TRIB
Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/05/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 137/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 18.3.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Crotone (KR), alla Via Giacomo Manna, n. 5 – presso lo studio dell'avv. AMORUSO LUIGI (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Crotone, alla Via XXV Aprile, n. 43 – presso lo studio dell'avv.
VULCANO MAURIZIO (cod. fisc. - pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per mandato Email_2
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 4.02.2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone, Controparte_1
in data 2.12.2000 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n.
Per_ 284 – parte II – Serie A – anno 2000); di aver avuto tre figli: , nata il [...], , Per_2
nata l'[...] e , nato in data [...] (quest'ultimo, minorenne); Per_3
che con decreto n. 68/2014, pronunciato il 20.06.2014 (R.G. n. 772/2013), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI:
1) le figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e Persona_4
, stabiliranno la propria residenza ed il proprio domicilio presso Persona_5
l'abitazione del padre IG , così come da volontà espressa Controparte_1
direttamente dalle figlie;
2) il SI , provvederà a corrispondere alle figlie e Controparte_1 Persona_5
, il mantenimento ed a supportare nella loro interezza tutte le spese Persona_4
straordinarie tra le quali, le spese universitarie, mediche, ludiche e sportive di queste ultime, senza nulla a che pretendere dalla madre Parte_1
3) il minore , in affido condiviso, sarà collocato presso l'abitazione della Persona_6
madre sita in Crotone alla Via Meucci II Trav, 13; la stessa Parte_1
provvederà a sostenere e mantenere il minore senza nulla a pretendere dal SI
, per ciò che riguarda il mantenimento ordinario e le spese Controparte_1
ordinarie, mentre le spese straordinarie del minore, quelle ludiche, mediche, sportive e scolastiche saranno a carico del IG , il quale provvederà Controparte_1
direttamente; 4) sulle visite delle figlie maggiorenni, le parti richiedono che nulla debba essere statuito in quanto maggiorenni, mentre per il minore , il SI Persona_6 [...]
, avrà la possibilità di prelevarlo e tenerlo con sé quando lo riterrà CP_1
opportuno e quando lo richiederà il figlio , ovviamente con preavviso di almeno Per_3
24 ore prima del prelevamento, indicando anche il tempo di permanenza con il papà, tenuto conto naturalmente degli impegni scolastici e socio-formativi del ragazzo.
Con decreto di assegnazione della causa del 15.02.2025, il Presidente del. autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
Pertanto, le parti depositavano note scritte in modalità disgiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 28.02.2025, letti gli atti, all'udienza del
18.3.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra T_
, nata il [...] a [...], cod. fisc. e
[...] C.F._1 [...]
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , contratto CP_1 C.F._3
in data 2.12.2000, a Crotone, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Crotone al n. 284 – parte II – Serie A – anno 2000 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 137/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 18.3.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Crotone (KR), alla Via Giacomo Manna, n. 5 – presso lo studio dell'avv. AMORUSO LUIGI (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Crotone, alla Via XXV Aprile, n. 43 – presso lo studio dell'avv.
VULCANO MAURIZIO (cod. fisc. - pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per mandato Email_2
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 4.02.2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone, Controparte_1
in data 2.12.2000 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n.
Per_ 284 – parte II – Serie A – anno 2000); di aver avuto tre figli: , nata il [...], , Per_2
nata l'[...] e , nato in data [...] (quest'ultimo, minorenne); Per_3
che con decreto n. 68/2014, pronunciato il 20.06.2014 (R.G. n. 772/2013), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI:
1) le figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e Persona_4
, stabiliranno la propria residenza ed il proprio domicilio presso Persona_5
l'abitazione del padre IG , così come da volontà espressa Controparte_1
direttamente dalle figlie;
2) il SI , provvederà a corrispondere alle figlie e Controparte_1 Persona_5
, il mantenimento ed a supportare nella loro interezza tutte le spese Persona_4
straordinarie tra le quali, le spese universitarie, mediche, ludiche e sportive di queste ultime, senza nulla a che pretendere dalla madre Parte_1
3) il minore , in affido condiviso, sarà collocato presso l'abitazione della Persona_6
madre sita in Crotone alla Via Meucci II Trav, 13; la stessa Parte_1
provvederà a sostenere e mantenere il minore senza nulla a pretendere dal SI
, per ciò che riguarda il mantenimento ordinario e le spese Controparte_1
ordinarie, mentre le spese straordinarie del minore, quelle ludiche, mediche, sportive e scolastiche saranno a carico del IG , il quale provvederà Controparte_1
direttamente; 4) sulle visite delle figlie maggiorenni, le parti richiedono che nulla debba essere statuito in quanto maggiorenni, mentre per il minore , il SI Persona_6 [...]
, avrà la possibilità di prelevarlo e tenerlo con sé quando lo riterrà CP_1
opportuno e quando lo richiederà il figlio , ovviamente con preavviso di almeno Per_3
24 ore prima del prelevamento, indicando anche il tempo di permanenza con il papà, tenuto conto naturalmente degli impegni scolastici e socio-formativi del ragazzo.
Con decreto di assegnazione della causa del 15.02.2025, il Presidente del. autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
Pertanto, le parti depositavano note scritte in modalità disgiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 28.02.2025, letti gli atti, all'udienza del
18.3.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra T_
, nata il [...] a [...], cod. fisc. e
[...] C.F._1 [...]
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , contratto CP_1 C.F._3
in data 2.12.2000, a Crotone, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Crotone al n. 284 – parte II – Serie A – anno 2000 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli