Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 1
Dal combinato disposto dell'art. 3 del D.L. n. 103 del 1991 (convertito nella legge n. 166 del 1991) e dell'art. 6 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) si desume inequivocamente - data la chiarezza del dato testuale - che la specifica deroga prevista dal legislatore in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali comporta che, in caso irrogazione di sanzioni amministrative ad una impresa industriale operante nel Mezzogiorno per omissioni contributive derivanti dalla corresponsione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria, la avvenuta regolarizzazione (conseguente al condono) della situazione contributiva da parte del datore di lavoro ha effetto non soltanto per i contributi evasi ma anche per le differenze retributive omesse, tanto da mettere in condizione l'impresa di fruire del beneficio delle fiscalizzazione degli oneri sociali in argomento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6139 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., elett. dom in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, per procura speciale il calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSOCIAZIONE "CLAN DEI RAGAZZI", in persona del legale rappresentante sacerdote Ugo Aresco, elett. dom. in Roma, viale di Villa Phamphili n. 59 presso l'avv. Gino Sacerdoti che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania in data 11 agosto 1997, n. 2634 (R.G.N. 129/1995);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 2/2/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito gli avv. Domenico Ponturo e Gino Sacerdoti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione "Clan dei Ragazzi" conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catania l'INPS e, deducendo che le spettava il beneficio degli sgravi per il mezzogiorno, esteso alle imprese alberghiere dall'art. 3 della legge n. 502 del 1978, in relazione alla gestione di un campeggio sito in Linguadossa dotato di idonee strutture, volto alla produzione e scambio di servizi nel settore turistico-ricettivo, chiedeva dichiararsi il diritto alla fruizione del beneficio a decorrere dal 25 ottobre 1979 per la complessiva somma di lire 113.514.757, oltre interessi legali.
Nella resistenza del convenuto, il Pretore, con sentenza del 4 agosto 1993, in accoglimento del ricorso, condannava l'Istituto al rimborso della somma complessiva di lire 204.035.543, oltre interessi sino al soddisfo.
Avverso la decisione proponeva appello l'INPS, che chiedeva il rigetto delle domande, rilevando, in via subordinata, che l'importo degli sgravi spettanti all'Associazione ammontava a lire 215.812.406 ed era stato già corrisposto.
Con sentenza dell'11 agosto 1997 il Tribunale locale, in parziale riforma della pronuncia pretorile, determinava in complessive lire 215.812.406 la somma posta a carico dell'INPS dallo stesso già corrisposta.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: alla stregua dei criteri generali di cui agli artt.2082, 2195 e 2555 c.c., l'attività turistico-alberghiera, risolvendosi nella produzione di un servizio, aveva natura industriale e come tale attribuiva il diritto agli sgravi in esame;
nella specie non poteva dubitarsi del carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'appellata per la organizzazione con fine di lucro dei fattori di produzione, costituiti da beni immobili, strutture e personale dipendente in ragione di sei operai;
trattavasi di impresa che utilizzava i posti letto dietro regolare corresponsione di compenso, il quale era destinato sia a coprire costi di gestione sia ad essere reinvestito nella medesima organizzazione per il miglioramento delle strutture e dei servizi;
quanto alla erogazione di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria, l'Associazione aveva presentato domanda di condono, versando i relativi contributi anche per i periodi in questione, onde l'avvenuta regolarizzazione aveva estinto i reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio;
la determinazione dell'importo degli sgravi era avvenuta con la piena adesione delle parti.
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle norme sul condono previdenziale in particolare dell'art. 3, comma 8, del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere applicato la suddetta normativa nel senso che la definizione della posizione contributiva da parte del datore di lavoro, tramite condono, comporti la sanatoria delle inadempienze riguardanti le condizioni a cui viene subordinata la concessione degli sgravi degli oneri sociali e la mancata decadenza dal beneficio degli sgravi contributivi nei casi, come quello di specie, in cui non sia stata rispettata da parte del datore di lavoro la condizione del pagamento ai lavoratori del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria. Ed invero, nel l'ambito della nozione di sgravi contributivi, che consistono in una agevolazione speciale in virtù della quale alcune imprese sono esentate dal versamento di specifici oneri sociali (contributi previdenziali), il termine "regolarizzazione" non è sinonimo di definizione e del porre termine ad una pendenza, ma ha il significato, secondo il senso proprio delle parole, di rendere conforme alla regola una situazione che sia irregolare. Sempre secondo il ricorrente, appare più appropriato utilizzare il vocabolo in relazione ad una situazione di semplice irregolarità, qual è l'omesso rispetto di una condizione prevista dalla legge per l'acquisizione di un beneficio, piuttosto che ad ottenere il beneficio all'esame.
In ogni caso, poiché il dato testuale non è di per sè esaustivo, ai fini della interpretazione della disposizione de qua, è opportuno ricercare la volontà del legislatore mediante valutazione sistematica ed unitaria delle norme che disciplinano la concessione degli sgravi degli oneri sociali.
Tali norme, pur nella loro peculiarità, presentano una "ratio" è comune ad altri interventi che coniugano benefici e poteri apprestati a favore delle imprese e a tutela dei lavoratori, consentendo la realizzazione di una tutela aggiuntiva rispetto a quella prevista per il lavoro subordinato che il datore di lavoro accetta di apprestare come contropartita dei benefici ricevuti.
In sostanza, le norme intendono favorire quei datori di lavoro che debbono sopportare, per effetto della contrattazione collettiva, maggiori oneri economici per il costo del lavoro, senza alcuna disparità di trattamento tra le varie imprese, bensì. con paritaria distribuzione di oneri e di vantaggi e contemporanea tutela, sotto l'aspetto retributivo, dei diritti del lavoratore. Oltretutto, se il legislatore avesse inteso apportare una deroga al principio generale dell'osservanza del contratto collettivo, riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza come presupposto per la nascita del diritto, lo avrebbe fatto con una disposizione inequivoche.
Dall'altro la inosservanza del CCNL non determina conseguenze sub specie di revoca del beneficio, trattandosi di diritto sospensivamente condizionato, sicché a nulla rileva la regolarizzazione ex post.
Va quindi privilegiata l'opzione interpretativa, secondo la quale, con la disposizione de qua, si è voluto rimettere in termini il datore di lavoro, consentendogli di usufruire del beneficio nei casi in cui non abbia puntualmente provveduto ad adeguarsi alle condizioni e consentendo una regolarizzazione tardiva che, in linea di principio, non è ammessa.
In altri termini, la domanda di condono ha l'effetto di ripristinare il diritto agli sgravi in misura integrale e senza alcun addebito (salvo parziali modifiche successivamente introdotte ex art. 4, comma 2 legge n. 151 del 1993).
Risulta pertanto errata la decisione del Tribunale che, violando la disciplina normativa del condono applicabile alla fattispecie, non ha tratto le logiche conseguenze circa l'insussistenza del diritto della associazione "Clan dei Ragazzi" ad ottenere il beneficio degli sgravi degli oneri sociali.
Per tale beneficio si era, infatti, determinata la decadenza, non essendo stata realizzata, sia pure ex post, la volontà della legge diretta a tutelare il livello retributivo minimo previsto dalla contrattazione collettiva di categoria dei dipendenti. Il ricorso va rigettato perché infondato.
È fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; di poi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico;
ciò al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa "intenzione del legislatore", avendo cura però, di individuarla quale risulta dal singolo testo che è oggetto di specifico esame, e non già o semmai in via subordinata e complementare, quale può genericamente desumersi dalle finalità ispiratrici di un più ampio complesso normativo in cui quel testo, insieme con altri, ma distintamente da essi, è inserito. Infine, ma solo "se una controversia non può essere decisa con una più precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe" (fra le tante, Cass., 16 ottobre, 1975, n. 3359; Cass., 13 novembre 1979, n. 5901; vedi anche Cass., S.U., 5 maggio 1995, n. 4906, sulla interpretazione della norma in senso conforme alla costituzione e alle leggi costituzionali). Siffatti principi sono stati nella specie applicati dall'impugnata sentenza.
Procedendosi alla ricognizione della normativa in subiecta materia, va rilevato che l'art. 3 della legge 1 giugno 1991, n. 166 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo di quell'anno, n. 103, prevede, al numero 6, che "I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva ...". Sempre l'art. 3 della legge n. 166 prevede, al numero 8, che "La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio ... " e, nell'ultima parte, che "In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".
Dispone, altresì, il citato art. 6 (fiscalizzazione degli oneri sociali), numero 9, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, che "Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: ... c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art.1, comma 1."
Tale normativa, derivante dall'esame del combinato disposto delle su richiamate disposizioni, è stata interpretata dal punto di vista letterale dal Tribunale che, dopo avere dato atto che l'Associazione - la quale aveva diritto agli sgravi per la natura industriale dell'attività svolta turi stico-alberghiera (sul punto non è stata proposta censura) - aveva presentato domanda di condono per quei periodi in cui era stato accertato in sede di ispezione il mancato rispetto dei minimi retributivi, ha ritenuto, proprio con riferimento al chiaro dato testuale ed alla specifica deroga prevista dal legislatore in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, che l'intervenuta "regolarizzazione" aveva sortito effetti con riferimento al pagamento sia dei contributi evasi che delle differenze retributive omesse, tanto da mettere in condizione l'imprenditore di fruire del beneficio de quo.
Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico- giuridico, come tale incensurabile in questa sede.
D'altro canto, le censure proposte dall'Istituto, in ordine al diverso significato da assegnare alla "regolarizzazione" della posizione contributiva, postulano una equivocità del dato testuale, che è invece in contrasto con la sua - come si è visto - conclamata chiarezza, in linea del resto con l'intenzione del legislatore che, se avesse ritenuto necessario ai fini degli sgravi anche la corresponsione ai lavoratori delle relative differenze retributive, avrebbe dovuto espressamente prevedere l'adempimento di tale condizione.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'Istituto ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in lire 16.000 oltre lire quattromilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001