Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2758
CS
Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea qualificazione del potere esercitato dal GSE

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia espressione del potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, non del potere di verifica e controllo di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, come erroneamente affermato dal TAR. Ciò è desumibile sia dal dato formale (qualificazione dell'atto come "annullamento d'ufficio") sia dal dato sostanziale (motivazione e contenuto dispositivo).

  • Accolto
    Violazione dei termini di cui all'art. 21-nonies e dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che non sia stato rispettato il termine ragionevole, non superiore a diciotto mesi, per l'annullamento dei provvedimenti di approvazione delle RV adottati tra il 13 agosto e l'8 settembre 2016.

  • Accolto
    Insufficienza della motivazione del provvedimento di autotutela

    La Corte ha ritenuto che la motivazione sia insufficiente, poiché si limita a dare atto che il privato non ha presentato osservazioni rispetto alle richieste d'integrazione documentale, senza dar conto dell'illegittimità dei provvedimenti di approvazione delle RV.

  • Accolto
    Illegittimità dell'annullamento per mancata produzione di documenti

    La Corte ha ritenuto che il GSE abbia agito illegittimamente imponendo una serie numericamente anomala in eccesso di adempimenti alla società istante, richiedendo la produzione di documentazione non contemplata espressamente dall'art. 14 delle Linee Guida 2011 e annullando le approvazioni delle RV per la sola ragione della mancata presentazione delle osservazioni.

  • Accolto
    Illegittimità derivata del provvedimento di restituzione degli incentivi

    Il provvedimento di restituzione degli incentivi, qualificato come atto di autotutela esecutiva, risulta affetto, in via derivata, dai medesimi vizi dell'atto presupposto di annullamento delle RV.

  • Altro
    Omessa pronuncia del giudice di primo grado

    L'annullamento dei provvedimenti di annullamento delle RV è di per sé pienamente satisfattivo dell'interesse alla conservazione dei benefici originariamente accordati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2758
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2758
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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