Decreto cautelare 29 marzo 2025
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Amati, con domicilio eletto presso il suo studio in La Spezia, via Giacomo Doria 3;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento del 27 gennaio 2025, recante la revoca del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero -OMISSIS- ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27 marzo 2025 e depositato in data 28 marzo 2025 il nominato in epigrafe ha impugnato un provvedimento di revoca del nulla osta emanato ai sensi della disciplina sui flussi.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 30 aprile 2025, con ordinanza della Prima Sezione, 5 maggio 2025, n. 97, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo il riesame del provvedimento.
In data 12 novembre 2025 l’Amministrazione ha depositato il provvedimento di revoca dell’atto impugnato, adottato in data 2 luglio 2025.
Le parti non hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 9 gennaio 2026, alla quale la causa è stata chiamata ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile declaratoria di cessata materia del contendere.
A questo punto al Collegio non rimane che prendere atto della cessata materia del contendere e procedere alla relativa declaratoria.
L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli art. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU US, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
OL PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL PI | IU US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.