Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6139
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Sentenza 27 aprile 2001

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Dal combinato disposto dell'art. 3 del D.L. n. 103 del 1991 (convertito nella legge n. 166 del 1991) e dell'art. 6 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) si desume inequivocamente - data la chiarezza del dato testuale - che la specifica deroga prevista dal legislatore in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali comporta che, in caso irrogazione di sanzioni amministrative ad una impresa industriale operante nel Mezzogiorno per omissioni contributive derivanti dalla corresponsione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria, la avvenuta regolarizzazione (conseguente al condono) della situazione contributiva da parte del datore di lavoro ha effetto non soltanto per i contributi evasi ma anche per le differenze retributive omesse, tanto da mettere in condizione l'impresa di fruire del beneficio delle fiscalizzazione degli oneri sociali in argomento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6139
    Data del deposito : 27 aprile 2001

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