completamente all’oscuro delle ipotizzate attività di inquinamento di cui era oggetto il terreno di sua proprietà e dovendosi escludere forme di responsabilità oggettiva.
In ogni caso, l’individuazione dei responsabili non può discendere, in via automatica, dalla sentenza di patteggiamento del GIP -OMISSIS-, ostandovi gli artt. 444 e ss. c.p.p. e le finalità e le conseguenze che informano l’istituto processuale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché i limiti alla prova ex art. 445, comma 1 bis c.p.p.
9. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso NRG 362/2025, non si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-.
10. Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana -OMISSIS-, che ha richiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stato direttamente contestato un atto da essa adottato, che è meramente istruttorio.
11. Con ordinanza cautelare n. 152 del 12 giugno 2025 è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza essendo “ preponderante e decisivo il profilo del “periculum in mora”, apparendo oggettivamente grave il pregiudizio nel quale incorrerebbero i ricorrenti nel caso di esecuzione del provvedimento impugnato in danno, e conseguente recupero delle somme anticipate dalla p.a. ”.
12. All’udienza pubblica del 10.12.2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, i ricorsi epigrafati devono essere riuniti, per l’evidente connessione oggettiva.
2. Ancora in via preliminare, non ritiene il Collegio fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società -OMISSIS- S.p.A., poiché la stessa - pur non risultando destinataria dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti (la società è menzionata anche nel dispositivo, ma nelle persone “ dei soggetti indicati nella sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS- ”), come dalla stessa rappresentato in memoria, sia destinataria di un diverso procedimento finalizzato all’emanazione di una diversa e ulteriore ordinanza di rimozione dei rifiuti - è comunque chiaramente indicata in tale ordinanza, ove si legge che “ la sentenza di cui sopra ha accertato la responsabilità dell'inquinamento, riconducibile al ciclo produttivo dell'Impianto industriale -OMISSIS- S.p.A., in ordine ai fatti accaduti, in capo agli indagati, con riconoscimento dell'attenuante in capo agli stessi del ravvedimento operoso di cui all'art. 452 decies c.p .” e “ nel procedimento risultano implicate la società -OMISSIS- S.p.A. e le società riconducibili a uno degli indagati di cui alla sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS-, a vantaggio e nel cui interesse si è prodotto l'inquinamento ”.
Risulta perciò al Collegio come la società non sia estranea, anche sul piano formale, al contenuto dell’ordinanza e potrebbe avere un interesse a contraddire – o, eventualmente, a sostenere le ragioni del ricorrente – in quanto comunque l’ordinanza è resa in riferimento anche a vicende riconducibili alla stessa società.
Ed infatti, si legge nella memoria di -OMISSIS- che “ la medesima società contesta fermamente
l'affermazione del signor -OMISSIS- secondo cui "l'inquinamento dei terreni risulta ascrivibile esclusivamente a quanto posto in essere dalla società -OMISSIS-". Non esiste alcun documento che dimostri l'esistenza dei rifiuti ipoteticamente abbandonati né, tantomeno, la loro riconducibilità alla società -OMISSIS-, e tali circostanze non sono state accertate da chicchessia. Tanto più che il procedimento avviato dal Comune nei confronti della società -OMISSIS- è ancora in corso ” (p. 2 memoria).
3. Deve in primo luogo essere giuridicamente qualificato il potere esercitato dal Sindaco del Comune di -OMISSIS-.
Ciò in quanto, nel provvedimento si leggono, variamente, richiami agli artt. 50, comma 5 del d.lgs. n. 267 del 2000, 192, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 ma anche 242 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006.
Ritiene il Collegio che l’ordinanza in questione debba essere qualificata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, come peraltro appare riconoscere lo stesso Comune di -OMISSIS- sin dalla memoria di costituzione (p. 10) e ai sensi di tale norma ne vada scrutinata la legittimità.
3.1. In primo luogo, ritiene il Collegio che non sia dirimente il richiamo agli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto, come già affermato da questa Sezione, “ il richiamo confonde due istituti tra loro distinti ed autonomi, quali quello della rimozione dei rifiuti e quello della bonifica dei suoli: le discipline previste dall'art. 192 e dagli artt. 239 e ss. del Codice dell'Ambiente rispondono infatti a presupposti ben diversi, dovendosi ricordare che “l'assenza di materiale inquinante è circostanza del tutto ininfluente ai fini dell'emanazione dell'ordine di rimozione di rifiuti ai sensi dell'art. 192 t.u. ambientale. Quest'ultimo risulta infatti legittimamente emanato al ricorrere del presupposto consistente nell'esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti, a prescindere dalla loro potenzialità inquinante. Tale ulteriore presupposto fonda infatti il diverso provvedimento consistente nell'ordine di bonifica dei terreni contaminati ex artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006 ” (Cons. Stato, Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5609).
Come è intuibile, il provvedimento impugnato non svolge – né potrebbe svolgere – alcuna motivazione in merito all’effettivo inquinamento dei suoli, ciò anche poiché, come ricordato già in sede cautelare, il Comune non è l’ente competente allo svolgimento del procedimento di bonifica dei suoli, il quale è di competenza della Provincia (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 21 febbraio 2024, n. 116).
In sostanza, in tesi dell’amministrazione, l’attività di rimozione dei rifiuti dovrebbe essere prodromica alla successiva verifica della contaminazione dei suoli.
3.2. Quanto invece al richiamo all’art. 50, comma 5 del T.u.e.l., ritiene il Collegio che astrattamente la sola presenza nell’ordinamento del rimedio tipico ex art. 192 del Codice dell’Ambiente per la rimozione dei rifiuti non escluda del tutto l’ambito di applicazione, in astratto, dell’art. 50 del T.U.E.L., ma ne va esclusa la legittimità ogni qual volta il presupposto fattuale sia invero il medesimo di quello posto a fondamento della specifica disciplina ambientale di riferimento per l’esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802).
Ora, nel caso di specie, il presupposto fattuale appare evidentemente il medesimo, tanto è vero che lo stesso provvedimento richiama anche l’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, con financo maggiore precisione.
Ed allora, proprio per le fattispecie di congiunto richiamo al potere ordinario e a quello extra ordinem nel provvedimento, deve ritenersi che il Comune abbia inteso esercitare il potere ordinario, avendo il potere straordinario carattere derogatorio, e dunque, di norma, l’amministrazione ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell'oggetto dalla legge, mentre il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti abbia natura residuale (cfr. T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 7 aprile 2021, n. 2300).
Se è vero che da un lato il richiamo ad entrambi i fondamenti normativi denota contraddittorietà rispetto ai presupposti di esercizio dello stesso, non è men vero che il provvedimento ben potrebbe presentare i requisiti sostanziali e il rispetto delle garanzie procedimentali proprie del potere di ordinanza ex art. 192, comma 3 Codice dell’Ambiente.
Sotto il profilo dei principi ermeneutici che conducono a tale soluzione vi è quindi anche quello di conservazione degli atti giuridici di cui all'art. 1367 c.c., che opera anche per l'interpretazione dei provvedimenti amministrativi, per cui, in caso di più interpretazioni possibili, deve privilegiarsi quella che dà all'atto qualche effetto anziché nessuno.
3.3. Di tal che, i primi due motivi del ricorso NRG 362/2025 non sono di per sé sufficienti a determinare l’illegittimità dell’atto impugnato e rispetto ad essi, in sostanza, la ricorrente non ha interesse all’accoglimento, poiché comunque il provvedimento potrebbe astrattamente essere legittimo quale provvedimento ex art. 192 del Codice dell’Ambiente, ai sensi del quale, in ragione della sua tipicità e delle circostanze di fatto poste a fondamento, deve essere scrutinato.
4. Ciò posto, ad avviso del Collegio però entrambi i ricorsi sono fondati e devono essere accolti, cogliendo nel segno, anche prescindendo dalle questioni di carattere procedimentale, quantomeno i motivi sub. I del ricorso NRG 355/2025 e il motivo sub. III del ricorso NRG 362/2025.
5. A tal fine, l’ordinanza impugnata vede come destinatari “ la società -OMISSIS- SpA. nelle persone dei soggetti indicati nella sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS-, in qualità di responsabili dell'inquinamento delle aree ubicate ad -OMISSIS- e a tutti i proprietari e comproprietari delle aree in quanto obbligati in solido ”, facendo riferimento alle circostanze per cui “la sentenza di cui sopra ha accertato la responsabilità dell'inquinamento, riconducibile al ciclo produttivo dell'Impianto industriale -OMISSIS- S.p.A., in ordine ai fatti accaduti, in capo agli indagati, con riconoscimento dell'attenuante in capo agli stessi del ravvedimento operoso di cui all'art. 452 decies c.p .” e “ nel procedimento risultano implicate la società -OMISSIS- S.p.A. e le società riconducibili a uno degli indagati di cui alla sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale Ordinario -OMISSIS-, a vantaggio e nel cui interesse si è prodotto l'inquinamento ”.
6. Gli odierni ricorrenti sono destinatari dell’ordinanza dunque quali proprietari di terreni oggetto della sentenza n. -OMISSIS- del 25.07.2019 del Tribunale penale -OMISSIS-, resa in sede di indagini preliminari ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. c.d. patteggiamento, della quale invece non sono destinatari.
7. Se così è, ricorda il Collegio (cfr. T.a.r Sardegna, sez. I, 21 febbraio 2024, n. 116) che l’art. 192 del Codice dell’Ambiente, nel vietare le condotte di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1), nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (comma 2), al successivo comma 3 prevede che il Sindaco possa adottare una ordinanza di rimozione, di avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile delle violazioni, nonché del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, “ ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo ”.
Con riferimento, per quanto qui rileva, ai soggetti passivi destinatari dell’ordinanza, in linea generale, la giurisprudenza amministrativa richiede un serio accertamento della responsabilità del proprietario, ancorché questo possa essere fondato su presunzioni e nei limiti dell'esigibilità, dovendosi escludere, anche alla luce del diritto europeo, la configurabilità di una responsabilità da posizione o oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430).
Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, spesso richiamata anche dalla giurisprudenza amministrativa, descrive la posizione del proprietario colpevole nel senso che “ le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato" dall'art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2016 ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi ” (Cass. Civ., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 14612).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, recente giurisprudenza amministrativa ha, ad esempio, valorizzato quali indici concreti della colpa del proprietario, per omessa adozione delle cautele per custodia e protezione richieste dalla diligenza ordinaria, la non ampiezza eccessiva della proprietà da proteggere, l'oggettiva presenza di varchi nel perimetro, la conoscenza/consapevolezza protratta per anni del deposito incontrollato di rifiuti da parte di estranei senza che fosse esperita alcuna iniziativa volta a riprendere pieno possesso dell'edificio e/o ad impedire la protrazione dell'illecito abbandono di rifiuti (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 11 marzo 2021, n. 635).
In merito agli strumenti di protezione dell'area che il proprietario deve adottare per scongiurare il pericolo di abbandono, da parte di terzi, di rifiuti sull'area, la giurisprudenza ha però escluso che l'omessa recinzione del suolo costituisca, ex se , un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario, essendo oltre tutto le recinzioni scarsamente dissuasive in determinati contesti, argomentando altresì come, ai sensi dell'art. 841 c.c., la recinzione dell'area costituisca una facoltà del proprietario, la cui scelta di non avvalersene non può costituire di per sé fatto colposo ovvero la scelta di implementarla onere ai sensi dell'ordinaria diligenza. Nello stesso senso, si esclude che costituisca onere da assolvere l'implementazione di un sistema di video-sorveglianza, stanti gli alti costi di acquisto e manutenzione, nonché, in presenza di una illecita occupazione, non costituisce onere del proprietario la dimostrazione di aver proposto azione possessoria davanti al giudice civile, essendo sufficiente, al contrario, che egli segnali all'autorità amministrativa l'occupazione da parte dei terzi (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 3 marzo 2020, n. 495).
8. Al lume di tali considerazioni, deve ritenersi che, nel caso di specie, ai proprietari ricorrenti non possa essere considerato soggettivamente imputabile l’abbandono dei rifiuti.
È infatti dirimente rilevare come il Comune non abbia svolto alcuna istruttoria in contraddittorio con i proprietari delle aree in discorso, ritenendo gli stessi, sostanzialmente, obbligati in solido, senza procedere ad accertarne i profili di eventuale colpa nell’abbandono dei rifiuti che, pacificamente, la stessa ordinanza ascrive ad altri soggetti e, segnatamente, alla società -OMISSIS- nelle persone dei destinatari della sentenza penale di patteggiamento ivi richiamata.
In sostanza, risulta violato l’art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove richiede per l’ascrizione di responsabilità in capo al proprietario dell’area oggetto di abbandono dei rifiuti, un accertamento in contraddittorio, anche al fine di riscontrare la sussistenza dell’elemento soggettivo.
La colpa del proprietario d’altronde, risulta un presupposto per l'affermazione della responsabilità del proprietario che lo espone alla possibilità di essere destinatario dell'ordinanza ex art. 192, comma 3 del Codice dell'Ambiente.
Ed infatti, come emerge chiaramente anche dalla giurisprudenza amministrativa consolidata e che si è sopra richiamata, la responsabilità per abbandono dei rifiuti non è una responsabilità oggettiva o per colpa presunta, bensì una vera e propria responsabilità colpevole; con la rilevantissima conseguenza che la prova in ordine alla colpa del proprietario in merito all'abbandono dei rifiuti deve essere offerta dall'amministrazione e deve essere fondata su accertamenti di fatto, in contraddittorio con l'interessato, che risultino da una congrua motivazione del provvedimento, pena la sua illegittimità e l'annullamento dello stesso in sede giurisdizionale.
9. Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie, neppure peraltro essendosi costituito il Comune di -OMISSIS- in giudizio e comunque nulla risulta negli atti procedimentali, neppure nel verbale di sopralluogo svolto dalla Città metropolitana, che non risulta in contraddittorio con i ricorrenti e nulla allega in merito alla loro colpa nel deposito dei rifiuti.
10. Sulla base degli atti di causa insomma, non sussiste alcun elemento istruttorio per cui risulti ascrivibile ai proprietari delle aree in discorso una possibile responsabilità colposa, anche omissiva, per l’abbandono dei rifiuti che per la stessa ordinanza è stato comunque posto in essere da terzi, i quali sono destinatari della medesima ordinanza del Comune di -OMISSIS-, quali responsabili.
Gli odierni ricorrenti sono quindi destinatari dell’ordinanza quali meri proprietari delle aree, ritenendo il Comune che ciò ne determini comunque l’obbligazione in solido con i responsabili dell’inquinamento, ma così non è, in difetto dell’accertamento in contraddittorio e di una congrua motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa degli stessi.
12. In conclusione, i ricorsi epigrafati, previa riunione degli stessi, sono fondati nei limiti suesposti e devono essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza n. 11 del 18 marzo 2025 del Comune di -OMISSIS-, nella parte di interesse dei ricorrenti.
Le spese del giudizio, stante la assoluta complessità fattuale e, in parte, giuridica, della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi NRG 355/2025 e 362/2025, come in epigrafe proposti, previa riunione, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 11 del 18 marzo 2025 del Comune di -OMISSIS-, nella parte di interesse dei ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e le persone ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
LE RA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RA | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.