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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/08/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4597/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado al n. r. g. 4597/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bruino (TO), via Parte_1 C.F._1
Valgioie n. 2/3, presso lo studio dell'avv. Diogene Franzoso
, che lo rappresenta e difende;
Email_1
ATTRICE contro
(P.IVA, C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC), via T. Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. Cortese Elettra, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti
e Francesco Concio ( Email_2 Email_3 per delega in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto, mutuo fondiario, interessi moratori, anatocismo, tasso soglia usura.
CONCLUSIONI ATTRICE:
“IN VIA PRELIMINARE
- sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato in data 26.01.2023 per i motivi indicati in narrativa, NEL MERITO
- accertato il superamento del tasso soglia usurario così come stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.09.2008, al momento della stipulazione del contratto di mutuo,
- dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 26.01.2023, almeno per nella parte relativa agli interessi.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. pagina 1 di 4 CONVENUTA
“In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a precetto avversaria, stante la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione. Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto ed in ogni altro scritto difensivo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge da liquidarsi secondi i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, oltre accessori di Legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto datato 9 gennaio 2023, notificato in data 26 gennaio 2023, la società
[...]
quale cessionaria di ha intimato al sig. CP_1 Controparte_2 Pt_1
il pagamento della somma complessiva di € 136.351,59, di cui € 100.073 a titolo di capitale
[...] residuo, € 2.949,45 per rate scadute e insolute, € 42 per interessi su rate scadute ed insolute, € 59.419,12 per interessi calcolati al tasso del 8,55% entro soglia dal 02/07/2013 al 14/03/2022, € 425 a titolo di spese del precetto, dedotto l'importo di € 26.556,98 già incassato. Il credito trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra il sig. e Parte_1 [...] in data 29 ottobre 2008. Controparte_2
2. Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2023, il sig. ha proposto opposizione al Parte_1 precetto, deducendo:
- l'illegittimità dell'applicazione degli interessi moratori per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
- l'usurarietà della clausola contrattuale che prevedeva il tasso moratorio, perché lo stesso, individuato in misura del 8,55% e sommato al tasso corrispettivo, supererebbe il tasso soglia di riferimento, previsto dal D.M. 24 settembre 2008 in misura del 9,45%;
- l'impossibilità di verificare la correttezza dell'importo richiesto, per la mancanza di conteggi analitici.
3. La società convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione, assumendo che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta tardivamente, in violazione del termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. Nel merito, inoltre, ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando:
- quanto all'ipotesi di anatocismo, come l'art. 5 del contratto prevedesse espressamente che sugli interessi corrispettivi “non è ammessa la capitalizzazione periodica”, e come la clausola sia stata effettivamente rispettata, in quanto il tasso di mora è stato applicato in misura costante sul capitale e senza capitalizzazione;
- quanto all'ipotesi di usura, come non sia possibile sommare il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, trattandosi di interessi alternativamente dovuti.
pagina 2 di 4 4. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in assenza di altre richieste istruttorie, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'eventuale applicazione di anatocismo e usura. All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa, con ordinanza del 12.5.2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo. Infatti, come già osservato con ordinanza del 15 settembre 2023, secondo quanto risulta dall'applicativo informatico “Consolle del Magistrato” in uso presso questo Ufficio, l'iscrizione a ruolo è stata effettuata in data 23 febbraio 2023, vale a dire entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione (avvenuta il 14 febbraio 2023), così come previsto dall'art. 165 c.p.c. Pertanto, l'opposizione risulta ritualmente incardinata e procedibile.
5. Nel merito, come già anticipato, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la illegittimità dell'atto di precetto, sostenendo che:
- la somma precettata comprende interessi moratori non dovuti in quanto usurari o anatocistici;
- la clausola contrattuale sugli interessi di mora (art. 5) sarebbe nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., atteso che prevederebbe la capitalizzazione degli interessi;
- la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo (5,55%) e del tasso di mora (8,55%) darebbe un valore del 14,10%, superiore al tasso soglia usurario (9,45%) previsto dal D.M. Economia 24.09.2008, con conseguente nullità della clausola per usura;
- il calcolo degli importi precettati non sarebbe chiaro, anche alla luce della pregressa procedura esecutiva immobiliare, nella quale è stato incassato un importo (€ 28.400,00) non completamente imputato al capitale residuo. A fronte di tali eccezioni, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la correttezza dei conteggi operati da parte creditrice, con particolare riferimento a:
- presenza di anatocismo o capitalizzazione periodica degli interessi;
- tasso di mora effettivamente applicato nel tempo;
- eventuale superamento della soglia di usura;
- eventuale necessità di ricalcolo del dovuto. Dalla relazione del CTU emerge l'assenza delle violazioni ipotizzate dall'opponente. Più precisamente, emergono le seguenti risultanze:
- assenza di anatocismo, avendo il CTU accertato che non è stata operata alcuna capitalizzazione periodica degli interessi vietata a norma dell'art. 1283 c.c., e che gli interessi moratori sono stati applicati su una base di calcolo fissa (€ 103.022,45) composta dal capitale e dalle rate scadute e impagate, senza produzione di ulteriori interessi;
- il tasso di mora concretamente applicato è stato pari in origine all'8,55%, come previsto contrattualmente, ed ha poi subito una progressiva riduzione fino a giungere al 6,7875% nel periodo finale;
- non vi è stata usura, perché il tasso soglia relativo al trimestre di stipula del contratto (4° trimestre 2008) era pari al 9,45%, ed in nessun momento il tasso di mora effettivamente applicato ha superato tale soglia;
- la correttezza dei conteggi effettuati da parte convenuta, posto che il risultato finale elaborato dal pagina 3 di 4 CTU coincide con quello riportato nel precetto opposto, con corretta imputazione delle somme già incassate tramite la precedente procedura esecutiva. Le conclusioni appena riportate non sono neppure oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che non ha sollevato osservazioni o rilievi critici in merito ai risultati dell'elaborato peritale, ed anzi nelle comparse conclusionali ha sostanzialmente chiesto la sola compensazione delle spese di lite, ritenendo che la sua opposizione sia stata giustificata dall'assenza, nell'atto di precetto, di conteggi analitici e decifrabili. Pertanto, i risultati della CTU possono essere presi a fondamento della decisione, e le doglianze sollevate dall'opponente si rivelano infondate.
6.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere rigettata.
7. Ai fini della regolazione delle spese, deve tenersi conto del fatto che effettivamente l'atto di precetto non contiene dei conteggi analitici, o comunque facilmente intelleggibili dal destinatario, ma anche del fatto che l'opposizione si fonda su contestazioni anche diverse, che investono l'interpretazione del contratto, e che si sono rivelate infondate a prescindere dalla correttezza dei calcoli del dovuto. Pertanto, appare equa una compensazione parziale, in misura del 50%. Per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento. Stessa sorte spetta alle spese di CTU, che quindi sono poste per ¾ su parte opponente e per ¼ su parte opposta, con la conseguenza che parte attrice dovrà rifondere a parte convenuta l'eventuale quota da lei versata in eccesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge integralmente la domanda. Compensate per la metà le spese di lite, condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 la restante metà, che si liquida in € 7.000, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. Pone le spese di CTU per ¾ a carico di e per ¼ a carico di , e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto condanna a rimborsare alla controparte quanto da lei eventualmente Parte_1 corrisposto in eccesso al consulente tecnico. Torino, 1 agosto 2025 Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado al n. r. g. 4597/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bruino (TO), via Parte_1 C.F._1
Valgioie n. 2/3, presso lo studio dell'avv. Diogene Franzoso
, che lo rappresenta e difende;
Email_1
ATTRICE contro
(P.IVA, C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC), via T. Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. Cortese Elettra, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti
e Francesco Concio ( Email_2 Email_3 per delega in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto, mutuo fondiario, interessi moratori, anatocismo, tasso soglia usura.
CONCLUSIONI ATTRICE:
“IN VIA PRELIMINARE
- sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato in data 26.01.2023 per i motivi indicati in narrativa, NEL MERITO
- accertato il superamento del tasso soglia usurario così come stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.09.2008, al momento della stipulazione del contratto di mutuo,
- dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 26.01.2023, almeno per nella parte relativa agli interessi.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. pagina 1 di 4 CONVENUTA
“In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a precetto avversaria, stante la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione. Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto ed in ogni altro scritto difensivo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge da liquidarsi secondi i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, oltre accessori di Legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto datato 9 gennaio 2023, notificato in data 26 gennaio 2023, la società
[...]
quale cessionaria di ha intimato al sig. CP_1 Controparte_2 Pt_1
il pagamento della somma complessiva di € 136.351,59, di cui € 100.073 a titolo di capitale
[...] residuo, € 2.949,45 per rate scadute e insolute, € 42 per interessi su rate scadute ed insolute, € 59.419,12 per interessi calcolati al tasso del 8,55% entro soglia dal 02/07/2013 al 14/03/2022, € 425 a titolo di spese del precetto, dedotto l'importo di € 26.556,98 già incassato. Il credito trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra il sig. e Parte_1 [...] in data 29 ottobre 2008. Controparte_2
2. Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2023, il sig. ha proposto opposizione al Parte_1 precetto, deducendo:
- l'illegittimità dell'applicazione degli interessi moratori per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
- l'usurarietà della clausola contrattuale che prevedeva il tasso moratorio, perché lo stesso, individuato in misura del 8,55% e sommato al tasso corrispettivo, supererebbe il tasso soglia di riferimento, previsto dal D.M. 24 settembre 2008 in misura del 9,45%;
- l'impossibilità di verificare la correttezza dell'importo richiesto, per la mancanza di conteggi analitici.
3. La società convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione, assumendo che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta tardivamente, in violazione del termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. Nel merito, inoltre, ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando:
- quanto all'ipotesi di anatocismo, come l'art. 5 del contratto prevedesse espressamente che sugli interessi corrispettivi “non è ammessa la capitalizzazione periodica”, e come la clausola sia stata effettivamente rispettata, in quanto il tasso di mora è stato applicato in misura costante sul capitale e senza capitalizzazione;
- quanto all'ipotesi di usura, come non sia possibile sommare il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, trattandosi di interessi alternativamente dovuti.
pagina 2 di 4 4. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in assenza di altre richieste istruttorie, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'eventuale applicazione di anatocismo e usura. All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa, con ordinanza del 12.5.2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo. Infatti, come già osservato con ordinanza del 15 settembre 2023, secondo quanto risulta dall'applicativo informatico “Consolle del Magistrato” in uso presso questo Ufficio, l'iscrizione a ruolo è stata effettuata in data 23 febbraio 2023, vale a dire entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione (avvenuta il 14 febbraio 2023), così come previsto dall'art. 165 c.p.c. Pertanto, l'opposizione risulta ritualmente incardinata e procedibile.
5. Nel merito, come già anticipato, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la illegittimità dell'atto di precetto, sostenendo che:
- la somma precettata comprende interessi moratori non dovuti in quanto usurari o anatocistici;
- la clausola contrattuale sugli interessi di mora (art. 5) sarebbe nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., atteso che prevederebbe la capitalizzazione degli interessi;
- la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo (5,55%) e del tasso di mora (8,55%) darebbe un valore del 14,10%, superiore al tasso soglia usurario (9,45%) previsto dal D.M. Economia 24.09.2008, con conseguente nullità della clausola per usura;
- il calcolo degli importi precettati non sarebbe chiaro, anche alla luce della pregressa procedura esecutiva immobiliare, nella quale è stato incassato un importo (€ 28.400,00) non completamente imputato al capitale residuo. A fronte di tali eccezioni, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la correttezza dei conteggi operati da parte creditrice, con particolare riferimento a:
- presenza di anatocismo o capitalizzazione periodica degli interessi;
- tasso di mora effettivamente applicato nel tempo;
- eventuale superamento della soglia di usura;
- eventuale necessità di ricalcolo del dovuto. Dalla relazione del CTU emerge l'assenza delle violazioni ipotizzate dall'opponente. Più precisamente, emergono le seguenti risultanze:
- assenza di anatocismo, avendo il CTU accertato che non è stata operata alcuna capitalizzazione periodica degli interessi vietata a norma dell'art. 1283 c.c., e che gli interessi moratori sono stati applicati su una base di calcolo fissa (€ 103.022,45) composta dal capitale e dalle rate scadute e impagate, senza produzione di ulteriori interessi;
- il tasso di mora concretamente applicato è stato pari in origine all'8,55%, come previsto contrattualmente, ed ha poi subito una progressiva riduzione fino a giungere al 6,7875% nel periodo finale;
- non vi è stata usura, perché il tasso soglia relativo al trimestre di stipula del contratto (4° trimestre 2008) era pari al 9,45%, ed in nessun momento il tasso di mora effettivamente applicato ha superato tale soglia;
- la correttezza dei conteggi effettuati da parte convenuta, posto che il risultato finale elaborato dal pagina 3 di 4 CTU coincide con quello riportato nel precetto opposto, con corretta imputazione delle somme già incassate tramite la precedente procedura esecutiva. Le conclusioni appena riportate non sono neppure oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che non ha sollevato osservazioni o rilievi critici in merito ai risultati dell'elaborato peritale, ed anzi nelle comparse conclusionali ha sostanzialmente chiesto la sola compensazione delle spese di lite, ritenendo che la sua opposizione sia stata giustificata dall'assenza, nell'atto di precetto, di conteggi analitici e decifrabili. Pertanto, i risultati della CTU possono essere presi a fondamento della decisione, e le doglianze sollevate dall'opponente si rivelano infondate.
6.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere rigettata.
7. Ai fini della regolazione delle spese, deve tenersi conto del fatto che effettivamente l'atto di precetto non contiene dei conteggi analitici, o comunque facilmente intelleggibili dal destinatario, ma anche del fatto che l'opposizione si fonda su contestazioni anche diverse, che investono l'interpretazione del contratto, e che si sono rivelate infondate a prescindere dalla correttezza dei calcoli del dovuto. Pertanto, appare equa una compensazione parziale, in misura del 50%. Per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento. Stessa sorte spetta alle spese di CTU, che quindi sono poste per ¾ su parte opponente e per ¼ su parte opposta, con la conseguenza che parte attrice dovrà rifondere a parte convenuta l'eventuale quota da lei versata in eccesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge integralmente la domanda. Compensate per la metà le spese di lite, condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 la restante metà, che si liquida in € 7.000, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. Pone le spese di CTU per ¾ a carico di e per ¼ a carico di , e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto condanna a rimborsare alla controparte quanto da lei eventualmente Parte_1 corrisposto in eccesso al consulente tecnico. Torino, 1 agosto 2025 Il Giudice
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