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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 26/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
CORRESPONSIONE
(art. 429 c.p.c.) INCENTIVI
definitiva nella causa iscritta al n. 164/2024 R.G. Lav. promossa da: ________________
Parte_1
Avv. Federico TORRIONE
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Oronzo MAZZOTTA
Resistente
RILEVATO
- che con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 27.6.2024, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta assumendo di essere
[...] CP_1 creditore nei suoi confronti dell'importo di euro 179.560,51 lordi, oltre interessi moratori;
in particolare, lamentava il mancato pagamento degli incentivi previsti dai regolamenti per CP_1 gli incarichi ed attività svolte in relazione a numerosi cantieri per i quali era stato nominato
Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Progettista e
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- che si costituiva tempestivamente, non contestando l'an debeatur ma il quantum, eccependo, altresì, la prescrizione parziale del credito per i cantieri più risalenti, nonché la debenza di interessi moratori;
- che, dopo alcuni differimenti concessi al fine di una bonaria definizione della vertenza, le parti all'odierna udienza si davano reciprocamente atto del fallimento delle trattative, ma parte ricorrente, al fine di contenere i tempi ed i costi del giudizio, dichiarava di aderire ai conteggi di controparte -riducendo, all'uopo il petitum- e di rinunciare agli interessi moratori, insistendo, invece, per il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
1 Il ricorso è fondato e, dunque, deve trovare accoglimento con le precisazioni di cui infra.
Si è già detto che il ricorrente ha aderito ai conteggi di controparte ed ha rinunciato agli interessi moratori, per cui -non essendo contestato l'an debeatur- deve essere esaminata la sola questione dell'eventuale, parziale prescrizione del credito asseritamente maturata nel corso del rapporto lavorativo.
A tal proposito, costituisce ormai ius receptum (vds. Cass. vds. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 e, nello stesso senso, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024) il principio per cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, poiché tutti i crediti azionati nel presente giudizio sono successivi all'entrata in vigore della cd. Legge Fornero, il termine prescrizionale non appare decorso, per cui l'eccezione della resistente deve essere rigettata.
pertanto, va condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 della somma lorda non contestata di euro 120.579,54, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, in misura pari ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (da euro
52.000,00 ad euro 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria e con l'aumento previsto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1 Parte_1 della somma lorda di euro 120.579,54, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente CP_1
, che liquida in complessivi euro 13.932,10 per compensi ed euro Parte_1
259,00 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta il 26/2/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
CORRESPONSIONE
(art. 429 c.p.c.) INCENTIVI
definitiva nella causa iscritta al n. 164/2024 R.G. Lav. promossa da: ________________
Parte_1
Avv. Federico TORRIONE
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Oronzo MAZZOTTA
Resistente
RILEVATO
- che con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 27.6.2024, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta assumendo di essere
[...] CP_1 creditore nei suoi confronti dell'importo di euro 179.560,51 lordi, oltre interessi moratori;
in particolare, lamentava il mancato pagamento degli incentivi previsti dai regolamenti per CP_1 gli incarichi ed attività svolte in relazione a numerosi cantieri per i quali era stato nominato
Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Progettista e
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- che si costituiva tempestivamente, non contestando l'an debeatur ma il quantum, eccependo, altresì, la prescrizione parziale del credito per i cantieri più risalenti, nonché la debenza di interessi moratori;
- che, dopo alcuni differimenti concessi al fine di una bonaria definizione della vertenza, le parti all'odierna udienza si davano reciprocamente atto del fallimento delle trattative, ma parte ricorrente, al fine di contenere i tempi ed i costi del giudizio, dichiarava di aderire ai conteggi di controparte -riducendo, all'uopo il petitum- e di rinunciare agli interessi moratori, insistendo, invece, per il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
1 Il ricorso è fondato e, dunque, deve trovare accoglimento con le precisazioni di cui infra.
Si è già detto che il ricorrente ha aderito ai conteggi di controparte ed ha rinunciato agli interessi moratori, per cui -non essendo contestato l'an debeatur- deve essere esaminata la sola questione dell'eventuale, parziale prescrizione del credito asseritamente maturata nel corso del rapporto lavorativo.
A tal proposito, costituisce ormai ius receptum (vds. Cass. vds. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 e, nello stesso senso, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024) il principio per cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, poiché tutti i crediti azionati nel presente giudizio sono successivi all'entrata in vigore della cd. Legge Fornero, il termine prescrizionale non appare decorso, per cui l'eccezione della resistente deve essere rigettata.
pertanto, va condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 della somma lorda non contestata di euro 120.579,54, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, in misura pari ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (da euro
52.000,00 ad euro 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria e con l'aumento previsto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1 Parte_1 della somma lorda di euro 120.579,54, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente CP_1
, che liquida in complessivi euro 13.932,10 per compensi ed euro Parte_1
259,00 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta il 26/2/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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