Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1209/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. SANTOBUONO ANNAMARIA, Parte_1 ricorrente
E
avv. TOFFOLETTO FRANCO, Controparte_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 18.02.2023, la parte ricorrente esponeva:
di essere dipendente della società resistente prestando la propria attività lavorativa nella sede di Molfetta come responsabile di magazzino;
che con nota del 19.12.2022 riceveva contestazione disciplinare in quanto il 13.11.2022 risultava assente ingiustificato;
che con le giustificazioni chiariva che la propria assenza era dovuta alla malattia sorta già nel pomeriggio del sabato 12 novembre e comunicata alla responsabile, malattia poi rivelatasi essere COVID solo dopo il tampone effettuato lunedì 14 novembre e durata fino al 26 novembre;
che con nota del 02.01.2023 veniva irrogata la sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione.
Eccepiva, quindi, l'illegittimità del provvedimento disciplinare in quanto il fatto contestato era insussistente e la sanzione sproporzionata. Chiedeva, dunque, di annullare la sanzione e di condannare la società resistente al pagamento delle spese.
1
Verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, esaurita l'attività istruttoria, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato e va accolto.
3) Al fine di verificare la legittimità della sanzione conservativa irrogata occorre verificare se il fatto contestato sussista, se sia rilevante da un punto di vista disciplinare e se la sanzione risulti proporzionata.
4) Il fatto contestato, e poi confermato per relationem nel provvedimento sanzionatorio, consiste essenzialmente nella mancata giustificazione tramite un certificato medico dell'assenza per il 13 novembre 2022.
Dalla documentazione in atti e dalle prove orali è emerso in effetti che:
il certificato medico prodotto dalla parte ricorrente parte dal 14 novembre e non copre anche il 13 novembre;
la parte ricorrente accusava i sintomi della malattia oggetto del certificato già dal 12 novembre pomeriggio come confermato dalla responsabile di turno e dal direttore Controparte_2 Tes_1
all'udienza del 12.07.2024, dalla schermata di whattsapp e dal
[...] naturale corso del COVID poi realmente sussistente con prognosi di oltre
10 giorni;
la malattia contratta dal 12 novembre consisteva nel COVID accertato solo con il tampone effettuato il 14 novembre;
il certificato medico riferisce la diagnosi di COVID solo a partire dal tampone.
Accertati in tal modo i fatti occorre verificarne la rilevanza disciplinare.
5) Ebbene l'art. 184 del CCNL di riferimento dispone che “Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro e di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal proprio medico curante;
in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno
2 dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 235 e 238 del presente contratto”.
Dirimente, ai fini del presente giudizio, è la clausola di salvaguardia “salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento”.
Ed invero la parte ricorrente ha informato oralmente il proprio datore di lavoro della malattia i cui sintomi si manifestavano già dal pomeriggio del 12 novembre, giornata di sabato. Si allontanava, dunque, durante il proprio turno senza che gli venisse richiesta alcuna giustificazione scritta relativa alla giornata del 12. Tale allontanamento non solo era dovuto a tutela della salute del lavoratore, ma anche per la salute di tutti i lavoratori ed utenti della sede di
Molfetta alla luce della normativa emergenziale all'epoca vigente.
Il sintomo della febbre (oltre i 38.5 °C) già a partire dalla sera del 12 novembre veniva ulteriormente comunicato alla responsabile con messaggio whattsapp, strumento in uso tra i colleghi per le comunicazioni organizzative rapide, con conferma di quanto ricevuto da parte della teste esaminata all'udienza del 12.07.2024.
Per l'accertamento del COVID era necessario effettuare un tampone che veniva eseguito il lunedì successivo.
Il medico curante, non reperibile nelle giornate di sabato e domenica, riteneva di riferirsi solo alla certificazione del COVID in relazione al tampone senza estendere la malattia al giorno prima.
Eppure è di tutta evidenza che la malattia era presente e che la stessa era stata comunicata all'azienda.
Sussiste, dunque, un “giustificato e comprovato impedimento” nella mancata copertura della giornata del 13 novembre 2022 con certificato medico in quanto non dipende dal lavoratore il corretto contenuto del certificato medico e, data la particolarità del periodo, non può mettersi in discussione la difficoltà anche operativa nel gestire il COVID in termini di inizio della malattia e sfasamento con il tampone effettuato necessariamente nei giorni successivi.
Tale ultima circostanza è confermata anche dal fatto che il protocollo COVID non veniva avviato fin dal 13 novembre, ma solo dopo comunicazione del tampone.
3 Da questo punto di vista il fatto contestato difetta anche del necessario elemento soggettivo in quanto nulla di più era esigibile da parte del lavoratore con forti sintomi relativi al COVID, un medico curante non reperibile, il necessario tampone per l'accertamento del COVID e la segnalazione orale e tramite messaggio whattsapp del proprio stato al responsabile di turno dell'azienda. Si consideri, inoltre, che l'alternativa condotta disciplinarmente lecita sarebbe andata in aperta violazione della normativa emergenziale anti
COVID richiedendo alla parte ricorrente di recarsi a lavoro con gravi sintomi
COVID correlati, in quanto non adeguatamente coperto da certificato medico o tampone, mettendo a rischio la salute dei colleghi e degli utenti con più grave illecito non solo disciplinare.
6) Il fatto contestato risulta, dunque, non sussistente in quanto la mancata comunicazione del certificato per il 13 novembre è dovuta ad un giustificato e comprovato impedimento non rimuovibile con ordinaria diligenza da parte del lavoratore.
Non occorre, dunque, esaminare il residuale profilo della proporzionalità della sanzione che risulta illegittima.
7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 in relazione allo scaglione indeterminabile a complessità bassa, per tutte le fasi, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della irrogata sanzione;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida, in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., nella misura di
€ 4.629,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%).
Trani, 15/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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