Articolo 45 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 44Articolo 46
Versione
7 giugno 1978
Art. 45.
Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla regione di uffici periferici statali, si opera una successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi a essi inerenti sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.
Entrata in vigore il 7 giugno 1978