Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
In tema di riabilitazione, l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa, costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.
Commentario • 1
- 1. Debito prescritto e prassi giurisprudenzialeFederica Taranto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. Il debito prescritto (art. 2940 c.c.) quale obbligazione naturale nell'ambito penalistico – 1.1. Cassazione penale, sez. I, 11 dicembre 2008, sentenza n. 45765 Premessa La moderna giurisprudenza di merito ha ormai aderito al consolidato e attuale orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento spontaneo del debito prescritto, ai sensi dell'art. 2940 c.c., integra l'adempimento di un'obbligazione naturale. In tal senso si è espressamente pronunciato anche il Tribunale di Spoleto che, con la sentenza 11 agosto 2011, n. 183, ha ribadito il medesimo indirizzo giurisprudenziale. Tale impostazione trova ulteriore conferma nella dottrina prevalente, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/1998, n. 6445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6445 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 27/11/1998
1. Dott. Giovanni BADIA Consigliere SENTENZA
2. " FR MARRONE " N. 6445
3. " Francesco CALBI " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio RAGONESI " N. 40177/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI FR, n. a Perugia il 27.2.1941. avverso ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 24.7.1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Francesco Calbi. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
NI FR ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24.7.1997 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava una istanza di riabilitazione.
Rilevava il Tribunale che non risultava essere avvenuto alcun risarcimento del danno in conseguenza di una condanna riportata dal NI per il delitto di emissione di assegno a vuoto. Deduceva il ricorrente la violazione degli artt. 173 e 179 CP., adducendo la impossibilità di adempiere l'obbligazione civile. Osserva questa Corte che il ricorso è infondato.
Nella specie, correttamente è stato negato il beneficio in applicazione dell'art. 179/2^ comma n^2 del codice penale. Il ricorrente si limita ad affermare, in maniera apodittica, l'impossibiltà o l'estrema gravosità di provvedere al risarcimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, stante anche la sua condizione di fallito, peraltro dimenticando che, in tema di riabilitazione, l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa, costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Cass. Sez. I, 3.11.1993, n^ 3794). Il ricorso va, dunque, rigettato. Spese come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999