TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa TA D'GO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7271 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Palermo, in via Francesco Spallitta Parte_1
n.3, presso lo studio dell'Avv. Murana Anna, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Palermo, in via Ariosto n. 47, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Monaco Chiara, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento - modifiche.
Conclusioni delle parti: vedi ricorso e comparsa di costituzione e risposta, nonché note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha demandato Parte_1
l'adozione degli opportuni provvedimenti affinché venisse attuato l'accordo concluso tra le parti in ordine all'affidamento del figlio minore , omologato con decreto emesso dal Per_1 Tribunale di Palermo in data 06/10/2016 (depositato il 10.10.2016) nell'ambito del pro- cedimento n. R.G. n. 4259/2016. Il ricorrente, invero, ha dedotto che dal 20/12/2023
non si era più recato periodicamente presso la sua abitazione e che, a partire da Per_1 quella data, i loro incontri - durati solo pochi minuti - erano avvenuti sempre in presenza della madre, al cui comportamento ostativo egli addebitava la causa del mutamento della propria relazione con il minore.
Nel costituirsi in giudizio, ha ricondotto il deterioramento dei Controparte_1 rapporti tra padre e figlio - e quindi il mancato rispetto delle condizioni di affidamento del minore - esclusivamente al comportamento del , che a detta della resistente, ave- Pt_1 va adottato un metodo educativo particolarmente rigido, del tutto distante dal proprio, te- nendo “atteggiamenti ostili, costrittivi e umilianti nei confronti del figlio”. Ella, dunque, ha contestato che la causa di detto allontanamento fosse la propria condotta, aggiungendo pe- raltro di essersi attivata al fine di ricostruire il rapporto tra e il figlio Parte_1
, ritenendo di fondamentale importanza per la sua crescita un rapporto equilibrato Per_1 con entrambi i genitori. Parte resistente ha, inoltre, esposto che il , come reazione Pt_1 al rifiuto del figlio di chiamarlo o incontrarlo, non aveva prestato il proprio (necessario) consenso per la partecipazione di ad alcune gite scolastiche, malgrado queste costi- Per_1 tuissero attività didattica, nonché per l'iscrizione dello stesso all'istituto superiore ITI A. Vol- ta, non condividendo la scelta del figlio, consenso quest'ultimo successivamente prestato, a seguito della intermediazione dei Servizi incaricati.
infine, ha aggiunto che, dal momento dell'allontanamento del Controparte_1 minore dal padre, le spese straordinarie erano divenute “arma di ricatto, ostruzionismo e polemica” (“il rimborso per le gite scolastiche, per la visita fisiatrica, l'ecografia al polso per una caduta, accidentale del minore avvenuta nel mese di maggio, i relativi farmaci prescritti dalla pediatra e l'attività sportiva del minore sono soltanto alcuni esempi. Anche in relazio- ne allo sport, il sig. opponeva il rifiuto a sostenere la spesa per il corso di pallavolo Pt_1 che il minore desiderava frequentare, ritenendo che tale attività non fosse adatta o appro- priata”). Alla luce del rifiuto mostrato dal figlio, dunque, la ha chiesto statuirsi CP_1 che non potesse essere costretto ad incontrare il padre senza la sua volontà e Controparte_2 che, dunque, l'accordo raggiunto con e omologato con decreto del Tri- Parte_1 bunale di Palermo venisse attuato soltanto allorquando vi fosse il consenso del minore.
Il Giudice delegato, all'udienza del 09/07/2024, ha provveduto all'ascolto del mino- re e, alla luce della esternazione della mancanza di volontà di incontrare il padre, ha incari- cato il Consultorio familiare competente per territorio al fine di “offrire sostegno alla geni- torialità, sostenere e promuovere in loro la consapevolezza del proprio ruolo, accrescere e
- 2 - rafforzare le loro competenze genitoriali, favorire l'ascolto reciproco per affrontare le di- vergenze educative, facilitare la comunicazione nel rapporto educativo con , aiutare Per_1 le parti, in particolare il padre, a riconoscere e ad accogliere i bisogni di differen- Per_1 ziandoli dai propri”, nonché il centro NPIA di “compiere una valutazione ed eventuale pre- sa in carico d per un intervento di supporto psicologico e di tipo psicoterapico volto Per_1
a contrastare possibili disagi relazionali del minore”.
A seguito del fallimento del percorso avviato dal Consultorio familiare, la causa è stata posta in decisione;
con ordinanza presidenziale del 31/05/2025, tuttavia, la stessa è stata rimessa sul ruolo per un approfondimento istruttorio, invitando Parte_1 all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territo- rialmente competente.
All'udienza del 6/11/2025 la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
***
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie non sussistano i presupposti per dare concreta ed esatta attuazione agli accordi intercorsi tra le parti relativamente al re- gime di visita del genitore non collocatario, dovendosi procedere invece alla modifica delle condizioni di affidamento del minore come originariamente previsto nel decreto del
06.10.2016, depositato in data 10.10.2016.
Ed invero, va preliminarmente osservato che la disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art.337 ter c.c. ai sensi del quale
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con cia- scuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entram- bi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritaria- mente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contri- buire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro prov- vedimento relativo alla prole”.
È evidente che l'affidamento condiviso dei figli minori costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezio- ne l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro
- 3 - individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impe- dimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più impor- tanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”), ove appare necessario rimettere al genitore af- fidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (affidamento esclusivo c.d. “rafforzato”).
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappre- senta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genito- riale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, il minore, nel corso del suo ascolto avvenuto all'udienza del
09/07/2024, ha riferito di non voler vedere il padre, spiegando con chiarezza le motiva- zioni legate a tale scelta, senza nascondere la sofferenza che la stessa gli abbia provocato.
Egli, invero, ha riferito: “(…) Sto bene con mamma. Con papà attualmente non mi vedo e qualche settimana fa ho mangiato una pizza con lui. È andata bene anche se ha ripreso un po' di discorsi, non ricordo quali. Poi l'ho visto dopo natale 2023. Fino a Natale 2023 non lo vedevo. Fino al litigio lo sopportavo perché mi gridava, mi apriva la bocca per mangiare, questo si è verificato varie volte. Poi vuole avere sempre ragione per esempio s . Io so-Per_
- 4 - no ateo e lui ha provato ad alzarmi le mani senza colpirmi. Qualche volte mi ha anche col- pito. Poi sol perché non avevo finito di mangiare mi ha fatto piangere e mia madre ha deciso di non farmi più andare da lui. Da Natale 2023 ad oggi la situazione è peggiorata perché papà se non rispondo al telefono mi grida e mi dà schiaffi, una volta mi ha anche aperto la bocca davanti a tutti. Io preferisco non vedere papà perché ogni volta che lo vedo prende discorsi inutili e grida sempre. (…) Sono dispiaciuto di non voler vedere papà ma non vo- glio veder-lo. Lui grida quando non faccio quello che mi dice ad esempio riguardo al cibo o ad andare ad Alcamo. Io sono andato dagli psicologici. L'ultima volta è stata la setti-mana scorsa. Loro mi parlano di papà. Non so se parlare con loro mi aiuta ma comunque non mi sento più vicino a papà quando parlo con loro. Se papà cambiasse potrei decidere di rive- derlo ma in questo mezzo anno non è cambiato per nulla. Se non gli do ragione mi minaccia e mi dà schiaffi. Fino a dicembre 2023 ci andavo anche contro la mia volontà. Dopo dicem- bre mia madre mi ha visto piangere e quindi le cose sono cambiate. Io non rispondo al tele- fono a papà. Lui mi chiama tutto il tempo e io non rispondo. A volte rispondo e continua sempre discussioni. Io non voglio bene a papà perché sono arrabbiato con lui. Se lui conti- nua così i nostri rapporti non cambieranno mai. Mi grida sempre anche a scuola davanti a tutti. Una volta è venuto davanti la macchina e mi ha dato schiaffetti perché non gli rispon- devo al telefono” (vedi verbale di udienza del 9/07/2024).
Anche dalla relazione effettuata dagli operatori del centro NPIA è emerso che
Per_1 rifiuta gli incontri con il padre a causa dei suoi atteggiamenti prevaricanti e minacciosi. In seno alla stessa si legge: ha narrato la sua storia familiare, ripercorrendo la separa-
Per_1 zione tra i genitori e la sua attuale convivenza con la madre e la sorella maggiore e i contatti con il padre che nel tempo si sarebbero via via ridotti a causa dell'acuirsi di una sua condi- zione di malessere nei confronti dello stesso. descrive il padre come prevaricante,
Per_1 minaccioso e "che vuole sempre avere ragione lui". La visione d del padre è raffor-
Per_1 zata dai tanti motivi di conflitto riferiti, ovvero la scelta dell'indirizzo scolastico dopo la li- cenza media, tempi di utilizzo del cellullare da parte di , la scelta della alternativa
Per_1 all'ora di religione, la lentezza nel consumare i pasti bene ch riconosce come un suo
Per_1 limite e che per tale motivo avrebbe in passato ricevuto qualche schiaffo dal padre, le riferi- te discussioni che avrebbero ogni mattina nel percorso pedonale di accompagnamento a scuola, in cui il padre pretenderebbe di esserci, assumendo a detta d e della madre,
Per_1 atteggiamenti disturbanti, offensivi e denigratori versò la madre. Nell'ultimo colloquio pare che tali modalità relazionali del sig. si siano parzialmente ridotti anche grazie agli Pt_1 interventi di questi operatori e degli operatori della Mediazione familiare. Tali, dinamiche dimostrano che l'accesa conflittualità di coppia ha esacerbato la fragilità di che co-
Per_1
- 5 - munque è un minore che mostra quote di ansia, difficoltà relazionali con i pari e insicurez- ze evolutive. Alle sollecitazioni di questi operatori finalizzate a tentare di superare le diffi- coltà relazionali con il padre, , pur con riluttanza, si è reso disponibile a riflettere Per_1 sulla tale possibilità. Era stato programmato un prossimo incontro per la data odierna, che è stato posticipato al 7/2/2025 su richiesta della madre per motivi di salute della stessa” (ve- di relazione trasmessa in data 10/01/2025).
L'incaricato Consultorio familiare, peraltro, da ultimo, nella relazione del
14/10/2025, ha così concluso: “nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità il si- gnor ha mostrato modalità di pensiero e comportamentali caratterizzati da "rigidi- Pt_1 tà", che non è riuscito a modificare. Carenti risultano la capacità di ascolto empatico, di consapevolezza, e prevale la tendenza a proiettare la responsabilità su terzi. Spiace dover ri- ferire che allo stato attuale il signor , al di là dell'adesione formale, non abbia tratto Pt_1 grande vantaggio dal percorso di sostegno alla genitorialità proposto in riferimento alla ri- chiesta di codesto Tribunale. All'osservazione clinica emerge un funzionamento caratteriz- zato da meccanismi di difesa quali l'intellettualizzazione e la razionalizzazione, che rendono difficile il percorso di sostegno avviato e rappresentano un ostacolo alla possibilità che il si- gno possa utilizzare proficuamente gli input riflessivi offerti dalla scrivente, volti a Pt_1 spostare il focus dal ragionamento alla dimensione emotiva provando a interrompere gli schemi disfunzionali del passato e a favorire una maggiore sintonizzazione con i bisogni af- fettivi del figlio” (vedi relazione trasmessa in data 19/06/2025).
Ciò detto in fatto, in ordine al perdurante rifiuto del figlio minore di incontrare il padre, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, esprimendo un orientamento che questo Giudice ritiene condivisibile, anche sulla base dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, per il quale “la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adole- scente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario” (cfr. Cass. 317/1998 e Cass 21969/2024).
Considerata, dunque, l'assenza di elementi sintomatici di un progressivo, sia pure lento, miglioramento del rapporto tra ed il figlio , anche alla lu- Parte_1 Per_1 ce del fallimento del percorso avviato presso il Consultorio familiare territorialmente com- petente, che ha sottolineato l'inidoneità del ad intrattenere rapporti sereni ed Pt_1
- 6 - equilibrati con il figlio, nonostante i tentativi fatti per consentirgli un recupero nella rela- zione con stesso, falliti per il suo comportamento, ritiene il Collegio che l'affidamento esclu- sivo alla resistente non sia contrario all'interesse morale e materiale della prole.
Nella fattispecie in esame, peraltro, sono da evidenziare le molteplici condotte ostru- zionistiche poste in essere da - come allegate da parte resistente -, in Parte_1 materia di salute, educazione ed istruzione, spesso omettendo di prestare il proprio consenso per la partecipazione del minore ad iniziative scolastiche, nonché, da ultimo, per l'iscrizione di al primo anno di scuola superiore. Con riferimento a tale ultima circostanza, co- Per_1 me si legge dalla relazione del Consultorio familiare del 13/03/2025 “il signo non Pt_1 condivideva la scelta d di volersi iscrivere a scuola superiore ITI "A. Volta" piuttosto Per_1 che ad un altro indirizzo, come per esempio, fatto dallo stesso al figlio, allo scientifico indi- rizzo informatica. Scelta non abbastanza motivata e ponderata perché secondo il Pt_1
non è maturo abbastanza da poter scegliere quale scuola è giusta", opinione matu- Per_1 rata nel breve tragitto scuola- lavoro che il genitore sembrerebbe compiere quando, in pre- senza della IG.ra , accompagna ogni mattina a scuola. Ha anche espresso CP_1 Per_1 il pensiero, una volta iscritto all'ITI "A. Volta", non poter vedere ogni mattina il figlio prima di entrare a scuola perché l'istituto è ubicato nel quartiere di residenza del ragazzo. Invece una probabile iscrizione allo scientifico, come per esempio il "B. Croce", ubicato in prossimi- tà della loro sede di lavoro, gli permetterebbe di continuare a vedere il figlio e avere contatti con lui. Si è pertanto proceduto, prima effettuando un colloquio sociale individuale con
, poi con un colloquio congiunto con il padre. Il ragazzo, ben curato, inizialmente Per_1 timido, ha narrato alla scrivente il motivo per il quale desidera iscriversi a questa scuola, sulle materie previste dal piano dell'offerta formativa, di cui ha preso visione durante gli open day effettuati dalle scuole per l'orientamento, i possibili sbocchi occupazionali, il desi- derio di voler diventare un programmatore informatico e le differenze con una probabile iscrizione allo scientifico ad indirizzo informatico, sia in termini di materie sia in termini di sbocchi occupazionali. Quest'ultimo infatti renderebbe quasi obbligatoria l'iscrizione all'u- niversità per un futuro impiego lavorativo invece con il diploma alla scuola industriale non deve necessariamente continuare gli studi per trovare un posto di lavoro e poi allo scientifi- co sono previste meno ore di informatica rispetto all'industriale. ha poi riportato le Per_1 stesse motivazioni e scelte che vorrebbe fare, circa l'iscrizione scolastica, al padre in sede di colloquio congiunto. Il signo in quell'occasione, dopo aver ascoltato il figlio e chie- Pt_1 sta la differenza di materie tra le due scuole, ha concluso l'incontro non dando, in quella se- de e in quel momento, il proprio consenso/assenso ma comunicando che avrebbe preso una scelta dopo l'incontro di mediazione familiare, programmato qualche giorno dopo con la
- 7 - Dott.ss e la sig.ra , destando tristezza nel ragazzo” (vedi Consultorio fa- Per_3 CP_1 miliare del 13/03/2025).
A fronte della incapacità del padre di comprendere i bisogni del figlio minore e di svolgere, nel suo interesse, la funzione educativa, così come accertata dai Servizi incaricati, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti alla prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore della prole an- zidetta - disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con domicilio prevalente presso la stessa, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della respon- sabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore in- teresse per il minore (affidamento esclusivo cd. rafforzato). Si tratta, nello specifico, di scelte in materia di salute, educazione, istruzione, residenza, con il limite che dovranno, invece, essere adottate da entrambi i genitori le decisioni in ordine agli interventi medici non ordi- nari relativi ad , al mutamento della residenza abituale dello stesso al di fuori del Per_1
Comune - o della Regione- di residenza, nonché all'espatrio del minore, potendo queste ul- time incidere notevolmente sulla possibilità del genitore non affidatario di frequentare il fi- glio.
Si precisa che l'adozione di tale regime deve comunque consentire al minore di man- tenere un rapporto personale ed equilibrato con l'altro genitore, il quale ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione e educazione, potendo eventualmente ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
Relativamente, invece, all'esercizio del diritto di visita paterno, vista l'età di Per_1 ed il rifiuto dello stesso di avere contatti con il padre, nonostante l'intervento dei servizi in- caricati, al fine di salvaguardare l'attuale equilibrio di vita del minore, già coinvolto suo malgrado nelle vicende personali dei genitori, va disposto che lo stesso potrà incontrare il padre quando e se vorrà presso i locali dello Spazio Neutro del Comune di Palermo, su ini- ziativa del padre, invitando il Servizio a relazionare al Giudice Tutelare in caso di attivazio- ne.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti (liquidate secondo lo scaglione inde- terminabile - complessità bassa e applicando i parametri minimi per tutte le fasi del giudi- zio, eccetto che per quella istruttoria/trattazione) nella misura di un terzo, con condanna del ricorrente a pagare alla resistente i residui due terzi di spese di lite dalla medesima sop- portate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pub-
- 8 - blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
CP_3 rigetta il ricorso avanzato dal ricorrente;
in accoglimento della domanda di parte resistente di modifica delle condizioni stabi- lite nel decreto del 06.10.2016, depositato in data 10.10.2017, fermo restando le altre con- dizioni stabilite nel sopra menzionato decreto, dispone l'affidamento esclusivo del figlio mi- nore della coppia, , nato a [...] il [...], alla madre, Controparte_2
, anche per le decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 qua- Controparte_1 ter comma III c.c. (nei limiti di cui in motivazione); dispone che qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare il figlio dovrà rivol- gersi al servizio Spazio neutro per il Comune di residenza del minore al fine di organizzare gli incontri protetti, con invito al Servizio di relazionare al Giudice Tutelare in caso di atti- vazione;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali per 1/3 e condanna CP_2
al pagamento, in favore di , dei residui 2/3 di spese proces-
[...] Controparte_1 suali, ossia al versamento alla resistente dell'importo di € 3.141,33, oltre il 15% per rimbor- so forfettario, CPA e IVA come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Pa- lermo in data 11/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
TA D'GO
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. TA D'GO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Santoro,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa TA D'GO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7271 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Palermo, in via Francesco Spallitta Parte_1
n.3, presso lo studio dell'Avv. Murana Anna, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Palermo, in via Ariosto n. 47, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Monaco Chiara, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento - modifiche.
Conclusioni delle parti: vedi ricorso e comparsa di costituzione e risposta, nonché note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha demandato Parte_1
l'adozione degli opportuni provvedimenti affinché venisse attuato l'accordo concluso tra le parti in ordine all'affidamento del figlio minore , omologato con decreto emesso dal Per_1 Tribunale di Palermo in data 06/10/2016 (depositato il 10.10.2016) nell'ambito del pro- cedimento n. R.G. n. 4259/2016. Il ricorrente, invero, ha dedotto che dal 20/12/2023
non si era più recato periodicamente presso la sua abitazione e che, a partire da Per_1 quella data, i loro incontri - durati solo pochi minuti - erano avvenuti sempre in presenza della madre, al cui comportamento ostativo egli addebitava la causa del mutamento della propria relazione con il minore.
Nel costituirsi in giudizio, ha ricondotto il deterioramento dei Controparte_1 rapporti tra padre e figlio - e quindi il mancato rispetto delle condizioni di affidamento del minore - esclusivamente al comportamento del , che a detta della resistente, ave- Pt_1 va adottato un metodo educativo particolarmente rigido, del tutto distante dal proprio, te- nendo “atteggiamenti ostili, costrittivi e umilianti nei confronti del figlio”. Ella, dunque, ha contestato che la causa di detto allontanamento fosse la propria condotta, aggiungendo pe- raltro di essersi attivata al fine di ricostruire il rapporto tra e il figlio Parte_1
, ritenendo di fondamentale importanza per la sua crescita un rapporto equilibrato Per_1 con entrambi i genitori. Parte resistente ha, inoltre, esposto che il , come reazione Pt_1 al rifiuto del figlio di chiamarlo o incontrarlo, non aveva prestato il proprio (necessario) consenso per la partecipazione di ad alcune gite scolastiche, malgrado queste costi- Per_1 tuissero attività didattica, nonché per l'iscrizione dello stesso all'istituto superiore ITI A. Vol- ta, non condividendo la scelta del figlio, consenso quest'ultimo successivamente prestato, a seguito della intermediazione dei Servizi incaricati.
infine, ha aggiunto che, dal momento dell'allontanamento del Controparte_1 minore dal padre, le spese straordinarie erano divenute “arma di ricatto, ostruzionismo e polemica” (“il rimborso per le gite scolastiche, per la visita fisiatrica, l'ecografia al polso per una caduta, accidentale del minore avvenuta nel mese di maggio, i relativi farmaci prescritti dalla pediatra e l'attività sportiva del minore sono soltanto alcuni esempi. Anche in relazio- ne allo sport, il sig. opponeva il rifiuto a sostenere la spesa per il corso di pallavolo Pt_1 che il minore desiderava frequentare, ritenendo che tale attività non fosse adatta o appro- priata”). Alla luce del rifiuto mostrato dal figlio, dunque, la ha chiesto statuirsi CP_1 che non potesse essere costretto ad incontrare il padre senza la sua volontà e Controparte_2 che, dunque, l'accordo raggiunto con e omologato con decreto del Tri- Parte_1 bunale di Palermo venisse attuato soltanto allorquando vi fosse il consenso del minore.
Il Giudice delegato, all'udienza del 09/07/2024, ha provveduto all'ascolto del mino- re e, alla luce della esternazione della mancanza di volontà di incontrare il padre, ha incari- cato il Consultorio familiare competente per territorio al fine di “offrire sostegno alla geni- torialità, sostenere e promuovere in loro la consapevolezza del proprio ruolo, accrescere e
- 2 - rafforzare le loro competenze genitoriali, favorire l'ascolto reciproco per affrontare le di- vergenze educative, facilitare la comunicazione nel rapporto educativo con , aiutare Per_1 le parti, in particolare il padre, a riconoscere e ad accogliere i bisogni di differen- Per_1 ziandoli dai propri”, nonché il centro NPIA di “compiere una valutazione ed eventuale pre- sa in carico d per un intervento di supporto psicologico e di tipo psicoterapico volto Per_1
a contrastare possibili disagi relazionali del minore”.
A seguito del fallimento del percorso avviato dal Consultorio familiare, la causa è stata posta in decisione;
con ordinanza presidenziale del 31/05/2025, tuttavia, la stessa è stata rimessa sul ruolo per un approfondimento istruttorio, invitando Parte_1 all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territo- rialmente competente.
All'udienza del 6/11/2025 la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
***
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie non sussistano i presupposti per dare concreta ed esatta attuazione agli accordi intercorsi tra le parti relativamente al re- gime di visita del genitore non collocatario, dovendosi procedere invece alla modifica delle condizioni di affidamento del minore come originariamente previsto nel decreto del
06.10.2016, depositato in data 10.10.2016.
Ed invero, va preliminarmente osservato che la disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art.337 ter c.c. ai sensi del quale
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con cia- scuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entram- bi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritaria- mente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contri- buire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro prov- vedimento relativo alla prole”.
È evidente che l'affidamento condiviso dei figli minori costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezio- ne l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro
- 3 - individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impe- dimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più impor- tanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”), ove appare necessario rimettere al genitore af- fidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (affidamento esclusivo c.d. “rafforzato”).
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappre- senta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genito- riale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, il minore, nel corso del suo ascolto avvenuto all'udienza del
09/07/2024, ha riferito di non voler vedere il padre, spiegando con chiarezza le motiva- zioni legate a tale scelta, senza nascondere la sofferenza che la stessa gli abbia provocato.
Egli, invero, ha riferito: “(…) Sto bene con mamma. Con papà attualmente non mi vedo e qualche settimana fa ho mangiato una pizza con lui. È andata bene anche se ha ripreso un po' di discorsi, non ricordo quali. Poi l'ho visto dopo natale 2023. Fino a Natale 2023 non lo vedevo. Fino al litigio lo sopportavo perché mi gridava, mi apriva la bocca per mangiare, questo si è verificato varie volte. Poi vuole avere sempre ragione per esempio s . Io so-Per_
- 4 - no ateo e lui ha provato ad alzarmi le mani senza colpirmi. Qualche volte mi ha anche col- pito. Poi sol perché non avevo finito di mangiare mi ha fatto piangere e mia madre ha deciso di non farmi più andare da lui. Da Natale 2023 ad oggi la situazione è peggiorata perché papà se non rispondo al telefono mi grida e mi dà schiaffi, una volta mi ha anche aperto la bocca davanti a tutti. Io preferisco non vedere papà perché ogni volta che lo vedo prende discorsi inutili e grida sempre. (…) Sono dispiaciuto di non voler vedere papà ma non vo- glio veder-lo. Lui grida quando non faccio quello che mi dice ad esempio riguardo al cibo o ad andare ad Alcamo. Io sono andato dagli psicologici. L'ultima volta è stata la setti-mana scorsa. Loro mi parlano di papà. Non so se parlare con loro mi aiuta ma comunque non mi sento più vicino a papà quando parlo con loro. Se papà cambiasse potrei decidere di rive- derlo ma in questo mezzo anno non è cambiato per nulla. Se non gli do ragione mi minaccia e mi dà schiaffi. Fino a dicembre 2023 ci andavo anche contro la mia volontà. Dopo dicem- bre mia madre mi ha visto piangere e quindi le cose sono cambiate. Io non rispondo al tele- fono a papà. Lui mi chiama tutto il tempo e io non rispondo. A volte rispondo e continua sempre discussioni. Io non voglio bene a papà perché sono arrabbiato con lui. Se lui conti- nua così i nostri rapporti non cambieranno mai. Mi grida sempre anche a scuola davanti a tutti. Una volta è venuto davanti la macchina e mi ha dato schiaffetti perché non gli rispon- devo al telefono” (vedi verbale di udienza del 9/07/2024).
Anche dalla relazione effettuata dagli operatori del centro NPIA è emerso che
Per_1 rifiuta gli incontri con il padre a causa dei suoi atteggiamenti prevaricanti e minacciosi. In seno alla stessa si legge: ha narrato la sua storia familiare, ripercorrendo la separa-
Per_1 zione tra i genitori e la sua attuale convivenza con la madre e la sorella maggiore e i contatti con il padre che nel tempo si sarebbero via via ridotti a causa dell'acuirsi di una sua condi- zione di malessere nei confronti dello stesso. descrive il padre come prevaricante,
Per_1 minaccioso e "che vuole sempre avere ragione lui". La visione d del padre è raffor-
Per_1 zata dai tanti motivi di conflitto riferiti, ovvero la scelta dell'indirizzo scolastico dopo la li- cenza media, tempi di utilizzo del cellullare da parte di , la scelta della alternativa
Per_1 all'ora di religione, la lentezza nel consumare i pasti bene ch riconosce come un suo
Per_1 limite e che per tale motivo avrebbe in passato ricevuto qualche schiaffo dal padre, le riferi- te discussioni che avrebbero ogni mattina nel percorso pedonale di accompagnamento a scuola, in cui il padre pretenderebbe di esserci, assumendo a detta d e della madre,
Per_1 atteggiamenti disturbanti, offensivi e denigratori versò la madre. Nell'ultimo colloquio pare che tali modalità relazionali del sig. si siano parzialmente ridotti anche grazie agli Pt_1 interventi di questi operatori e degli operatori della Mediazione familiare. Tali, dinamiche dimostrano che l'accesa conflittualità di coppia ha esacerbato la fragilità di che co-
Per_1
- 5 - munque è un minore che mostra quote di ansia, difficoltà relazionali con i pari e insicurez- ze evolutive. Alle sollecitazioni di questi operatori finalizzate a tentare di superare le diffi- coltà relazionali con il padre, , pur con riluttanza, si è reso disponibile a riflettere Per_1 sulla tale possibilità. Era stato programmato un prossimo incontro per la data odierna, che è stato posticipato al 7/2/2025 su richiesta della madre per motivi di salute della stessa” (ve- di relazione trasmessa in data 10/01/2025).
L'incaricato Consultorio familiare, peraltro, da ultimo, nella relazione del
14/10/2025, ha così concluso: “nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità il si- gnor ha mostrato modalità di pensiero e comportamentali caratterizzati da "rigidi- Pt_1 tà", che non è riuscito a modificare. Carenti risultano la capacità di ascolto empatico, di consapevolezza, e prevale la tendenza a proiettare la responsabilità su terzi. Spiace dover ri- ferire che allo stato attuale il signor , al di là dell'adesione formale, non abbia tratto Pt_1 grande vantaggio dal percorso di sostegno alla genitorialità proposto in riferimento alla ri- chiesta di codesto Tribunale. All'osservazione clinica emerge un funzionamento caratteriz- zato da meccanismi di difesa quali l'intellettualizzazione e la razionalizzazione, che rendono difficile il percorso di sostegno avviato e rappresentano un ostacolo alla possibilità che il si- gno possa utilizzare proficuamente gli input riflessivi offerti dalla scrivente, volti a Pt_1 spostare il focus dal ragionamento alla dimensione emotiva provando a interrompere gli schemi disfunzionali del passato e a favorire una maggiore sintonizzazione con i bisogni af- fettivi del figlio” (vedi relazione trasmessa in data 19/06/2025).
Ciò detto in fatto, in ordine al perdurante rifiuto del figlio minore di incontrare il padre, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, esprimendo un orientamento che questo Giudice ritiene condivisibile, anche sulla base dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, per il quale “la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adole- scente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario” (cfr. Cass. 317/1998 e Cass 21969/2024).
Considerata, dunque, l'assenza di elementi sintomatici di un progressivo, sia pure lento, miglioramento del rapporto tra ed il figlio , anche alla lu- Parte_1 Per_1 ce del fallimento del percorso avviato presso il Consultorio familiare territorialmente com- petente, che ha sottolineato l'inidoneità del ad intrattenere rapporti sereni ed Pt_1
- 6 - equilibrati con il figlio, nonostante i tentativi fatti per consentirgli un recupero nella rela- zione con stesso, falliti per il suo comportamento, ritiene il Collegio che l'affidamento esclu- sivo alla resistente non sia contrario all'interesse morale e materiale della prole.
Nella fattispecie in esame, peraltro, sono da evidenziare le molteplici condotte ostru- zionistiche poste in essere da - come allegate da parte resistente -, in Parte_1 materia di salute, educazione ed istruzione, spesso omettendo di prestare il proprio consenso per la partecipazione del minore ad iniziative scolastiche, nonché, da ultimo, per l'iscrizione di al primo anno di scuola superiore. Con riferimento a tale ultima circostanza, co- Per_1 me si legge dalla relazione del Consultorio familiare del 13/03/2025 “il signo non Pt_1 condivideva la scelta d di volersi iscrivere a scuola superiore ITI "A. Volta" piuttosto Per_1 che ad un altro indirizzo, come per esempio, fatto dallo stesso al figlio, allo scientifico indi- rizzo informatica. Scelta non abbastanza motivata e ponderata perché secondo il Pt_1
non è maturo abbastanza da poter scegliere quale scuola è giusta", opinione matu- Per_1 rata nel breve tragitto scuola- lavoro che il genitore sembrerebbe compiere quando, in pre- senza della IG.ra , accompagna ogni mattina a scuola. Ha anche espresso CP_1 Per_1 il pensiero, una volta iscritto all'ITI "A. Volta", non poter vedere ogni mattina il figlio prima di entrare a scuola perché l'istituto è ubicato nel quartiere di residenza del ragazzo. Invece una probabile iscrizione allo scientifico, come per esempio il "B. Croce", ubicato in prossimi- tà della loro sede di lavoro, gli permetterebbe di continuare a vedere il figlio e avere contatti con lui. Si è pertanto proceduto, prima effettuando un colloquio sociale individuale con
, poi con un colloquio congiunto con il padre. Il ragazzo, ben curato, inizialmente Per_1 timido, ha narrato alla scrivente il motivo per il quale desidera iscriversi a questa scuola, sulle materie previste dal piano dell'offerta formativa, di cui ha preso visione durante gli open day effettuati dalle scuole per l'orientamento, i possibili sbocchi occupazionali, il desi- derio di voler diventare un programmatore informatico e le differenze con una probabile iscrizione allo scientifico ad indirizzo informatico, sia in termini di materie sia in termini di sbocchi occupazionali. Quest'ultimo infatti renderebbe quasi obbligatoria l'iscrizione all'u- niversità per un futuro impiego lavorativo invece con il diploma alla scuola industriale non deve necessariamente continuare gli studi per trovare un posto di lavoro e poi allo scientifi- co sono previste meno ore di informatica rispetto all'industriale. ha poi riportato le Per_1 stesse motivazioni e scelte che vorrebbe fare, circa l'iscrizione scolastica, al padre in sede di colloquio congiunto. Il signo in quell'occasione, dopo aver ascoltato il figlio e chie- Pt_1 sta la differenza di materie tra le due scuole, ha concluso l'incontro non dando, in quella se- de e in quel momento, il proprio consenso/assenso ma comunicando che avrebbe preso una scelta dopo l'incontro di mediazione familiare, programmato qualche giorno dopo con la
- 7 - Dott.ss e la sig.ra , destando tristezza nel ragazzo” (vedi Consultorio fa- Per_3 CP_1 miliare del 13/03/2025).
A fronte della incapacità del padre di comprendere i bisogni del figlio minore e di svolgere, nel suo interesse, la funzione educativa, così come accertata dai Servizi incaricati, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti alla prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore della prole an- zidetta - disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con domicilio prevalente presso la stessa, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della respon- sabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore in- teresse per il minore (affidamento esclusivo cd. rafforzato). Si tratta, nello specifico, di scelte in materia di salute, educazione, istruzione, residenza, con il limite che dovranno, invece, essere adottate da entrambi i genitori le decisioni in ordine agli interventi medici non ordi- nari relativi ad , al mutamento della residenza abituale dello stesso al di fuori del Per_1
Comune - o della Regione- di residenza, nonché all'espatrio del minore, potendo queste ul- time incidere notevolmente sulla possibilità del genitore non affidatario di frequentare il fi- glio.
Si precisa che l'adozione di tale regime deve comunque consentire al minore di man- tenere un rapporto personale ed equilibrato con l'altro genitore, il quale ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione e educazione, potendo eventualmente ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
Relativamente, invece, all'esercizio del diritto di visita paterno, vista l'età di Per_1 ed il rifiuto dello stesso di avere contatti con il padre, nonostante l'intervento dei servizi in- caricati, al fine di salvaguardare l'attuale equilibrio di vita del minore, già coinvolto suo malgrado nelle vicende personali dei genitori, va disposto che lo stesso potrà incontrare il padre quando e se vorrà presso i locali dello Spazio Neutro del Comune di Palermo, su ini- ziativa del padre, invitando il Servizio a relazionare al Giudice Tutelare in caso di attivazio- ne.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti (liquidate secondo lo scaglione inde- terminabile - complessità bassa e applicando i parametri minimi per tutte le fasi del giudi- zio, eccetto che per quella istruttoria/trattazione) nella misura di un terzo, con condanna del ricorrente a pagare alla resistente i residui due terzi di spese di lite dalla medesima sop- portate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pub-
- 8 - blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
CP_3 rigetta il ricorso avanzato dal ricorrente;
in accoglimento della domanda di parte resistente di modifica delle condizioni stabi- lite nel decreto del 06.10.2016, depositato in data 10.10.2017, fermo restando le altre con- dizioni stabilite nel sopra menzionato decreto, dispone l'affidamento esclusivo del figlio mi- nore della coppia, , nato a [...] il [...], alla madre, Controparte_2
, anche per le decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 qua- Controparte_1 ter comma III c.c. (nei limiti di cui in motivazione); dispone che qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare il figlio dovrà rivol- gersi al servizio Spazio neutro per il Comune di residenza del minore al fine di organizzare gli incontri protetti, con invito al Servizio di relazionare al Giudice Tutelare in caso di atti- vazione;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali per 1/3 e condanna CP_2
al pagamento, in favore di , dei residui 2/3 di spese proces-
[...] Controparte_1 suali, ossia al versamento alla resistente dell'importo di € 3.141,33, oltre il 15% per rimbor- so forfettario, CPA e IVA come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Pa- lermo in data 11/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
TA D'GO
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. TA D'GO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Santoro,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
- 9 -