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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/10/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo EO Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 560/2024 R.G. vertente tra
- , nata a [...] il [...] (CF Parte_1 [...]
), e , nato a [...] il [...] (CF C.F._1 Parte_2
), residenti in [...]
149 n. 36, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Carrozza e Carlo
Carrozza, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati nello studio legale Carrozza in Messina, via Cesare Battisti, 167;
1 APPELLANTI
E
- , nato a [...] il [...], C.F. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché C.F._3
dall'avv. Andrea Vadalà, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio di via La Farina n. 62, Messina;
- , Parte_3
con sede legale in Messina (C.F. e P. IVA ), in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Messina, Viale Principe Umberto is. 238/C n. 79D, presso lo studio dell'Avv. Natale Arena, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte,
riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza del 29 maggio 2024, il Giudice del Tribunale di
Messina, rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione,
proposta da EO e nei confronti del , del diritto di Pt_2 CP_1
proprietà esclusiva del lastrico solare soprastante l'appartamento di loro proprietà, sito in Messina, Via La Farina is. 149 n. 62, posto al piano secondo, accoglieva la domanda principale del , CP_1
proprietario, a sua volta, di altra unità immobiliare, posta al piano primo dello stesso edificio -originariamente costruito dall' , cui CP_2
era succeduto l' e dichiarava che Parte_3
è comproprietario pro quota del lastrico solare in CP_1
questione nonchè di tutte le costruzioni in atto su questo insistenti.
Il Tribunale, conseguentemente, condannava Pt_1
e a consegnare a le chiavi
[...] Parte_2 CP_1
della porta di ingresso dello stesso terrazzo.
EO e proponevano appello illustrando i motivi di Pt_2
gravame.
Si costituivano il , che chiedeva il rigetto del gravame, e CP_1
l' che -convenuto nel primo grado in quanto, nell'atto pubblico Pt_3
del 7 febbraio 2008, aveva riconosciuto che il lastrico era di proprietà
3 dei coniugi e si associava, sostanzialmente, alle Pt_2 CP_1
conclusioni degli appellanti.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ed assegnati i termini di cui all'art. 352
c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 101, 102, 354 c.p.c. e dell'art. 1117 c.c., per difetto di integrazione del contraddittorio poiché, vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudizio di primo grado doveva svolgersi in contraddittorio con tutti i partecipanti al condominio in cui ricade la terrazza della quale il aveva chiesto l'accertamento della CP_1
condominialità e, quindi, anche nei confronti di CP_3
proprietaria dell'appartamento posto al piano terreno dello stesso edificio.
Gli appellanti, in particolare, osservano che, se è pur vero che -
in generale - nelle azioni dichiarative dell'accertamento della condominialità di beni immobili non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, è, tuttavia, altrettanto vero che, allorquando parte convenuta -nel caso in esame gli stessi
4 e non si limiti solo a sostenere la sussistenza della sua Pt_2 CP_1
proprietà esclusiva, ma chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle porzioni (o di parte di esse)
immobiliari di cui è contestata la condominialità (come nella specie),
nonché il riconoscimento o, comunque, l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un diritto sul bene della cui condominialità si controverte, deve essere ritenuta sussistente la necessità
dell'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti quelli che sono (potenzialmente) contitolari del bene dedotto in giudizio.
Il motivo deve essere disatteso.
Sulla questione, questa Corte presta convinta adesione all'orientamento giurisprudenziale -da ultimo affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 6815 del 2024- che ha proposto una nuova lettura della questione e che ha limitato, anche nella fattispecie in esame, la predicata assoluta intangibilità del litisconsorzio.
La Suprema Corte, peraltro, già con l'ordinanza n. 24071 del
2019, aveva valorizzato, in modo assolutamente condivisibile proprio perché fondata sul richiamo a precetti costituzionali, la circostanza che la denuncia di non integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che ha agito senza provvedere a
5 chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si tradurrebbe in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso.
Nella citata ordinanza, in particolare, si afferma che la questione vada messa a fuoco attraverso il prisma dell'interesse ad agire (e ad impugnare), cristallizzato nell'articolo 100 c.p.c., come illuminato dal principio della ragionevole durata del processo, cristallizzato nell'articolo 111 Cost., e dal principio del divieto di abuso del processo, cristallizzato nell'articolo 88 c.p.c.; che, in particolare, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari di un bene oggetto di domanda di usucapione è
funzionale, in primo luogo, alla tutela dei comproprietari, onde consentire loro di difendersi in un giudizio di accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente (cfr. Cass.
5559/94); in secondo luogo, alla tutela dello stesso attore, onde impedire che, all'esito del giudizio, la sentenza che riconosca il diritto dal medesimo azionato risulti inutiliter data, in quanto inopponibile ai litisconsorti necessari pretermessi.
6 Pertanto, il Supremo Collegio aveva ritenuto che, a fronte di una sentenza di primo grado che abbia rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione, non può ritenersi sussistente alcun interesse alla rinnovazione del giudizio in contraddittorio con i comproprietari pretermessi, né in capo a questi ultimi, né in capo all'attore in riconvenzionale;
che, quanto ai comproprietari pretermessi, la suddetta sentenza non pregiudica in alcun modo i loro diritti, giacchè essi, in sostanza, sono virtualmente vittoriosi nel giudizio in cui sono stati pretermessi;
che, quanto all'attore in riconvenzionale, per costui è irrilevante, in ragione del contenuto della sentenza (di accertamento negativo del suo diritto), la non opponibilità
della stessa ai litisconsorti necessari pretermessi;
che gli appellanti non deducono, nel mezzo di impugnazione in esame, che la mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti pretermessi abbia recato una qualsivoglia limitazione al pieno dispiegamento del loro diritto di difesa ed al loro diritto al contraddittorio nel primo grado di merito.
Pertanto, la Corte di Cassazione aggiunge che l'unico interesse alla ripetizione del processo riconoscibile in capo agli appellanti è
individuabile non nella esigenza di rimediare ad un vulnus recato al loro diritto di difesa ed al loro diritto al contraddittorio dalla mancata
7 partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi, ma nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato;
che il suddetto interesse non è meritevole di tutela, nè trova copertura nell'art. 100 c.p.c., dovendosi anzi ritenere che la scelta processuale di trascurare la questione dell'integrità del contraddittorio per il primo grado di merito (non provvedendo alla chiamata in causa della citata comproprietaria, né sollecitando, al riguardo, l'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice), salvo sollevarla dopo la sentenza di primo grado secundum eventum litis, si traduca in un abuso del processo (vedi, per l'affermazione del principio di autoresponsabilità della parte, seppure in altro campo, SSUU
21260/16: "L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale, autonomo, capo della decisione"); che, del resto, la reiterazione del giudizio in assenza di qualsivoglia lesione della posizione giuridica dei litisconsorti pretermessi e di qualsivoglia pregiudizio patito dal diritto di difesa degli attori in riconvenzionale (e del convenuto in riconvenzionale, integralmente vittorioso)
8 risulterebbe contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all'attuazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, ultima parte,
che impone un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice di rito in chiave ancora più accentuatamente funzionale e antiformalistica.
In definitiva, anche secondo la giurisprudenza più recente, in caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è
inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 6815/2024 e 20091/2023).
9 Ebbene, anche questo Collegio valuta doversi reputare prevalenti le ragioni di cui al nuovo riportato indirizzo, al quale,
quindi, come anticipato, presta piena adesione.
Invero, l'unico vantaggio, a cui non può assegnarsi meritevolezza giuridica, perseguito dal soccombente che, colpevole di non avere compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, solo in appello si dolga del difetto di completezza del litisconsorzio, è quello di
"guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado". Né, come si è
detto, lo si può immaginare portatore di un interesse a che la sentenza,
che lo ha visto soccombere, possa risultare a taluno non opponibile.
Devono essere, conseguentemente, dichiarati inammissibili i motivi cui detto principio deve essere applicato: quello con cui gli appellanti censurano la pronuncia di rigetto sulla domanda riconvenzionale di acquisto della terrazza per usucapione ventennale ed anche quello, successivo, con cui si ripropone la domanda di usucapione decennale, ai sensi dell'art. 1159 c.c.
In tali ipotesi, invero, per quanto detto, non può essere disposta l'invocata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra comproprietaria dell'alloggio facente parte dello stesso edificio.
10 Ciò detto, nel merito, il primo Giudice accoglieva la domanda principale, dichiarando la comproprietà del sul lastrico solare e CP_1
richiamando, all'uopo, l'art. 206 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, che stabilisce che “I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente destinate ai servizi comuni anche di altri condomini le altane, unitamente alle parti relative, costituiscono proprietà comune ma divisibile soltanto tra i condomini dei piani compresi nella colonna di fabbrica sottostante, a meno che non siano stati in tutto o in parte assegnati in uso o in proprietà ad uno od a più di essi.”.
Richiamava, poi, l'art. 1117 c.c. secondo cui “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo…i lastrici solari”.
Deduceva, quindi, che, pacificamente ammesso che il lastrico solare, come anche la c.d. terrazza a livello che ne condivide la funzione di copertura dell'edificio, possano appartenere in proprietà
esclusiva ad un solo condomino, è evidente che il superamento della presunzione relativa di comproprietà non può che nascere dal titolo contrattuale;
titolo contrattuale che non è, però, soltanto quello del proprietario che acquista la proprietà esclusiva del lastrico solare bensì
11 anche quello degli altri condomini la cui proprietà pro quota delle parti comuni deve escludere, per esplicita previsione contrattuale, il lastrico solare.
Al riguardo, il Tribunale riportava la pronuncia del Supremo
Collegio che stabilisce, appunto, che “In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti "ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano;
pertanto, il terrazzo a livello è
oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari…,
non essendo sufficiente che la proprietà individuale risulti dal titolo di acquisto della parte che si rivendica proprietaria esclusiva del terrazzo,
sicchè, in difetto di tale prova, la presunzione di condominialità spiega piena efficacia” (Cass. 27363/21 e 13279/04).
Ebbene, il rogito di acquisto del , stipulato in data 25 CP_1
novembre 2011, così come gli atti pubblici di acquisto dei precedenti danti causa, prodotti in atti, non contengono, fra le varie clausole,
12 l'esplicita esclusione del lastrico solare dai beni comuni, non potendone conseguire l'attribuzione di questo, in proprietà esclusiva,
ai coniugi , che non è stata prevista, peraltro, col loro Parte_4
atto di acquisto e neppure cogli atti di provenienza.
Ciò posto, detta argomentazione, che deve ritenersi sicuramente idonea a sorreggere autonomamente la sentenza, vertendo su un profilo essenziale ed assorbente dell'intera controversia, non è stata in alcun modo impugnata dagli appellanti, derivandone l'inammissibilità
dell'intero appello.
Così si è espressa, sul punto, la Suprema Corte precisando che,
ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse (nel caso in esame, proprio quella sopra esposta) rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre che, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 18119/2020).
In ogni caso, gli altri motivi di gravame articolati dagli appellanti devono ritenersi, per quel che si dirà, infondati.
13 Prima di esaminarli, occorre richiamare il prosieguo della sentenza impugnata nella quale il primo Giudice, con riguardo alla natura giuridica dell'atto pubblico ricognitivo del 7 febbraio 2008,
stipulato tra lo e Controparte_4 Pt_1
e ne riconosceva la natura di atto di
[...] Parte_2
interpretazione autentica della volontà delle parti manifestata nel rogito di trasferimento, ma non certamente efficacia reale, in quanto con esso nessun diritto di proprietà sulla porzione di lastrico solare è
stata trasferita ai . CP_5
Precisava, invero, che tale trasferimento non poteva derivare da una dichiarazione unilaterale dei partecipanti in mancanza di un atto idoneo a produrre l'effetto traslativo, osservando che quell'atto non contiene alcun trasferimento di diritti reali e, comunque, non esplica efficacia ricognitiva nei confronti di soggetti estranei ad esso e quindi,
nei confronti del . CP_1
In sostanza, secondo, il primo Giudice, è giuridicamente irrilevante che nell'atto ricognitivo l'ente subentrato all'originario proprietario/costruttore e gli ultimi acquirenti dell'immobile, appunto i
, abbiano “precisato”, interpretandolo, l'oggetto CP_5
del trasferimento immobiliare operato nei confronti degli appellanti
14 con il rogito in Notar del 04.12.2006 includendovi anche la Per_1
porzione di lastrico in quanto, anche a voler ammettere in astratto la rilevanza meramente interpretativa dell'atto in esame, questo avrebbe dovuto, non solo menzionare – come ha fatto – le precedenti cessioni,
ma anche contenere le sottoscrizioni, queste mancanti, dei precedenti acquirenti finalizzate a rendere palese la loro comune volontà di interpretare i contratti da ciascuno rispettivamente sottoscritti come ricomprendenti anche la pertinenza “lastrico solare”.
Il secondo punto sviluppato dal primo decidente attiene all'efficacia della sentenza del Tribunale di Messina, n. 2551/03,
menzionata nel rogito in Notar del 04.12.2006, che risulta Per_1
assolutamente ininfluente sulla decisione della fattispecie in esame in quanto resa in un procedimento al quale l'attore non ha partecipato e contenente soltanto una valutazione incidentale sul diritto di proprietà
del lastrico, inidonea a costituire elemento di prova e men che meno giudicato vincolante.
La questione dirimente, secondo il primo Giudice, era rappresentata, poi, dall'analisi dell'oggetto del rogito in Notar Per_1
del 04.12.2006, e cioè se una sua interpretazione oggettivamente plausibile in diritto e riscontrabile in punto di fatto potesse fondare
15 l'affermazione per cui, nel corso degli anni, il lastrico solare era stato sempre trasferito tacitamente quale pertinenza dell'immobile in tutti i passaggi di proprietà che hanno riguardato l'immobile.
Ebbene, anche considerando la valutazione dei rogiti dei proprietari precedenti ai , il Tribunale rilevava che CP_5
mai il lastrico solare viene indicato come oggetto del contratto e, anzi,
nell'ultimo rogito del 2006, ne è stato indirettamente escluso il trasferimento del relativo diritto di proprietà allorché il venditore ha dichiarato di avere avuto l'uso esclusivo “…non risultante dai titoli di provenienza…”.
Ancor prima, con il rogito in Notar del 1990, Persona_2
e – ai quali l'immobile era Persona_3 Persona_4
giunto in data 04.10.1983 con rogiti in Notar di quietanza e Per_5
trasferimento immobiliare in atti – vendettero l'immobile a Per_6
[...]
Ebbene, nel suddetto rogito, così come nel rogito in Notar
del 1983, non vi è alcun riferimento alla proprietà esclusiva Per_5
della porzione di lastrico solare.
Il Tribunale escludeva, poi, la dedotta natura pertinenziale del lastrico solare non essendo stata fornita, da parte dei convenuti, la
16 prova del nesso pertinenziale, mancando in particolare, l'elemento soggettivo.
Così esposto il compiuto percorso motivazionale del primo
Giudice, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, innanzitutto,
nella parte in cui ha escluso che la menzionata sentenza del Tribunale
di Messina del 2003 contenesse una statuizione di giudicato favorevole nei confronti del loro dante causa, . Persona_6
Sostengono, in particolare, che, in tutti gli atti difensivi, i convenuti in quel giudizio riconoscevano univocamente la proprietà
esclusiva della terrazza in capo all'attore Per_6
Il motivo è infondato.
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e
causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa (Cass. 13169/2025).
In sostanza, l'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi)
del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda
(personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione
17 si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato.
Nella specie, applicando tale consolidato e condivisibile principio, deve ritenersi che non vi sia identità tra la domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni nel proprio appartamento proposta nella richiamata sentenza dal e la domanda di Per_6
rivendicazione della proprietà formulata nella fattispecie in esame,
essendo diverse, peraltro, le parti della domanda risarcitoria e, dunque,
diversi il petitum e la causa petendi delle due cause.
Nel caso in esame, in definitiva, non può operare l'autorità del giudicato, sia perchè tra la precedente causa e quella in atto non vi è
stata identità di parti e sia perchè le due controversie non hanno riguardato il medesimo rapporto giuridico, avendo il primo giudizio avuto ad oggetto una questione risarcitoria nella quale solo incidentalmente il primo Giudice ha affermato la titolarità del bene danneggiato (la terrazza) in capo all'attore, neppure potendosi invocare l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei soggetti estranei a quel processo -le odierne parti processuali- in quanto non si riscontra la necessaria dipendenza tra le situazioni giuridiche -di
18 natura obbligatoria- definite dinanzi nel primo processo e quelle -
petitorie- in questione in questo processo.
Col successivo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la configurabilità della natura pertinenziale del lastrico solare rispetto al bene principale rappresentato dalla unità
immobiliare di proprietà degli appellanti.
Si sostiene, in contrario, che, in tutti gli atti di provenienza dell'acquisto da ultimo effettuato dai coniugi e EO, si Pt_2
comprende nella vendita dell'appartamento “…ogni pertinenza…come per legge e per progetto di costruzione”.
Si fa riferimento, in particolare, al progetto di costruzione del
Genio Civile di Messina del 1944, allegando una planimetria nella quale viene riportata la terrazza in contestazione come immobile dell'alloggio n. 36 (quello acquistato dagli appellanti).
Anche tale motivo è infondato.
Deve ribadirsi, in proposito, la fondatezza del percorso argomentativo spiegato, sulla questione, dal primo Giudice, che ha escluso, nel caso in esame, la sussistenza degli elementi costitutivi della servitù -quello oggettivo e quello soggettivo-, dovendosi evidenziare che, nel caso in esame, i richiamati atti di provenienza
19 fanno sempre riferimento, in modo assolutamente generico,
all'acquisto, unitamente all'appartamento, anche di ogni relativa pertinenza, e, poi, che il richiamato progetto del Genio Civile è stato redatto in epoca precedente alla stipulazione del primo atto di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare contraddistinta con l'int. 36 -oggi di proprietà degli appellanti-, avvenuta nel 1965, tra l' (costruttore e proprietario del fabbricato, cui subentrerà, poi, CP_2
l' , da una parte, e e , CP_4 Persona_3 Persona_4
dall'altra, nel quale non si fa cenno del lastrico solare in questione.
Ebbene -com'è noto- la destinazione durevole di una cosa al servizio di un'altra poteva dare luogo ad un rapporto pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 c.c., solo se effettuata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento su entrambe le cose (nel nostro caso,
l' ), che intendesse con un atto di disposizione della cosa CP_2
(elemento soggettivo) collegarla ad un'altra in modo da farne un'entità
strutturale.
Ma detto atto di destinazione, nel caso di specie, non esiste.
Peraltro, in detto atto del 1965, così come negli atti successivi di compravendita aventi ad oggetto la medesima unità immobiliare, non
20 viene compresa nella compravendita anche la proprietà esclusiva della terrazza che, quindi, è rimasta in comproprietà tra tutti i condomini.
Né risulta, ovviamente, che negli atti di compravendita aventi ad oggetto le altre unità immobiliari del medesimo edificio sia stata ricompresa la proprietà esclusiva della terrazza che, quindi, è rimasta in comproprietà tra i proprietari delle singole unità.
Peraltro, nel primo grado del giudizio, il consulente tecnico d'ufficio aveva acquisito altri atti di trasferimento dell' ed CP_2
aveva accertato che, in alcuni, diversamente dal caso in esame, era stata inclusa, in modo esplicito, la proprietà della terrazza;
in altri, la proprietà della terrazza era stata inclusa nella vendita dell'alloggio con atto aggiuntivo.
Ciò posto, fermo restando che la presunzione di condominialità
di cui all'art. 1117 c.c. poteva essere superata soltanto in presenza di elementi che dimostrassero la volontà dell'originario proprietario di escludere espressamente il lastrico solare dalle parti comuni (arg.
Cass. 29379/2024), deve ribadirsi, comunque, che la deroga all'attribuzione legale al e l'attribuzione in proprietà o uso CP_6
esclusivo del lastrico solare possono derivare solo dal titolo, mediante espressa disposizione di essi nel negozio di alienazione, ovvero
21 mediante un atto di destinazione da parte del titolare di un diritto reale. Ma nessuno di tali atti -come detto- è stato stipulato.
Non sarebbe determinante, da ultimo, considerare il lastrico solare come pertinenza dell'appartamento -da cui eventualmente vi si accede-, in quanto ciò supporrebbe l'autonomia ontologica del lastrico solare e l'esistenza del diritto reale su di esso, che consenta la sua destinazione al servizio dell'appartamento stesso, in difformità
dall'attribuzione ex art. 1117 c.c., laddove, a norma dell'art. 819 c.c.,
la destinazione al servizio pertinenziale non pregiudica i diritti dei terzi, e quindi, anche nel caso in esame, non può pregiudicare i diritti dei condomini sulla cosa comune (Cass. 20287/2017).
Pertanto, in difetto di uno specifico titolo, il lastrico solare deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c., giacché è CP_7
necessario all'esistenza stessa del fabbricato, non essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari -nel caso di specie, gli appellanti- traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri, occorrendo che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione del lastrico solare in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione.
22 Piuttosto, deve anche evidenziarsi che, nell'atto di acquisto degli appellanti stipulato nel 2006, sono gli stessi venditori a dichiarare di avere l'uso esclusivo -non la proprietà- della terrazza sovrastante l'appartamento, pur non risultando detto uso dai titoli di provenienza dell'immobile.
Ciò posto, è privo di pregio l'ulteriore motivo di gravame col quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha attribuito alcun rilievo all'atto pubblico ricognitivo, stipulato nel 2008
tra l' e gli odierni appellanti, con il quale l' riconosce che CP_4 Pt_3
la terrazza esclusiva dovesse considerarsi, ad ogni effetto, pertinenza esclusiva dell'appartamento sottostante e, pertanto, di proprietà
esclusiva dei coniugi , anche sotto il profilo di un Parte_4
preteso collegamento negoziale tra detto atto e quello di acquisto del
2006, nonché dei precedenti titoli di provenienza.
Invero, detta censura non supera l'aspetto dirimente -
compiutamente precisato dal primo decidente- secondo cui detto atto,
non solo è inefficace ed inopponibile nei confronti dell'appellato che non era parte negoziale, ma non può avere efficacia CP_1
ricognitiva neppure inter partes, perché ad esso non hanno partecipato i vari contraenti che avevano stipulato i vari atti di provenienza, non
23 potendo tale mancanza essere sopperita dal richiamo all'istituto del collegamento negoziale.
Risulta, infine, adeguatamente fornita la probatio diabolica della comproprietà del bene preteso dall'odierno appellato perché,
diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti col relativo motivo di gravame, è stata raggiunta la prova della proprietà esclusiva del suo bene immobile e la comproprietà dei beni comuni (fra cui il lastrico solare), che emerge dagli atti di acquisto stipulati dallo stesso e CP_1
da lui prodotti, che attestano la titolarità di quei beni fino a ben oltre il ventennio antecedente.
Nessuna inversione dell'onere della prova ha, invero, sul punto,
considerato e realizzato il primo Giudice che, sotto il profilo probatorio, non ha posto, quindi, il relativo onere a carico degli appellanti.
Deve essere dichiarata inammissibile, infine, perché domanda nuova, proposta per la prima volta in questo grado, quella con cui gli appellanti chiedono che venga dichiarato l'acquisto per usucapione del diritto di uso esclusivo del lastrico solare.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti ed il , le spese CP_1
del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nel
24 dispositivo, sulla base del valore indeterminabile della causa (di complessità media).
Possono essere, invece, compensate, atteso l'esito del giudizio e la particolarità della controversia, quelle relative al rapporto tra l' e le altre parti, così come già statuito dal primo Giudice. CP_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1
dell' , in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Messina del 29 maggio 2024.
Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore del delle spese del presente grado che liquida in euro 2.518,00 per CP_1
la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro
4.287,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA nelle misure di legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
25 Compensa le spese del presente grado nel rapporto tra l' e CP_4
le altre parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 9 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo EO Dott.ssa Vincenza Randazzo
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo EO Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 560/2024 R.G. vertente tra
- , nata a [...] il [...] (CF Parte_1 [...]
), e , nato a [...] il [...] (CF C.F._1 Parte_2
), residenti in [...]
149 n. 36, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Carrozza e Carlo
Carrozza, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati nello studio legale Carrozza in Messina, via Cesare Battisti, 167;
1 APPELLANTI
E
- , nato a [...] il [...], C.F. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché C.F._3
dall'avv. Andrea Vadalà, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio di via La Farina n. 62, Messina;
- , Parte_3
con sede legale in Messina (C.F. e P. IVA ), in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Messina, Viale Principe Umberto is. 238/C n. 79D, presso lo studio dell'Avv. Natale Arena, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte,
riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza del 29 maggio 2024, il Giudice del Tribunale di
Messina, rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione,
proposta da EO e nei confronti del , del diritto di Pt_2 CP_1
proprietà esclusiva del lastrico solare soprastante l'appartamento di loro proprietà, sito in Messina, Via La Farina is. 149 n. 62, posto al piano secondo, accoglieva la domanda principale del , CP_1
proprietario, a sua volta, di altra unità immobiliare, posta al piano primo dello stesso edificio -originariamente costruito dall' , cui CP_2
era succeduto l' e dichiarava che Parte_3
è comproprietario pro quota del lastrico solare in CP_1
questione nonchè di tutte le costruzioni in atto su questo insistenti.
Il Tribunale, conseguentemente, condannava Pt_1
e a consegnare a le chiavi
[...] Parte_2 CP_1
della porta di ingresso dello stesso terrazzo.
EO e proponevano appello illustrando i motivi di Pt_2
gravame.
Si costituivano il , che chiedeva il rigetto del gravame, e CP_1
l' che -convenuto nel primo grado in quanto, nell'atto pubblico Pt_3
del 7 febbraio 2008, aveva riconosciuto che il lastrico era di proprietà
3 dei coniugi e si associava, sostanzialmente, alle Pt_2 CP_1
conclusioni degli appellanti.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ed assegnati i termini di cui all'art. 352
c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 101, 102, 354 c.p.c. e dell'art. 1117 c.c., per difetto di integrazione del contraddittorio poiché, vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudizio di primo grado doveva svolgersi in contraddittorio con tutti i partecipanti al condominio in cui ricade la terrazza della quale il aveva chiesto l'accertamento della CP_1
condominialità e, quindi, anche nei confronti di CP_3
proprietaria dell'appartamento posto al piano terreno dello stesso edificio.
Gli appellanti, in particolare, osservano che, se è pur vero che -
in generale - nelle azioni dichiarative dell'accertamento della condominialità di beni immobili non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, è, tuttavia, altrettanto vero che, allorquando parte convenuta -nel caso in esame gli stessi
4 e non si limiti solo a sostenere la sussistenza della sua Pt_2 CP_1
proprietà esclusiva, ma chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle porzioni (o di parte di esse)
immobiliari di cui è contestata la condominialità (come nella specie),
nonché il riconoscimento o, comunque, l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un diritto sul bene della cui condominialità si controverte, deve essere ritenuta sussistente la necessità
dell'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti quelli che sono (potenzialmente) contitolari del bene dedotto in giudizio.
Il motivo deve essere disatteso.
Sulla questione, questa Corte presta convinta adesione all'orientamento giurisprudenziale -da ultimo affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 6815 del 2024- che ha proposto una nuova lettura della questione e che ha limitato, anche nella fattispecie in esame, la predicata assoluta intangibilità del litisconsorzio.
La Suprema Corte, peraltro, già con l'ordinanza n. 24071 del
2019, aveva valorizzato, in modo assolutamente condivisibile proprio perché fondata sul richiamo a precetti costituzionali, la circostanza che la denuncia di non integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che ha agito senza provvedere a
5 chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si tradurrebbe in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso.
Nella citata ordinanza, in particolare, si afferma che la questione vada messa a fuoco attraverso il prisma dell'interesse ad agire (e ad impugnare), cristallizzato nell'articolo 100 c.p.c., come illuminato dal principio della ragionevole durata del processo, cristallizzato nell'articolo 111 Cost., e dal principio del divieto di abuso del processo, cristallizzato nell'articolo 88 c.p.c.; che, in particolare, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari di un bene oggetto di domanda di usucapione è
funzionale, in primo luogo, alla tutela dei comproprietari, onde consentire loro di difendersi in un giudizio di accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente (cfr. Cass.
5559/94); in secondo luogo, alla tutela dello stesso attore, onde impedire che, all'esito del giudizio, la sentenza che riconosca il diritto dal medesimo azionato risulti inutiliter data, in quanto inopponibile ai litisconsorti necessari pretermessi.
6 Pertanto, il Supremo Collegio aveva ritenuto che, a fronte di una sentenza di primo grado che abbia rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione, non può ritenersi sussistente alcun interesse alla rinnovazione del giudizio in contraddittorio con i comproprietari pretermessi, né in capo a questi ultimi, né in capo all'attore in riconvenzionale;
che, quanto ai comproprietari pretermessi, la suddetta sentenza non pregiudica in alcun modo i loro diritti, giacchè essi, in sostanza, sono virtualmente vittoriosi nel giudizio in cui sono stati pretermessi;
che, quanto all'attore in riconvenzionale, per costui è irrilevante, in ragione del contenuto della sentenza (di accertamento negativo del suo diritto), la non opponibilità
della stessa ai litisconsorti necessari pretermessi;
che gli appellanti non deducono, nel mezzo di impugnazione in esame, che la mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti pretermessi abbia recato una qualsivoglia limitazione al pieno dispiegamento del loro diritto di difesa ed al loro diritto al contraddittorio nel primo grado di merito.
Pertanto, la Corte di Cassazione aggiunge che l'unico interesse alla ripetizione del processo riconoscibile in capo agli appellanti è
individuabile non nella esigenza di rimediare ad un vulnus recato al loro diritto di difesa ed al loro diritto al contraddittorio dalla mancata
7 partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi, ma nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato;
che il suddetto interesse non è meritevole di tutela, nè trova copertura nell'art. 100 c.p.c., dovendosi anzi ritenere che la scelta processuale di trascurare la questione dell'integrità del contraddittorio per il primo grado di merito (non provvedendo alla chiamata in causa della citata comproprietaria, né sollecitando, al riguardo, l'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice), salvo sollevarla dopo la sentenza di primo grado secundum eventum litis, si traduca in un abuso del processo (vedi, per l'affermazione del principio di autoresponsabilità della parte, seppure in altro campo, SSUU
21260/16: "L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale, autonomo, capo della decisione"); che, del resto, la reiterazione del giudizio in assenza di qualsivoglia lesione della posizione giuridica dei litisconsorti pretermessi e di qualsivoglia pregiudizio patito dal diritto di difesa degli attori in riconvenzionale (e del convenuto in riconvenzionale, integralmente vittorioso)
8 risulterebbe contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all'attuazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, ultima parte,
che impone un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice di rito in chiave ancora più accentuatamente funzionale e antiformalistica.
In definitiva, anche secondo la giurisprudenza più recente, in caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è
inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 6815/2024 e 20091/2023).
9 Ebbene, anche questo Collegio valuta doversi reputare prevalenti le ragioni di cui al nuovo riportato indirizzo, al quale,
quindi, come anticipato, presta piena adesione.
Invero, l'unico vantaggio, a cui non può assegnarsi meritevolezza giuridica, perseguito dal soccombente che, colpevole di non avere compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, solo in appello si dolga del difetto di completezza del litisconsorzio, è quello di
"guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado". Né, come si è
detto, lo si può immaginare portatore di un interesse a che la sentenza,
che lo ha visto soccombere, possa risultare a taluno non opponibile.
Devono essere, conseguentemente, dichiarati inammissibili i motivi cui detto principio deve essere applicato: quello con cui gli appellanti censurano la pronuncia di rigetto sulla domanda riconvenzionale di acquisto della terrazza per usucapione ventennale ed anche quello, successivo, con cui si ripropone la domanda di usucapione decennale, ai sensi dell'art. 1159 c.c.
In tali ipotesi, invero, per quanto detto, non può essere disposta l'invocata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra comproprietaria dell'alloggio facente parte dello stesso edificio.
10 Ciò detto, nel merito, il primo Giudice accoglieva la domanda principale, dichiarando la comproprietà del sul lastrico solare e CP_1
richiamando, all'uopo, l'art. 206 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, che stabilisce che “I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente destinate ai servizi comuni anche di altri condomini le altane, unitamente alle parti relative, costituiscono proprietà comune ma divisibile soltanto tra i condomini dei piani compresi nella colonna di fabbrica sottostante, a meno che non siano stati in tutto o in parte assegnati in uso o in proprietà ad uno od a più di essi.”.
Richiamava, poi, l'art. 1117 c.c. secondo cui “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo…i lastrici solari”.
Deduceva, quindi, che, pacificamente ammesso che il lastrico solare, come anche la c.d. terrazza a livello che ne condivide la funzione di copertura dell'edificio, possano appartenere in proprietà
esclusiva ad un solo condomino, è evidente che il superamento della presunzione relativa di comproprietà non può che nascere dal titolo contrattuale;
titolo contrattuale che non è, però, soltanto quello del proprietario che acquista la proprietà esclusiva del lastrico solare bensì
11 anche quello degli altri condomini la cui proprietà pro quota delle parti comuni deve escludere, per esplicita previsione contrattuale, il lastrico solare.
Al riguardo, il Tribunale riportava la pronuncia del Supremo
Collegio che stabilisce, appunto, che “In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti "ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano;
pertanto, il terrazzo a livello è
oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari…,
non essendo sufficiente che la proprietà individuale risulti dal titolo di acquisto della parte che si rivendica proprietaria esclusiva del terrazzo,
sicchè, in difetto di tale prova, la presunzione di condominialità spiega piena efficacia” (Cass. 27363/21 e 13279/04).
Ebbene, il rogito di acquisto del , stipulato in data 25 CP_1
novembre 2011, così come gli atti pubblici di acquisto dei precedenti danti causa, prodotti in atti, non contengono, fra le varie clausole,
12 l'esplicita esclusione del lastrico solare dai beni comuni, non potendone conseguire l'attribuzione di questo, in proprietà esclusiva,
ai coniugi , che non è stata prevista, peraltro, col loro Parte_4
atto di acquisto e neppure cogli atti di provenienza.
Ciò posto, detta argomentazione, che deve ritenersi sicuramente idonea a sorreggere autonomamente la sentenza, vertendo su un profilo essenziale ed assorbente dell'intera controversia, non è stata in alcun modo impugnata dagli appellanti, derivandone l'inammissibilità
dell'intero appello.
Così si è espressa, sul punto, la Suprema Corte precisando che,
ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse (nel caso in esame, proprio quella sopra esposta) rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre che, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 18119/2020).
In ogni caso, gli altri motivi di gravame articolati dagli appellanti devono ritenersi, per quel che si dirà, infondati.
13 Prima di esaminarli, occorre richiamare il prosieguo della sentenza impugnata nella quale il primo Giudice, con riguardo alla natura giuridica dell'atto pubblico ricognitivo del 7 febbraio 2008,
stipulato tra lo e Controparte_4 Pt_1
e ne riconosceva la natura di atto di
[...] Parte_2
interpretazione autentica della volontà delle parti manifestata nel rogito di trasferimento, ma non certamente efficacia reale, in quanto con esso nessun diritto di proprietà sulla porzione di lastrico solare è
stata trasferita ai . CP_5
Precisava, invero, che tale trasferimento non poteva derivare da una dichiarazione unilaterale dei partecipanti in mancanza di un atto idoneo a produrre l'effetto traslativo, osservando che quell'atto non contiene alcun trasferimento di diritti reali e, comunque, non esplica efficacia ricognitiva nei confronti di soggetti estranei ad esso e quindi,
nei confronti del . CP_1
In sostanza, secondo, il primo Giudice, è giuridicamente irrilevante che nell'atto ricognitivo l'ente subentrato all'originario proprietario/costruttore e gli ultimi acquirenti dell'immobile, appunto i
, abbiano “precisato”, interpretandolo, l'oggetto CP_5
del trasferimento immobiliare operato nei confronti degli appellanti
14 con il rogito in Notar del 04.12.2006 includendovi anche la Per_1
porzione di lastrico in quanto, anche a voler ammettere in astratto la rilevanza meramente interpretativa dell'atto in esame, questo avrebbe dovuto, non solo menzionare – come ha fatto – le precedenti cessioni,
ma anche contenere le sottoscrizioni, queste mancanti, dei precedenti acquirenti finalizzate a rendere palese la loro comune volontà di interpretare i contratti da ciascuno rispettivamente sottoscritti come ricomprendenti anche la pertinenza “lastrico solare”.
Il secondo punto sviluppato dal primo decidente attiene all'efficacia della sentenza del Tribunale di Messina, n. 2551/03,
menzionata nel rogito in Notar del 04.12.2006, che risulta Per_1
assolutamente ininfluente sulla decisione della fattispecie in esame in quanto resa in un procedimento al quale l'attore non ha partecipato e contenente soltanto una valutazione incidentale sul diritto di proprietà
del lastrico, inidonea a costituire elemento di prova e men che meno giudicato vincolante.
La questione dirimente, secondo il primo Giudice, era rappresentata, poi, dall'analisi dell'oggetto del rogito in Notar Per_1
del 04.12.2006, e cioè se una sua interpretazione oggettivamente plausibile in diritto e riscontrabile in punto di fatto potesse fondare
15 l'affermazione per cui, nel corso degli anni, il lastrico solare era stato sempre trasferito tacitamente quale pertinenza dell'immobile in tutti i passaggi di proprietà che hanno riguardato l'immobile.
Ebbene, anche considerando la valutazione dei rogiti dei proprietari precedenti ai , il Tribunale rilevava che CP_5
mai il lastrico solare viene indicato come oggetto del contratto e, anzi,
nell'ultimo rogito del 2006, ne è stato indirettamente escluso il trasferimento del relativo diritto di proprietà allorché il venditore ha dichiarato di avere avuto l'uso esclusivo “…non risultante dai titoli di provenienza…”.
Ancor prima, con il rogito in Notar del 1990, Persona_2
e – ai quali l'immobile era Persona_3 Persona_4
giunto in data 04.10.1983 con rogiti in Notar di quietanza e Per_5
trasferimento immobiliare in atti – vendettero l'immobile a Per_6
[...]
Ebbene, nel suddetto rogito, così come nel rogito in Notar
del 1983, non vi è alcun riferimento alla proprietà esclusiva Per_5
della porzione di lastrico solare.
Il Tribunale escludeva, poi, la dedotta natura pertinenziale del lastrico solare non essendo stata fornita, da parte dei convenuti, la
16 prova del nesso pertinenziale, mancando in particolare, l'elemento soggettivo.
Così esposto il compiuto percorso motivazionale del primo
Giudice, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, innanzitutto,
nella parte in cui ha escluso che la menzionata sentenza del Tribunale
di Messina del 2003 contenesse una statuizione di giudicato favorevole nei confronti del loro dante causa, . Persona_6
Sostengono, in particolare, che, in tutti gli atti difensivi, i convenuti in quel giudizio riconoscevano univocamente la proprietà
esclusiva della terrazza in capo all'attore Per_6
Il motivo è infondato.
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e
causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa (Cass. 13169/2025).
In sostanza, l'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi)
del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda
(personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione
17 si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato.
Nella specie, applicando tale consolidato e condivisibile principio, deve ritenersi che non vi sia identità tra la domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni nel proprio appartamento proposta nella richiamata sentenza dal e la domanda di Per_6
rivendicazione della proprietà formulata nella fattispecie in esame,
essendo diverse, peraltro, le parti della domanda risarcitoria e, dunque,
diversi il petitum e la causa petendi delle due cause.
Nel caso in esame, in definitiva, non può operare l'autorità del giudicato, sia perchè tra la precedente causa e quella in atto non vi è
stata identità di parti e sia perchè le due controversie non hanno riguardato il medesimo rapporto giuridico, avendo il primo giudizio avuto ad oggetto una questione risarcitoria nella quale solo incidentalmente il primo Giudice ha affermato la titolarità del bene danneggiato (la terrazza) in capo all'attore, neppure potendosi invocare l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei soggetti estranei a quel processo -le odierne parti processuali- in quanto non si riscontra la necessaria dipendenza tra le situazioni giuridiche -di
18 natura obbligatoria- definite dinanzi nel primo processo e quelle -
petitorie- in questione in questo processo.
Col successivo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la configurabilità della natura pertinenziale del lastrico solare rispetto al bene principale rappresentato dalla unità
immobiliare di proprietà degli appellanti.
Si sostiene, in contrario, che, in tutti gli atti di provenienza dell'acquisto da ultimo effettuato dai coniugi e EO, si Pt_2
comprende nella vendita dell'appartamento “…ogni pertinenza…come per legge e per progetto di costruzione”.
Si fa riferimento, in particolare, al progetto di costruzione del
Genio Civile di Messina del 1944, allegando una planimetria nella quale viene riportata la terrazza in contestazione come immobile dell'alloggio n. 36 (quello acquistato dagli appellanti).
Anche tale motivo è infondato.
Deve ribadirsi, in proposito, la fondatezza del percorso argomentativo spiegato, sulla questione, dal primo Giudice, che ha escluso, nel caso in esame, la sussistenza degli elementi costitutivi della servitù -quello oggettivo e quello soggettivo-, dovendosi evidenziare che, nel caso in esame, i richiamati atti di provenienza
19 fanno sempre riferimento, in modo assolutamente generico,
all'acquisto, unitamente all'appartamento, anche di ogni relativa pertinenza, e, poi, che il richiamato progetto del Genio Civile è stato redatto in epoca precedente alla stipulazione del primo atto di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare contraddistinta con l'int. 36 -oggi di proprietà degli appellanti-, avvenuta nel 1965, tra l' (costruttore e proprietario del fabbricato, cui subentrerà, poi, CP_2
l' , da una parte, e e , CP_4 Persona_3 Persona_4
dall'altra, nel quale non si fa cenno del lastrico solare in questione.
Ebbene -com'è noto- la destinazione durevole di una cosa al servizio di un'altra poteva dare luogo ad un rapporto pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 c.c., solo se effettuata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento su entrambe le cose (nel nostro caso,
l' ), che intendesse con un atto di disposizione della cosa CP_2
(elemento soggettivo) collegarla ad un'altra in modo da farne un'entità
strutturale.
Ma detto atto di destinazione, nel caso di specie, non esiste.
Peraltro, in detto atto del 1965, così come negli atti successivi di compravendita aventi ad oggetto la medesima unità immobiliare, non
20 viene compresa nella compravendita anche la proprietà esclusiva della terrazza che, quindi, è rimasta in comproprietà tra tutti i condomini.
Né risulta, ovviamente, che negli atti di compravendita aventi ad oggetto le altre unità immobiliari del medesimo edificio sia stata ricompresa la proprietà esclusiva della terrazza che, quindi, è rimasta in comproprietà tra i proprietari delle singole unità.
Peraltro, nel primo grado del giudizio, il consulente tecnico d'ufficio aveva acquisito altri atti di trasferimento dell' ed CP_2
aveva accertato che, in alcuni, diversamente dal caso in esame, era stata inclusa, in modo esplicito, la proprietà della terrazza;
in altri, la proprietà della terrazza era stata inclusa nella vendita dell'alloggio con atto aggiuntivo.
Ciò posto, fermo restando che la presunzione di condominialità
di cui all'art. 1117 c.c. poteva essere superata soltanto in presenza di elementi che dimostrassero la volontà dell'originario proprietario di escludere espressamente il lastrico solare dalle parti comuni (arg.
Cass. 29379/2024), deve ribadirsi, comunque, che la deroga all'attribuzione legale al e l'attribuzione in proprietà o uso CP_6
esclusivo del lastrico solare possono derivare solo dal titolo, mediante espressa disposizione di essi nel negozio di alienazione, ovvero
21 mediante un atto di destinazione da parte del titolare di un diritto reale. Ma nessuno di tali atti -come detto- è stato stipulato.
Non sarebbe determinante, da ultimo, considerare il lastrico solare come pertinenza dell'appartamento -da cui eventualmente vi si accede-, in quanto ciò supporrebbe l'autonomia ontologica del lastrico solare e l'esistenza del diritto reale su di esso, che consenta la sua destinazione al servizio dell'appartamento stesso, in difformità
dall'attribuzione ex art. 1117 c.c., laddove, a norma dell'art. 819 c.c.,
la destinazione al servizio pertinenziale non pregiudica i diritti dei terzi, e quindi, anche nel caso in esame, non può pregiudicare i diritti dei condomini sulla cosa comune (Cass. 20287/2017).
Pertanto, in difetto di uno specifico titolo, il lastrico solare deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c., giacché è CP_7
necessario all'esistenza stessa del fabbricato, non essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari -nel caso di specie, gli appellanti- traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri, occorrendo che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione del lastrico solare in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione.
22 Piuttosto, deve anche evidenziarsi che, nell'atto di acquisto degli appellanti stipulato nel 2006, sono gli stessi venditori a dichiarare di avere l'uso esclusivo -non la proprietà- della terrazza sovrastante l'appartamento, pur non risultando detto uso dai titoli di provenienza dell'immobile.
Ciò posto, è privo di pregio l'ulteriore motivo di gravame col quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha attribuito alcun rilievo all'atto pubblico ricognitivo, stipulato nel 2008
tra l' e gli odierni appellanti, con il quale l' riconosce che CP_4 Pt_3
la terrazza esclusiva dovesse considerarsi, ad ogni effetto, pertinenza esclusiva dell'appartamento sottostante e, pertanto, di proprietà
esclusiva dei coniugi , anche sotto il profilo di un Parte_4
preteso collegamento negoziale tra detto atto e quello di acquisto del
2006, nonché dei precedenti titoli di provenienza.
Invero, detta censura non supera l'aspetto dirimente -
compiutamente precisato dal primo decidente- secondo cui detto atto,
non solo è inefficace ed inopponibile nei confronti dell'appellato che non era parte negoziale, ma non può avere efficacia CP_1
ricognitiva neppure inter partes, perché ad esso non hanno partecipato i vari contraenti che avevano stipulato i vari atti di provenienza, non
23 potendo tale mancanza essere sopperita dal richiamo all'istituto del collegamento negoziale.
Risulta, infine, adeguatamente fornita la probatio diabolica della comproprietà del bene preteso dall'odierno appellato perché,
diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti col relativo motivo di gravame, è stata raggiunta la prova della proprietà esclusiva del suo bene immobile e la comproprietà dei beni comuni (fra cui il lastrico solare), che emerge dagli atti di acquisto stipulati dallo stesso e CP_1
da lui prodotti, che attestano la titolarità di quei beni fino a ben oltre il ventennio antecedente.
Nessuna inversione dell'onere della prova ha, invero, sul punto,
considerato e realizzato il primo Giudice che, sotto il profilo probatorio, non ha posto, quindi, il relativo onere a carico degli appellanti.
Deve essere dichiarata inammissibile, infine, perché domanda nuova, proposta per la prima volta in questo grado, quella con cui gli appellanti chiedono che venga dichiarato l'acquisto per usucapione del diritto di uso esclusivo del lastrico solare.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti ed il , le spese CP_1
del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nel
24 dispositivo, sulla base del valore indeterminabile della causa (di complessità media).
Possono essere, invece, compensate, atteso l'esito del giudizio e la particolarità della controversia, quelle relative al rapporto tra l' e le altre parti, così come già statuito dal primo Giudice. CP_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1
dell' , in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Messina del 29 maggio 2024.
Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore del delle spese del presente grado che liquida in euro 2.518,00 per CP_1
la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro
4.287,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA nelle misure di legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
25 Compensa le spese del presente grado nel rapporto tra l' e CP_4
le altre parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 9 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo EO Dott.ssa Vincenza Randazzo
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