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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2689/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Ilaria BITONTI C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore (PEC ; Email_1
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Paola C.F._2
ER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valsamoggia, località Bazzano (BO), Via Matteotti, n. 13, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dalla quale è nata , il [...]. Per_1
*** Con ricorso depositato il 3 marzo 2025 la SI ha domandato Parte_1 che: pagina 1 di 4 - le sia affidata in forma esclusiva;
Per_1
- le sia assegnato l'immobile familiare;
- sia previsto che il padre possa vedere la figlia secondo una calendarizzazione di incontri protetti, con il supporto del servizio sociale territorialmente competente;
- sia stabilito che la minore trascorra sempre le vacanze estive e le festività assieme alla madre;
- sia posto a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario CP_1 della figlia di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia disposto che l'assegno unico sia percepito integralmente da lei. Si è costituito in giudizio il resistente e contestualmente ha depositato telematicamente l'accordo per la definizione consensuale della controversia sottoscritto da entrambe le parti. Nell'udienza del 21 ottobre 2025 sono intervenuti la SI e il Parte_1 signor i quali hanno confermato il contenuto dell'accordo meglio definito e CP_1 depositato telematicamente il 10 ottobre 2025. La giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1 congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la bimba secondo il seguente calendario:
- il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola dell'infanzia – quindi dalle 16.00- al giorno seguente, riaccompagnandola a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera o al lunedì successivo, quando la riaccompagnerà direttamente a scuola;
pagina 2 di 4 - nelle festività natalizie, al pari della madre, per metà del tempo alternando ogni anno Natale e Capodanno, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- nelle vacanze pasquali, al pari della madre, per metà del tempo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in estate metà del tempo, come per la madre, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor 'obbligo CP_1 di versare alla SI , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 bancario, per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di 200,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 e segnatamente: A) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) i campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative di ciascun genitore e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii, ecc.) non è in grado di offrire tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; B) spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre, da concordarsi con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
6) prende atto che il signor ha trasferito a l'80% della proprietà CP_1 Per_1 dell'immobile familiare munito di arredo e relativo corredo sito in via Monteveglio n. 48-int. 5, frazione Bazzano, comune Valsamoggia (Bo); il restante 20% della proprietà del suddetto immobile è stato trasferito alla SI a titolo gratuito;
Parte_1
7) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l 'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
8) compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 29 ottobre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Ilaria BITONTI C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore (PEC ; Email_1
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Paola C.F._2
ER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valsamoggia, località Bazzano (BO), Via Matteotti, n. 13, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dalla quale è nata , il [...]. Per_1
*** Con ricorso depositato il 3 marzo 2025 la SI ha domandato Parte_1 che: pagina 1 di 4 - le sia affidata in forma esclusiva;
Per_1
- le sia assegnato l'immobile familiare;
- sia previsto che il padre possa vedere la figlia secondo una calendarizzazione di incontri protetti, con il supporto del servizio sociale territorialmente competente;
- sia stabilito che la minore trascorra sempre le vacanze estive e le festività assieme alla madre;
- sia posto a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario CP_1 della figlia di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia disposto che l'assegno unico sia percepito integralmente da lei. Si è costituito in giudizio il resistente e contestualmente ha depositato telematicamente l'accordo per la definizione consensuale della controversia sottoscritto da entrambe le parti. Nell'udienza del 21 ottobre 2025 sono intervenuti la SI e il Parte_1 signor i quali hanno confermato il contenuto dell'accordo meglio definito e CP_1 depositato telematicamente il 10 ottobre 2025. La giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1 congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la bimba secondo il seguente calendario:
- il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola dell'infanzia – quindi dalle 16.00- al giorno seguente, riaccompagnandola a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera o al lunedì successivo, quando la riaccompagnerà direttamente a scuola;
pagina 2 di 4 - nelle festività natalizie, al pari della madre, per metà del tempo alternando ogni anno Natale e Capodanno, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- nelle vacanze pasquali, al pari della madre, per metà del tempo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in estate metà del tempo, come per la madre, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor 'obbligo CP_1 di versare alla SI , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 bancario, per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di 200,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 e segnatamente: A) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) i campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative di ciascun genitore e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii, ecc.) non è in grado di offrire tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; B) spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre, da concordarsi con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
6) prende atto che il signor ha trasferito a l'80% della proprietà CP_1 Per_1 dell'immobile familiare munito di arredo e relativo corredo sito in via Monteveglio n. 48-int. 5, frazione Bazzano, comune Valsamoggia (Bo); il restante 20% della proprietà del suddetto immobile è stato trasferito alla SI a titolo gratuito;
Parte_1
7) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l 'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
8) compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 29 ottobre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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