Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
Poiché, ai sensi dell'art. 1969 cod. civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto "caput controversum"), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.
Commentario • 1
- 1. Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) sentenza N. 401/2011Sentenza · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCA DI IG AL & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. TO GH, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO DUJANY, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 847/00 della Corte d'Appello di TORINO, sezione quarta civile emessa il 25/5/2000, depositata il 01/06/00;
RG. 439/2000,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato CARLO LA PORTA;
udito l'Avvocato FABIO PUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GN AS intimava alla s.a.s. "S.C.A. di GH TO e C." licenza per finita locazione da un magazzino in Aosta sull'assunto che il contratto era scaduto il 31.8.1999 per effetto di transazione, contestualmente citandola per la convalida innanzi al tribunale di Aosta.
La società intimata si opponeva, deducendo che la transazione era annullabile per errore di diritto.
Negata l'ordinanza provvisoria di rilascio e disposto mutamento del rito, il tribunale annullava la transazione e rigettava la domanda di risoluzione del contratto.
All'opposta conclusione perveniva la corte di appello di Torino, la quale con sentenza resa il 25.2.2000 su gravame della GN dichiarava cessata la locazione alla data del 31.8.1999. Per quanto ancora interessa la corte ha ritenuto che la società conduttrice dell'immobile non ha fornito prova dell'assunto, secondo il quale si è determinata alla conclusione della transazione per errore;
che la fondatezza o meno della pretesa di una delle parti non costituisce elemento essenziale della transazione, sicché la circostanza che la locatrice abbia rinunciato a fare valere disdetta inutilizzabile in giudizio non esclude la transazione medesima, che sia che si tratti di accordo risolutivo per interesse bilaterale sia che si tratti di transazione, il contratto è pienamente valido ed efficace di tal che vi è obbligo di rilascio dell'immobile alla data convenuta (31.8.1999).
La s.a.s. "S.C.A. di GH TO e C." ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a due motivi;
la GN ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce "errata e falsa applicazione dell'art. 27, comma 7, della L. 392/1978. Difetto di motivazione"; si sostiene: 1) a norma dell'art. 27, comma 7, L. 392/1978 la società conduttrice ben avrebbe potuto recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi, essendo la relativa facoltà prevista contrattualmente, sicché con falsa o errata applicazione della norma sopra indicata la corte di merito ha ritenuto che per effetto della transazione la società medesima ha "ottenuto una situazione meno onerosa, liberandosi del contratto;
2) attesa la clausola di recesso, la rinuncia all'indennità di avviamento non si spiega e la transazione disvela la sua antieconomicità per la parte rinunciante;
3) pertanto, il contenuto della transazione non era conforme agli interessi della società conduttrice, la quale si è indotta ad essa per la necessità di rinviare il rilascio dell'immobile convinta della legittimità della disdetta;
il che concreta prova dell'errore della società medesima "sui presupposti della transazione (misconoscenza dell'esistenza e del contenuto degli artt. 28 e 29 L. 392/1978, dell'idoneità della disdetta ricevuta allo scopo per il quale era stata inoltrata e dell'intervenuta rinnovazione del contratto di locazione ope legis per un ulteriore sessennio)".
Con il secondo motivo di ricorso si deduce "difetto di motivazione sotto altro profilo"; si sostiene: 1) la corte di merito non ha considerato che nella specie ""l punto non sta nelle opposte valutazioni di pretese, bensì a monte nei presupposti della transazione" e che vi è differenza tra ciò che, pur essendo infondato, può essere dedotto in transazione in quanto nella disponibilità della parte e ciò che, a prescindere dalla sua fondatezza, non può esserlo in quanto giuridicamente nullo o inesistente;
2) posto che la società conduttrice poteva recedere dal contratto, non è ragionevole ritenere il "bilaterale interesse alla transazione".
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, non sono fondati.
In tema di transazione assume importanza fondamentale la distinzione tra errore sul caput controversum ed errore sul caput non controversum: il primo non costituisce motivo di annullamento della transazione perché altrimenti verrebbero pregiudicate le basi dell'istituto quale utile strumento di prevenzione e composizione della lite (Cass. 10.5.1967, n. 941; Cass. 9.8.1969, n. 2973); il secondo rende impugnabile la transazione, incidendo non sul negozio transattivo, bensì su un presupposto di esso, che ha indotto le parti a transigere la controversia (Cass. 16.3.1981, n. 1465; Cass. 6.8.1997, n. 7219). Nell'ambito del caput non controversum confluiscono tutte le premesse del contratto attinenti alla situazione antecedente che non si riflettono nell'autoregolamento, di modo che in relazione al valore retrospettivo della transazione la consistenza della situazione da cui nasce la controversia si ripercuote alla stregua di un presupposto sulla validità del componimento patrizio. La dipendenza della transazione dai presupposti va oltre l'ambito entro il quale nella teoria della presupposizione viene dato rilievo al difetto di un presupposto dell'atto di autonomia e consente di fare valere in determinate ipotesi ed a specificare condizioni una realtà che sarebbe altrimenti irrilevante.
In sostanza attraverso la disciplina dell'errore si dà peso ad una presupposizione, unilaterale o bilaterale, anche se in concreto non determinante della dichiarazione, avendo riguardo ad uno stato di ignoranza a prescindere dalla sua riconoscibilità. Nella specie l'errore consiste nell'avere la parte ritenuto che la disdetta per finita locazione (rectius la comunicazione di diniego di rinnovazione della locazione) senza indicazione dei motivi sia produttiva di effetti e dell'avere proprio per questo receduto dalla locazione.
Senonché un errore di tale genere investe direttamente l'oggetto della transazione e non un presupposto di essa, incidendo sulle reciproche concessioni delle parti, e a norma dell'art. 1969 c.c. è irrilevante.
Non è, pertanto, invalida la transazione, con la quale il conduttore si impegni a recedere dal contratto contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, ritenendo erroneamente che la rinuncia sia produttiva di effetti, mentre in realtà non lo è a causa della mancata indicazione dei motivi, in quanto l'errore attiene a questione che forma oggetto di transazione.
Ai fini dell'invalidità è, poi, priva di rilevanza la convenienza economica della transazione (Cass. 12.3.1966, n. 714). In conclusione, la sentenza impugnata non merita censura per avere escluso l'invalidità della transazione ed il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003