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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8020 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 6194/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO CAROTENUTO con lo stesso elettivamente domiciliato in Boscotrecase (NA) alla Via Promiscua ang. via Pastrengo n. 99 giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te rappresentato e difeso dall'Avv. maria golia CP_1
( , PEC - fax 0622798276 presso il C.F._2 Email_1 quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar i Napoli in data 18.06.2014 rep. n 17705 Per_1
– Raccolta n 8545 ;
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 13.3.2025 l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1
e, lamentando che a causa della propria attività lavorativa svolta come operaio edile alle dipendenze di diverse aziende , aveva contratto malattia professionale , ha chiesto di :
a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da patologia di origine Parte_1 professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor , a causa della tecnopatia contratta, Parte_1 ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 2
13/05/2024 (data di denuncia M.P.) o la data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella data ritenuta di giustizia dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
L si è costituito in giudizio ed ha chiesto rigettarsi la domanda negando l'esistenza CP_1 di postumi indennizzabili .
All'odierna udienza , espletata consulenza medico-legale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale .
Il ricorso è fondato e va accolto.
2)Deve premettersi che il ricorrente ha adito il Giudice del lavoro esponendo :
a) di aver lavorato in favore ed alle dipendenze di varie aziende, come operaio edile, svolgendo mansioni che lo hanno esposto al rischio lavorativo di contrarre malattia professionale per la movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci e per le posture incongrue assunte durante il turno lavorativo.
b) con estratto contributivo allegato , di aver lavorato svolto i seguenti periodi lavorativi:
- 01/01/1988-31/10/1988 IGAR s.r.l. con mansioni di operaio edile;
- 01/02/1990-30/12/1992 IGECA s.r.l. con mansioni di operaio edile;
- 01/04/1994-30/11/1999 e 01/06/2001 – 07/10/2001 TT AL SQ con mansioni di operaio edile;
- 01/10/2001 a tutt'oggi IGECA S.p.A. con mansioni di operaio edile attualmente inquadrato al III° livello.
c) ritenendo la patologia di “DISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE CON DISTURBI
NEUROTROFICI CRONICI AGLI ARTI INFERIORI” da cui risulta essere affetto di origine professionale, ha poi dedotto di aver presentato domanda amministrativa all' sede CP_1 competente e successiva opposizione al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno biologico. Stante il rigetto dell'istanza in via amministrativa , adiva il giudice del lavoro concludendo come innanzi riportato .
3)All'esito della consulenza tecnica medico-legale svolta è stato accertato non solo il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e le patologie riscontrate ma anche la percentuale 3
di inabilità derivata al ricorrente dalle patologie contratte nel corso dell'attività lavorativa svolta , pari al 6 %.
Il CTU incaricato , dr.ssa , invero, ha concluso affermando che il ricorrente è affetto Per_2 da : lesione in rachide lombosacrale con un'ampia e diffusa protrusione del profilo posteriore del disco intersomatico L4-L5 con impegno foraminale destro che impronta la radice emergente omolaterale di L4, nonché il bulging discale in L2-L3, L3-L4 ed L5-S1.
Ha poi considerato che :
Coesistono segni di degenerazione artrosica somatica ed interapofisaria In conclusione, posti all'attenzione i plurimi elementi di giudizio, tanto di natura anatomo-clinica quanto legislativa/tabellare, quanto ancora l'idoneità quali-quantitativa della noxa lesiva, si afferma che la tipologia di lesione in discorso e la sua sede specifica possano riconoscere una genesi professionale (prevalentemente connessa alla movimentazione dei carichi), benché in misura concausale, giusta la coesistenza di altri momenti etiopatogenetici favorenti (spondiloartrosi).
In ossequio alle voci nosografiche ed alle discendenti valutazioni contenute nella tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, valorizzati i rilievi clinici già dettagliatamente espressi e rilevando altresì l'insussistenza di disturbi trofico- sensitivi, si valuta l'entità della minorazione in esame, sulla base della voce 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), nella misura del 6% (sei per cento).
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU appaiono corrette e condivisibili e vanno fatte proprie dal giudicante .
4)La domanda , dunque , va accolta con riferimento alla percentuale di danno biologico accertato . La decorrenza della prestazione, ovviamente, deve essere ancorata alla data di presentazione della domanda amministrativa .
Come noto , la disciplina applicabile al caso in esame, è quella introdotta con D.lgs.vo n.
38/2000 , riguardante tutti gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25.7.2000.
L'art. 13 introduce l'indennizzabilità del danno biologico a carico dell' , mediante le CP_1 specifiche previsioni di cui alle lettere a) e b) .
La norma richiamata stabilisce che , se il grado di menomazione dell'integrità psico fisica accertato è inferiore al 6%, il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo;
se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico;
se infine il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto ad una rendita , di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. 4
La percentuale di danno individuata dal CTU nel presente giudizio è del 6 % e , dunque,
l'indennizzo va costituito con riferimento a detta percentuale di danno .
L va condannato alla sua costituzione a decorrere dalla data della domanda CP_1 amministrava proposta ( 13.5.2024 ) con la maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno , come per legge .
5)Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendosi conto comunque dell'esito dell'accertamento condotto .
Le spese di consulenza si liquidano come da separato e allegato decreto .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a) Accoglie la domanda e dichiara il diritto di alla costituzione di Parte_1 un indennizzo per danno biologico pari al 6% a far data dal 13.5.2024 ; per l'effetto condanna l' al pagamento con la medesima decorrenza , oltre interessi legali dal 120° CP_1 giorno e fino al saldo;
b)Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1200,00 CP_1 per compensi , oltre rimborso spese forfetario, Iva e Cpa, come per legge , con attribuzione ai procuratori antistatari di parte ricorrente.
Così deciso in Napoli il 5.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 6194/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO CAROTENUTO con lo stesso elettivamente domiciliato in Boscotrecase (NA) alla Via Promiscua ang. via Pastrengo n. 99 giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te rappresentato e difeso dall'Avv. maria golia CP_1
( , PEC - fax 0622798276 presso il C.F._2 Email_1 quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar i Napoli in data 18.06.2014 rep. n 17705 Per_1
– Raccolta n 8545 ;
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 13.3.2025 l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1
e, lamentando che a causa della propria attività lavorativa svolta come operaio edile alle dipendenze di diverse aziende , aveva contratto malattia professionale , ha chiesto di :
a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da patologia di origine Parte_1 professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor , a causa della tecnopatia contratta, Parte_1 ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 2
13/05/2024 (data di denuncia M.P.) o la data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella data ritenuta di giustizia dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
L si è costituito in giudizio ed ha chiesto rigettarsi la domanda negando l'esistenza CP_1 di postumi indennizzabili .
All'odierna udienza , espletata consulenza medico-legale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale .
Il ricorso è fondato e va accolto.
2)Deve premettersi che il ricorrente ha adito il Giudice del lavoro esponendo :
a) di aver lavorato in favore ed alle dipendenze di varie aziende, come operaio edile, svolgendo mansioni che lo hanno esposto al rischio lavorativo di contrarre malattia professionale per la movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci e per le posture incongrue assunte durante il turno lavorativo.
b) con estratto contributivo allegato , di aver lavorato svolto i seguenti periodi lavorativi:
- 01/01/1988-31/10/1988 IGAR s.r.l. con mansioni di operaio edile;
- 01/02/1990-30/12/1992 IGECA s.r.l. con mansioni di operaio edile;
- 01/04/1994-30/11/1999 e 01/06/2001 – 07/10/2001 TT AL SQ con mansioni di operaio edile;
- 01/10/2001 a tutt'oggi IGECA S.p.A. con mansioni di operaio edile attualmente inquadrato al III° livello.
c) ritenendo la patologia di “DISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE CON DISTURBI
NEUROTROFICI CRONICI AGLI ARTI INFERIORI” da cui risulta essere affetto di origine professionale, ha poi dedotto di aver presentato domanda amministrativa all' sede CP_1 competente e successiva opposizione al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno biologico. Stante il rigetto dell'istanza in via amministrativa , adiva il giudice del lavoro concludendo come innanzi riportato .
3)All'esito della consulenza tecnica medico-legale svolta è stato accertato non solo il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e le patologie riscontrate ma anche la percentuale 3
di inabilità derivata al ricorrente dalle patologie contratte nel corso dell'attività lavorativa svolta , pari al 6 %.
Il CTU incaricato , dr.ssa , invero, ha concluso affermando che il ricorrente è affetto Per_2 da : lesione in rachide lombosacrale con un'ampia e diffusa protrusione del profilo posteriore del disco intersomatico L4-L5 con impegno foraminale destro che impronta la radice emergente omolaterale di L4, nonché il bulging discale in L2-L3, L3-L4 ed L5-S1.
Ha poi considerato che :
Coesistono segni di degenerazione artrosica somatica ed interapofisaria In conclusione, posti all'attenzione i plurimi elementi di giudizio, tanto di natura anatomo-clinica quanto legislativa/tabellare, quanto ancora l'idoneità quali-quantitativa della noxa lesiva, si afferma che la tipologia di lesione in discorso e la sua sede specifica possano riconoscere una genesi professionale (prevalentemente connessa alla movimentazione dei carichi), benché in misura concausale, giusta la coesistenza di altri momenti etiopatogenetici favorenti (spondiloartrosi).
In ossequio alle voci nosografiche ed alle discendenti valutazioni contenute nella tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, valorizzati i rilievi clinici già dettagliatamente espressi e rilevando altresì l'insussistenza di disturbi trofico- sensitivi, si valuta l'entità della minorazione in esame, sulla base della voce 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), nella misura del 6% (sei per cento).
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU appaiono corrette e condivisibili e vanno fatte proprie dal giudicante .
4)La domanda , dunque , va accolta con riferimento alla percentuale di danno biologico accertato . La decorrenza della prestazione, ovviamente, deve essere ancorata alla data di presentazione della domanda amministrativa .
Come noto , la disciplina applicabile al caso in esame, è quella introdotta con D.lgs.vo n.
38/2000 , riguardante tutti gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25.7.2000.
L'art. 13 introduce l'indennizzabilità del danno biologico a carico dell' , mediante le CP_1 specifiche previsioni di cui alle lettere a) e b) .
La norma richiamata stabilisce che , se il grado di menomazione dell'integrità psico fisica accertato è inferiore al 6%, il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo;
se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico;
se infine il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto ad una rendita , di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. 4
La percentuale di danno individuata dal CTU nel presente giudizio è del 6 % e , dunque,
l'indennizzo va costituito con riferimento a detta percentuale di danno .
L va condannato alla sua costituzione a decorrere dalla data della domanda CP_1 amministrava proposta ( 13.5.2024 ) con la maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno , come per legge .
5)Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendosi conto comunque dell'esito dell'accertamento condotto .
Le spese di consulenza si liquidano come da separato e allegato decreto .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a) Accoglie la domanda e dichiara il diritto di alla costituzione di Parte_1 un indennizzo per danno biologico pari al 6% a far data dal 13.5.2024 ; per l'effetto condanna l' al pagamento con la medesima decorrenza , oltre interessi legali dal 120° CP_1 giorno e fino al saldo;
b)Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1200,00 CP_1 per compensi , oltre rimborso spese forfetario, Iva e Cpa, come per legge , con attribuzione ai procuratori antistatari di parte ricorrente.
Così deciso in Napoli il 5.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo