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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11969/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 05/11/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) e da (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_2
), entrambi con il proc. e dom. avv. PIRO SERENA, per C.F._2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/10/2014 in
TARCENTO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte 2, serie C, dell'anno 2014;
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 11/07/2015), (il Per_1 Per_2
04/06/2017) e (10/07/2020) tutti minorenni;
Per_3
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il Parte_1
22/04/1987, e nato a [...] il Parte_2
10/03/1978, uniti in matrimonio in data 04/10/2014 in TARCENTO (UD), alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Dà atto che i coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o carta d'identità per sé e per i figli minori. Dà atto che tutti i documenti dei minori verranno custoditi dal padre, che si obbliga a metterli a disposizione dell'altro genitore a prima richiesta.
3. Dispone l'affidamento, in via condivisa e paritaria, con collocamento alternato e mantenimento diretto dei figli , e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_4 Per_3
l'esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione nei limiti di cui all'art. 337 ter terzo comma c.c., decisioni che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2 4. Dispone che i genitori trascorreranno, pertanto, con i figli minori pari tempo al fine di continuare ad occuparsi degli stessi in modo paritario e con le seguenti tempistiche:
- nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì i minori staranno con la madre dall'uscita da scuola fino alle 20 dopo aver consumato la cena, orario in cui la signora porterà i bambini presso l'abitazione paterna;
Pt_1
- nei pomeriggi di mercoledì e venerdì i bambini verranno prelevati da scuola dalla babysitter e pernotteranno presso la casa materna;
- nella giornata del sabato i minori staranno con la madre ma pernotteranno dal padre;
- nella giornata della domenica i minori trascorreranno la giornata con il padre ma pernotteranno dalla madre. Quanto ai periodi festivi, dispone che i minori trascorreranno con ciascun genitore la metà delle feste di Natale (alternando negli anni la settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio); la metà del periodo pasquale (alternando negli anni il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua e quello dalla domenica sera di Pasqua fino alla fine delle vacanze scolastiche); per quanto riguarda le vacanze estive dispone che ciascun genitore terrà con sé i minori per 15
giorni anche non continuativi. I periodi di ferie saranno concordati, se possibile,
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Per le altre festività (es. 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, 1° novembre e nel caso in cui ci siano programmati ponti scolastici) dispone che le stesse saranno trascorse con i genitori in via alternata,
salvo diverso accordo.
5. Prende atto che i minori manterranno la propria residenza presso la casa coniugale.
3 6. Dispone che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli così come individuate secondo i criteri e le modalità̀ di cui al
Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sez. di Udine dd.
28.08.2015 Cron n.3477/15.
7. Dà atto che l'assegno unico per i figli minori e/o similari provvidenze verranno percepiti al 50% da ciascun genitore.
8. Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale dà atto che le parti convengono che:
- la casa coniugale, sita in via Como 39 Udine in comproprietà tra i coniugi,
resterà al signor Dà atto che la signora si Parte_2 Parte_1
impegna a cedere, con successivo atto notarile, la propria quota pari al 50% di proprietà al signor senza alcun corrispettivo come concordato tra le parti;
Pt_2
- dà atto che il signor a seguito della cessione da parte della signora Pt_2
della propria quota della casa coniugale, si farà carico dell'intero Pt_1
ammontare del residuo del mutuo gravante sull'immobile divenuto di sua proprietà, con relativo accollo e liberazione formale della signora Pt_1
- prende atto che i ricorrenti con tale accordo dispongono che la casa sarà destinata ai figli, pertanto, qualora il signor dovesse decidere di vendere la suddetta Pt_2
abitazione, dovrà preventivamente chiedere il consenso alla signora la Pt_1
quale, in caso di assenso alla vendita, avrà diritto di prelazione.
9. Dà atto che i coniugi concordano, altresì, che l'autovettura Dacia AY tg.
FW811HD di proprietà del signor resterà nella disponibilità della signora Pt_2
in proposito, prende atto che il signor si impegna ad effettuare il Pt_1 Pt_2
passaggio di proprietà della suddetta autovettura in favore della signora Pt_1
Prende atto che l'altra autovettura Renault IC tg FP400CA, sempre di proprietà del signor resterà nella disponibilità di quest'ultimo. Pt_2
4 10. Dà atto che i coniugi dichiarano, altresì, che provvederanno ad aprire conti correnti individuali sui quali far confluire quanto presente sul conto corrente cointestato in ragione del 50% cadauno. Il conto cointestato verrà chiuso non appena ci sarà l'accollo del mutuo attualmente addebitato su tale conto.
11. Prende atto che i coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti sotto l'aspetto economico e rinunciano, pertanto, a qualsiasi richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
12. Dà atto che i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
13. Le spese legali relative alla presente procedura si intendono interamente compensate fra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARCENTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 17, parte 2, Serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 13/02/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11969/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 05/11/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) e da (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_2
), entrambi con il proc. e dom. avv. PIRO SERENA, per C.F._2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/10/2014 in
TARCENTO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte 2, serie C, dell'anno 2014;
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 11/07/2015), (il Per_1 Per_2
04/06/2017) e (10/07/2020) tutti minorenni;
Per_3
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il Parte_1
22/04/1987, e nato a [...] il Parte_2
10/03/1978, uniti in matrimonio in data 04/10/2014 in TARCENTO (UD), alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Dà atto che i coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o carta d'identità per sé e per i figli minori. Dà atto che tutti i documenti dei minori verranno custoditi dal padre, che si obbliga a metterli a disposizione dell'altro genitore a prima richiesta.
3. Dispone l'affidamento, in via condivisa e paritaria, con collocamento alternato e mantenimento diretto dei figli , e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_4 Per_3
l'esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione nei limiti di cui all'art. 337 ter terzo comma c.c., decisioni che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2 4. Dispone che i genitori trascorreranno, pertanto, con i figli minori pari tempo al fine di continuare ad occuparsi degli stessi in modo paritario e con le seguenti tempistiche:
- nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì i minori staranno con la madre dall'uscita da scuola fino alle 20 dopo aver consumato la cena, orario in cui la signora porterà i bambini presso l'abitazione paterna;
Pt_1
- nei pomeriggi di mercoledì e venerdì i bambini verranno prelevati da scuola dalla babysitter e pernotteranno presso la casa materna;
- nella giornata del sabato i minori staranno con la madre ma pernotteranno dal padre;
- nella giornata della domenica i minori trascorreranno la giornata con il padre ma pernotteranno dalla madre. Quanto ai periodi festivi, dispone che i minori trascorreranno con ciascun genitore la metà delle feste di Natale (alternando negli anni la settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio); la metà del periodo pasquale (alternando negli anni il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua e quello dalla domenica sera di Pasqua fino alla fine delle vacanze scolastiche); per quanto riguarda le vacanze estive dispone che ciascun genitore terrà con sé i minori per 15
giorni anche non continuativi. I periodi di ferie saranno concordati, se possibile,
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Per le altre festività (es. 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, 1° novembre e nel caso in cui ci siano programmati ponti scolastici) dispone che le stesse saranno trascorse con i genitori in via alternata,
salvo diverso accordo.
5. Prende atto che i minori manterranno la propria residenza presso la casa coniugale.
3 6. Dispone che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli così come individuate secondo i criteri e le modalità̀ di cui al
Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sez. di Udine dd.
28.08.2015 Cron n.3477/15.
7. Dà atto che l'assegno unico per i figli minori e/o similari provvidenze verranno percepiti al 50% da ciascun genitore.
8. Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale dà atto che le parti convengono che:
- la casa coniugale, sita in via Como 39 Udine in comproprietà tra i coniugi,
resterà al signor Dà atto che la signora si Parte_2 Parte_1
impegna a cedere, con successivo atto notarile, la propria quota pari al 50% di proprietà al signor senza alcun corrispettivo come concordato tra le parti;
Pt_2
- dà atto che il signor a seguito della cessione da parte della signora Pt_2
della propria quota della casa coniugale, si farà carico dell'intero Pt_1
ammontare del residuo del mutuo gravante sull'immobile divenuto di sua proprietà, con relativo accollo e liberazione formale della signora Pt_1
- prende atto che i ricorrenti con tale accordo dispongono che la casa sarà destinata ai figli, pertanto, qualora il signor dovesse decidere di vendere la suddetta Pt_2
abitazione, dovrà preventivamente chiedere il consenso alla signora la Pt_1
quale, in caso di assenso alla vendita, avrà diritto di prelazione.
9. Dà atto che i coniugi concordano, altresì, che l'autovettura Dacia AY tg.
FW811HD di proprietà del signor resterà nella disponibilità della signora Pt_2
in proposito, prende atto che il signor si impegna ad effettuare il Pt_1 Pt_2
passaggio di proprietà della suddetta autovettura in favore della signora Pt_1
Prende atto che l'altra autovettura Renault IC tg FP400CA, sempre di proprietà del signor resterà nella disponibilità di quest'ultimo. Pt_2
4 10. Dà atto che i coniugi dichiarano, altresì, che provvederanno ad aprire conti correnti individuali sui quali far confluire quanto presente sul conto corrente cointestato in ragione del 50% cadauno. Il conto cointestato verrà chiuso non appena ci sarà l'accollo del mutuo attualmente addebitato su tale conto.
11. Prende atto che i coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti sotto l'aspetto economico e rinunciano, pertanto, a qualsiasi richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
12. Dà atto che i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
13. Le spese legali relative alla presente procedura si intendono interamente compensate fra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARCENTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 17, parte 2, Serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 13/02/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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