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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO CO, Presidente
UB VI, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2968/2024 depositato il 05/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione AB - Via Cittadella 88100 TA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 443/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001520426000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140011035065000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
21/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 appellante depositava presso la Segreteria della CTP di TA, ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020219001520426000 nonché avverso la sottesa cartella di pagamento 03020140011035065000, attinente a “Tassa automobilistica” per l'anno 2008, per inesistenza/nullità della notifica della sottesa cartella esattoriale e per prescrizione del credito azionato. Il ricorso veniva iscritto al n.1935/2023 R.G. ed assegnato alla Sezione n.
3. L'Agenzia delle Entrate -
RI e la Regione AB si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il ricorrente depositava memorie con le quali insisteva nell'accoglimento della domanda. All'udienza del
14/02/2024, la Corte decideva come da sentenza.. I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso. Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente, resisteva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto , invero ader diversamente da quanto rilevato dai Giudici di prime cure non ha fornito prova della notificazione della cartella infatti, essendo sttaa notificata tramite messo a persona diversa deal destinatario avrebbe dovuto essere seguita dalla notifica della CAN, che non è provata da
ADER. Quest'ultima assume, inoltre di avere spedito atti interruttivi della prescrizione dei quali pero' non fornisce prova della ricezione da parte del contribuente.
La particolarità della vicenda, la sussistenza di indirizzi giurisprudenziali contestanti in ordine alla necessita della spedizione della CAN determina alla compensazione delle spese ,
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annulla l'atto opposto con il ricorso introduttivo .
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO CO, Presidente
UB VI, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2968/2024 depositato il 05/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione AB - Via Cittadella 88100 TA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 443/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001520426000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140011035065000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
21/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 appellante depositava presso la Segreteria della CTP di TA, ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020219001520426000 nonché avverso la sottesa cartella di pagamento 03020140011035065000, attinente a “Tassa automobilistica” per l'anno 2008, per inesistenza/nullità della notifica della sottesa cartella esattoriale e per prescrizione del credito azionato. Il ricorso veniva iscritto al n.1935/2023 R.G. ed assegnato alla Sezione n.
3. L'Agenzia delle Entrate -
RI e la Regione AB si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il ricorrente depositava memorie con le quali insisteva nell'accoglimento della domanda. All'udienza del
14/02/2024, la Corte decideva come da sentenza.. I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso. Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente, resisteva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto , invero ader diversamente da quanto rilevato dai Giudici di prime cure non ha fornito prova della notificazione della cartella infatti, essendo sttaa notificata tramite messo a persona diversa deal destinatario avrebbe dovuto essere seguita dalla notifica della CAN, che non è provata da
ADER. Quest'ultima assume, inoltre di avere spedito atti interruttivi della prescrizione dei quali pero' non fornisce prova della ricezione da parte del contribuente.
La particolarità della vicenda, la sussistenza di indirizzi giurisprudenziali contestanti in ordine alla necessita della spedizione della CAN determina alla compensazione delle spese ,
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annulla l'atto opposto con il ricorso introduttivo .