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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/09/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2625/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raimondo Di Iesu, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via G. Supino n. 5;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Scoppa, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Angri (Sa), alla via M. Caputo n. 22;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di con riferimento alla sentenza
[...] CP_2
n. 5259 /2017 (r.g. n. 8924/2016) depositata il 01.12.2017 dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore.
In primo grado aveva impugnato il preavviso di fermo amministravo n. CP_2
10080201600012561 000 a cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 100 2007
0011591880 000 e 100 2007 0068070982 000 dell'importo complessivo di € 306,29, riguardanti contravvenzioni al codice della strada irrogate rispettivamente dalla CP_3
3
[...] e , eccependo l'omessa notifica delle stesse cartelle e la conseguente CP_4 CP_5 prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato il preavviso di fermo amministrativo e le cartelle sottese.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non aver il giudice a quo dichiarato l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle doglianze sollevate da
CP_2
All'udienza del 27.02.2019 l ha chiesto dichiararsi la cessata materia del CP_6 contendere per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4 d.l. n. 119 del 2018 (convertito in L.
132/2018), riguardante lo sgravio automatico dei debiti di importo inferiore ad euro 1.000,00 affidati al concessionario per la riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2010.
Con comparsa depositata il 31.07.2018 si è costituito chiedendo il CP_2 rigetto dell'appello.
All'udienza del 27.02.2019, anche ha insistito per la declaratoria di CP_2 cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Passando al merito dell'odierno giudizio, le doglianze di parte convenuta in merito alla cessazione della materia del contendere trovano accoglimento.
Difatti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4 d.l. n. 119 del 2018 (convertito in L.
132/2018): “ i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e pagina 2 di 3 contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
Alla luce di quanto illustrato, rientrando la cartella in oggetto nei parametri previsti dalla
Legge n. 132/2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si comunichi.
06.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2625/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raimondo Di Iesu, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via G. Supino n. 5;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Scoppa, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Angri (Sa), alla via M. Caputo n. 22;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di con riferimento alla sentenza
[...] CP_2
n. 5259 /2017 (r.g. n. 8924/2016) depositata il 01.12.2017 dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore.
In primo grado aveva impugnato il preavviso di fermo amministravo n. CP_2
10080201600012561 000 a cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 100 2007
0011591880 000 e 100 2007 0068070982 000 dell'importo complessivo di € 306,29, riguardanti contravvenzioni al codice della strada irrogate rispettivamente dalla CP_3
3
[...] e , eccependo l'omessa notifica delle stesse cartelle e la conseguente CP_4 CP_5 prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato il preavviso di fermo amministrativo e le cartelle sottese.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non aver il giudice a quo dichiarato l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle doglianze sollevate da
CP_2
All'udienza del 27.02.2019 l ha chiesto dichiararsi la cessata materia del CP_6 contendere per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4 d.l. n. 119 del 2018 (convertito in L.
132/2018), riguardante lo sgravio automatico dei debiti di importo inferiore ad euro 1.000,00 affidati al concessionario per la riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2010.
Con comparsa depositata il 31.07.2018 si è costituito chiedendo il CP_2 rigetto dell'appello.
All'udienza del 27.02.2019, anche ha insistito per la declaratoria di CP_2 cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Passando al merito dell'odierno giudizio, le doglianze di parte convenuta in merito alla cessazione della materia del contendere trovano accoglimento.
Difatti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4 d.l. n. 119 del 2018 (convertito in L.
132/2018): “ i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e pagina 2 di 3 contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
Alla luce di quanto illustrato, rientrando la cartella in oggetto nei parametri previsti dalla
Legge n. 132/2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si comunichi.
06.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 3 di 3