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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/11/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5256/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 13/10/2025, riassunta da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: , Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._6 Parte_7
), quella loro veste di eredi di , tutti rappresentati e C.F._7 Persona_1 difesi dal proc. dom. avv. LAURA POLETTI - attori in riassunzione; nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. BONOMO CP_1 C.F._8
NE – convenuta;
OGGETTO: Causa di impugnazione di testamento e riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da nota depositata in data 10/10/2025, per l'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 13/10/2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che, con sentenza parziale n.1913/2023 emessa in data 14/09/2023, questo Tribunale rigettava la domanda di annullamento del testamento datato 11 novembre 2017 per incapacità naturale del de cuius (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_2 il giorno 11/07/2019), provvedendo con separata ordinanza all'ulteriore istruzione della causa mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'autenticità del testamento olografo custodito presso il Notaio dott. di Persona_3
ER.
Con relazione peritale depositata in data 22/03/2024, la CTU nominata dr.ssa Persona_4 concludeva che "L'intera scheda testamentaria, datata “11.11.2017” e sottoscritta a nome apparente “ ”, pubblicata il 20.07.2019, a magistero del Notaio Dott. Persona_2 Per_3 di ER (rep. n. 7803 / racc. n. 4188), è riconducibile in ogni sua parte (data,
[...] testo e sottoscrizione, correzioni e ripassature comprese) ad un'unica mano grafo-operante, identificata con quella del sig. . La scheda testamentaria è, pertanto, da Persona_2 ritenersi autentica".
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata dall'allora giudice titolare del fascicolo all'udienza dell'01/10/2024 per la precisazione delle conclusioni. Tale udienza veniva successivamente differita dal GOP in servizio presso questo Tribunale fino alla definitiva riassegnazione del fascicolo al Giudice relatore dr.ssa VE PO (riassegnazione avvenuta in data 02/04/2025), la quale fissava avanti a sé una udienza di comparizione personale delle parti per discutere eventuali ipotesi conciliative. Dopo breve discussione le parti personalmente comparse raggiungevano un accordo che si riservano di formalizzare all'udienza successiva di precisazione delle conclusioni. Così, all'udienza fissata in trattazione scritta per il giorno 13/10/2025, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo che la causa venisse rimessa in decisione al Collegio con rinunzia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, il contenuto degli accordi raggiunti dalle odierne parti in causa merita integrale accoglimento.
In primo luogo, in conformità alle risultanze della c.t.u. espletata dalla dr.ssa , Persona_4 va dichiarata l'autenticità del testamento olografo datato 11.11.2017 a firma del de cuius
, pubblicato il 20.07.2019, a magistero del Notaio Dott. di Persona_2 Persona_3
ER (rep. n. 7803 / racc. n. 4188).
Stante la validità e piena efficacia della scheda testamentaria con la quale viene designata unica erede universale la signora il Tribunale accerta e dichiara che la moglie CP_1 del de cuius, signora è erede legittimaria totalmente pretermessa in Persona_1 quanto lesa nella quota di legittima di ½ che la legge riserva al coniuge superstite in assenza di prole ex art. 540 c.c.
Ciò posto, dalla trattazione e istruzione di causa è emerso che il patrimonio di , Persona_2 al momento del decesso, si componeva della quota di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà pagina 2 di 5 del fabbricato sito in Cerete (Bg) in Via Presolana n. 20, al NCEU identificato al Fg. 2, mappale 2700 subalterni 4, 5 e 1, insieme a metà di tutti i mobili e arredamenti che oggi lo compongono;
della quota di 1/2 (un mezzo) del contenuto della cassetta di sicurezza cointestata con la Sig.ra n. 803/0009 contraddistinta con il numero 190513 Persona_1 di contratto presso Ubi Banca – Filiale di RO (Bg), per € 53.050,00.= (un mezzo del contenuto complessivamente pari, alla data del decesso, ad € 106.100,00.=), nonché dell'intero saldo del c/c n. 1915 acceso presso Ubi Banca – Filiale di RO (Bg) recante un saldo, alla data del decesso, di € 2.096,71.
In accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata dalla legittimaria pretermessa va disposta la riduzione delle disposizioni Persona_1 testamentarie eccedenti la quota disponibile della metà dell'intero patrimonio del de cuius, in tal senso attribuendo le quote dei cespiti ereditari nel rispetto degli accordi raggiunti tra gli eredi di e l'erede testamentaria le cui condizioni si Persona_1 CP_1 riportano pedissequamente in dispositivo.
Va quindi ordinato al Conservatore dei RR. II di ER la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità, nonché la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio (trascrizione del 06/10/2020 registro particolare 27946 – registro generale 21580), con spese di trascrizione/cancellazione nella misura di ½ a carico degli attori in riassunzione e nella restante misura di ½ a carico della convenuta.
Ogni altra spesa di lite, ivi comprese le spese di CTU e CTP, deve essere compensata tra le parti pur dandosi atto che, in virtù degli accordi raggiunti in corso di causa, gli attori in riassunzione si sono obbligati a versare in favore di la somma CP_1 omnicomprensiva, oneri fiscali inclusi, di euro 7.500,00, quale contributo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, in composizione collegiale, in contraddittorio delle parti, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara la validità del testamento redatto dal Sig. in data Persona_2
11/11/2017 e pubblicato in data 20/07/2019;
2) accerta e dichiara che il testamento redatto dal Sig. in data 11/11/2017 e Persona_2 pubblicato in data 20/07/2019 lede i diritti di legittima spettanti ex art. 540 c.c. alla Sig.ra ; Persona_1
3) accerta e dichiara che il patrimonio del Sig. al momento del decesso si Persona_2 componeva di: - quota di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà del fabbricato sito in Cerete (Bg) in Via Presolana n. 20, al NCEU identificato al Fg. 2, mappale 2700 subalterni 4, 5 e 1, insieme a metà di tutti i mobili e arredamenti che oggi lo compongono;
- quota di 1/2 (un mezzo) del contenuto della cassetta di sicurezza cointestata con la Sig.ra Persona_1
n. 803/0009 contraddistinta con il numero 190513 di contratto presso Ubi Banca – Filiale di pagina 3 di 5 RO (Bg), per € 53.050,00.= (un mezzo del contenuto complessivamente pari, alla data del decesso, ad € 106.100,00.=); - intero saldo del c/c n. 1915 acceso presso Ubi Banca – Filiale di RO (Bg) recante un saldo, alla data del decesso, di € 2.096,71.=;
4) per effetto della lesione della legittima spettante al coniuge superstite, dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile della metà dell'intero patrimonio del de cuius;
5) per effetto della successione testamentaria e necessaria del Sig. , recependo Persona_2
l'accordo raggiunto in corso di causa tra gli eredi di e l'erede testamentaria Persona_1
così dispone: CP_1
a) attribuisce la metà del contenuto della cassetta di sicurezza cointestata con la Sig.ra n. 803/0009 contraddistinta con il numero 190513 di contratto presso Ubi Persona_1
Banca – Filiale di RO (Bg), per una somma complessiva di € 53.050,00.=, in parti uguali alla Sig.ra ed alla Sig.ra (€ 26.525,00.= ciascuna); CP_1 Persona_1
b) prende atto che, per effetto della successione ab intestato della sig.ra , Persona_1 la suddetta somma di € 26.525,00.= di spettanza della Sig.ra è attribuita Persona_1 ai IG. , e Parte_8 Parte_1 Parte_4
nella misura di 1/6 (un sesto) ciascuno, ed alle IG.re Parte_3 Parte_5
, e per la quota di 1/9 (un nono) ciascuna;
[...] Parte_6 Parte_7
c) attribuisce il saldo del c/c 1915 accesso presso Ubi – Filiale di RO (Bg), pari alla data del decesso alla somma di € 2.096,71.=, in parti uguali alla Sig.ra e CP_1 Persona_1
[...]
d) prende atto che, per effetto della successione ab intestato della sig.ra , Persona_1
l'importo di € 1.048,35.= di spettanza della Sig.ra è attribuito ai IG. Persona_1
, e Parte_8 Parte_1 Parte_4 Parte_3
nella misura di 1/6 (un sesto) ciascuno, ed alle IG.re ,
[...] Parte_5
e per la quota di 1/9 (un nono) ciascuna;
Parte_6 Parte_7
e) attribuisce alla Sig.ra la quota di 1/4 (un quarto) della piena proprietà delle CP_1 unità immobiliari site in Cerete (Bg) in Via Presolana n. 20, al NCEU identificate al Fg. 2, mappale 2700 subalterni 4, 5 e 1, unitamente ad un quarto di mobili e arredamenti che oggi lo compongono, e la restante quota di 1/4 (un quarto) della piena proprietà delle predette unità immobiliari e un quarto dei mobili e arredamenti che oggi lo compongono alla Sig.ra ; Persona_1
f) prende atto che, per effetto della successione ab intestato della sig.ra , Persona_1 la quota di ¼ dei beni immobili e mobili indicata alla lettera che precede (lett. e) è attribuita ai IG. , e Parte_8 Parte_1 Parte_4
nella misura di 1/24 (un ventiquattresimo) ciascuno, ed alle IG.re Parte_3
, e nella misura di 1/36 (un Parte_5 Parte_6 Parte_7 trentaseiesimo) ciascuna;
pagina 4 di 5 6) ordina al Conservatore dei RR. II di ER la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità, nonché la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio (trascrizione del 06/10/2020 registro particolare 27946 – registro generale 21580), con spese di trascrizione/cancellazione nella misura di ½ a carico degli attori in riassunzione e nella restante misura di ½ a carico della convenuta;
7) prende atto dell'accordo delle odierne parti in causa in base al quale ciascuna incaricherà un'agenzia immobiliare del territorio per la valutazione dell'immobile di cui sopra, con impegno a conferire mandato di vendita congiunto all'agenzia che attribuirà all'immobile il valore più alto, condividendo le chiavi dell'unità immobiliare e consentendo alle agenzie l'accesso presso la stessa;
8) pone, nella misura di ½ a carico degli attori in riassunzione e nella misura di ½ a carico della convenuta, le spese di registrazione della sentenza e ogni successiva occorrenda, ivi incluse le spese di compilazione della denuncia di successione del Sig. , Persona_2 disponendo che ciascuno degli eredi sostenga le rispettive imposte di successione;
9) prende atto dell'accordo in base al quale gli attori in riassunzione verseranno alla sig.ra quale contributo alle spese di lite, la somma omnicomprensiva, oneri fiscali inclusi, CP_1 di euro 7.500,00= (settemilacinquecento/00), con compensazione integrale delle rimanenti spese di lite, incluse le spese di entrambe le CTU e dei rispettivi CTP.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente pronuncia al Conservatore dei RR. II di ER per quanto di competenza.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente estensore
VE PO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 13/10/2025, riassunta da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: , Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._6 Parte_7
), quella loro veste di eredi di , tutti rappresentati e C.F._7 Persona_1 difesi dal proc. dom. avv. LAURA POLETTI - attori in riassunzione; nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. BONOMO CP_1 C.F._8
NE – convenuta;
OGGETTO: Causa di impugnazione di testamento e riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da nota depositata in data 10/10/2025, per l'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 13/10/2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che, con sentenza parziale n.1913/2023 emessa in data 14/09/2023, questo Tribunale rigettava la domanda di annullamento del testamento datato 11 novembre 2017 per incapacità naturale del de cuius (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_2 il giorno 11/07/2019), provvedendo con separata ordinanza all'ulteriore istruzione della causa mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'autenticità del testamento olografo custodito presso il Notaio dott. di Persona_3
ER.
Con relazione peritale depositata in data 22/03/2024, la CTU nominata dr.ssa Persona_4 concludeva che "L'intera scheda testamentaria, datata “11.11.2017” e sottoscritta a nome apparente “ ”, pubblicata il 20.07.2019, a magistero del Notaio Dott. Persona_2 Per_3 di ER (rep. n. 7803 / racc. n. 4188), è riconducibile in ogni sua parte (data,
[...] testo e sottoscrizione, correzioni e ripassature comprese) ad un'unica mano grafo-operante, identificata con quella del sig. . La scheda testamentaria è, pertanto, da Persona_2 ritenersi autentica".
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata dall'allora giudice titolare del fascicolo all'udienza dell'01/10/2024 per la precisazione delle conclusioni. Tale udienza veniva successivamente differita dal GOP in servizio presso questo Tribunale fino alla definitiva riassegnazione del fascicolo al Giudice relatore dr.ssa VE PO (riassegnazione avvenuta in data 02/04/2025), la quale fissava avanti a sé una udienza di comparizione personale delle parti per discutere eventuali ipotesi conciliative. Dopo breve discussione le parti personalmente comparse raggiungevano un accordo che si riservano di formalizzare all'udienza successiva di precisazione delle conclusioni. Così, all'udienza fissata in trattazione scritta per il giorno 13/10/2025, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo che la causa venisse rimessa in decisione al Collegio con rinunzia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, il contenuto degli accordi raggiunti dalle odierne parti in causa merita integrale accoglimento.
In primo luogo, in conformità alle risultanze della c.t.u. espletata dalla dr.ssa , Persona_4 va dichiarata l'autenticità del testamento olografo datato 11.11.2017 a firma del de cuius
, pubblicato il 20.07.2019, a magistero del Notaio Dott. di Persona_2 Persona_3
ER (rep. n. 7803 / racc. n. 4188).
Stante la validità e piena efficacia della scheda testamentaria con la quale viene designata unica erede universale la signora il Tribunale accerta e dichiara che la moglie CP_1 del de cuius, signora è erede legittimaria totalmente pretermessa in Persona_1 quanto lesa nella quota di legittima di ½ che la legge riserva al coniuge superstite in assenza di prole ex art. 540 c.c.
Ciò posto, dalla trattazione e istruzione di causa è emerso che il patrimonio di , Persona_2 al momento del decesso, si componeva della quota di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà pagina 2 di 5 del fabbricato sito in Cerete (Bg) in Via Presolana n. 20, al NCEU identificato al Fg. 2, mappale 2700 subalterni 4, 5 e 1, insieme a metà di tutti i mobili e arredamenti che oggi lo compongono;
della quota di 1/2 (un mezzo) del contenuto della cassetta di sicurezza cointestata con la Sig.ra n. 803/0009 contraddistinta con il numero 190513 Persona_1 di contratto presso Ubi Banca – Filiale di RO (Bg), per € 53.050,00.= (un mezzo del contenuto complessivamente pari, alla data del decesso, ad € 106.100,00.=), nonché dell'intero saldo del c/c n. 1915 acceso presso Ubi Banca – Filiale di RO (Bg) recante un saldo, alla data del decesso, di € 2.096,71.
In accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata dalla legittimaria pretermessa va disposta la riduzione delle disposizioni Persona_1 testamentarie eccedenti la quota disponibile della metà dell'intero patrimonio del de cuius, in tal senso attribuendo le quote dei cespiti ereditari nel rispetto degli accordi raggiunti tra gli eredi di e l'erede testamentaria le cui condizioni si Persona_1 CP_1 riportano pedissequamente in dispositivo.
Va quindi ordinato al Conservatore dei RR. II di ER la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità, nonché la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio (trascrizione del 06/10/2020 registro particolare 27946 – registro generale 21580), con spese di trascrizione/cancellazione nella misura di ½ a carico degli attori in riassunzione e nella restante misura di ½ a carico della convenuta.
Ogni altra spesa di lite, ivi comprese le spese di CTU e CTP, deve essere compensata tra le parti pur dandosi atto che, in virtù degli accordi raggiunti in corso di causa, gli attori in riassunzione si sono obbligati a versare in favore di la somma CP_1 omnicomprensiva, oneri fiscali inclusi, di euro 7.500,00, quale contributo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, in composizione collegiale, in contraddittorio delle parti, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara la validità del testamento redatto dal Sig. in data Persona_2
11/11/2017 e pubblicato in data 20/07/2019;
2) accerta e dichiara che il testamento redatto dal Sig. in data 11/11/2017 e Persona_2 pubblicato in data 20/07/2019 lede i diritti di legittima spettanti ex art. 540 c.c. alla Sig.ra ; Persona_1
3) accerta e dichiara che il patrimonio del Sig. al momento del decesso si Persona_2 componeva di: - quota di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà del fabbricato sito in Cerete (Bg) in Via Presolana n. 20, al NCEU identificato al Fg. 2, mappale 2700 subalterni 4, 5 e 1, insieme a metà di tutti i mobili e arredamenti che oggi lo compongono;
- quota di 1/2 (un mezzo) del contenuto della cassetta di sicurezza cointestata con la Sig.ra Persona_1
n. 803/0009 contraddistinta con il numero 190513 di contratto presso Ubi Banca – Filiale di pagina 3 di 5 RO (Bg), per € 53.050,00.= (un mezzo del contenuto complessivamente pari, alla data del decesso, ad € 106.100,00.=); - intero saldo del c/c n. 1915 acceso presso Ubi Banca – Filiale di RO (Bg) recante un saldo, alla data del decesso, di € 2.096,71.=;
4) per effetto della lesione della legittima spettante al coniuge superstite, dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile della metà dell'intero patrimonio del de cuius;
5) per effetto della successione testamentaria e necessaria del Sig. , recependo Persona_2
l'accordo raggiunto in corso di causa tra gli eredi di e l'erede testamentaria Persona_1
così dispone: CP_1
a) attribuisce la metà del contenuto della cassetta di sicurezza cointestata con la Sig.ra n. 803/0009 contraddistinta con il numero 190513 di contratto presso Ubi Persona_1
Banca – Filiale di RO (Bg), per una somma complessiva di € 53.050,00.=, in parti uguali alla Sig.ra ed alla Sig.ra (€ 26.525,00.= ciascuna); CP_1 Persona_1
b) prende atto che, per effetto della successione ab intestato della sig.ra , Persona_1 la suddetta somma di € 26.525,00.= di spettanza della Sig.ra è attribuita Persona_1 ai IG. , e Parte_8 Parte_1 Parte_4
nella misura di 1/6 (un sesto) ciascuno, ed alle IG.re Parte_3 Parte_5
, e per la quota di 1/9 (un nono) ciascuna;
[...] Parte_6 Parte_7
c) attribuisce il saldo del c/c 1915 accesso presso Ubi – Filiale di RO (Bg), pari alla data del decesso alla somma di € 2.096,71.=, in parti uguali alla Sig.ra e CP_1 Persona_1
[...]
d) prende atto che, per effetto della successione ab intestato della sig.ra , Persona_1
l'importo di € 1.048,35.= di spettanza della Sig.ra è attribuito ai IG. Persona_1
, e Parte_8 Parte_1 Parte_4 Parte_3
nella misura di 1/6 (un sesto) ciascuno, ed alle IG.re ,
[...] Parte_5
e per la quota di 1/9 (un nono) ciascuna;
Parte_6 Parte_7
e) attribuisce alla Sig.ra la quota di 1/4 (un quarto) della piena proprietà delle CP_1 unità immobiliari site in Cerete (Bg) in Via Presolana n. 20, al NCEU identificate al Fg. 2, mappale 2700 subalterni 4, 5 e 1, unitamente ad un quarto di mobili e arredamenti che oggi lo compongono, e la restante quota di 1/4 (un quarto) della piena proprietà delle predette unità immobiliari e un quarto dei mobili e arredamenti che oggi lo compongono alla Sig.ra ; Persona_1
f) prende atto che, per effetto della successione ab intestato della sig.ra , Persona_1 la quota di ¼ dei beni immobili e mobili indicata alla lettera che precede (lett. e) è attribuita ai IG. , e Parte_8 Parte_1 Parte_4
nella misura di 1/24 (un ventiquattresimo) ciascuno, ed alle IG.re Parte_3
, e nella misura di 1/36 (un Parte_5 Parte_6 Parte_7 trentaseiesimo) ciascuna;
pagina 4 di 5 6) ordina al Conservatore dei RR. II di ER la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità, nonché la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio (trascrizione del 06/10/2020 registro particolare 27946 – registro generale 21580), con spese di trascrizione/cancellazione nella misura di ½ a carico degli attori in riassunzione e nella restante misura di ½ a carico della convenuta;
7) prende atto dell'accordo delle odierne parti in causa in base al quale ciascuna incaricherà un'agenzia immobiliare del territorio per la valutazione dell'immobile di cui sopra, con impegno a conferire mandato di vendita congiunto all'agenzia che attribuirà all'immobile il valore più alto, condividendo le chiavi dell'unità immobiliare e consentendo alle agenzie l'accesso presso la stessa;
8) pone, nella misura di ½ a carico degli attori in riassunzione e nella misura di ½ a carico della convenuta, le spese di registrazione della sentenza e ogni successiva occorrenda, ivi incluse le spese di compilazione della denuncia di successione del Sig. , Persona_2 disponendo che ciascuno degli eredi sostenga le rispettive imposte di successione;
9) prende atto dell'accordo in base al quale gli attori in riassunzione verseranno alla sig.ra quale contributo alle spese di lite, la somma omnicomprensiva, oneri fiscali inclusi, CP_1 di euro 7.500,00= (settemilacinquecento/00), con compensazione integrale delle rimanenti spese di lite, incluse le spese di entrambe le CTU e dei rispettivi CTP.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente pronuncia al Conservatore dei RR. II di ER per quanto di competenza.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente estensore
VE PO
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