Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2026
Parere definitivo 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01533/2026REG.PROV.COLL.
N. 00995/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato RE Samengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, 7^ divisione, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando Legione carabinieri Abruzzo, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, in persona del rappresentante legale pro tempore non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Legione carabinieri Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. -OMISSIS-/2025 del Presidente della sezione seconda con cui è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere SA NI e uditi per le parti gli avvocati Stefano Viti per RE Samengo e l’avvocato dello Stato Gaetana Natale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dal provvedimento del 20 febbraio 2013 con il quale il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – ha rigettato l’istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dal maresciallo -OMISSIS-in relazione al procedimento penale conclusosi con la sentenza di assoluzione n.-OMISSIS- della Corte di Appello L’Aquila;
b) ove occorra e per quanto di ragione, della circolare del Ministero della difesa prot. n. DGPM/III/7^/1847 del 9 marzo 1999 nella parte in cui ammette il rimborso delle spese legali soltanto nelle ipotesi di sentenze assolutorie con la formula “perché il fatto non sussiste ” o “ per non aver commesso il fatto ” e non anche nelle ipotesi di assoluzione con la formula “ perché il fatto non costituisce reato ”;
c) della nota CT 991/11 del 20 marzo 2012 con la quale l’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila ha espresso parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza di rimborso, e successiva nota CT 991/11 del 14 febbraio 2013 con la quale la stessa Avvocatura distrettuale ha confermato, in relazione alle osservazioni proposte dal ricorrente ex art. 10- bis della l. n. 241/90 in data 3 luglio 2012, il parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza di rimborso;
d) della nota n. 238/1-2011-D del 7 aprile 2011 con la quale il Comando Legione carabinieri Abruzzo ha espresso il proprio parere contrario all’accoglimento dell’istanza presentata dal maresciallo-OMISSIS-
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) Il signor -OMISSIS- già maresciallo dei carabinieri in servizio presso la stazione dei carabinieri di Roccaraso, attualmente in pensione, nel 2005, veniva sottoposto a processo penale innanzi al Tribunale di Sulmona per i delitti di calunnia e, in ordine a tre diverse vicende, di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio;
b) Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza n.-OMISSIS- assolveva il-OMISSIS-con la formula “perché i fatti non costituiscono reato ”, dal delitto di calunnia e, per una sola delle tre vicende, dal delitto ex art. 326 c.p., invece condannandolo per gli altri due episodi di violazione del segreto d’ufficio;
c) la Corte di Appello di l’Aquila con sentenza n.-OMISSIS-, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il maresciallo-OMISSIS-da tutti i capi di imputazione, comprese le residuali ipotesi di violazione del segreto di ufficio, con la formula “ perché il fatto non sussiste ”, rigettando altresì l’appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello L’Aquila che aveva impugnato l’assoluzione emessa in primo grado nei confronti del-OMISSIS-per il reato di calunnia;
d) a conclusione del processo penale, in data 19 marzo 2011 il maresciallo presentava istanza, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 135 del 23/05/1997, di rimborso delle spese legali sostenute in sede processuale, successivamente favorevolmente vistata dai suoi superiori e cioè dal Comandante del Reparto operativo carabinieri di Teramo e dal Comandante provinciale di Teramo;
e) con nota n. 238/1-2011-D del 7 aprile 2011, il Comando Legione carabinieri Abruzzo esprimeva parere contrario all’accoglimento della citata istanza;
f) uguale parere sfavorevole veniva espresso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, con nota CT 991/11 del 20 marzo 2012;
g) in data 3 luglio 2012 il maresciallo inoltrava al Ministero della difesa proprie osservazioni;
h) a conclusione del procedimento di riesame la citata Avvocatura distrettuale confermava in data 14 febbraio 2013 il proprio parere di reiezione dell’istanza;
i) sulla scorta degli ultimi due pareri negativi, il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - in data 20 febbraio 2013 determinava il rigetto dell’istanza;
l) con ricorso al T.a.r. per il Lazio il ricorrente, odierno appellante, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 9 a pag. 28):
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.L. 23/03/1997 n. 67; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e ingiustizia manifesta e manifesta illogicità e irragionevolezza; sviamento di potere.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.L. 23/03/1997 n. 67; violazione artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e ingiustizia manifesta e manifesta illogicità e irragionevolezza; sviamento di potere.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.L. 23/03/1997 n. 67; omessa valutazione delle circostanze concrete dedotte dal ricorrente nel procedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90-eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria sul punto; illogicità manifesta.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.L. 23/03/1997 n. 67; omessa valutazione delle circostanze concrete dedotte dal ricorrente nel procedimento; ; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90-eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione sul punto; illogicità manifesta.
3. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado
4. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il gravame e ha compensato le spese di lite.
4.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Per consolidata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, il diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle spese legali sostenute dal dipendente per la propria difesa in giudizio presuppone che non vi sia un conflitto d'interesse con il datore di lavoro, essendo necessario che la condotta addebitata non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell'ente pubblico, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale ”;
- “ Nel caso di specie, gli illeciti di cui è stato accusato il ricorrente riguardano condotte che - come concordemente ritenuto dal Comando Legione Carabinieri Abruzzo, dall'Avvocatura dello Stato e, sulla scorta del parere negativo di quest'ultima, dal Ministero nel decreto di rigetto impugnato - non possono ritenersi compiute nell'esercizio di un dovere istituzionale attribuito per competenza al dipendente, prima imputato e poi assolto, ma che appaiono più propriamente ascrivibili a rapporti relazionali privati del ricorrente estranei al servizio ancorché intrattenuti in occasione di esso, ma non in funzione strumentale all'espletamento del medesimo né riconducibili a esercizio corretto della funzione ”;
- “ Nel caso di specie, i fatti e le condotte oggetto delle imputazioni non sono state originate dall'esigenza di un adempimento dei doveri di servizio, risultando dunque estranei ai fini amministrativi. Non è dunque censurabile il parere di congruità, formulato dall'Avvocatura dello Stato, né il provvedimento definitivo che su esso si fonda, il quale peraltro costituisce frutto di valutazioni tecnico-discrezionali, attinenti non solo alla conformità della parcella alla tariffa forense ma anche al rapporto tra l'importanza e la delicatezza della causa e le somme spese per la difesa e delle quali si chiede il rimborso ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor-OMISSIS-ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 21 gennaio 2023 e depositato il 3 febbraio 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 8 a pag.21):
I. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DEL D.L. 25/03/1997 N. 67; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA E MANIFESTA ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA; SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DEL C.P.A., VIOLAZIONE DELL’ART. 111 COSTITUZIONE ”.
II. “ OMESSO ESAME. RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI DI CENSURA II, III E IV DI PRIMO GRADO ”.
III. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DEL D.L. 25/03/1997 N. 67. VIOLAZIONE ARTICOLI 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA E MANIFESTA ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA; SVIAMENTO DI POTERE ”.
IV. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DEL D.L. 25/03/1997 N. 67; OMESSA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE CONCRETE DEDOTTE DAL RICORRENTE NEL PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO; ILLOGICITA' MANIFESTA ”.
V. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DEL D.L. 25/03/1997 N. 67; OMESSA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE CONCRETE DEDOTTE DAL RICORRENTE NEL PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO; ILLOGICITA' MANIFESTA ”.
5.1. L’appellante ha rilevato:
- “ l’assoluta illogicità della motivazione. Appare infatti evidente che, soprattutto in un piccolo paese di poco più di mille abitanti, l’esistenza di relazioni tra un maresciallo di carabinieri ed i cittadini del paese sia circostanza a dire poco ovvia. […] Tale errore di prospettiva ha portato il TAR Lazio ad emettere il proprio giudizio senza nemmeno scendere a valutare se le conversazioni in questione rientrassero nell’ambito dei compiti attribuiti al ricorrente ”;
- “ Il maresciallo -OMISSIS-quindi, non ha fatto altro che porre in essere un atto connesso ai suoi doveri di servizio: adempiere alla delega di un magistrato della Procura di Sulmona, procedendo a convocare per via telefonica, come di norma avviene, il sommario informatore da sentire, segnalandogli anche quale era l'oggetto della convocazione, al fine di metterlo in condizione di portare eventualmente documentazione sulle vicende per le quali l'autorità giudiziaria aveva disposto la sua audizione ”;
- “ il maresciallo -OMISSIS-così come prescritto dall’art. 1 del TUPS sopra richiamato, non fece altro che attivarsi per impedire il rischio di commissione di condotte illecite da parte dell’Amministrazione comunale – quale la possibile violazione della legge 241/90, ovvero dell’art. 328 c.p. – ed il sorgere di eventuali controversie tra il privato e la pubblica amministrazione ”;
- “ i fatti per i quali il maresciallo-OMISSIS-ha dovuto subire un lungo e defaticante procedimento penale non erano in alcun modo legati a sue relazioni di carattere personale, ma soltanto allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Il fatto che poi tali compiti vengano svolti con i conoscenti mediante l’uso di toni amichevoli non muta in nulla la natura delle attività svolte. ”;
- “ Chiaramente rientra tra i provvedimenti di assoluzione anche il proscioglimento con la formula “perché il fatto non costituisce reato. ”;
- “ Qualora quindi dovesse ritenersi che il Comando abbia espresso il proprio parere negativo in ragione di quanto previsto dalla suddetta circolare, dovrebbe concludersi per l’illegittimità anche di tale circolare, per avere introdotto, del tutto immotivatamente ed illogicamente, dei presupposti più restrittivi delle prescrizioni di legge .”;
- “ dalla lettura dei provvedimenti impugnati non è dato sapere quali siano state le ragioni per le quali l’Avvocatura - in spregio alle conclusioni a cui era pervenuto il Comando e alle osservazioni formulate dal-OMISSIS-in sede amministrativa – abbia negato in radice al ricorrente il diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute ”;
- “ gli atti impugnati risulterebbero viziati in parte qua, per non avere riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso anche parziale delle spese legali sostenute per l'attività difensiva relativa alle accuse di calunnia e per le ipotesi di violazione dei segreti di ufficio ritenute rientranti nelle proprie funzioni, anche in via equitativa. ”.
5.2. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento degli atti impugnati, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio
6. In data 3 febbraio 2023 parte appellante ha formulato istanza di fissazione di udienza.
7. Il Ministero della difesa e il Comando Legione carabinieri Abruzzo si sono costituiti in giudizio.
8. in data 4 dicembre 2025 il Presidente di questa Sezione Seconda, con decreto n. -OMISSIS-/2025, ha disposto che, attesa la soppressione dell’udienza pubblica e della camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la trattazione degli affari assegnati alla udienza – pubblica e camerale - del 10 febbraio 2026 è differita al giorno 12 febbraio 2026.
9. Con la memoria del 5 dicembre 2025 l’Avvocatura generale dello Stato, dopo avere evidenziato che “ i comportamenti posti in essere dal sig.-OMISSIS-non appaiono configurare l’espletamento del servizio e comunque, in subordine, non corrispondono all’adempimento diligente di compiti istituzionali . […] “ Non sono dunque rilevanti le deduzioni in appello in merito alla formula assolutoria; ciò che rileva è che le condotte tenute dal dipendente e accertate in giudizio pur se, in taluni casi, in mera ipotesi posti in essere in occasione del servizio non erano diligentemente finalizzati al perseguimenti dei fini istituzionali dell’Amministrazione e dunque non possono dar luogo al preteso rimborso ”, ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
10. Nella memoria del 9 gennaio 2026 l’appellante ha sottolineato che “ l’assoluzione con la formula che escluda l’elemento soggettivo del reato, ossia quella per cui “il fatto non costituisce reato”, costituisce ad ogni effetto di legge sentenza che esclude la colpevolezza e la responsabilità dell’imputato, e quindi non impedisce il rimborso delle spese legali sostenute per un processo, allorquando - come nel caso di specie - il processo abbia avuto per oggetto condotte rientranti nell’ambito dell’esercizio delle funzioni istituzionali, o comunque ad esso connesse, e non risulti contrario ai doveri d’ufficio […] L’assoluzione piena e definitiva pronunciata dalla Corte d’Appello dell’Aquila, unitamente all’assenza di qualsiasi profilo di responsabilità disciplinare o di conflitto di interessi, priva di fondamento il diniego opposto dall’Amministrazione ”. Sulla base di tali considerazioni il ricorrente ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. Ciò premesso, i motivi di ricorso, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
13. L’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, convertito nella legge n. 135 del 1997 dispone che: “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ”
La finalità di tale norma risiede nell’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza.
Va anche ricordato che, anche prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione veniva riconosciuto in giurisprudenza un principio generale di rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente assolto da un qualsivoglia giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio, in ossequio alla regola civilistica generale di cui all’art. 1720, comma 2, del c.c., dettata in tema di rapporti fra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto a esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incarico ( cfr ., Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 6 maggio 1996, n. 4; sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681).
I presupposti applicativi dell’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, su cui si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questo Consiglio di Stato, sono due:
i ) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
ii ) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Con riguardo al primo presupposto, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il rimborso delle spese legali non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità e cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando sia intervenuto un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 25/2022; sez. IV, n. 8144/2019 e n. 8139/2019; sez. IV, n. 4176/2017; sez. VI, n. 2041/2005). Alla luce di questo indirizzo, il rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti presuppone che il giudizio di responsabilità penale si sia concluso con sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’imputato, ossia che da tale accusa il pubblico dipendente sia stato pienamente assolto, ovvero sia stata comunque accertata l’assenza della sua responsabilità.
Il secondo requisito invece può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente all’Amministrazione di appartenenza, in quanto vi sia un rapporto di immedesimazione organica con l’Amministrazione di appartenenza.
Il fatto oggetto del giudizio deve essere in particolare compiuto nell’esercizio delle attribuzioni o delle mansioni affidate al dipendente e deve sussistere un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta, e deve intendersi quale azione strumentale allo svolgimento del servizio e all’assolvimento dei doveri istituzionali ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 9028/2025; Sez. IV, 3 ottobre 2017; Sez. IV, 7 giugno n. 3427/2018, n. 4584/2017; Sez. V, n. 4448/2015).
Su queste basi, la norma non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento che: a ) di per sé costituisca una violazione dei doveri d’ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3427/2018,); b ) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e «in occasione» dello svolgimento del servizio (Cass. civ., sez. I, n. 3026/2019; sez. lav., n. 17874/2019, n. 2297/2014, n. 25379/2011, n. 5718/2011; Cons. Stato, sez. V, n. 1816/2016; sez. III, n. 4849/2013; sez. IV, n. 1190/2013); c ) sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (Cons. Stato sez. IV, n. 8070/2019, n. 4176/2017, cit. n.1190/2013, n. 423/2012; sez. II, n. 2055/2018).
Ciò detto, premessa l’inconferenza del fatto che nel corso dell’intera carriera di servizio l’appellante “ ha sempre mantenuto una condotta professionale irreprensibile; a conferma di ciò basti considerare che è stato nominato con decreto n. 4472/2014 Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri del Presidente della Repubblica ed ha svolto per anni le funzioni del rappresentante del pubblico ministero innanzi al Tribunale di Sulmona ” il Collegio ritiene che il giudice di primo grado ha fatto buon governo dell’art. 18 del decreto-legge n. 67/1997 e della relativa consolidata ermeneutica giurisprudenziale.
Infatti, in disparte della formula con la quale in sede penale è stata esclusa la responsabilità dell’odierno appellante, nel caso di specie emerge comunque il difetto del secondo presupposto, non potendosi ritenere che le condotte dell’allora maresciallo dei carabinieri-OMISSIS-possano ritenersi compiute nell'esercizio di un suo dovere istituzionale attribuitogli per competenza e quindi come tali teleologicamente preordinate all’esclusivo fine pubblico, che solo giustifica l’aggravio patrimoniale a carico della pubblica amministrazione.
Per il diritto al rimborso è rilevante cioè il rapporto causale che intercorre tra la prestazione di lavoro e l’evento che determina l’insorgere dell’ipotizzata responsabilità, in guisa che l’evento determinante deve costituire una parte o una modalità della prestazione lavorativa ed essersi concretizzato non soltanto durante e in occasione della prestazione del rapporto di servizio, ma altresì a causa di esso, ovverosia deve essere finalizzato alla corretta prestazione lavorativa (cfr. ex aliis Cons. Stato, Sez. II, n. 2586/2025).
L’interessato, ancorché assolto, non ha agito per il conseguimento di finalità istituzionali, sicché il rapporto di servizio è stato un mero presupposto di fatto o, al più, ha rappresentato soltanto l’occasione di un’azione che si è posta al di fuori dell’espletamento degli obblighi lavorativi. L’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali va inteso, invero, nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente, in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendosi trattare di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione, in circostanze in cui è possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza, il che dalla documentazione in atti non è ravvisabile nella fattispecie in esame.
A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non vi è un nesso stringente – e nemmeno lato – tra la condotta oggetto dell’accusa in sede penale e l’attività istituzionale, poiché la vicenda de qua non è sussumibile in tale quadro, dove non solo le azioni od omissioni devono avere come presupposto logico necessario lo svolgimento di date mansioni, ma vanno poste in essere dal dipendente nel perseguimento esclusivo degli scopi istituzionali a cui è preposta la specifica amministrazione di appartenenza,
Pertanto non assume valore dirimente la tesi dell’appellante secondo cui “ Appare evidente, infatti, che un qualsiasi dipendente pubblico può avere anche toni confidenziali con i soggetti con i quali si trovi ad operare nell’esercizio delle proprie funzioni, ma ciò non incide minimamente sul contenuto della attività svolta, e sulla sua attribuibilità o meno all’ambito di esercizio della funzione pubblica ”, in quanto le condotte dallo stesso poste in essere appaiono più propriamente ascrivibili a rapporti relazionali privati del ricorrente estranei al servizio ancorché intrattenuti in occasione di esso. Esse sono comunque non legate né direttamente né indirettamente alla propria funzione (ed infatti l’appellante non riesce a chiarire, nel pur pregevole appello, quale “dovere d’ufficio stesse compiendo) e tanto è sufficiente a reputare infondato l’appello.
Infine, fermo restando quanto indicato dal Comando Legione carabinieri Abruzzo con nota n. 238/1-2011-D del 7 aprile 2011 secondo cui “ il procedimento disciplinare a carico dell’interessato non è stato avviato solo per intervenuta perenzione, essendo decorsi i termini previsti dall’art. 1392 del D.Lgs. 66/2010 ”, la circostanza, richiamata dall’appellante, di non essere intervenuta alcuna contestazione o irrogata alcuna sanzione disciplinare per i fatti oggetto del processo penale, è comunque ininfluente poiché, ai fini del diniego di rimborso, non viene in rilievo la rimproverabilità della condotta sul piano soggettivo, bensì il mancato specifico perseguimento dell’interesse pubblico.
13. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
14. Le spese del presente grado di giudizio sono da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 995/2023), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese del grado sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
SA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA NI | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.