Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2025, proposto da
OV BE, ZI NI, IA RT e OB OR, rappresentate e difese dall’avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 10.4.2024, n. 83, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, la dott.ssa IL ET e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- le ricorrenti, insegnanti non di ruolo con contratti a tempo determinato, hanno agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 10 aprile 2024, n. 83, passata in giudicato;
- la pronunzia ottemperanda ha accertato il diritto delle esponenti di usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento:
i) per OV BE agli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
ii) per ZI NI agli a.s. 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21;
iii) per IA RT agli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
iv) per OB OR agli a.s. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21;
condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere la predetta carta e ad erogare l’importo complessivo di € 2.000,00 a OV BE, di € 2.000,00 a ZI NI, di € 2.000,00 a IA RT e di € 2.500,00 a OB OR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
Verificato l’avvenuto decorso del termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 26 giugno 2025;
Considerato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, onde non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.;
Ritenuto, pertanto, che l’ actio iudicati sia fondata e che, quindi, debba ordinarsi all’Amministrazione scolastica il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando a ciascuna ricorrente la carta del docente ed accreditando sulla stessa le somme, rispettivamente, di € 2.000,00 in favore di OV BE, di € 2.000,00 in favore di ZI NI, di € 2.000,00 in favore di IA RT e di € 2.500,00 in favore di OB OR, con i relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Ritenuto, per il caso di perdurante inadempienza, di nominare commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
Ritenuto, inoltre, di accogliere la domanda di irrogazione di un’ astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., fissando la penalità di mora nella misura di € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato e assumendo:
- quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice, essendo necessaria un’attività aggiuntiva rispetto al versamento di somme di denaro, costituita dall’emissione delle carte elettroniche intestate alle docenti;
- quale dies ad quem il giorno dell’adempimento o, in difetto, quello dell’insediamento del commissario ad acta ;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire, come di regola, la soccombenza, determinandone l’importo in considerazione della natura e del carattere seriale della controversia, nonché della riconosciuta assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), con liquidazione in dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 10 aprile 2024, n. 83, rilasciando alle ricorrenti la carta del docente con accredito delle somme di € 2.000,00 (duemila//00) in favore di OV BE, di € 2.000,00 (duemila//00) in favore di ZI NI, di € 2.000,00 (duemila//00) in favore di IA RT e di € 2.500,00 (duemilacinquecento//00) in favore di OB OR, con i relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronunzia;
- per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura e con le modalità indicate in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avvocato Francesco Americo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA MO, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IL ET, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ET | CA MO |
IL SEGRETARIO