Art. 3.
Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di operaio qualificato della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore tecnico di tutti i servizi, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:
a) gli incaricati addetti alla manutenzione delle opere murarie, di falegnameria, fabbro-meccaniche ed idrauliche utilizzati dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 ;
b) gli incaricati addetti all'espletamento di lavori di natura elettromeccanica ed edile utilizzati dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 ;
c) gli incaricati addetti al servizio di sorveglianza delle linee primarie e di custodia dei materiali elettrici utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 ;
d) gli incaricati addetti all'accudienza dei rifornitori acqua utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 ;
e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 , per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera d).
Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di operaio qualificato della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore tecnico di tutti i servizi, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:
a) gli incaricati addetti alla manutenzione delle opere murarie, di falegnameria, fabbro-meccaniche ed idrauliche utilizzati dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 ;
b) gli incaricati addetti all'espletamento di lavori di natura elettromeccanica ed edile utilizzati dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 ;
c) gli incaricati addetti al servizio di sorveglianza delle linee primarie e di custodia dei materiali elettrici utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 ;
d) gli incaricati addetti all'accudienza dei rifornitori acqua utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 ;
e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 , per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera d).