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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/11/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario VI SS Di OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 5172/2020 R.G.
promossa da
C.F. ) difesa dall'avv. VOSSI PIERLUIGI con Parte_1 P.IVA_1 domicilio digitale elettivamente indicato in atti
OPPONENTE
Contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. CARBONARO MARIA CARMELA e dell'avv. CALVIERI GIANLUCA con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
L'opponente ha precisato le conclusioni sulla base di quanto richiesto con prima memoria ex art. 183, c. 6° c.p.c..
L'opposta ha precisato le conclusioni con richiamo a quanto formulato con comparsa costitutiva.
1 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 21.11.20 con cui la ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1663/2020 emesso il 15.10.20 Pt_2 in favore della società per l'importo di € 30.920,14 oltre accessori e compensi CP_1 di monitorio sulla base delle fatture e del relativo contratto di subappalto datato 30 ottobre
2018.
Con tale atto, la società opponente ha formulato le seguenti domande:
“Nel merito, in via principale: -accertare la veridicità di quanto eccepito e documentato nei motivi sub. I-II-III dall'opponente e revocare ed annullare conseguentemente il decreto opposto perché illegittimo, infondato ed ingiusto. Con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno procedimento. Nel merito, in via riconvenzionale -accertare e dichiarare il diritto di in ragione di quanto dedotto e documentato nei Parte_1 motivi sub.I-II-III, di veder ripetuto, nei confronti di Controparte_1
il pagamento di € 33.395,38 erroneamente e in buona fede effettuato nei confronti
[...] di quest'ultima per prestazioni lavorative mai effettuate di cui alle fatture n.1577 del
09/08/19 € 6.799,53 (canone giugno 2019), n.1791 del 18/09/19 € 6.595,71 (canone luglio
2019), n.2051 del 17/10/19 € 6.823,68 (canone agosto 2019), n.2303 del 20/11/19 €
6.590,88 (canone settembre 2019), n.2450 del 20/12/19 € 6.585,58 (canone ottobre 2019);
-accertare e dichiarare , ai sensi degli artt. 1241 c.c. e ss la compensazione del credito maturato da nei confronti di pari Parte_1 Controparte_1
a € 33.395,38 con quello vantato da quest'ultima nei confronti dell'odierna opponente tramite il D.I. opposto pari a € 30.920,14; condannare, per l'effetto,
[...]
al pagamento della residuale differenza derivante dalla Controparte_1 compensazione pari a € 2.475,24 in favore di Vinte le spese”. Parte_1
L'udienza prefissata in citazione è stata differita dal Giudice dr.ssa S. Di Maria -ex art. 168- bis, c. 5° c.p.c- al successivo 25.5.21.
Con tempestiva comparsa costitutiva del 24.7.21 l'opposa ha formulato le CP_1 seguenti richieste:
2 “nel merito in via principale: respingere le domande tutte formulate da attrice CP_2 in opposizione, perché infondate in fatto e diritto, e, conseguentemente, quindi, rigettare in toto l'opposizione ex adverso proposta al decreto ingiuntivo, n. 1663/2020, emesso dal
Tribunale di Perugia il 15/10/2020, RG 4221/20/2020, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1663/2020, emesso dal Tribunale di Perugia il 15/10/2020,
RG 4221/2020, con ogni consequenziale pronuncia di legge, e/o, comunque, dichiarare tenuta e condannare, in ogni caso, a qualunque titolo, l'attrice in opposizione, a corrispondere alla convenuta opposta la somma di Euro 30.920,14, oltre interessi, come in decreto ingiuntivo e spese di procedimento e spese tutte di procedimento;
sempre in via principale, ed anche in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
1663/2020, emesso dal Tribunale di Perugia il 15/10/2020, RG 4221/2020, accertare e dichiarare che alla convenuta opposta sono dovute le somme tutte liquidate nel decreto ingiuntivo opposto n. 1663/2020, emesso dal Tribunale di Perugia il 15/10/2020, RG
4221/2020, oltre interessi e spese del relativo procedimento e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento delle dette somme CP_2 alla convenuta opposta;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che in conseguenza dello stazionamento degli estintori da smaltire e non ritirati da nei locali di CP_2
a questa ne è derivato un danno quantificato in Euro 6.000,00 ( seimila), CP_1
e/o in quello meglio visto, nonché che in conseguenza della mancata consegna degli estintori di proprietà di in numero di 1.390 a questa è derivato un danno CP_1 pari ad Euro 38.000,00 conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento della somma di Euro 44.000,00 e/o in quella meglio vista, CP_2 accertare e dichiarare che a è dovuto il corrispettivo per l'attività di CP_1 predisposizione degli estintori per il trasporto in ragione di Euro 5.000,00 e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della detta somma CP_2
e/o in quella meglio vista a favore della convenuta opposta, quindi, in totale alla somma di Euro 51.000,00 e/o in quella meglio vista che verrà quantificata in corso di causa sempre in via riconvenzionale e/o come meglio: condannare ex art. 96 cpc, commi 2 e 3,
l'opponente vista la temerarietà e la pretestuosità dell'opposizione introdotta. Vinte le spese”.
A seguito della prima udienza di comparizione e di trattazione il Giudice dr.ssa S. Di Maria ha munito il monitorio della clausola di provvisoria esecuzione ed ha concesso, in favore delle parti, il triplo termine ex art. 183, co. 6° c.p.c..
3 Con ordinanza del 3.2.22 sono state ammesse le prove orali articolate dai contendenti ad esclusione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 28.4.22 sono stati escussi i testimoni e Tes_1 Tes_2 Tes_3 per l'opposta e per l'opponente. Tes_4 Tes_5
In seno a tale udienza la Giudice dr.ssa S. Di Maria -ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria- ha reputato la causa matura per la decisione fissando udienza per la precisazione delle conclusioni per il successivo 5.1.23.
A seguito dell'attribuzione dell'odierno fascicolo a questo giudice onorario è stata disposta, ex officio, la modifica della predetta ordinanza ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio libero delle parti (ex art. 117 c.p.c.).
Ha fatto seguito il rinvio richiesto dalle parti per trattative il cui esito negativo ha dato luogo alla fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.6.25 le parti hanno formulato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini concessi in favore delle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1656 c.c. in materia di subappalto privato -conchiuso dai contendenti in data 30 ottobre 2018 (v. doc.1 comp. cost.)- con estensione delle stesse norme riconducibili al contratto di appalto di cui agli artt. 1655-1677 c.c. avente ad oggetto l'esecuzione, l'installazione e la manutenzione di presidi antincendio presso gli impianti di cui all'elenco dei punti vendita indicati dai contraenti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente-debitore (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale.
L'opposto-creditore (convenuto in senso formale) è, invece, attore in senso sostanziale.
Da ciò discende il consequenziale corollario in base al quale la parte opposta soggiace al doveroso onere assertivo e probatorio attinente ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
La premessa che precede è stata posta a fondamento della odierna decisione sulla base, altresì, dei riscontri afferenti alla fase istruttoria il cui esito ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di infondatezza dell'atto di opposizione.
4 L'azione dell'opponente ha avuto di mira il conseguimento della ripetizione di quanto versato (ex art. 2033 c.c.) ovvero la compensazione (ex art. 1241 c.c.) tra le somme ingiunte e quelle erroneamente pagate a in conseguenza dei pagamenti CP_1 asseritamente corrisposti dalla opponente, in favore della opposta, in modo erroneo ovvero automatizzato tra cui i canoni dal mese di giugno sino ad ottobre dell'anno 2019.
L'opponente, eziandio, ha addotto l'inadempimento di in ordine alle CP_1 prestazioni di rigenerazione e smaltimento degli estintori ed ha allegato la mancanza di prova circa la predetta attività di manutenzione e di smaltimento degli estintori obsoleti C di proprietà di .
Contorsioni logiche che, incuneate nel riscontro probatorio, subiscono un effetto diverso il cui contenuto imprime e dà alle deduzioni di parte opponente un unico risultato assimilabile alla infondatezza tanto più che il risultato sperato dall'opponente non dà luogo all'ipotizzato torto contrattuale (ex art. 1218 c.c.) per le argomentazioni di seguito riportate.
L'erosione della tesi difensiva della opponente-debitrice è data, infatti, dal contrappeso probatoriamente connesso alla fondatezza delle proposizioni della opposta-creditrice.
In rango probatorio è emerso quanto segue:
• le manutenzioni iniziarono nel mese di luglio 2019 (v. email 29/7/2020);
• nessun addebito è imputabile alla parte opposta, giacchè la corrispondenza scambiata con la parte opponente ha consentito di mettere in luce che i ritardi nell'esecuzioni delle manutenzioni erano addebitabili ai differimenti nelle forniture da parte della committente principale ossia della diversa società IP. Tale circostanza è comprovata dal documento numero otto di parte opponente dal C quale si evince che il ritardo nelle manutenzioni era addebitabile a fornitore degli estintori (v. mail 9.9.19) (v., in aggiunta, testimonianze di seguito trascritte:
e ; Tes_2 Tes_3 Tes_4
C
• i pagamenti di a avvenivano solo dopo che , per la CP_2 CP_1 stessa attività, aveva pagato CP_2
5 • i canoni ingiustamente contestati sono stati specificatamente autorizzati, giusta l'elenco autorizzativo di cui alle email unite al fascicolo monitorio e, poi, riprodotto dalla opposta con il documento numero uno affoliato alla comparsa costitutiva;
• non sussiste ritardo imputabile alla opposta in quanto è provata l'incidenza della C condotta di nella mancata tempestiva fornitura degli estintori;
• inoltre, i canoni da Giugno ad Ottobre 2019 impediscono la chiesta compensazione in quanto l'operazione di dare-avere era già stata eseguita con i canoni di Febbraio, Marzo ed Aprile 2020.
La concessione della provvisoria esecuzione del monitorio si è allinenata al riscontro probatorio di tipo documentale ed anche testimoniale di cui alla rassegna di seguito indicata.
Il riscontro probatorio è stato favorevole alla parte opposta in ragione delle dichiarazioni Cont rese dai testimoni introdotti dai contendenti e, persino, di quelli indicati dalla opponente-debitrice le cui risposte hanno giovato alla controparte fino al punto di erodere la prosecuzione della fase istruttoria per effetto dell'epilogo di cui alla ordinanza del 28.4.22 a mezzo della quale il medesimo giudicante ha smesso di ascoltare gli altri testimoni ed ha condotto i contendenti direttamente all'udienza volta alla precisazione delle conclusioni.
In sostanza, il quadro probatorio che è emerso ha caducato gli effetti sottesi dai motivi descritti sub I-II-III del libello introduttivo della società opponente.
In rango probatorio è emerso, sia in via documentale che in sede di prova orale,
l'incontrovertibile verità fattuale testè punteggiata e ciò in aperta contrapposizione con le ragioni addotte dalla parte opponente.
Prima fra tutte la corretta esecuzione del contratto di subappalto del 20.10.18.
L'esecuzione dell'accordo ha fatto sì che gli importi, oggetto delle rispettive fatture, peraltro, trascritti nel monitorio coincidessero con i rispettivi pagamenti in ragione della previa autorizzazione da parte della comprovata da specifica mail Controparte_2 allegata a ciascuno dei documenti contabili di cui all'estratto unito al fascicolo del decreto ingiuntivo n. 1663/20.
Sul rilievo probatorio delle email-autorizzative dei pagamenti oggetto di fatturazione
6 occorre osservare che l'email, di per sè considerata, è atto non singolarmente contestato e, pertanto, ogni singola email fa piena prova del suo contenuto come ha confermato, di recente, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 14046/24).
Le fatturazioni-autorizzate dalle prevenitive email sono state allegate sia al fascicolo del monitorio che al doc.1 della comparsa costitutiva della opposta-creditrice.
Le prove orali hanno, inoltre, messo in luce aspetti fattuali peculiari dell'avvicendamento del rapporto commerciale scatutito dal surrichiamato contratto di subappalto con il risultato doppiamente orientato verso il rigetto della opposizione e, dunque, per la conferma integrale del monitorio ingiustamente opposto.
Il testimone i parte opposta ha dichiarato: Tes_1
Sì, è vero che tali manutenzioni hanno, comunque, avuto inizio nel Luglio 2019 e, come da accordi con , come risulta dalla mail del 29/7/2020 (doc. 8), erano state Pt_2 eseguite soltanto quelle presso i distributori dove non occorreva sostituire gli estintori C con quelli nuovi acquistati da che li aveva ordinati solo nel Settembre 2019 e consegnati solo ad Ottobre 2019 inoltrato, come risulta dalla mail del10/10/2019 ( doc.
8), di che si mostra dove viene illustrato il piano di consegna. Non sono a CP_2 conoscenza delle email. Non so rispondere con esattezza rispetto alle date. Ricordo che a noi gli estintori sono arrivati in ritardo e finché non ci sono arrivati non siamo potuti C andare a metterli. Mi sembra che fossero gli estintori di ma non ne sono sicuro al
100%. Non ricordo se abbiamo fatto le manutenzioni presso i luoghi dove non dovevamo portare estintori.
Ricordo che gli estintori che erano tanti (penso 25 bancali) anche se non so riferire il numero esatto hanno occupato i locali all'aperto per più di un anno. Non so rispondere sulla limitazione alle tre regioni degli incarichi né sull'interruzione del rapporto. Il documento di trasporto (n. 15) non è conferente con la domanda. Ricordo che Pt_3 ha ritirato gli estintori e ci deve essere un qualche documento che lo attesta;
non so dire la data.
Sì, è vero che l'occupazione dei locali all'aperto di impediva a questa CP_1 lo stoccaggio di materiale proprio, le manovre ed il parcheggio dei mezzi, nonché
l'esecuzione di diversi lavori di ristrutturazione e di riqualificazione degli spazi esterni e che tale situazione si è protratta per oltre un anno (Febbraio 2020 –Febbraio 2021).
Vero che ha confezionato i detti estintori da smaltire mediante CP_1
7 l'operazione di imbancalamento negli appositi cartoni allorchè dopo CP_2 molteplici solleciti, si era dimostrata disponibile a ritirarli, con trasporto a sue spese, salvo poi rinviare la data del ritiro al 9/2/2021? Ricordo che abbiamo dovuto imballarli e che ci ha creato disagio perché erano tanti colli. Ricordo i solleciti a , non so Pt_2 dire se aveva detto che sarebbe venuta a ritirarli col suo corriere. Non so Pt_2 confermare la data esatta del ritiro che mi sembra sia avvenuto tutto in una sola volta.
A correzione del capitolo 6, fa presente che il ddt a cui si riferisce la domanda è quello allegato con il n. 16 che viene esibito al testimone: Confermo che il documento che mi si mostra riguarda gli estintori che abbiamo restituito e che abbiamo imbancalato più volte;
delle tre pagine le ultime due sono quelle che compilavamo noi dal magazzino mentre la prima è il documento emesso dall'amministrazione.
Vero che detta operazione di confezionamento si è espletata per due volte in quanto, dopo averla effettuata, nell'imminenza del trasporto, ritardava l'invio del CP_2 corriere e, nelle more, a seguito di una precipitazione nevosa, la confezione degli estintori veniva danneggiata, tanto da dover essere ripetuta? Sì, ricordo che abbiamo fatto questo lavoro in aggiunta a quello ordinario.
Vero che per le dette operazioni acquistava il materiale necessario come CP_1 risulta dalle fatture qui prodotte ( doc. ti 21 e 22) e che si mostrano al teste per ben due volte per le ragioni di cui al cap.9) e che, relativamente alla fattura doc. 21, gli importi relativi ai costi per l'acquisto del materiale per l'imballaggio ammontano ad Euro
284,00 e risultano evidenziati in azzurro, mentre gli importi della fattura doc. 22 si riferiscono integralmente all'acquisto per il materiale utilizzato per l'imballaggio? Sì, ricordo che abbiamo acquistato il materiale di imballaggio indicato nelle fatture. Non so dire dei prezzi perché delle fatture di acquisto non mi occupavo io.
Vero che presso la sede di vi sono ancora estintori su cui eseguire le CP_1 manutenzioni di proprietà IP già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592, come richiesto da con mail del 18/3/2020 (doc. 7 di CP_2 controparte) che si mostra? Ancora oggi ci sono gli estintori e sono 20/25 colli che più
o meno corrispondono alla cifra indicata in domanda;
sono sicuramente più di 20 colli.
A me è stato indicato di non lavorarli e quindi sono fermi lì ad occupare spazio. So che
è stato chiesto a di venirli a ritirare ma non mi sono occupato io della email. Pt_2
Vero che una parte di estintori in numero di 1.660 da smaltire è già stata consegnata da a come risulta dal documento di trasporto già prodotto e CP_1 CP_2 che si mostra (doc. 16), mentre di quelli su cui eseguire manutenzione di proprietà IP
8 ne sono stati consegnati da a in numero di 257, come risulta CP_1 CP_2 dal documento di trasporto che si mostra (doc. 17)? Alla prima parte della domanda ho già risposto. Quanto ai 257 estintori non so rispondere.
Vero che vi sono ancora presso la sede di degli estintori da lavorare di CP_1
C proprietà già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592?
Sì, confermo che sono estintori che ho avuto la direttiva di non lavorare e che deve venire a ritirare. Pt_2
Vero che tre dipendenti di Signori , CP_1 Persona_1 Parte_4
, sono stati impegnati in dette operazioni di confezionamento degli Parte_5 estintori per il trasporto sottraendo forza lavoro a stessa per n. 4 gg CP_1 lavorativi il cui costo complessivo secondo il contratto di lavoro ammonta ad Euro
418,00 al giorno, come risulta dallo specchietto dei costi e dall' estratto del libro unico del lavoro qui prodotti e (doc. ti 23, 24 e 25) che si mostrano? E' vero che sono state impegnate 3 persone per 4 giorni, ma nulla so sul costo.
Preciso che ci sono estintori di proprietà che non ci sono più tornati indietro e non CP_1 so dove siano;
non so nemmeno quanti siano, ma sono tanti Vero che degli estintori di proprietà di concessi in prestito di cortesia, collocati presso i vari punti CP_1 vendita e che avrebbe dovuto restituire a ne sono stati CP_2 CP_1 restituiti solo una parte e cioè in n. di 517, come risulta dai documenti di trasporto (doc. ti 14 e 15)? Una parte ci è stata restituita e riconosco i documenti con cui ci sono stati restituiti.
Vero che molti di essi, precisamente in numero di 116 risultano, danneggiati e non di proprietà di ed, in particolare, sono stati consegnati n. 86 Estintori a CP_1 polvere da kg. 6 di proprietà danneggiati a seguito delle modalità di CP_1 confezionamento, n. 24 estintori da kg 06 non di proprietà, n. 04 estintori da kg 12 non di proprietà, n. 1 CO2 da kg 05 non di proprietà, n. 01 CO2 da kg 02 scorta di proprietà di Sì, ma non ricordo i numeri precisi però ricordo che li abbiamo CP_1 contati. ADR preciso che se non erro ci sono arrivati imbancalati in pessime condizioni;
i danneggiamenti sono di vario tipo (valvola rotta o ammaccature o decalcomanie strappate) e non permettono di utilizzarli.
Vero che il trasporto di detti estintori da restituire a veniva eseguito con CP_1 il solo confezionamento degli stessi da parte di in sacchetti di plastica nera CP_2 generalmente utilizzati per i rifiuti? Sì. Con molta pericolosità di scarico. Ricordo che è stato un problema scaricarli dal camion.
9 Il testimone i parte opposta ha dichiarato: Tes_2
Sì è vero che le manutenzioni di cui ai canoni dal Giugno 2019 ad Ottobre 2019, sono state iniziate con un mese di ritardo in quanto la committente principale, CP_4
aveva ritardato la fornitura degli estintori su cui eseguire la manutenzione, di
[...] talchè, in assenza degli estintori, non potevano essere eseguite.
Vero che tali manutenzioni hanno, comunque, avuto inizio nel Luglio 2019 e, come da accordi con , come risulta dalla mail del 29/7/2020 ( doc. 8), erano state Pt_2 eseguite soltanto quelle presso i distributori dove non occorreva sostituire gli estintori C con quelli nuovi acquistati da che li aveva ordinati solo nel Settembre 2019 e consegnati solo ad Ottobre 2019 inoltrato, come risulta dalla mail del10/10/2019 ( doc.
8), di che si mostra dove viene illustrato il piano di consegna? Preciso che CP_2 non conosco le email, confermo l'inizio delle manutenzioni a luglio 2019, non so se ci C fosse un accordo in tal senso fra e . Non so quando abbia ordinato CP_1 CP_2 gli estintori ma ricordo che sono stati consegnati nel periodo ottobre 2020.
Vero che gli estintori obsoleti e da smaltire in numero di circa 1660, ritirati da
[...] nel corso delle manutenzioni, hanno occupato i locali all'aperto di CP_1 CP_1
[... per oltre un anno, precisamente dal Febbraio 2020, quando, sostanzialmente, si interrompevano i rapporti con prima con la richiesta di limitare le CP_2 manutenzioni a Toscana, Emilia Romagna ed Umbria, poi, successivamente, a tutte le altre regioni, al 9 Febbraio 2021, quando venivano ritirati in misura di 1660 da CP_2
[... tramite il corriere, come risulta dal documento di trasporto ( doc.16) che si mostra al teste? Confermo che gli estintori erano stati collocati nell'area aperta di ed CP_1 erano circa 1660 e lo so perché li ho imbancalati io;
ricordo anche che ci fu detto in magazzino che non dovevamo più fare alcune manutenzioni ma non so dire se si fossero ridotte a quelle tre regioni;
confermo che poi le manutenzioni sono cessate;
confermo che è poi venuta a ritirarli. Riconosco il doc. 16 che mi si mostra. Pt_2
Sì, è vero che l'occupazione dei locali all'aperto di impediva a questa CP_1 lo stoccaggio di materiale proprio, le manovre ed il parcheggio dei mezzi, nonché
l'esecuzione di diversi lavori di ristrutturazione e di riqualificazione degli spazi esterni e che tale situazione si è protratta per oltre un anno (Febbraio 2020 –Febbraio 2021).
Vero che ha confezionato i detti estintori da smaltire mediante CP_1
l'operazione di imbancalamento negli appositi cartoni allorchè dopo CP_2 molteplici solleciti, si era dimostrata disponibile a ritirarli, con trasporto a sue spese,
10 salvo poi rinviare la data del ritiro al 9/2/2021? Sì, non ho fatto io i solleciti, ma dall'ufficio ci dicevano che sarebbe venuta e noi preparavamo i bancali per il Pt_2 ritiro e invece rimanevano lì.
Sì è vero che detta operazione di confezionamento si è espletata per due volte in quanto, dopo averla effettuata, nell'imminenza del trasporto, ritardava l'invio del CP_2 corriere e, nelle more, a seguito di una precipitazione nevosa, la confezione degli estintori veniva danneggiata, tanto da dover essere ripetuta.
Vero che per le dette operazioni acquistava il materiale necessario come CP_1 risulta dalle fatture qui prodotte ( doc. ti 21 e 22) e che si mostrano al teste per ben due volte per le ragioni di cui al cap.9) e che, relativamente alla fattura doc. 21, gli importi relativi ai costi per l'acquisto del materiale per l'imballaggio ammontano ad Euro
284,00 e risultano evidenziati in azzurro, mentre gli importi della fattura doc. 22 si riferiscono integralmente all'acquisto per il materiale utilizzato per l'imballaggio?
Confermo l'acquisto del materiale;
non vedevo le fatture di acquisto ma direttamente il materiale che arrivava. Non conosco i costi del materiale.
Vero che presso la sede di vi sono ancora estintori su cui eseguire le CP_1 manutenzioni di proprietà IP già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592, come richiesto da con mail del 18/3/2020 (doc. 7 di CP_2 controparte) che si mostra;
Sì. Non conosco email su questo argomento. Credo che il numero di estintori sia quello in domanda perché sul piazzale ci sono parecchi bancali.
Sì è vero che sono stati, infatti, complessivamente confezionati da n. CP_1
3.509 estintori di cui una parte obsoleti da smaltire ed altra parte su cui eseguire le manutenzioni in attesa che fossero tutti ritirati da CP_2
Vero che una parte di estintori in numero di 1.660 da smaltire è già stata consegnata da a come risulta dal documento di trasporto già prodotto e CP_1 CP_2
C che si mostra (doc. 16), mentre di quelli su cui eseguire manutenzione di proprietà ne sono stati consegnati da a in numero di 257, come risulta CP_1 CP_2 dal documento di trasporto che si mostra (doc. 17)? Alla prima parte ho già risposto.
Confermo che 257 li ha ritirati;
riconosco il documento.
Sì è vero che le dette consegne si interrompevano nel Febbraio 2021 in quanto CP_2
[... non ha più provveduto ad inviare il corriere né per ritirare i propri estintori ancora presso né per consegnare i restanti estintori giacenti ancora presso i CP_1 punti vendita di proprietà di CP_1
Vero che vi sono ancora presso la sede di degli estintori da lavorare di CP_1
11 proprietà IP già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592?
Ho già risposto
Vero che tre dipendenti di Signori , CP_1 Persona_1 Parte_4
, sono stati impegnati in dette operazioni di confezionamento degli Parte_5 estintori per il trasporto sottraendo forza lavoro a stessa per n. 4 gg CP_1 lavorativi il cui costo complessivo secondo il contratto di lavoro ammonta ad Euro
418,00 al giorno, come risulta dallo specchietto dei costi e dall' estratto del libro unico del lavoro qui prodotti e (doc. ti 23, 24 e 25) che si mostrano? E' vero che sono stati impegnati tre addetti per quattro giorni, non ne conosco i costi.
E' vero che ci sono ancora estintori di proprietà di che si trovano presso i vari CP_1 punti vendita e che aveva lasciato come estintori di cortesia che le andavano CP_1 restituiti e quanti sono? Sì; non so dire quanti siano.
Vero che degli estintori di proprietà di concessi in prestito di cortesia, CP_1 collocati presso i vari punti vendita e che avrebbe dovuto restituire a CP_2 [...]
ne sono stati restituiti solo una parte e cioè in n. di 517, come risulta dai CP_1 documenti di trasporto (doc. ti 14 e 15)? Sì e riconosco i documenti.
Vero che molti di essi, precisamente in numero di 116 risultano, danneggiati e non di proprietà di ed, in particolare, sono stati consegnati n. 86 Estintori a CP_1 polvere da kg. 6 di proprietà danneggiati a seguito delle modalità di CP_1 confezionamento, n. 24 estintori da kg 06 non di proprietà, n. 04 estintori da kg 12 non di proprietà, n. 1 CO2 da kg 05 non di proprietà, n. 01 CO2 da kg 02 scorta di proprietà di Sì, li ho scaricati io e mi sono rifiutato di farlo perché erano CP_1 imbancatati in modo non conforme. Alla fine li abbiamo scaricati a mano con un altro magazziniere;
se fossero stati imbancalati come facevamo noi li avremmo scaricati con il muletto. I danni erano ammaccature per la maggior parte;
una parte degli estintori non erano nostri.
Vero che il trasporto di detti estintori da restituire a veniva eseguito con CP_1 il solo confezionamento degli stessi da parte di in sacchetti di plastica nera CP_2 generalmente utilizzati per i rifiuti? Sì, li avevano imbancalati dentro i sacchetti e poi incellofanati tanto che non capivamo cosa fossero.
Il testimone di parte opposta ha dichiarato: Tes_3
Sì è vero che le manutenzioni di cui ai canoni dal Giugno 2019 ad Ottobre 2019, sono state iniziate con un mese di ritardo in quanto la committente principale, CP_5
[...
[...] aveva ritardato la fornitura degli estintori su cui eseguire la manutenzione, di
[...] talchè, in assenza degli estintori, non potevano essere eseguite.
Vero che tali manutenzioni hanno, comunque, avuto inizio nel Luglio 2019 e, come da accordi con , come risulta dalla mail del 29/7/2020 ( doc. 8), erano state Pt_2 eseguite soltanto quelle presso i distributori dove non occorreva sostituire gli estintori C con quelli nuovi acquistati da che li aveva ordinati solo nel Settembre 2019 e consegnati solo ad Ottobre 2019 inoltrato, come risulta dalla mail del 10/10/2019 ( doc.
8), di che si mostra dove viene illustrato il piano di consegna? Sono email CP_2 in cui ero in copia conoscenza, anche nascosta (CCn) o che mi sono state inoltrate internamente. Confermo che ci era stato chiesto di fare le manutenzioni solo dove non c'era da sostituire l'estintore; avevamo sollecitato per poter pianificare il Pt_2 nostro lavore e aspettavamo questi estintori che sono arrivati solo ad ottobre, ma del
2019 non del 2020.
Vero che le manutenzioni eseguite presso i punti vendita fino a Settembre 2019 sono state n. 29, come si può evincere dal portale e dai documenti già in possesso di CP_2
[...
Sì, si evince sia dai documenti di che dai rapportini che abbiamo noi che Pt_2 sono firmati dai punti vendita e attestano le avvenute manutenzioni. Queste manutenzioni erano quelle ordinarie semestrali che non richiedevano la sostituzione dell'estintore secondo la normativa sulla sicurezza estintore. Ritengo che abbiamo fatto tutte le manutenzioni che si potevano fare senza sostituire gli estintori e nei punti vendita che risultavano aperti, infatti capita che i punti vendita (i distributori) possano essere chiusi per lavori di ristrutturazione o per cambio gestione.
Vero che gli estintori obsoleti e da smaltire in numero di circa 1660, ritirati da
[...] nel corso delle manutenzioni, hanno occupato i locali all'aperto di CP_1 CP_1
[... per oltre un anno, precisamente dal Febbraio 2020, quando, sostanzialmente, si interrompevano i rapporti con prima con la richiesta di limitare le CP_2 manutenzioni a Toscana, Emilia Romagna ed Umbria, poi, successivamente, a tutte le altre regioni, al 9 Febbraio 2021, quando venivano ritirati in misura di 1660 da CP_2
[... tramite il corriere, come risulta dal documento di trasporto ( doc.16) che si mostra al teste? Sì, abbiamo avuto il piazzale antistante il capannone saturo del materiale stoccato in attesa del ritiro per più di un anno. Confermo anche la proposta di riduzione dell'incarico che per forza di cose abbiamo accettato.
Vero che l'occupazione dei locali all'aperto di impediva a questa lo CP_1 stoccaggio di materiale proprio, le manovre ed il parcheggio dei mezzi, nonché
13 l'esecuzione di diversi lavori di ristrutturazione e di riqualificazione degli spazi esterni e che tale situazione si è protratta per oltre un anno (Febbraio 2020 –Febbraio 2021)?
Sì, noi ci siamo trasferiti in quella sede ad agosto 2019 e avevamo fatto dei lavori di riqualificazione degli immobili e avremmo dovuto asfaltare il piazzale ed avevamo intenzione di inserire tensostrutture esterne per stoccare il materiale al coperto;
poi ci siamo fermati nel chiedere i permessi al Comune, far fare perizie ecc perché il piazzale era occupato. Trattandosi di materiale da smaltire c'era anche il rischio di sanzioni perché lo smaltimento va fatto entro determinati termini.
Vero che ha confezionato i detti estintori da smaltire mediante CP_1
l'operazione di imbancalamento negli appositi cartoni allorchè dopo CP_2 molteplici solleciti, si era dimostrata disponibile a ritirarli, con trasporto a sue spese, salvo poi rinviare la data del ritiro al 9/2/2021? Sì, i solleciti sono state fatti dall'amministratore e il titolare . Il ritiro è avvenuto il 09.02.2021 come da Pt_2 documenti.
Vero che detta operazione di confezionamento si è espletata per due volte in quanto, dopo averla effettuata, nell'imminenza del trasporto, ritardava l'invio del CP_2 corriere e, nelle more, a seguito di una precipitazione nevosa, la confezione degli estintori veniva danneggiata, tanto da dover essere ripetuta? Sì, è stata fatta due se non tre volte.
Sì è vero che per le dette operazioni acquistava il materiale necessario CP_1 come risulta dalle fatture qui prodotte ( doc. ti 21 e 22) e che si mostrano al teste per ben due volte per le ragioni di cui al cap.9) e che, relativamente alla fattura doc. 21, gli importi relativi ai costi per l'acquisto del materiale per l'imballaggio ammontano ad
Euro 284,00 e risultano evidenziati in azzurro, mentre gli importi della fattura doc. 22 si riferiscono integralmente all'acquisto per il materiale utilizzato per l'imballaggio.
Vero che presso la sede di vi sono ancora estintori su cui eseguire le CP_1 manutenzioni di proprietà IP già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592, come richiesto da con mail del 18/3/2020 (doc. 7 di CP_2 controparte) che si mostra;
Confermo ed è una email che mi è stata girata internamente;
gli estintori sono dall'epoca (marzo 2020) pronti per il ritiro e già imbancalati e che occupano gli spazi esterni della nostra sede. Senz'altro il numero corrisponde perché abbiamo fatto dei conteggi. I bancali sono 20/25 circa nel nostro magazzino
Sì è vero che sono stati, infatti, complessivamente confezionati da n. CP_1
3.509 estintori di cui una parte obsoleti da smaltire ed altra parte su cui eseguire le
14 manutenzioni in attesa che fossero tutti ritirati da CP_2
Sì è vero che una parte di estintori in numero di 1.660 da smaltire è già stata consegnata da a come risulta dal documento di trasporto già prodotto e CP_1 CP_2
C che si mostra (doc. 16), mentre di quelli su cui eseguire manutenzione di proprietà ne sono stati consegnati da a in numero di 257, come risulta CP_1 CP_2 dal documento di trasporto che si mostra (doc. 17).
Vero che le dette consegne si interrompevano nel Febbraio 2021 in quanto CP_2 non ha più provveduto ad inviare il corriere né per ritirare i propri estintori ancora presso né per consegnare i restanti estintori giacenti ancora presso i CP_1 punti vendita di proprietà di Sì, a febbraio 2021 hanno ritirato solo CP_1 quelli obsoleti, ma erano pronti anche gli altri da marzo 2020 perché gli accordi via via presi e che risultano anche dalle email che mi sono state mostrate (doc. 8) erano che ad aprile 2020 venissero a ritirare i loro estintori e restituirci i nostri.
Vero che vi sono ancora presso la sede di degli estintori da lavorare di CP_1
C proprietà già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592?
Ho risposto.
Vero che tre dipendenti di Signori , CP_1 Persona_1 Parte_4
, sono stati impegnati in dette operazioni di confezionamento degli Parte_5 estintori per il trasporto sottraendo forza lavoro a stessa per n. 4 gg CP_1 lavorativi il cui costo complessivo secondo il contratto di lavoro ammonta ad Euro
418,00 al giorno, come risulta dallo specchietto dei costi e dall' estratto del libro unico del lavoro qui prodotti e (doc. ti 23, 24 e 25) che si mostrano? Viene mostrato solo il doc. 24 perché gli altri due non sono in atti Confermo l'impiego del personale come da domanda e confermo il costo giornaliero.
Vero che si era impegnata a rifondere i relativi costi di dette operazioni a CP_2 che, dunque, emetteva fattura di Euro 3.660,00, qui prodotta sub doc. CP_1
19 e che si mostra al teste? Sì, infatti abbiamo emesso una fattura che ad oggi non è stata saldata. Ricordo che c'è stata una corrispondenza fra i rispettivi legali e si era trovato questo accordo;
noi eravamo partiti da un'indicazione di costo assai più elevata poi avevamo accettato questa somma minore. Solo dopo questo accordo abbiamo emesso fattura. Precisamente l'accordo era sia sul costo da rimborsare che sul ritiro del materiale;
la fattura l'abbiamo emessa solo dopo il 9.2.2021 quando sono venuti a ritirare.
Vero che gli estintori su cui eseguire manutenzione dovevano essere consegnati a
15 senza che eseguisse manutenzione, come risulta dagli CP_2 CP_1 accordi inter partes documentati dallo scambio di mail già prodotto e che si mostra (doc.
7 di controparte)? Sì, confermo, come si legge al punto C della email del 19.03.2020.
E' vero che ci sono ancora estintori di proprietà di che si trovano presso i vari CP_1 punti vendita e che aveva lasciato come estintori di cortesia che le andavano CP_1 restituiti e quanti sono? Sì, sono circa 1800.
Vero che degli estintori di proprietà di concessi in prestito di cortesia, CP_1 collocati presso i vari punti vendita e che avrebbe dovuto restituire a CP_2 [...]
ne sono stati restituiti solo una parte e cioè in n. di 517, come risulta dai CP_1 documenti di trasporto (doc. ti 14 e 15)? Sì, però una parte non erano nostri e una parte erano nostri ma danneggiati per un totale di 100/120 estintori.
Vero che molti di essi, precisamente in numero di 116 risultano, danneggiati e non di proprietà di ed, in particolare, sono stati consegnati n. 86 Estintori a CP_1 polvere da kg. 6 di proprietà danneggiati a seguito delle modalità di CP_1 confezionamento, n. 24 estintori da kg 06 non di proprietà, n. 04 estintori da kg 12 non di proprietà, n. 1 CO2 da kg 05 non di proprietà, n. 01 CO2 da kg 02 scorta di proprietà di Ho già risposto, ma aggiungo che da quello che abbiamo visto in CP_1 fase di scarico merce i danneggiamenti sono stati dovuti all'imbancalamento che non rispettava le regole di sicurezza, ad esempio erano insieme estintori a polvere insieme a bombole a pressione. Appena hanno aperto le sponde del camion hanno bloccato tutto perché gli estintori scivolavano addosso alle persone;
mi hanno chiamata ed ero presente personalmente. Ci sono state molte difficoltà a fare lo scarico. E' tutto documentato con video e foto mandate anche a e a nostro chiedendole Pt_2 Pt_6 di non mandare più carichi in quelle condizioni, per un discorso di rischio alla salute e sicurezza delle persone. Preciso che era la ditta che è subentrata a fare le Pt_6 manutenzioni al posto nostro e che aveva mandato al posto del corriere a fare Pt_2 la consegna.
Sì è vero che il trasporto di detti estintori da restituire a veniva eseguito CP_1 con il solo confezionamento degli stessi da parte di in sacchetti di plastica CP_2 nera generalmente utilizzati per i rifiuti.
Il testimone di parte opponente ha dichiarato: Tes_4
Vero che in data 01.06.2020 e in data 08.02.2021 la Veronese Technology S.r.l. è stata incaricata da di ritirare presso le sedi operative di gli CP_2 Controparte_1
16 C estintori aveva ritirato presso i punti vendita (come da foto e Pt_7 CP_1 documenti che le si mostrano (all. n 18, 19): So che nel magazzino di sono stati Pt_6 stoccati per diverso tempo, non so quanto, degli estintori che aveva ritirato Pt_6 dalla e non so se l'avesse fatto su incarico di . Preciso che CP_1 Pt_2 Pt_6
è la ditta che ha fatto la manutenzione degli estintori subentrando a fino CP_1 al 31.07.2021; preciso anche che non ha potuto usare questi estintori che ha Pt_6 ritirato perché non più utilizzabili. I DDT che mi si mostrano (doc. 18) li avevo visti ma non li ho mai guardati perché non era il mio lavoro. delle foto (all. 19) nulla so dire.
Vero che come da foto che Le si mostrano (all.19), Ella ha verificato che gli estintori IP sopra ritirati presso sono risultati inutilizzabili: privi dell'attività di CP_1 rigenerazione, revisione e collaudo? No, li vedo ora per la prima volta in foto ADR
Preciso che io ricevevo le email dai distributori che mi dicevano che andavano fatte le manutenzioni degli estintori;
allora scrivevo a dicendo che andavano lavorati Pt_6 un certo numero di estintori e la persona con cui mi interfacciavo mi ha risposto che gli estintori che avevano ritirato da non si potevano utilizzare. Si era creato CP_1 questo problema. Preciso che mi diceva che avrebbe dovuto utilizzare la sua Pt_6 scorta di estintori per soddisfare la richiesta. Non so dire per quale causa gli estintori non fossero utilizzabili se per danni o per mancata rigenerazione o simili.
Sì è vero che le manutenzioni di cui ai canoni dal Giugno 2019 ad Ottobre 2019, sono state iniziate con un mese di ritardo in quanto la committente principale, CP_4
aveva ritardato la fornitura degli estintori su cui eseguire la manutenzione, di
[...] talchè, in assenza degli estintori, non potevano essere eseguite.
Vero che le manutenzioni eseguite presso i punti vendita fino a Settembre 2019 sono state n. 29, come si può evincere dal portale e dai documenti già in possesso di CP_2
[...
Di preciso non so il numero, ma so che ce n'erano di fatte e di non fatte.
E', invece, inammissibile la domanda afferente alla “reconventio reconventionis” avanzata dalla opposta.
Sul punto, questo giudice onorario ha inteso aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la reconventio reconventionis deve strettamente dipendere dal titolo dedotto in causa (rectius, monitorio).
Nel caso in esame tale domanda è inammissibile in quanto afferente alla richiesta di risarcimento del danno derivante dal deposito degli estintori non ritirati e, pertanto, si pone al di fuori del monitorio e del rapporto di subappalto del 30.10.18. Tale
17 inammissibilità è correlata al divieto di ampliamento del thema decidendum (fra multis,
v. SSUU 26128/10 e Cass. 25598/11).
La predetta domanda è apparsa, in ogni caso, infondata:
Se la prestazione di ritiro degli estintori è qualificabile come accessoria rispetto alle prestazioni principali poste a carico del contraente appare evidente che, in questo caso, il noto principio in tema dell'onere della prova (Cass. SSUU 13533/01) non potrà predicarsi in tema di prova del danno.
Sul punto, questo giudice onorario ha inteso aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la società opposta aveva l'onere di provare, in modo concreto e analitico, il pregiudizio subito che, invece, in atti non risulta acquisito (v. Cass. 21140/07).
Quanto, infine, all'illecito processuale invocato dalla società opposta ex art. 96, comma
2° e 3° c.p.c. occorre soffermarsi sul seguente distinguo.
Il comma secondo di cui alla invocata responsabilità aggravata è apparso estraneo rispetto alla disamina fattuale che ha contraddistinto la lite:
Manca, infatti, il substrato necessario ai fini della configurabilità del comma secondo della predetta norma, giacchè esso sussiste soltanto se, in aggiunta alla dimostrazione dell'elemento soggettivo della colpa lieve, risulti provato anche l'elemento oggettivo afferente alla inesistenza del diritto derivante da un provvedimento cautelare ovvero è stata trascritta domanda giudiziale ovvero è stata iscritta ipoteca giudiziale ovvero l'esecuzione forzata è stata iniziata e/o proseguita.
Il comma terzo dell'art. 96 c.p.c. contempla la diversa ipotesi che, esclusa nel caso in scrutinio e a differenza dei primi due commi di detta norma, è rilevabile “ex officio” cioè prescinde da una specifica domanda di parte ed anche dalla dimostrazione di uno specifico pregiudizio richiedendo unicamente la sussumibilità della condotta della controparte nel novero della “mala fede o della colpa grave” cioè in caso di violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe dovuto facilmente avvertire la controparte circa il grado di infondatezza o inammissibilità delle proprie domande.
Il che, nel caso di cui si tratta, è stato escluso in radice:
l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si è rivelata semplicemente infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (v. Cass. 3376/16
e Cass. 21570/10).
18 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa della società opposta ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori medi di cui al nuovo regime tariffario per via della completezza istruttoria e della consequenziale manifesta fondatezza delle ragioni della parte opposta e, dunque, con aumento del 33% ex art. 4, comma 8 di dette tariffe.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario VI SS Di OR, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 1663/2020 emesso il 15.10.20
e, per l'effetto,
CONDANNA parte opponente al pagamento dei compensi di Parte_1 avvocato, in favore della società opposta Controparte_1 che liquida in € 6.700,00 (in aggiunta al 15% TF, iva e cap) oltre € 300,00 per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 5 novembre 2025
Il giudice onorario
VI SS Di OR
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario VI SS Di OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 5172/2020 R.G.
promossa da
C.F. ) difesa dall'avv. VOSSI PIERLUIGI con Parte_1 P.IVA_1 domicilio digitale elettivamente indicato in atti
OPPONENTE
Contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. CARBONARO MARIA CARMELA e dell'avv. CALVIERI GIANLUCA con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
L'opponente ha precisato le conclusioni sulla base di quanto richiesto con prima memoria ex art. 183, c. 6° c.p.c..
L'opposta ha precisato le conclusioni con richiamo a quanto formulato con comparsa costitutiva.
1 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 21.11.20 con cui la ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1663/2020 emesso il 15.10.20 Pt_2 in favore della società per l'importo di € 30.920,14 oltre accessori e compensi CP_1 di monitorio sulla base delle fatture e del relativo contratto di subappalto datato 30 ottobre
2018.
Con tale atto, la società opponente ha formulato le seguenti domande:
“Nel merito, in via principale: -accertare la veridicità di quanto eccepito e documentato nei motivi sub. I-II-III dall'opponente e revocare ed annullare conseguentemente il decreto opposto perché illegittimo, infondato ed ingiusto. Con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno procedimento. Nel merito, in via riconvenzionale -accertare e dichiarare il diritto di in ragione di quanto dedotto e documentato nei Parte_1 motivi sub.I-II-III, di veder ripetuto, nei confronti di Controparte_1
il pagamento di € 33.395,38 erroneamente e in buona fede effettuato nei confronti
[...] di quest'ultima per prestazioni lavorative mai effettuate di cui alle fatture n.1577 del
09/08/19 € 6.799,53 (canone giugno 2019), n.1791 del 18/09/19 € 6.595,71 (canone luglio
2019), n.2051 del 17/10/19 € 6.823,68 (canone agosto 2019), n.2303 del 20/11/19 €
6.590,88 (canone settembre 2019), n.2450 del 20/12/19 € 6.585,58 (canone ottobre 2019);
-accertare e dichiarare , ai sensi degli artt. 1241 c.c. e ss la compensazione del credito maturato da nei confronti di pari Parte_1 Controparte_1
a € 33.395,38 con quello vantato da quest'ultima nei confronti dell'odierna opponente tramite il D.I. opposto pari a € 30.920,14; condannare, per l'effetto,
[...]
al pagamento della residuale differenza derivante dalla Controparte_1 compensazione pari a € 2.475,24 in favore di Vinte le spese”. Parte_1
L'udienza prefissata in citazione è stata differita dal Giudice dr.ssa S. Di Maria -ex art. 168- bis, c. 5° c.p.c- al successivo 25.5.21.
Con tempestiva comparsa costitutiva del 24.7.21 l'opposa ha formulato le CP_1 seguenti richieste:
2 “nel merito in via principale: respingere le domande tutte formulate da attrice CP_2 in opposizione, perché infondate in fatto e diritto, e, conseguentemente, quindi, rigettare in toto l'opposizione ex adverso proposta al decreto ingiuntivo, n. 1663/2020, emesso dal
Tribunale di Perugia il 15/10/2020, RG 4221/20/2020, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1663/2020, emesso dal Tribunale di Perugia il 15/10/2020,
RG 4221/2020, con ogni consequenziale pronuncia di legge, e/o, comunque, dichiarare tenuta e condannare, in ogni caso, a qualunque titolo, l'attrice in opposizione, a corrispondere alla convenuta opposta la somma di Euro 30.920,14, oltre interessi, come in decreto ingiuntivo e spese di procedimento e spese tutte di procedimento;
sempre in via principale, ed anche in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
1663/2020, emesso dal Tribunale di Perugia il 15/10/2020, RG 4221/2020, accertare e dichiarare che alla convenuta opposta sono dovute le somme tutte liquidate nel decreto ingiuntivo opposto n. 1663/2020, emesso dal Tribunale di Perugia il 15/10/2020, RG
4221/2020, oltre interessi e spese del relativo procedimento e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento delle dette somme CP_2 alla convenuta opposta;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che in conseguenza dello stazionamento degli estintori da smaltire e non ritirati da nei locali di CP_2
a questa ne è derivato un danno quantificato in Euro 6.000,00 ( seimila), CP_1
e/o in quello meglio visto, nonché che in conseguenza della mancata consegna degli estintori di proprietà di in numero di 1.390 a questa è derivato un danno CP_1 pari ad Euro 38.000,00 conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento della somma di Euro 44.000,00 e/o in quella meglio vista, CP_2 accertare e dichiarare che a è dovuto il corrispettivo per l'attività di CP_1 predisposizione degli estintori per il trasporto in ragione di Euro 5.000,00 e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della detta somma CP_2
e/o in quella meglio vista a favore della convenuta opposta, quindi, in totale alla somma di Euro 51.000,00 e/o in quella meglio vista che verrà quantificata in corso di causa sempre in via riconvenzionale e/o come meglio: condannare ex art. 96 cpc, commi 2 e 3,
l'opponente vista la temerarietà e la pretestuosità dell'opposizione introdotta. Vinte le spese”.
A seguito della prima udienza di comparizione e di trattazione il Giudice dr.ssa S. Di Maria ha munito il monitorio della clausola di provvisoria esecuzione ed ha concesso, in favore delle parti, il triplo termine ex art. 183, co. 6° c.p.c..
3 Con ordinanza del 3.2.22 sono state ammesse le prove orali articolate dai contendenti ad esclusione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 28.4.22 sono stati escussi i testimoni e Tes_1 Tes_2 Tes_3 per l'opposta e per l'opponente. Tes_4 Tes_5
In seno a tale udienza la Giudice dr.ssa S. Di Maria -ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria- ha reputato la causa matura per la decisione fissando udienza per la precisazione delle conclusioni per il successivo 5.1.23.
A seguito dell'attribuzione dell'odierno fascicolo a questo giudice onorario è stata disposta, ex officio, la modifica della predetta ordinanza ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio libero delle parti (ex art. 117 c.p.c.).
Ha fatto seguito il rinvio richiesto dalle parti per trattative il cui esito negativo ha dato luogo alla fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.6.25 le parti hanno formulato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini concessi in favore delle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1656 c.c. in materia di subappalto privato -conchiuso dai contendenti in data 30 ottobre 2018 (v. doc.1 comp. cost.)- con estensione delle stesse norme riconducibili al contratto di appalto di cui agli artt. 1655-1677 c.c. avente ad oggetto l'esecuzione, l'installazione e la manutenzione di presidi antincendio presso gli impianti di cui all'elenco dei punti vendita indicati dai contraenti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente-debitore (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale.
L'opposto-creditore (convenuto in senso formale) è, invece, attore in senso sostanziale.
Da ciò discende il consequenziale corollario in base al quale la parte opposta soggiace al doveroso onere assertivo e probatorio attinente ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
La premessa che precede è stata posta a fondamento della odierna decisione sulla base, altresì, dei riscontri afferenti alla fase istruttoria il cui esito ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di infondatezza dell'atto di opposizione.
4 L'azione dell'opponente ha avuto di mira il conseguimento della ripetizione di quanto versato (ex art. 2033 c.c.) ovvero la compensazione (ex art. 1241 c.c.) tra le somme ingiunte e quelle erroneamente pagate a in conseguenza dei pagamenti CP_1 asseritamente corrisposti dalla opponente, in favore della opposta, in modo erroneo ovvero automatizzato tra cui i canoni dal mese di giugno sino ad ottobre dell'anno 2019.
L'opponente, eziandio, ha addotto l'inadempimento di in ordine alle CP_1 prestazioni di rigenerazione e smaltimento degli estintori ed ha allegato la mancanza di prova circa la predetta attività di manutenzione e di smaltimento degli estintori obsoleti C di proprietà di .
Contorsioni logiche che, incuneate nel riscontro probatorio, subiscono un effetto diverso il cui contenuto imprime e dà alle deduzioni di parte opponente un unico risultato assimilabile alla infondatezza tanto più che il risultato sperato dall'opponente non dà luogo all'ipotizzato torto contrattuale (ex art. 1218 c.c.) per le argomentazioni di seguito riportate.
L'erosione della tesi difensiva della opponente-debitrice è data, infatti, dal contrappeso probatoriamente connesso alla fondatezza delle proposizioni della opposta-creditrice.
In rango probatorio è emerso quanto segue:
• le manutenzioni iniziarono nel mese di luglio 2019 (v. email 29/7/2020);
• nessun addebito è imputabile alla parte opposta, giacchè la corrispondenza scambiata con la parte opponente ha consentito di mettere in luce che i ritardi nell'esecuzioni delle manutenzioni erano addebitabili ai differimenti nelle forniture da parte della committente principale ossia della diversa società IP. Tale circostanza è comprovata dal documento numero otto di parte opponente dal C quale si evince che il ritardo nelle manutenzioni era addebitabile a fornitore degli estintori (v. mail 9.9.19) (v., in aggiunta, testimonianze di seguito trascritte:
e ; Tes_2 Tes_3 Tes_4
C
• i pagamenti di a avvenivano solo dopo che , per la CP_2 CP_1 stessa attività, aveva pagato CP_2
5 • i canoni ingiustamente contestati sono stati specificatamente autorizzati, giusta l'elenco autorizzativo di cui alle email unite al fascicolo monitorio e, poi, riprodotto dalla opposta con il documento numero uno affoliato alla comparsa costitutiva;
• non sussiste ritardo imputabile alla opposta in quanto è provata l'incidenza della C condotta di nella mancata tempestiva fornitura degli estintori;
• inoltre, i canoni da Giugno ad Ottobre 2019 impediscono la chiesta compensazione in quanto l'operazione di dare-avere era già stata eseguita con i canoni di Febbraio, Marzo ed Aprile 2020.
La concessione della provvisoria esecuzione del monitorio si è allinenata al riscontro probatorio di tipo documentale ed anche testimoniale di cui alla rassegna di seguito indicata.
Il riscontro probatorio è stato favorevole alla parte opposta in ragione delle dichiarazioni Cont rese dai testimoni introdotti dai contendenti e, persino, di quelli indicati dalla opponente-debitrice le cui risposte hanno giovato alla controparte fino al punto di erodere la prosecuzione della fase istruttoria per effetto dell'epilogo di cui alla ordinanza del 28.4.22 a mezzo della quale il medesimo giudicante ha smesso di ascoltare gli altri testimoni ed ha condotto i contendenti direttamente all'udienza volta alla precisazione delle conclusioni.
In sostanza, il quadro probatorio che è emerso ha caducato gli effetti sottesi dai motivi descritti sub I-II-III del libello introduttivo della società opponente.
In rango probatorio è emerso, sia in via documentale che in sede di prova orale,
l'incontrovertibile verità fattuale testè punteggiata e ciò in aperta contrapposizione con le ragioni addotte dalla parte opponente.
Prima fra tutte la corretta esecuzione del contratto di subappalto del 20.10.18.
L'esecuzione dell'accordo ha fatto sì che gli importi, oggetto delle rispettive fatture, peraltro, trascritti nel monitorio coincidessero con i rispettivi pagamenti in ragione della previa autorizzazione da parte della comprovata da specifica mail Controparte_2 allegata a ciascuno dei documenti contabili di cui all'estratto unito al fascicolo del decreto ingiuntivo n. 1663/20.
Sul rilievo probatorio delle email-autorizzative dei pagamenti oggetto di fatturazione
6 occorre osservare che l'email, di per sè considerata, è atto non singolarmente contestato e, pertanto, ogni singola email fa piena prova del suo contenuto come ha confermato, di recente, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 14046/24).
Le fatturazioni-autorizzate dalle prevenitive email sono state allegate sia al fascicolo del monitorio che al doc.1 della comparsa costitutiva della opposta-creditrice.
Le prove orali hanno, inoltre, messo in luce aspetti fattuali peculiari dell'avvicendamento del rapporto commerciale scatutito dal surrichiamato contratto di subappalto con il risultato doppiamente orientato verso il rigetto della opposizione e, dunque, per la conferma integrale del monitorio ingiustamente opposto.
Il testimone i parte opposta ha dichiarato: Tes_1
Sì, è vero che tali manutenzioni hanno, comunque, avuto inizio nel Luglio 2019 e, come da accordi con , come risulta dalla mail del 29/7/2020 (doc. 8), erano state Pt_2 eseguite soltanto quelle presso i distributori dove non occorreva sostituire gli estintori C con quelli nuovi acquistati da che li aveva ordinati solo nel Settembre 2019 e consegnati solo ad Ottobre 2019 inoltrato, come risulta dalla mail del10/10/2019 ( doc.
8), di che si mostra dove viene illustrato il piano di consegna. Non sono a CP_2 conoscenza delle email. Non so rispondere con esattezza rispetto alle date. Ricordo che a noi gli estintori sono arrivati in ritardo e finché non ci sono arrivati non siamo potuti C andare a metterli. Mi sembra che fossero gli estintori di ma non ne sono sicuro al
100%. Non ricordo se abbiamo fatto le manutenzioni presso i luoghi dove non dovevamo portare estintori.
Ricordo che gli estintori che erano tanti (penso 25 bancali) anche se non so riferire il numero esatto hanno occupato i locali all'aperto per più di un anno. Non so rispondere sulla limitazione alle tre regioni degli incarichi né sull'interruzione del rapporto. Il documento di trasporto (n. 15) non è conferente con la domanda. Ricordo che Pt_3 ha ritirato gli estintori e ci deve essere un qualche documento che lo attesta;
non so dire la data.
Sì, è vero che l'occupazione dei locali all'aperto di impediva a questa CP_1 lo stoccaggio di materiale proprio, le manovre ed il parcheggio dei mezzi, nonché
l'esecuzione di diversi lavori di ristrutturazione e di riqualificazione degli spazi esterni e che tale situazione si è protratta per oltre un anno (Febbraio 2020 –Febbraio 2021).
Vero che ha confezionato i detti estintori da smaltire mediante CP_1
7 l'operazione di imbancalamento negli appositi cartoni allorchè dopo CP_2 molteplici solleciti, si era dimostrata disponibile a ritirarli, con trasporto a sue spese, salvo poi rinviare la data del ritiro al 9/2/2021? Ricordo che abbiamo dovuto imballarli e che ci ha creato disagio perché erano tanti colli. Ricordo i solleciti a , non so Pt_2 dire se aveva detto che sarebbe venuta a ritirarli col suo corriere. Non so Pt_2 confermare la data esatta del ritiro che mi sembra sia avvenuto tutto in una sola volta.
A correzione del capitolo 6, fa presente che il ddt a cui si riferisce la domanda è quello allegato con il n. 16 che viene esibito al testimone: Confermo che il documento che mi si mostra riguarda gli estintori che abbiamo restituito e che abbiamo imbancalato più volte;
delle tre pagine le ultime due sono quelle che compilavamo noi dal magazzino mentre la prima è il documento emesso dall'amministrazione.
Vero che detta operazione di confezionamento si è espletata per due volte in quanto, dopo averla effettuata, nell'imminenza del trasporto, ritardava l'invio del CP_2 corriere e, nelle more, a seguito di una precipitazione nevosa, la confezione degli estintori veniva danneggiata, tanto da dover essere ripetuta? Sì, ricordo che abbiamo fatto questo lavoro in aggiunta a quello ordinario.
Vero che per le dette operazioni acquistava il materiale necessario come CP_1 risulta dalle fatture qui prodotte ( doc. ti 21 e 22) e che si mostrano al teste per ben due volte per le ragioni di cui al cap.9) e che, relativamente alla fattura doc. 21, gli importi relativi ai costi per l'acquisto del materiale per l'imballaggio ammontano ad Euro
284,00 e risultano evidenziati in azzurro, mentre gli importi della fattura doc. 22 si riferiscono integralmente all'acquisto per il materiale utilizzato per l'imballaggio? Sì, ricordo che abbiamo acquistato il materiale di imballaggio indicato nelle fatture. Non so dire dei prezzi perché delle fatture di acquisto non mi occupavo io.
Vero che presso la sede di vi sono ancora estintori su cui eseguire le CP_1 manutenzioni di proprietà IP già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592, come richiesto da con mail del 18/3/2020 (doc. 7 di CP_2 controparte) che si mostra? Ancora oggi ci sono gli estintori e sono 20/25 colli che più
o meno corrispondono alla cifra indicata in domanda;
sono sicuramente più di 20 colli.
A me è stato indicato di non lavorarli e quindi sono fermi lì ad occupare spazio. So che
è stato chiesto a di venirli a ritirare ma non mi sono occupato io della email. Pt_2
Vero che una parte di estintori in numero di 1.660 da smaltire è già stata consegnata da a come risulta dal documento di trasporto già prodotto e CP_1 CP_2 che si mostra (doc. 16), mentre di quelli su cui eseguire manutenzione di proprietà IP
8 ne sono stati consegnati da a in numero di 257, come risulta CP_1 CP_2 dal documento di trasporto che si mostra (doc. 17)? Alla prima parte della domanda ho già risposto. Quanto ai 257 estintori non so rispondere.
Vero che vi sono ancora presso la sede di degli estintori da lavorare di CP_1
C proprietà già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592?
Sì, confermo che sono estintori che ho avuto la direttiva di non lavorare e che deve venire a ritirare. Pt_2
Vero che tre dipendenti di Signori , CP_1 Persona_1 Parte_4
, sono stati impegnati in dette operazioni di confezionamento degli Parte_5 estintori per il trasporto sottraendo forza lavoro a stessa per n. 4 gg CP_1 lavorativi il cui costo complessivo secondo il contratto di lavoro ammonta ad Euro
418,00 al giorno, come risulta dallo specchietto dei costi e dall' estratto del libro unico del lavoro qui prodotti e (doc. ti 23, 24 e 25) che si mostrano? E' vero che sono state impegnate 3 persone per 4 giorni, ma nulla so sul costo.
Preciso che ci sono estintori di proprietà che non ci sono più tornati indietro e non CP_1 so dove siano;
non so nemmeno quanti siano, ma sono tanti Vero che degli estintori di proprietà di concessi in prestito di cortesia, collocati presso i vari punti CP_1 vendita e che avrebbe dovuto restituire a ne sono stati CP_2 CP_1 restituiti solo una parte e cioè in n. di 517, come risulta dai documenti di trasporto (doc. ti 14 e 15)? Una parte ci è stata restituita e riconosco i documenti con cui ci sono stati restituiti.
Vero che molti di essi, precisamente in numero di 116 risultano, danneggiati e non di proprietà di ed, in particolare, sono stati consegnati n. 86 Estintori a CP_1 polvere da kg. 6 di proprietà danneggiati a seguito delle modalità di CP_1 confezionamento, n. 24 estintori da kg 06 non di proprietà, n. 04 estintori da kg 12 non di proprietà, n. 1 CO2 da kg 05 non di proprietà, n. 01 CO2 da kg 02 scorta di proprietà di Sì, ma non ricordo i numeri precisi però ricordo che li abbiamo CP_1 contati. ADR preciso che se non erro ci sono arrivati imbancalati in pessime condizioni;
i danneggiamenti sono di vario tipo (valvola rotta o ammaccature o decalcomanie strappate) e non permettono di utilizzarli.
Vero che il trasporto di detti estintori da restituire a veniva eseguito con CP_1 il solo confezionamento degli stessi da parte di in sacchetti di plastica nera CP_2 generalmente utilizzati per i rifiuti? Sì. Con molta pericolosità di scarico. Ricordo che è stato un problema scaricarli dal camion.
9 Il testimone i parte opposta ha dichiarato: Tes_2
Sì è vero che le manutenzioni di cui ai canoni dal Giugno 2019 ad Ottobre 2019, sono state iniziate con un mese di ritardo in quanto la committente principale, CP_4
aveva ritardato la fornitura degli estintori su cui eseguire la manutenzione, di
[...] talchè, in assenza degli estintori, non potevano essere eseguite.
Vero che tali manutenzioni hanno, comunque, avuto inizio nel Luglio 2019 e, come da accordi con , come risulta dalla mail del 29/7/2020 ( doc. 8), erano state Pt_2 eseguite soltanto quelle presso i distributori dove non occorreva sostituire gli estintori C con quelli nuovi acquistati da che li aveva ordinati solo nel Settembre 2019 e consegnati solo ad Ottobre 2019 inoltrato, come risulta dalla mail del10/10/2019 ( doc.
8), di che si mostra dove viene illustrato il piano di consegna? Preciso che CP_2 non conosco le email, confermo l'inizio delle manutenzioni a luglio 2019, non so se ci C fosse un accordo in tal senso fra e . Non so quando abbia ordinato CP_1 CP_2 gli estintori ma ricordo che sono stati consegnati nel periodo ottobre 2020.
Vero che gli estintori obsoleti e da smaltire in numero di circa 1660, ritirati da
[...] nel corso delle manutenzioni, hanno occupato i locali all'aperto di CP_1 CP_1
[... per oltre un anno, precisamente dal Febbraio 2020, quando, sostanzialmente, si interrompevano i rapporti con prima con la richiesta di limitare le CP_2 manutenzioni a Toscana, Emilia Romagna ed Umbria, poi, successivamente, a tutte le altre regioni, al 9 Febbraio 2021, quando venivano ritirati in misura di 1660 da CP_2
[... tramite il corriere, come risulta dal documento di trasporto ( doc.16) che si mostra al teste? Confermo che gli estintori erano stati collocati nell'area aperta di ed CP_1 erano circa 1660 e lo so perché li ho imbancalati io;
ricordo anche che ci fu detto in magazzino che non dovevamo più fare alcune manutenzioni ma non so dire se si fossero ridotte a quelle tre regioni;
confermo che poi le manutenzioni sono cessate;
confermo che è poi venuta a ritirarli. Riconosco il doc. 16 che mi si mostra. Pt_2
Sì, è vero che l'occupazione dei locali all'aperto di impediva a questa CP_1 lo stoccaggio di materiale proprio, le manovre ed il parcheggio dei mezzi, nonché
l'esecuzione di diversi lavori di ristrutturazione e di riqualificazione degli spazi esterni e che tale situazione si è protratta per oltre un anno (Febbraio 2020 –Febbraio 2021).
Vero che ha confezionato i detti estintori da smaltire mediante CP_1
l'operazione di imbancalamento negli appositi cartoni allorchè dopo CP_2 molteplici solleciti, si era dimostrata disponibile a ritirarli, con trasporto a sue spese,
10 salvo poi rinviare la data del ritiro al 9/2/2021? Sì, non ho fatto io i solleciti, ma dall'ufficio ci dicevano che sarebbe venuta e noi preparavamo i bancali per il Pt_2 ritiro e invece rimanevano lì.
Sì è vero che detta operazione di confezionamento si è espletata per due volte in quanto, dopo averla effettuata, nell'imminenza del trasporto, ritardava l'invio del CP_2 corriere e, nelle more, a seguito di una precipitazione nevosa, la confezione degli estintori veniva danneggiata, tanto da dover essere ripetuta.
Vero che per le dette operazioni acquistava il materiale necessario come CP_1 risulta dalle fatture qui prodotte ( doc. ti 21 e 22) e che si mostrano al teste per ben due volte per le ragioni di cui al cap.9) e che, relativamente alla fattura doc. 21, gli importi relativi ai costi per l'acquisto del materiale per l'imballaggio ammontano ad Euro
284,00 e risultano evidenziati in azzurro, mentre gli importi della fattura doc. 22 si riferiscono integralmente all'acquisto per il materiale utilizzato per l'imballaggio?
Confermo l'acquisto del materiale;
non vedevo le fatture di acquisto ma direttamente il materiale che arrivava. Non conosco i costi del materiale.
Vero che presso la sede di vi sono ancora estintori su cui eseguire le CP_1 manutenzioni di proprietà IP già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592, come richiesto da con mail del 18/3/2020 (doc. 7 di CP_2 controparte) che si mostra;
Sì. Non conosco email su questo argomento. Credo che il numero di estintori sia quello in domanda perché sul piazzale ci sono parecchi bancali.
Sì è vero che sono stati, infatti, complessivamente confezionati da n. CP_1
3.509 estintori di cui una parte obsoleti da smaltire ed altra parte su cui eseguire le manutenzioni in attesa che fossero tutti ritirati da CP_2
Vero che una parte di estintori in numero di 1.660 da smaltire è già stata consegnata da a come risulta dal documento di trasporto già prodotto e CP_1 CP_2
C che si mostra (doc. 16), mentre di quelli su cui eseguire manutenzione di proprietà ne sono stati consegnati da a in numero di 257, come risulta CP_1 CP_2 dal documento di trasporto che si mostra (doc. 17)? Alla prima parte ho già risposto.
Confermo che 257 li ha ritirati;
riconosco il documento.
Sì è vero che le dette consegne si interrompevano nel Febbraio 2021 in quanto CP_2
[... non ha più provveduto ad inviare il corriere né per ritirare i propri estintori ancora presso né per consegnare i restanti estintori giacenti ancora presso i CP_1 punti vendita di proprietà di CP_1
Vero che vi sono ancora presso la sede di degli estintori da lavorare di CP_1
11 proprietà IP già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592?
Ho già risposto
Vero che tre dipendenti di Signori , CP_1 Persona_1 Parte_4
, sono stati impegnati in dette operazioni di confezionamento degli Parte_5 estintori per il trasporto sottraendo forza lavoro a stessa per n. 4 gg CP_1 lavorativi il cui costo complessivo secondo il contratto di lavoro ammonta ad Euro
418,00 al giorno, come risulta dallo specchietto dei costi e dall' estratto del libro unico del lavoro qui prodotti e (doc. ti 23, 24 e 25) che si mostrano? E' vero che sono stati impegnati tre addetti per quattro giorni, non ne conosco i costi.
E' vero che ci sono ancora estintori di proprietà di che si trovano presso i vari CP_1 punti vendita e che aveva lasciato come estintori di cortesia che le andavano CP_1 restituiti e quanti sono? Sì; non so dire quanti siano.
Vero che degli estintori di proprietà di concessi in prestito di cortesia, CP_1 collocati presso i vari punti vendita e che avrebbe dovuto restituire a CP_2 [...]
ne sono stati restituiti solo una parte e cioè in n. di 517, come risulta dai CP_1 documenti di trasporto (doc. ti 14 e 15)? Sì e riconosco i documenti.
Vero che molti di essi, precisamente in numero di 116 risultano, danneggiati e non di proprietà di ed, in particolare, sono stati consegnati n. 86 Estintori a CP_1 polvere da kg. 6 di proprietà danneggiati a seguito delle modalità di CP_1 confezionamento, n. 24 estintori da kg 06 non di proprietà, n. 04 estintori da kg 12 non di proprietà, n. 1 CO2 da kg 05 non di proprietà, n. 01 CO2 da kg 02 scorta di proprietà di Sì, li ho scaricati io e mi sono rifiutato di farlo perché erano CP_1 imbancatati in modo non conforme. Alla fine li abbiamo scaricati a mano con un altro magazziniere;
se fossero stati imbancalati come facevamo noi li avremmo scaricati con il muletto. I danni erano ammaccature per la maggior parte;
una parte degli estintori non erano nostri.
Vero che il trasporto di detti estintori da restituire a veniva eseguito con CP_1 il solo confezionamento degli stessi da parte di in sacchetti di plastica nera CP_2 generalmente utilizzati per i rifiuti? Sì, li avevano imbancalati dentro i sacchetti e poi incellofanati tanto che non capivamo cosa fossero.
Il testimone di parte opposta ha dichiarato: Tes_3
Sì è vero che le manutenzioni di cui ai canoni dal Giugno 2019 ad Ottobre 2019, sono state iniziate con un mese di ritardo in quanto la committente principale, CP_5
[...
[...] aveva ritardato la fornitura degli estintori su cui eseguire la manutenzione, di
[...] talchè, in assenza degli estintori, non potevano essere eseguite.
Vero che tali manutenzioni hanno, comunque, avuto inizio nel Luglio 2019 e, come da accordi con , come risulta dalla mail del 29/7/2020 ( doc. 8), erano state Pt_2 eseguite soltanto quelle presso i distributori dove non occorreva sostituire gli estintori C con quelli nuovi acquistati da che li aveva ordinati solo nel Settembre 2019 e consegnati solo ad Ottobre 2019 inoltrato, come risulta dalla mail del 10/10/2019 ( doc.
8), di che si mostra dove viene illustrato il piano di consegna? Sono email CP_2 in cui ero in copia conoscenza, anche nascosta (CCn) o che mi sono state inoltrate internamente. Confermo che ci era stato chiesto di fare le manutenzioni solo dove non c'era da sostituire l'estintore; avevamo sollecitato per poter pianificare il Pt_2 nostro lavore e aspettavamo questi estintori che sono arrivati solo ad ottobre, ma del
2019 non del 2020.
Vero che le manutenzioni eseguite presso i punti vendita fino a Settembre 2019 sono state n. 29, come si può evincere dal portale e dai documenti già in possesso di CP_2
[...
Sì, si evince sia dai documenti di che dai rapportini che abbiamo noi che Pt_2 sono firmati dai punti vendita e attestano le avvenute manutenzioni. Queste manutenzioni erano quelle ordinarie semestrali che non richiedevano la sostituzione dell'estintore secondo la normativa sulla sicurezza estintore. Ritengo che abbiamo fatto tutte le manutenzioni che si potevano fare senza sostituire gli estintori e nei punti vendita che risultavano aperti, infatti capita che i punti vendita (i distributori) possano essere chiusi per lavori di ristrutturazione o per cambio gestione.
Vero che gli estintori obsoleti e da smaltire in numero di circa 1660, ritirati da
[...] nel corso delle manutenzioni, hanno occupato i locali all'aperto di CP_1 CP_1
[... per oltre un anno, precisamente dal Febbraio 2020, quando, sostanzialmente, si interrompevano i rapporti con prima con la richiesta di limitare le CP_2 manutenzioni a Toscana, Emilia Romagna ed Umbria, poi, successivamente, a tutte le altre regioni, al 9 Febbraio 2021, quando venivano ritirati in misura di 1660 da CP_2
[... tramite il corriere, come risulta dal documento di trasporto ( doc.16) che si mostra al teste? Sì, abbiamo avuto il piazzale antistante il capannone saturo del materiale stoccato in attesa del ritiro per più di un anno. Confermo anche la proposta di riduzione dell'incarico che per forza di cose abbiamo accettato.
Vero che l'occupazione dei locali all'aperto di impediva a questa lo CP_1 stoccaggio di materiale proprio, le manovre ed il parcheggio dei mezzi, nonché
13 l'esecuzione di diversi lavori di ristrutturazione e di riqualificazione degli spazi esterni e che tale situazione si è protratta per oltre un anno (Febbraio 2020 –Febbraio 2021)?
Sì, noi ci siamo trasferiti in quella sede ad agosto 2019 e avevamo fatto dei lavori di riqualificazione degli immobili e avremmo dovuto asfaltare il piazzale ed avevamo intenzione di inserire tensostrutture esterne per stoccare il materiale al coperto;
poi ci siamo fermati nel chiedere i permessi al Comune, far fare perizie ecc perché il piazzale era occupato. Trattandosi di materiale da smaltire c'era anche il rischio di sanzioni perché lo smaltimento va fatto entro determinati termini.
Vero che ha confezionato i detti estintori da smaltire mediante CP_1
l'operazione di imbancalamento negli appositi cartoni allorchè dopo CP_2 molteplici solleciti, si era dimostrata disponibile a ritirarli, con trasporto a sue spese, salvo poi rinviare la data del ritiro al 9/2/2021? Sì, i solleciti sono state fatti dall'amministratore e il titolare . Il ritiro è avvenuto il 09.02.2021 come da Pt_2 documenti.
Vero che detta operazione di confezionamento si è espletata per due volte in quanto, dopo averla effettuata, nell'imminenza del trasporto, ritardava l'invio del CP_2 corriere e, nelle more, a seguito di una precipitazione nevosa, la confezione degli estintori veniva danneggiata, tanto da dover essere ripetuta? Sì, è stata fatta due se non tre volte.
Sì è vero che per le dette operazioni acquistava il materiale necessario CP_1 come risulta dalle fatture qui prodotte ( doc. ti 21 e 22) e che si mostrano al teste per ben due volte per le ragioni di cui al cap.9) e che, relativamente alla fattura doc. 21, gli importi relativi ai costi per l'acquisto del materiale per l'imballaggio ammontano ad
Euro 284,00 e risultano evidenziati in azzurro, mentre gli importi della fattura doc. 22 si riferiscono integralmente all'acquisto per il materiale utilizzato per l'imballaggio.
Vero che presso la sede di vi sono ancora estintori su cui eseguire le CP_1 manutenzioni di proprietà IP già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592, come richiesto da con mail del 18/3/2020 (doc. 7 di CP_2 controparte) che si mostra;
Confermo ed è una email che mi è stata girata internamente;
gli estintori sono dall'epoca (marzo 2020) pronti per il ritiro e già imbancalati e che occupano gli spazi esterni della nostra sede. Senz'altro il numero corrisponde perché abbiamo fatto dei conteggi. I bancali sono 20/25 circa nel nostro magazzino
Sì è vero che sono stati, infatti, complessivamente confezionati da n. CP_1
3.509 estintori di cui una parte obsoleti da smaltire ed altra parte su cui eseguire le
14 manutenzioni in attesa che fossero tutti ritirati da CP_2
Sì è vero che una parte di estintori in numero di 1.660 da smaltire è già stata consegnata da a come risulta dal documento di trasporto già prodotto e CP_1 CP_2
C che si mostra (doc. 16), mentre di quelli su cui eseguire manutenzione di proprietà ne sono stati consegnati da a in numero di 257, come risulta CP_1 CP_2 dal documento di trasporto che si mostra (doc. 17).
Vero che le dette consegne si interrompevano nel Febbraio 2021 in quanto CP_2 non ha più provveduto ad inviare il corriere né per ritirare i propri estintori ancora presso né per consegnare i restanti estintori giacenti ancora presso i CP_1 punti vendita di proprietà di Sì, a febbraio 2021 hanno ritirato solo CP_1 quelli obsoleti, ma erano pronti anche gli altri da marzo 2020 perché gli accordi via via presi e che risultano anche dalle email che mi sono state mostrate (doc. 8) erano che ad aprile 2020 venissero a ritirare i loro estintori e restituirci i nostri.
Vero che vi sono ancora presso la sede di degli estintori da lavorare di CP_1
C proprietà già confezionati ed in attesa di essere riconsegnati per un totale di 1.592?
Ho risposto.
Vero che tre dipendenti di Signori , CP_1 Persona_1 Parte_4
, sono stati impegnati in dette operazioni di confezionamento degli Parte_5 estintori per il trasporto sottraendo forza lavoro a stessa per n. 4 gg CP_1 lavorativi il cui costo complessivo secondo il contratto di lavoro ammonta ad Euro
418,00 al giorno, come risulta dallo specchietto dei costi e dall' estratto del libro unico del lavoro qui prodotti e (doc. ti 23, 24 e 25) che si mostrano? Viene mostrato solo il doc. 24 perché gli altri due non sono in atti Confermo l'impiego del personale come da domanda e confermo il costo giornaliero.
Vero che si era impegnata a rifondere i relativi costi di dette operazioni a CP_2 che, dunque, emetteva fattura di Euro 3.660,00, qui prodotta sub doc. CP_1
19 e che si mostra al teste? Sì, infatti abbiamo emesso una fattura che ad oggi non è stata saldata. Ricordo che c'è stata una corrispondenza fra i rispettivi legali e si era trovato questo accordo;
noi eravamo partiti da un'indicazione di costo assai più elevata poi avevamo accettato questa somma minore. Solo dopo questo accordo abbiamo emesso fattura. Precisamente l'accordo era sia sul costo da rimborsare che sul ritiro del materiale;
la fattura l'abbiamo emessa solo dopo il 9.2.2021 quando sono venuti a ritirare.
Vero che gli estintori su cui eseguire manutenzione dovevano essere consegnati a
15 senza che eseguisse manutenzione, come risulta dagli CP_2 CP_1 accordi inter partes documentati dallo scambio di mail già prodotto e che si mostra (doc.
7 di controparte)? Sì, confermo, come si legge al punto C della email del 19.03.2020.
E' vero che ci sono ancora estintori di proprietà di che si trovano presso i vari CP_1 punti vendita e che aveva lasciato come estintori di cortesia che le andavano CP_1 restituiti e quanti sono? Sì, sono circa 1800.
Vero che degli estintori di proprietà di concessi in prestito di cortesia, CP_1 collocati presso i vari punti vendita e che avrebbe dovuto restituire a CP_2 [...]
ne sono stati restituiti solo una parte e cioè in n. di 517, come risulta dai CP_1 documenti di trasporto (doc. ti 14 e 15)? Sì, però una parte non erano nostri e una parte erano nostri ma danneggiati per un totale di 100/120 estintori.
Vero che molti di essi, precisamente in numero di 116 risultano, danneggiati e non di proprietà di ed, in particolare, sono stati consegnati n. 86 Estintori a CP_1 polvere da kg. 6 di proprietà danneggiati a seguito delle modalità di CP_1 confezionamento, n. 24 estintori da kg 06 non di proprietà, n. 04 estintori da kg 12 non di proprietà, n. 1 CO2 da kg 05 non di proprietà, n. 01 CO2 da kg 02 scorta di proprietà di Ho già risposto, ma aggiungo che da quello che abbiamo visto in CP_1 fase di scarico merce i danneggiamenti sono stati dovuti all'imbancalamento che non rispettava le regole di sicurezza, ad esempio erano insieme estintori a polvere insieme a bombole a pressione. Appena hanno aperto le sponde del camion hanno bloccato tutto perché gli estintori scivolavano addosso alle persone;
mi hanno chiamata ed ero presente personalmente. Ci sono state molte difficoltà a fare lo scarico. E' tutto documentato con video e foto mandate anche a e a nostro chiedendole Pt_2 Pt_6 di non mandare più carichi in quelle condizioni, per un discorso di rischio alla salute e sicurezza delle persone. Preciso che era la ditta che è subentrata a fare le Pt_6 manutenzioni al posto nostro e che aveva mandato al posto del corriere a fare Pt_2 la consegna.
Sì è vero che il trasporto di detti estintori da restituire a veniva eseguito CP_1 con il solo confezionamento degli stessi da parte di in sacchetti di plastica CP_2 nera generalmente utilizzati per i rifiuti.
Il testimone di parte opponente ha dichiarato: Tes_4
Vero che in data 01.06.2020 e in data 08.02.2021 la Veronese Technology S.r.l. è stata incaricata da di ritirare presso le sedi operative di gli CP_2 Controparte_1
16 C estintori aveva ritirato presso i punti vendita (come da foto e Pt_7 CP_1 documenti che le si mostrano (all. n 18, 19): So che nel magazzino di sono stati Pt_6 stoccati per diverso tempo, non so quanto, degli estintori che aveva ritirato Pt_6 dalla e non so se l'avesse fatto su incarico di . Preciso che CP_1 Pt_2 Pt_6
è la ditta che ha fatto la manutenzione degli estintori subentrando a fino CP_1 al 31.07.2021; preciso anche che non ha potuto usare questi estintori che ha Pt_6 ritirato perché non più utilizzabili. I DDT che mi si mostrano (doc. 18) li avevo visti ma non li ho mai guardati perché non era il mio lavoro. delle foto (all. 19) nulla so dire.
Vero che come da foto che Le si mostrano (all.19), Ella ha verificato che gli estintori IP sopra ritirati presso sono risultati inutilizzabili: privi dell'attività di CP_1 rigenerazione, revisione e collaudo? No, li vedo ora per la prima volta in foto ADR
Preciso che io ricevevo le email dai distributori che mi dicevano che andavano fatte le manutenzioni degli estintori;
allora scrivevo a dicendo che andavano lavorati Pt_6 un certo numero di estintori e la persona con cui mi interfacciavo mi ha risposto che gli estintori che avevano ritirato da non si potevano utilizzare. Si era creato CP_1 questo problema. Preciso che mi diceva che avrebbe dovuto utilizzare la sua Pt_6 scorta di estintori per soddisfare la richiesta. Non so dire per quale causa gli estintori non fossero utilizzabili se per danni o per mancata rigenerazione o simili.
Sì è vero che le manutenzioni di cui ai canoni dal Giugno 2019 ad Ottobre 2019, sono state iniziate con un mese di ritardo in quanto la committente principale, CP_4
aveva ritardato la fornitura degli estintori su cui eseguire la manutenzione, di
[...] talchè, in assenza degli estintori, non potevano essere eseguite.
Vero che le manutenzioni eseguite presso i punti vendita fino a Settembre 2019 sono state n. 29, come si può evincere dal portale e dai documenti già in possesso di CP_2
[...
Di preciso non so il numero, ma so che ce n'erano di fatte e di non fatte.
E', invece, inammissibile la domanda afferente alla “reconventio reconventionis” avanzata dalla opposta.
Sul punto, questo giudice onorario ha inteso aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la reconventio reconventionis deve strettamente dipendere dal titolo dedotto in causa (rectius, monitorio).
Nel caso in esame tale domanda è inammissibile in quanto afferente alla richiesta di risarcimento del danno derivante dal deposito degli estintori non ritirati e, pertanto, si pone al di fuori del monitorio e del rapporto di subappalto del 30.10.18. Tale
17 inammissibilità è correlata al divieto di ampliamento del thema decidendum (fra multis,
v. SSUU 26128/10 e Cass. 25598/11).
La predetta domanda è apparsa, in ogni caso, infondata:
Se la prestazione di ritiro degli estintori è qualificabile come accessoria rispetto alle prestazioni principali poste a carico del contraente appare evidente che, in questo caso, il noto principio in tema dell'onere della prova (Cass. SSUU 13533/01) non potrà predicarsi in tema di prova del danno.
Sul punto, questo giudice onorario ha inteso aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la società opposta aveva l'onere di provare, in modo concreto e analitico, il pregiudizio subito che, invece, in atti non risulta acquisito (v. Cass. 21140/07).
Quanto, infine, all'illecito processuale invocato dalla società opposta ex art. 96, comma
2° e 3° c.p.c. occorre soffermarsi sul seguente distinguo.
Il comma secondo di cui alla invocata responsabilità aggravata è apparso estraneo rispetto alla disamina fattuale che ha contraddistinto la lite:
Manca, infatti, il substrato necessario ai fini della configurabilità del comma secondo della predetta norma, giacchè esso sussiste soltanto se, in aggiunta alla dimostrazione dell'elemento soggettivo della colpa lieve, risulti provato anche l'elemento oggettivo afferente alla inesistenza del diritto derivante da un provvedimento cautelare ovvero è stata trascritta domanda giudiziale ovvero è stata iscritta ipoteca giudiziale ovvero l'esecuzione forzata è stata iniziata e/o proseguita.
Il comma terzo dell'art. 96 c.p.c. contempla la diversa ipotesi che, esclusa nel caso in scrutinio e a differenza dei primi due commi di detta norma, è rilevabile “ex officio” cioè prescinde da una specifica domanda di parte ed anche dalla dimostrazione di uno specifico pregiudizio richiedendo unicamente la sussumibilità della condotta della controparte nel novero della “mala fede o della colpa grave” cioè in caso di violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe dovuto facilmente avvertire la controparte circa il grado di infondatezza o inammissibilità delle proprie domande.
Il che, nel caso di cui si tratta, è stato escluso in radice:
l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si è rivelata semplicemente infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (v. Cass. 3376/16
e Cass. 21570/10).
18 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa della società opposta ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori medi di cui al nuovo regime tariffario per via della completezza istruttoria e della consequenziale manifesta fondatezza delle ragioni della parte opposta e, dunque, con aumento del 33% ex art. 4, comma 8 di dette tariffe.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario VI SS Di OR, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 1663/2020 emesso il 15.10.20
e, per l'effetto,
CONDANNA parte opponente al pagamento dei compensi di Parte_1 avvocato, in favore della società opposta Controparte_1 che liquida in € 6.700,00 (in aggiunta al 15% TF, iva e cap) oltre € 300,00 per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 5 novembre 2025
Il giudice onorario
VI SS Di OR
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