Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5141
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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Massime1

Poiché, ai sensi dell'art. 1969 cod. civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto "caput controversum"), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.

Commentario1

  • 1Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) sentenza N. 401/2011
    Sentenza · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5141
Data del deposito : 3 aprile 2003

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