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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1775/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1775/2025 promossa da:
(C.F. , di seguito, per brevità, Parte_1 P.IVA_1 Parte
con il patrocinio dell'avv. STRICKER WERNER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STRICKER WERNER
RICORRENTE contro
(C.F. ), di seguito, Controparte_1 P.IVA_2 per brevità, , con il patrocinio dell'avv. PELLEGATTA GIACOMO RENATO e CP_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BUONARROTI 27 20020 BUSTO GAROLFO presso il difensore avv. PELLEGATTA GIACOMO RENATO
RESISTENTE
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato la ut sopra, faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 598/2025 emesso nei suoi confronti dal Tribunale in epigrafe su ricorso della per CP_3
l'importo di euro 15.616,00, oltre interessi di mora e competenze, per una prestazione consistita nell'installazione di un ponteggio presso un cantiere sito a Brescello, svolgendo le ss. domande:
“in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la carenza di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, in capo a e, conseguentemente, Parte_1 dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo n. 598/2025 del Tribunale di Busto Arsizio;
nel merito: revocare, per i motivi tutti esposti, il decreto ingiuntivo n. 598/2025 (R.G. n. 1246/2025) del Tribunale di Busto Arsizio, siccome infondato, non provato, illegittimo o come meglio, dichiarando, in ogni caso, non dovute le somme richieste da Controparte_1
[...]
Sempre e comunque, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
IVA e CPA, come per legge“.
A fondamento delle stesse deduceva di non avere incaricato , incarico che sarebbe dato CP_2 da un soggetto terzo (l'impresa subappaltatrice ) a richiedere a le prestazioni edili CP_4 CP_2 per cui è causa, le quali avrebbero dovuto essere fatturate al proprietario dell'immobile (Sig. CP_5
.
[...]
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la mediante comparsa di risposta con la CP_3 quale contestava quanto ex adverso esposto rassegnando le ss. conclusioni:
in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio n. 598/2025 essendo l'opposizione formulata da Controparte_6 infondata per i motivi considerati in atti, totalmente sfornita di prova scritta e, in ogni caso, di
[...] non pronta soluzione
in via principale nel merito rigettare le domande tutte svolte da Controparte_6 con l'atto di citazione in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto e per
[...]
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 598/2025 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
in via subordinata nel merito accertare e dichiarare, per i titoli descritti in atti, che Controparte_1
pagina 2 di 5 vanta un credito pari ad euro 15.616,00 nei confronti di CP_1 Controparte_6
e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere a la predetta
[...] CP_1 somma oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o la diversa somma, maggiore o minore, risultante di giustizia all'esito del presente giudizio oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
Espletati gli incombenti di rito, il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed a discutere la causa in quanto matura per la decisione.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
1. Legittimazione/Titolarità passiva del rapporto
Parte opponente ha contestato il decreto ingiuntivo sia sul piano della legittimazione passiva che con riguardo alla titolarità passiva del rapporto.
Per quanto concerne il primo profilo l'eccezione è infondata posto che la legittimazione passiva si individua sulla base della prospettazione fatta dall'attore che agisce per la tutela del proprio credito.
Con riferimento invece al secondo profilo trova applicazione l'art. 2697 cc., in forza del quale grava in capo all'attore (sostanziale) l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito azionato, ivi compresa l'assunzione dell'obbligo da parte del convenuto.
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
L'opponente ha contestato di avere conferito l'incarico per l'installazione del ponteggio per cui è causa disconoscendo espressamente la sottoscrizione del preventivo sub doc. 1 del fascicolo monitorio.
Tale disconoscimento preclude al preventivo di assumere valenza probatoria in ordine all'assunto di parte opposta, la quale avrebbe pertanto dovuto sopperire alla lacuna attraverso altri mezzi di prova.
A tal fine essa ha richiamato anzitutto i messaggi wa intercorsi tra le parti prodotti da parte opponente, i quali dimostrano che vi è stato un confronto tra le parti, ma non il raggiungimento di un accordo tra di loro.
Premesso infatti che parte opponente ha dichiarato di avere agito in qualità di general contractor e di avere in tale veste fatto da tramite con il cliente finale – ovvero il proprietario dell'immobile (sopra specificato), il quale avrebbe dovuto concludere il contratto di nolo - da tali messaggi non si evince Parte che, al contrario, la abbia interloquito con la per conto proprio. CP_7
pagina 3 di 5 Parte Al contrario, il l.r. della in seguito alla comunicazione di controparte con la quale questa preannunciava il suo arrivo in cantiere per il pagamento del ponteggio, rispondeva “appena possibile le farò fare il contratto con il cliente” (quindi un soggetto terzo rispetto alle parti), chiedendo l'invio del preventivo.
Il preventivo inviato dalla via w.a., in coerenza con tale messaggio, indicava il CP_3 committente attraverso la dicitura “preventivo lavori da eseguire presso vostra abitazione di Brescello
(RE)”, con ciò dimostrando che esso fosse rivolto al proprietario dell'immobile oggetto dei lavori e non Parte alla (docc 7 e 8 di parte opponente).
Dunque sia dallo scambio dei messaggi che dalla formula utilizzata per il preventivo da parte della risulta che le parti erano concordi sul fatto che dovesse essere il proprietario CP_7 dell'immobile (e non altri) ad assumere l'impegno del noleggio.
Non risulta che successivamente siano intervenute delle modifiche al riguardo.
Infine l'opposta ha dedotto capitoli di prova testimoniali per provare il proprio assunto, i quali però sono inammissibili in quanto generici proprio in relazione al punto controverso ovvero chi abbia conferito l'incarico all'opposta ed in quali circostanze spazio temporali (laddove la corrispondenza via wa, di cui si è detto, è di tenore contrario all'assunto della ). CP_2
2. Credito di parte opposta
Alla luce delle superiori considerazioni il credito azionato in via monitoria non è stato dimostrato ed il decreto ingiuntivo va revocato con rigetto delle domande svolte da parte opposta
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'opposta nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
pagina 4 di 5 1) Accertato quanto in premessa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta le domande svolte dall'opposta nei confronti dell'opponente;
3) Condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1775/2025 promossa da:
(C.F. , di seguito, per brevità, Parte_1 P.IVA_1 Parte
con il patrocinio dell'avv. STRICKER WERNER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STRICKER WERNER
RICORRENTE contro
(C.F. ), di seguito, Controparte_1 P.IVA_2 per brevità, , con il patrocinio dell'avv. PELLEGATTA GIACOMO RENATO e CP_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BUONARROTI 27 20020 BUSTO GAROLFO presso il difensore avv. PELLEGATTA GIACOMO RENATO
RESISTENTE
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato la ut sopra, faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 598/2025 emesso nei suoi confronti dal Tribunale in epigrafe su ricorso della per CP_3
l'importo di euro 15.616,00, oltre interessi di mora e competenze, per una prestazione consistita nell'installazione di un ponteggio presso un cantiere sito a Brescello, svolgendo le ss. domande:
“in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la carenza di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, in capo a e, conseguentemente, Parte_1 dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo n. 598/2025 del Tribunale di Busto Arsizio;
nel merito: revocare, per i motivi tutti esposti, il decreto ingiuntivo n. 598/2025 (R.G. n. 1246/2025) del Tribunale di Busto Arsizio, siccome infondato, non provato, illegittimo o come meglio, dichiarando, in ogni caso, non dovute le somme richieste da Controparte_1
[...]
Sempre e comunque, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
IVA e CPA, come per legge“.
A fondamento delle stesse deduceva di non avere incaricato , incarico che sarebbe dato CP_2 da un soggetto terzo (l'impresa subappaltatrice ) a richiedere a le prestazioni edili CP_4 CP_2 per cui è causa, le quali avrebbero dovuto essere fatturate al proprietario dell'immobile (Sig. CP_5
.
[...]
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la mediante comparsa di risposta con la CP_3 quale contestava quanto ex adverso esposto rassegnando le ss. conclusioni:
in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio n. 598/2025 essendo l'opposizione formulata da Controparte_6 infondata per i motivi considerati in atti, totalmente sfornita di prova scritta e, in ogni caso, di
[...] non pronta soluzione
in via principale nel merito rigettare le domande tutte svolte da Controparte_6 con l'atto di citazione in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto e per
[...]
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 598/2025 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
in via subordinata nel merito accertare e dichiarare, per i titoli descritti in atti, che Controparte_1
pagina 2 di 5 vanta un credito pari ad euro 15.616,00 nei confronti di CP_1 Controparte_6
e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere a la predetta
[...] CP_1 somma oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o la diversa somma, maggiore o minore, risultante di giustizia all'esito del presente giudizio oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
Espletati gli incombenti di rito, il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed a discutere la causa in quanto matura per la decisione.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
1. Legittimazione/Titolarità passiva del rapporto
Parte opponente ha contestato il decreto ingiuntivo sia sul piano della legittimazione passiva che con riguardo alla titolarità passiva del rapporto.
Per quanto concerne il primo profilo l'eccezione è infondata posto che la legittimazione passiva si individua sulla base della prospettazione fatta dall'attore che agisce per la tutela del proprio credito.
Con riferimento invece al secondo profilo trova applicazione l'art. 2697 cc., in forza del quale grava in capo all'attore (sostanziale) l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito azionato, ivi compresa l'assunzione dell'obbligo da parte del convenuto.
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
L'opponente ha contestato di avere conferito l'incarico per l'installazione del ponteggio per cui è causa disconoscendo espressamente la sottoscrizione del preventivo sub doc. 1 del fascicolo monitorio.
Tale disconoscimento preclude al preventivo di assumere valenza probatoria in ordine all'assunto di parte opposta, la quale avrebbe pertanto dovuto sopperire alla lacuna attraverso altri mezzi di prova.
A tal fine essa ha richiamato anzitutto i messaggi wa intercorsi tra le parti prodotti da parte opponente, i quali dimostrano che vi è stato un confronto tra le parti, ma non il raggiungimento di un accordo tra di loro.
Premesso infatti che parte opponente ha dichiarato di avere agito in qualità di general contractor e di avere in tale veste fatto da tramite con il cliente finale – ovvero il proprietario dell'immobile (sopra specificato), il quale avrebbe dovuto concludere il contratto di nolo - da tali messaggi non si evince Parte che, al contrario, la abbia interloquito con la per conto proprio. CP_7
pagina 3 di 5 Parte Al contrario, il l.r. della in seguito alla comunicazione di controparte con la quale questa preannunciava il suo arrivo in cantiere per il pagamento del ponteggio, rispondeva “appena possibile le farò fare il contratto con il cliente” (quindi un soggetto terzo rispetto alle parti), chiedendo l'invio del preventivo.
Il preventivo inviato dalla via w.a., in coerenza con tale messaggio, indicava il CP_3 committente attraverso la dicitura “preventivo lavori da eseguire presso vostra abitazione di Brescello
(RE)”, con ciò dimostrando che esso fosse rivolto al proprietario dell'immobile oggetto dei lavori e non Parte alla (docc 7 e 8 di parte opponente).
Dunque sia dallo scambio dei messaggi che dalla formula utilizzata per il preventivo da parte della risulta che le parti erano concordi sul fatto che dovesse essere il proprietario CP_7 dell'immobile (e non altri) ad assumere l'impegno del noleggio.
Non risulta che successivamente siano intervenute delle modifiche al riguardo.
Infine l'opposta ha dedotto capitoli di prova testimoniali per provare il proprio assunto, i quali però sono inammissibili in quanto generici proprio in relazione al punto controverso ovvero chi abbia conferito l'incarico all'opposta ed in quali circostanze spazio temporali (laddove la corrispondenza via wa, di cui si è detto, è di tenore contrario all'assunto della ). CP_2
2. Credito di parte opposta
Alla luce delle superiori considerazioni il credito azionato in via monitoria non è stato dimostrato ed il decreto ingiuntivo va revocato con rigetto delle domande svolte da parte opposta
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'opposta nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
pagina 4 di 5 1) Accertato quanto in premessa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta le domande svolte dall'opposta nei confronti dell'opponente;
3) Condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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