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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, domiciliato in Lucera presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mario Follieri che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata all'atto di appello----------------------------------------------appellante E
(già Controparte_1 [...]
, domiciliata in Latina presso lo studio dell'avv. Samanta CP_2
Barbabella che la rappresenta in giudizio per procura allegata alla comparsa di (ri)costituzione di nuovo difensore in grado d'appello ----------
-------------------------------------------------------------------------------appellata E
, domiciliato in Latina presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Marco Ferri che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello ----------
-------------------------------------------------------------------------------appellato
Oggetto: danni da trasporto aereo
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
pagina 1 di 14 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2211/2022 depositata il 16/09/2022, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
quale passeggero del velivolo precipitato il 30/10/2010 in agro di
[...]
Manfredonia, nei confronti di (proprietario e Controparte_3 conducente del predetto aereo) e della sua Compagnia assicuratrice, dichiarando assorbita l'eccezione, sollevata da quest'ultima, di carenza di azione diretta del danneggiato e condannando l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite (comprese quelle di ctu medica).
Con citazione notificata l'8/11/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza il chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1
l'accoglimento della propria domanda risarcitoria, con vittoria delle spese del doppio grado.
Gli appellati si sono inizialmente costituiti in questo grado con un'unica comparsa di risposta a mezzo dello stesso difensore avv. Marco Ferri, chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 14/02/2023, il procuratore dell'appellante ha eccepito l'inammissibilità, per preteso conflitto di interessi, della costituzione di entrambi gli appellati a mezzo dello stesso avvocato.
A seguito di tale eccezione, pur contestata, la
[...]
si è ricostituita in data 27/02/2023 con Controparte_1 separata comparsa a mezzo di altro difensore, avv. Samanta Barbabella, nuovamente insistendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 18/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente in rito, va anzitutto disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. (nella formulazione, ratione temporis applicabile alla pagina 2 di 14 specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
pagina 3 di 14 Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante chiaramente invocato una qualificazione della domanda ed un titolo di responsabilità diversi da quelli ravvisati dal primo giudice e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto al percorso logico- argomentativo adottato e alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta in prime cure, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Sempre in rito, va altresì precisato che alcun vizio processuale per preteso conflitto di interessi sussiste né in relazione al primo grado, né a quello d'appello.
Ed invero, per quanto attiene al primo grado (ove i convenuti si sono costituiti con due distinte comparse a mezzo del medesimo avvocato M. Ferri), poiché la pretesa nullità (derivata) della sentenza per asserito conflitto di interesse dell'unico difensore dei due convenuti non è mai stata tempestivamente dedotta come specifico motivo di impugnazione nell'atto di appello (l'eccezione è stata infatti per la prima volta sollevata dall'appellante solo con le note scritte del 14/02/2023 depositate in vista della prima udienza del 3/03/2023), sulla questione si è formato il giudicato implicito interno, che preclude qualsiasi riesame nell'odierna sede.
E ciò in applicazione del noto principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame di cui all'art. 161 c.p.c., in virtù del quale “i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono esser fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione;
quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria” (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 14434; Cass. 2022/n. 30485).
Per il grado di appello (ove gli appellati si sono inizialmente costituiti con un'unica comparsa a firma dello stesso avvocato M. Ferri), la stessa questione è rimasta invece superata dalla successiva costituzione, distinta e separata, della Compagnia assicuratrice a mezzo di altro difensore (l'avv. S. Barbabella, in sostituzione dell'avv. M. Ferri), costituzione che non incontrava evidentemente alcun termine preclusivo, in difetto della proposizione di appelli incidentali. pagina 4 di 14 Solo per completezza, è appena il caso di precisare che, anche nel merito, l'eccezione era, in ogni caso, palesemente infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che l'attività di difesa congiunta tanto dell'assicuratore quanto della Compagnia assicuratrice non integra gli estremi del conflitto di interessi, nemmeno nell'ipotesi in cui si profili la possibilità che il comportamento della Compagnia, sul piano sostanziale e processuale, possa dar luogo agli estremi della mala gestio, perché in tal caso sono riconosciuti all'assicurato gli ordinari rimedi posti a tutela della violazione dell'obbligo negoziale di esecuzione del contratto secondo buona fede (sic Cass. 2006/n. 3663).
Nel caso specifico, vi è da considerare che la polizza stipulata con
[...]
(oggi conteneva peraltro un patto di CP_2 Controparte_1 gestione della lite che abilitava l'assicurazione alla gestione diretta della difesa dell'assicurato, sobbarcandosi i costi della resistenza all'azione (cfr. art. 33 dell'all. k dell'atto di appello).
In una tale situazione, in cui, com'è noto, è l'assicuratore che assume la gestione della vertenza avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato il quale rinuncia a costituirsi con un proprio avvocato di fiducia, un eventuale conflitto di interessi può essere ravvisato nella sola ipotesi in cui l'assicurato chieda di essere indennizzato ultra-massimale.
Ed infatti, “non vi è conflitto reale, né potenziale di interessi tra assicurato ed assicuratore che siano convenuti nel medesimo giudizio, ivi concordando entrambi nella richiesta di rigetto o di riduzione della domanda attrice, mentre il solo assicuratore, con riferimento alla sua specificazione obbligazione, chieda che la stessa sia contenuta nei limiti del massimale di polizza;
ne consegue che, qualora le dette parti abbiano, per la loro difesa in giudizio, nominato un unico procuratore, l'unica costituzione è esente dai vizi che la sussistenza di quel conflitto comporterebbe e manifesta solo la scelta dell'assicurato di non far valere nel processo, cui la materia è estranea in relazione al contenuto della domanda proposta dal danneggiato, il suo diritto di essere tenuto indenne anche oltre i limiti del massimale, il che può trovare origine o nella rinuncia al diritto disponibile ovvero nel riconoscimento che esso non compete, ovvero in un accordo che abbia regolato il rapporto tra le parti” (Cass. 1993/n. 11780).
pagina 5 di 14 Nella fattispecie, non è dunque nemmeno astrattamente ipotizzabile l'eccepito conflitto di interessi, posto che nessuna richiesta di indennizzo ultra-massimale è stata mai formulata dal , per il semplice fatto che CP_3 le pretese risarcitorie del sono sempre rimaste contenute entro il Pt_1 massimale di polizza (pari ad € 320.000 per i danni al passeggero), non esorbitando da esso.
Né può sostenersi il contrario in relazione al fatto che, a fronte dell'eccezione di carenza di azione diretta del danneggiato, la difesa congiunta dei convenuti non abbia formulato in primo grado nell'interesse del una richiesta subordinata di chiamata in causa della Compagnia, CP_3 ciò non determinando evidentemente alcuna preclusione per l'assicurato di far valere comunque in separata sede il suo diritto all'indennizzo nei rapporti interni con l'assicuratore.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono il previo esame del secondo articolato motivo di gravame, con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver qualificato il trasporto come amichevole o di cortesia, avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c., anziché quella di cui all'art. 1218 c.c., ritenendo non provata la tesi del trasporto a titolo contrattuale in virtù di una non corretta valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, si sostiene che il primo giudice avrebbe escluso che il si trovasse a bordo del velivolo al momento dell'evento per Pt_1 prendere lezioni di volo, traendo elementi in tal senso dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto , il quale CP_3 avrebbe invece solo potuto affermare (rectius: confessare) circostanze a sé sfavorevoli e non favorevoli.
A confutazione di quanto dichiarato dal in sede di interpello, CP_3
l'appellante insiste per l'ammissione in questo grado d'appello, quali documenti nuovi, ma indispensabili ai fini della decisione, del programma per il conseguimento dell'attestato di volo da diporto o sportivo che sarebbe stato rinvenuto solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata e di un e/c attestante alcuni pagamenti, poiché tali documenti comproverebbero nel loro insieme come il fosse, in data Pt_1
30/10/2010, a bordo dell'aereo precipitato per conseguire “l'abilitazione pagina 6 di 14 biposto e VdS avanzato”, cioè degli attestati di livello superiore rispetto a quello base di cui era già in possesso alla data dell'evento dannoso. In subordine e per il caso di ritenuta inammissibilità di detti documenti, lo stesso appellante chiede di deferire al giuramento decisorio sulle CP_3 circostanze capitolate nell'atto di appello.
Sempre sotto il profilo istruttorio, il Formica assume altresì che il primo giudice avrebbe escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico del pilota, dando rilievo ad una ctp prodotta dalla Compagnia convenuta che ha ritenuto incontestata, laddove tale ctp era stata specificamente e prontamente contestata da esso attore nella terza memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. del 14/11/2012, subito dopo il deposito avverso. Afferma che, in ragione del titolo contrattuale del trasporto, il pilota sarebbe comunque chiamato a rispondere anche della causa ignota.
Il motivo è infondato.
Non sussiste innanzitutto alcun vizio di valutazione delle risultanze istruttorie.
Per quanto l'interpello sia un mezzo diretto a provocare la confessione dell'interrogato, è principio giurisprudenziale pacifico che il giudice possa trarre comunque degli elementi indiziari da tutte le dichiarazioni rese da quest'ultimo, valutandole in concomitanza con tutti gli altri elementi istruttori acquisiti. Ed invero, “le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie” (cfr. Cass., ord. n. 24799 del 16/09/2024; Cass., sent. n. 30529 del 19/12/2017).
Nel caso specifico, la circostanza, riferita dal , che il fosse CP_3 Pt_1 già munito di un attestato di volo alla data dell'evento del 30/10/2010 non solo è stata confermata espressamente dallo stesso attore in sede di interpello, ma è stata anche provata documentalmente mediante la produzione agli atti del relativo certificato rilasciato il 9/10/2010.
Non è dato quindi comprendere in qual modo la valutazione degli esiti dell'interpello del convenuto sia stata erronea, tanto più se si considera che, per quanto si dirà in seguito, era comunque onere dell'attore dar prova del titolo del trasporto.
pagina 7 di 14 Lo stesso è a dirsi in relazione alla ctp.
Seppur si conviene sulla circostanza che la perizia di parte della Compagnia convenuta (avente notoriamente un valore di semplice allegazione difensiva liberamente apprezzabile) fosse stata effettivamente contestata dall'attore con la memoria ex art. 183, comma 6, n° 3) c.p.c. del 14.11.2012, trascura l'appellante che, essendo stata ammessa prova orale a conferma dei fatti rilevati dal ctp, detta perizia -che ha escluso qualsiasi problema strutturale del velivolo e qualunque profilo di negligenza a carico del pilota- si è comunque trasfusa in una prova testimoniale a mezzo di teste esperto formatasi nel contraddittorio tra le parti con tutte le garanzie di legge, acquisendo così un valore probatorio pieno che è rimasto assolutamente incontrastato ex adverso (sul cd. teste esperto cfr. Cass. 1997/n. 4437; Cass. 2002/n. 2737) e che è stato legittimamente valutato dal primo giudice.
Solo in questo grado di giudizio l'appellante, per dimostrare il titolo del trasporto, ha chiesto l'ammissione di nuovi documenti a sostegno della sua nuova tesi ricostruttiva.
La produzione è inammissibile.
La tesi dell'indispensabilità di detti documenti ai fini della decisione si basa sulla vecchia formulazione dell'art. 345 c.p.c., che non è tuttavia applicabile ratione temporis alla fattispecie.
È noto che l'art. 54, co. 1 lett. b DL 2012 n. 83 conv. in L. 2012 n. 134 ha eliminato dal co. 3 del cit. art. 345 le parole “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal DL. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012” (cfr. Cass. ord. n. 21606 del 28/07/2021; conf. Cass., sent. n. 6590 del 14/03/2017).
pagina 8 di 14 Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata emessa il 16/09/2022 e dunque in epoca ampiamente successiva all'11/09/2012, cosicchè non vi è dubbio che trovi applicazione la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. introdotta dal cit. DL n. 83/2012, che vieta l'ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
La prova di tale causa non imputabile non è stata minimamente fornita dal che si è limitato solo ad affermare che il programma per il Pt_1 conseguimento dell'attestato di volo, a suo dire presente a bordo, sarebbe precipitato insieme all'aereo su cui viaggiava e sarebbe stato recuperato solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata (e quindi 12 anni dopo l'evento dannoso), senza però fornire alcun riscontro probatorio a tali sue affermazioni di parte.
Alcuna impossibilità di produzione tempestiva è stata invece neanche addotta in relazione all'estratto del conto corrente postale che, in quanto cointestato sia al che alla madre, era documento rientrante sin dal Pt_1 primo grado nella piena disponibilità dell'attore, che non lo ha prodotto per sua scelta.
Ad ogni modo, i documenti di cui si chiede l'ammissione in questa sede non solo sono inammissibili in rito, ma anche privi di rilevanza probatoria, nella misura in cui non supportano affatto la ricostruzione degli eventi come dedotta nell'atto di appello.
Ed infatti, il programma per il conseguimento dell'attestato di volo, oltre a non contenere alcun riferimento specifico alla Abilitazione Biposto e Vds Avanzato indicate dall'appellante, non reca -nell'ultima pagina corrispondente alla data dell'evento del 30/10/2010, a differenza di tutte le altre pagine precedenti- alcuna sottoscrizione del quale istruttore di CP_3 volo, ma solo la firma del di talchè non è possibile escludere Pt_1
l'ipotesi dell'aggiunta ex post.
L'estratto conto documenta solo il versamento nel corso del 2009 di due assegni postali per complessivi € 6.320 di cui vi è traccia anche nel programma per il conseguimento dell'attestato di volo, i quali, per l'epoca di emissione e in mancanza di qualsiasi riferimento specifico, sono ragionevolmente da imputarsi al pagamento dell'attestato di volo livello base conseguito il 9/10/2010. pagina 9 di 14 Ma vi è di più.
La nuova tesi secondo cui il si trovasse sull'aereo il giorno Pt_1
30/10/2010 per conseguire un “attestato di volo biposto e VDS avanzato” risulta essere assolutamente contraria al quadro normativo vigente all'epoca del sinistro, che era costituito dagli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 404/1988 (reg. attuativo della L. n. 106/1985) e dal D.M. 19.11.1991.
Quest'ultimo, in particolare, prevedeva che, per l'uso degli apparecchi biposto, bastasse possedere uno dei seguenti requisiti: a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
b) attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata, e successivo superamento di un esame consistente in una prova di volo;
c) brevetto o licenza di pilota di aeromobile, aliante o elicottero.
L'Abilitazione Biposto e VdS Avanzato (che costituiscono, come si vedrà in seguito, due distinte abilitazioni) sono state infatti introdotte solo con il D.P.R. n. 133/2010, entrato in vigore il 17/11/2010 e dunque dopo l'evento per cui è causa del 30/10/2010, che ha innanzitutto previsto che le due abilitazioni siano l'una successiva all'altra, nel senso che non si può accedere al livello VdS avanzato senza prima aver conseguito l'abilitazione biposto e poi ha dettato le diverse modalità per il loro conseguimento, disciplinando l'abilitazione biposto al comma 2 dell'art. 11 (che riproduce grosso modo i requisiti già previsti dal DM 19.11.1991) e l'abilitazione VdS avanzato al successivo comma 9 dello stesso articolo 111.
Alla luce del descritto quadro normativo (previgente e sopravvenuto), è dunque evidente, da un lato, che il non potesse trovarsi a bordo del Pt_1 velivolo per prendere lezioni di volo ai fini del contemporaneo conseguimento di entrambe le abilitazioni come indicato nell'atto di appello, perché, come si è visto, era necessario seguire un percorso a tappe che vede prima l'acquisizione dell'abilitazione VdS biposto e poi di quella VdS avanzata;
d'altro canto, nemmeno è possibile che il medesimo stesse prendendo lezioni di volo ai fini dell'abilitazione VdS biposto (primo step 1 Art. 11 comma 9 DPR 133/2010: “L'Aero rilascia l'attestazione della qualifica di pilota VDS CP_4 avanzato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) attestato di idoneità al pilotaggio VDS con apparecchi provvisti di motore;
b) abilitazione al trasporto del passeggero conseguita da almeno un anno;
c) certificato di idoneità psico-fisica in corso di validità; d) frequenza e superamento di un corso di radiotelefonia approvato dall'Aero Club d'Italia, con rilascio di certificato di radiotelefonia aeronautica da parte di un ente abilitato. Il programma del corso di radiotelefonia è predisposto dall'Aero Club d'Italia in conformità alla normativa vigente per il conseguimento della licenza di pilota privato;
e) superamento di apposito esame presso una scuola abilitata dall'Aero Club d'Italia al rilascio della attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato.” pagina 10 di 14 successivo all'abilitazione monoposto che aveva già conseguito 21 gg. prima dell'evento), perché a tal fine erano preliminarmente necessarie 30 ore di volo come responsabile ai comandi, laddove è pacifico che, nella data dell'evento dannoso, il viaggiasse come passeggero e non Pt_1 come pilota dell'aereo condotto dal . CP_3
Quanto poi alla richiesta subordinata di giuramento decisorio, formulata dall'appellante per il caso di mancata ammissione dei documenti nuovi prodotti solo in questo grado di giudizio, la stessa è inaccoglibile per due ordini di ragioni.
Il giuramento ha innanzitutto ad oggetto una circostanza nuova, oltre che oggettivamente impossibile (conseguimento di abilitazioni di livello più avanzato rispetto a quello di cui l'attore era già in possesso prima dell'evento) che è stata dedotta per la prima volta solo con l'atto di appello.
La S.C. ha invece più volte precisato che “è inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorchè verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un quid novum nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quella della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali” (cfr. Cass. 2015/n. 21073; conf. Cass. 1995/n. 2250; Cass. 1982/n. 3946).
D'altro canto, il giuramento deferito ha ad oggetto una circostanza che, ove pure ammessa, non porterebbe immediatamente ad una decisione della causa in senso favorevole al deferente.
La giurisprudenza di legittimità ha invece più volte precisato che “è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione della circostanza, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (cfr. Cass. ord. n. 1551/2022; conf. Cass. sent. 2011/n. 39; Cass. sent. 2009/n. 24025), come appunto nel caso di specie, ove l'asserito titolo contrattuale, ove pure ammesso, lascerebbe comunque aperta la questione della valutazione della prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c.
Ciò posto, una volta esclusa l'ammissibilità di ulteriore istruttoria, corretta deve ritenersi la qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice.
pagina 11 di 14 Non avendo infatti l'attore fornito alcuna prova del preteso trasporto a titolo contrattuale, non vi è dubbio che l'unica alternativa possibile fosse quella di ravvisare un trasporto amichevole o di cortesia cui è senz'altro applicabile la disciplina della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. che pone a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del dolo o della colpa grave del responsabile civile.
Prova che l'attore non ha evidentemente fornito, essendosi, in prime cure, limitato ad esporre che la sua pretesa risarcitoria trarrebbe fondamento dalla Convenzione di Montreal del 1999, dal Codice della navigazione e dal DPR n. 133/2010, senza fornire alcun concreto impulso istruttorio alla causa (quasi si trattasse di una forma di responsabilità oggettiva) e senza considerare che la Convenzione di Montreal2 sulla responsabilità del vettore aereo si applica solo alla diversa ipotesi del trasporto aereo internazionale esercitato in forma di impresa;
che l'art. 743 cod. nav. esclude che agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo si applichino le disposizioni del libro primo della parte seconda del predetto codice (così come pure lo escludeva lo stesso art. 1 della l. 106/1985 – nel testo in vigore all'epoca dell'evento – che non considerava gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo come aeromobili); che il DPR n. 133/2010, come già osservato, non era ancora entrato in vigore all'epoca del fatto dannoso.
L'infondatezza della seconda censura determina l'assorbimento sia del primo motivo di appello (afferente la questione dell'azione diretta del danneggiato) che del terzo (avente ad oggetto la determinazione del quantum risarcitorio).
Al rigetto dell'appello segue, in definitiva, la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di entrambi gli appellati, delle spese del presente grado di giudizio secondo l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi fissati dal D.M. n. 147/22 (attesa l'identità delle difese svolte dagli appellati) in relazione allo scaglione tariffario da € 52.001 ad € 260.000 determinato sulla base del disputatum. 2 Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 32778 /2019: “Il trasporto aereo amichevole (o di cortesia) si sottrae all'applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), con la conseguenza che, rispetto ad esso, non opera la prescrizione biennale prevista dall'art. 35 di detta Convenzione.” pagina 12 di 14 Come infatti recentemente precisato da Cass. SS.UU. 23/07/2025 n. 20805, qualora la domanda attorea, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga, come nella fattispecie, anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa” e/o comunque “nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiore rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'8/11/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
e di avverso Controparte_1 Controparte_3 la sentenza n. 2211/2022 emessa il 16/09/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere a ciascun appellato le spese del presente grado, liquidandole in € 7.160 cadauno per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, domiciliato in Lucera presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mario Follieri che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata all'atto di appello----------------------------------------------appellante E
(già Controparte_1 [...]
, domiciliata in Latina presso lo studio dell'avv. Samanta CP_2
Barbabella che la rappresenta in giudizio per procura allegata alla comparsa di (ri)costituzione di nuovo difensore in grado d'appello ----------
-------------------------------------------------------------------------------appellata E
, domiciliato in Latina presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Marco Ferri che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello ----------
-------------------------------------------------------------------------------appellato
Oggetto: danni da trasporto aereo
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
pagina 1 di 14 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2211/2022 depositata il 16/09/2022, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
quale passeggero del velivolo precipitato il 30/10/2010 in agro di
[...]
Manfredonia, nei confronti di (proprietario e Controparte_3 conducente del predetto aereo) e della sua Compagnia assicuratrice, dichiarando assorbita l'eccezione, sollevata da quest'ultima, di carenza di azione diretta del danneggiato e condannando l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite (comprese quelle di ctu medica).
Con citazione notificata l'8/11/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza il chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1
l'accoglimento della propria domanda risarcitoria, con vittoria delle spese del doppio grado.
Gli appellati si sono inizialmente costituiti in questo grado con un'unica comparsa di risposta a mezzo dello stesso difensore avv. Marco Ferri, chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 14/02/2023, il procuratore dell'appellante ha eccepito l'inammissibilità, per preteso conflitto di interessi, della costituzione di entrambi gli appellati a mezzo dello stesso avvocato.
A seguito di tale eccezione, pur contestata, la
[...]
si è ricostituita in data 27/02/2023 con Controparte_1 separata comparsa a mezzo di altro difensore, avv. Samanta Barbabella, nuovamente insistendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 18/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente in rito, va anzitutto disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. (nella formulazione, ratione temporis applicabile alla pagina 2 di 14 specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
pagina 3 di 14 Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante chiaramente invocato una qualificazione della domanda ed un titolo di responsabilità diversi da quelli ravvisati dal primo giudice e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto al percorso logico- argomentativo adottato e alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta in prime cure, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Sempre in rito, va altresì precisato che alcun vizio processuale per preteso conflitto di interessi sussiste né in relazione al primo grado, né a quello d'appello.
Ed invero, per quanto attiene al primo grado (ove i convenuti si sono costituiti con due distinte comparse a mezzo del medesimo avvocato M. Ferri), poiché la pretesa nullità (derivata) della sentenza per asserito conflitto di interesse dell'unico difensore dei due convenuti non è mai stata tempestivamente dedotta come specifico motivo di impugnazione nell'atto di appello (l'eccezione è stata infatti per la prima volta sollevata dall'appellante solo con le note scritte del 14/02/2023 depositate in vista della prima udienza del 3/03/2023), sulla questione si è formato il giudicato implicito interno, che preclude qualsiasi riesame nell'odierna sede.
E ciò in applicazione del noto principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame di cui all'art. 161 c.p.c., in virtù del quale “i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono esser fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione;
quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria” (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 14434; Cass. 2022/n. 30485).
Per il grado di appello (ove gli appellati si sono inizialmente costituiti con un'unica comparsa a firma dello stesso avvocato M. Ferri), la stessa questione è rimasta invece superata dalla successiva costituzione, distinta e separata, della Compagnia assicuratrice a mezzo di altro difensore (l'avv. S. Barbabella, in sostituzione dell'avv. M. Ferri), costituzione che non incontrava evidentemente alcun termine preclusivo, in difetto della proposizione di appelli incidentali. pagina 4 di 14 Solo per completezza, è appena il caso di precisare che, anche nel merito, l'eccezione era, in ogni caso, palesemente infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che l'attività di difesa congiunta tanto dell'assicuratore quanto della Compagnia assicuratrice non integra gli estremi del conflitto di interessi, nemmeno nell'ipotesi in cui si profili la possibilità che il comportamento della Compagnia, sul piano sostanziale e processuale, possa dar luogo agli estremi della mala gestio, perché in tal caso sono riconosciuti all'assicurato gli ordinari rimedi posti a tutela della violazione dell'obbligo negoziale di esecuzione del contratto secondo buona fede (sic Cass. 2006/n. 3663).
Nel caso specifico, vi è da considerare che la polizza stipulata con
[...]
(oggi conteneva peraltro un patto di CP_2 Controparte_1 gestione della lite che abilitava l'assicurazione alla gestione diretta della difesa dell'assicurato, sobbarcandosi i costi della resistenza all'azione (cfr. art. 33 dell'all. k dell'atto di appello).
In una tale situazione, in cui, com'è noto, è l'assicuratore che assume la gestione della vertenza avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato il quale rinuncia a costituirsi con un proprio avvocato di fiducia, un eventuale conflitto di interessi può essere ravvisato nella sola ipotesi in cui l'assicurato chieda di essere indennizzato ultra-massimale.
Ed infatti, “non vi è conflitto reale, né potenziale di interessi tra assicurato ed assicuratore che siano convenuti nel medesimo giudizio, ivi concordando entrambi nella richiesta di rigetto o di riduzione della domanda attrice, mentre il solo assicuratore, con riferimento alla sua specificazione obbligazione, chieda che la stessa sia contenuta nei limiti del massimale di polizza;
ne consegue che, qualora le dette parti abbiano, per la loro difesa in giudizio, nominato un unico procuratore, l'unica costituzione è esente dai vizi che la sussistenza di quel conflitto comporterebbe e manifesta solo la scelta dell'assicurato di non far valere nel processo, cui la materia è estranea in relazione al contenuto della domanda proposta dal danneggiato, il suo diritto di essere tenuto indenne anche oltre i limiti del massimale, il che può trovare origine o nella rinuncia al diritto disponibile ovvero nel riconoscimento che esso non compete, ovvero in un accordo che abbia regolato il rapporto tra le parti” (Cass. 1993/n. 11780).
pagina 5 di 14 Nella fattispecie, non è dunque nemmeno astrattamente ipotizzabile l'eccepito conflitto di interessi, posto che nessuna richiesta di indennizzo ultra-massimale è stata mai formulata dal , per il semplice fatto che CP_3 le pretese risarcitorie del sono sempre rimaste contenute entro il Pt_1 massimale di polizza (pari ad € 320.000 per i danni al passeggero), non esorbitando da esso.
Né può sostenersi il contrario in relazione al fatto che, a fronte dell'eccezione di carenza di azione diretta del danneggiato, la difesa congiunta dei convenuti non abbia formulato in primo grado nell'interesse del una richiesta subordinata di chiamata in causa della Compagnia, CP_3 ciò non determinando evidentemente alcuna preclusione per l'assicurato di far valere comunque in separata sede il suo diritto all'indennizzo nei rapporti interni con l'assicuratore.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono il previo esame del secondo articolato motivo di gravame, con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver qualificato il trasporto come amichevole o di cortesia, avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c., anziché quella di cui all'art. 1218 c.c., ritenendo non provata la tesi del trasporto a titolo contrattuale in virtù di una non corretta valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, si sostiene che il primo giudice avrebbe escluso che il si trovasse a bordo del velivolo al momento dell'evento per Pt_1 prendere lezioni di volo, traendo elementi in tal senso dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto , il quale CP_3 avrebbe invece solo potuto affermare (rectius: confessare) circostanze a sé sfavorevoli e non favorevoli.
A confutazione di quanto dichiarato dal in sede di interpello, CP_3
l'appellante insiste per l'ammissione in questo grado d'appello, quali documenti nuovi, ma indispensabili ai fini della decisione, del programma per il conseguimento dell'attestato di volo da diporto o sportivo che sarebbe stato rinvenuto solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata e di un e/c attestante alcuni pagamenti, poiché tali documenti comproverebbero nel loro insieme come il fosse, in data Pt_1
30/10/2010, a bordo dell'aereo precipitato per conseguire “l'abilitazione pagina 6 di 14 biposto e VdS avanzato”, cioè degli attestati di livello superiore rispetto a quello base di cui era già in possesso alla data dell'evento dannoso. In subordine e per il caso di ritenuta inammissibilità di detti documenti, lo stesso appellante chiede di deferire al giuramento decisorio sulle CP_3 circostanze capitolate nell'atto di appello.
Sempre sotto il profilo istruttorio, il Formica assume altresì che il primo giudice avrebbe escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico del pilota, dando rilievo ad una ctp prodotta dalla Compagnia convenuta che ha ritenuto incontestata, laddove tale ctp era stata specificamente e prontamente contestata da esso attore nella terza memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. del 14/11/2012, subito dopo il deposito avverso. Afferma che, in ragione del titolo contrattuale del trasporto, il pilota sarebbe comunque chiamato a rispondere anche della causa ignota.
Il motivo è infondato.
Non sussiste innanzitutto alcun vizio di valutazione delle risultanze istruttorie.
Per quanto l'interpello sia un mezzo diretto a provocare la confessione dell'interrogato, è principio giurisprudenziale pacifico che il giudice possa trarre comunque degli elementi indiziari da tutte le dichiarazioni rese da quest'ultimo, valutandole in concomitanza con tutti gli altri elementi istruttori acquisiti. Ed invero, “le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie” (cfr. Cass., ord. n. 24799 del 16/09/2024; Cass., sent. n. 30529 del 19/12/2017).
Nel caso specifico, la circostanza, riferita dal , che il fosse CP_3 Pt_1 già munito di un attestato di volo alla data dell'evento del 30/10/2010 non solo è stata confermata espressamente dallo stesso attore in sede di interpello, ma è stata anche provata documentalmente mediante la produzione agli atti del relativo certificato rilasciato il 9/10/2010.
Non è dato quindi comprendere in qual modo la valutazione degli esiti dell'interpello del convenuto sia stata erronea, tanto più se si considera che, per quanto si dirà in seguito, era comunque onere dell'attore dar prova del titolo del trasporto.
pagina 7 di 14 Lo stesso è a dirsi in relazione alla ctp.
Seppur si conviene sulla circostanza che la perizia di parte della Compagnia convenuta (avente notoriamente un valore di semplice allegazione difensiva liberamente apprezzabile) fosse stata effettivamente contestata dall'attore con la memoria ex art. 183, comma 6, n° 3) c.p.c. del 14.11.2012, trascura l'appellante che, essendo stata ammessa prova orale a conferma dei fatti rilevati dal ctp, detta perizia -che ha escluso qualsiasi problema strutturale del velivolo e qualunque profilo di negligenza a carico del pilota- si è comunque trasfusa in una prova testimoniale a mezzo di teste esperto formatasi nel contraddittorio tra le parti con tutte le garanzie di legge, acquisendo così un valore probatorio pieno che è rimasto assolutamente incontrastato ex adverso (sul cd. teste esperto cfr. Cass. 1997/n. 4437; Cass. 2002/n. 2737) e che è stato legittimamente valutato dal primo giudice.
Solo in questo grado di giudizio l'appellante, per dimostrare il titolo del trasporto, ha chiesto l'ammissione di nuovi documenti a sostegno della sua nuova tesi ricostruttiva.
La produzione è inammissibile.
La tesi dell'indispensabilità di detti documenti ai fini della decisione si basa sulla vecchia formulazione dell'art. 345 c.p.c., che non è tuttavia applicabile ratione temporis alla fattispecie.
È noto che l'art. 54, co. 1 lett. b DL 2012 n. 83 conv. in L. 2012 n. 134 ha eliminato dal co. 3 del cit. art. 345 le parole “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal DL. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012” (cfr. Cass. ord. n. 21606 del 28/07/2021; conf. Cass., sent. n. 6590 del 14/03/2017).
pagina 8 di 14 Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata emessa il 16/09/2022 e dunque in epoca ampiamente successiva all'11/09/2012, cosicchè non vi è dubbio che trovi applicazione la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. introdotta dal cit. DL n. 83/2012, che vieta l'ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
La prova di tale causa non imputabile non è stata minimamente fornita dal che si è limitato solo ad affermare che il programma per il Pt_1 conseguimento dell'attestato di volo, a suo dire presente a bordo, sarebbe precipitato insieme all'aereo su cui viaggiava e sarebbe stato recuperato solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata (e quindi 12 anni dopo l'evento dannoso), senza però fornire alcun riscontro probatorio a tali sue affermazioni di parte.
Alcuna impossibilità di produzione tempestiva è stata invece neanche addotta in relazione all'estratto del conto corrente postale che, in quanto cointestato sia al che alla madre, era documento rientrante sin dal Pt_1 primo grado nella piena disponibilità dell'attore, che non lo ha prodotto per sua scelta.
Ad ogni modo, i documenti di cui si chiede l'ammissione in questa sede non solo sono inammissibili in rito, ma anche privi di rilevanza probatoria, nella misura in cui non supportano affatto la ricostruzione degli eventi come dedotta nell'atto di appello.
Ed infatti, il programma per il conseguimento dell'attestato di volo, oltre a non contenere alcun riferimento specifico alla Abilitazione Biposto e Vds Avanzato indicate dall'appellante, non reca -nell'ultima pagina corrispondente alla data dell'evento del 30/10/2010, a differenza di tutte le altre pagine precedenti- alcuna sottoscrizione del quale istruttore di CP_3 volo, ma solo la firma del di talchè non è possibile escludere Pt_1
l'ipotesi dell'aggiunta ex post.
L'estratto conto documenta solo il versamento nel corso del 2009 di due assegni postali per complessivi € 6.320 di cui vi è traccia anche nel programma per il conseguimento dell'attestato di volo, i quali, per l'epoca di emissione e in mancanza di qualsiasi riferimento specifico, sono ragionevolmente da imputarsi al pagamento dell'attestato di volo livello base conseguito il 9/10/2010. pagina 9 di 14 Ma vi è di più.
La nuova tesi secondo cui il si trovasse sull'aereo il giorno Pt_1
30/10/2010 per conseguire un “attestato di volo biposto e VDS avanzato” risulta essere assolutamente contraria al quadro normativo vigente all'epoca del sinistro, che era costituito dagli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 404/1988 (reg. attuativo della L. n. 106/1985) e dal D.M. 19.11.1991.
Quest'ultimo, in particolare, prevedeva che, per l'uso degli apparecchi biposto, bastasse possedere uno dei seguenti requisiti: a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
b) attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata, e successivo superamento di un esame consistente in una prova di volo;
c) brevetto o licenza di pilota di aeromobile, aliante o elicottero.
L'Abilitazione Biposto e VdS Avanzato (che costituiscono, come si vedrà in seguito, due distinte abilitazioni) sono state infatti introdotte solo con il D.P.R. n. 133/2010, entrato in vigore il 17/11/2010 e dunque dopo l'evento per cui è causa del 30/10/2010, che ha innanzitutto previsto che le due abilitazioni siano l'una successiva all'altra, nel senso che non si può accedere al livello VdS avanzato senza prima aver conseguito l'abilitazione biposto e poi ha dettato le diverse modalità per il loro conseguimento, disciplinando l'abilitazione biposto al comma 2 dell'art. 11 (che riproduce grosso modo i requisiti già previsti dal DM 19.11.1991) e l'abilitazione VdS avanzato al successivo comma 9 dello stesso articolo 111.
Alla luce del descritto quadro normativo (previgente e sopravvenuto), è dunque evidente, da un lato, che il non potesse trovarsi a bordo del Pt_1 velivolo per prendere lezioni di volo ai fini del contemporaneo conseguimento di entrambe le abilitazioni come indicato nell'atto di appello, perché, come si è visto, era necessario seguire un percorso a tappe che vede prima l'acquisizione dell'abilitazione VdS biposto e poi di quella VdS avanzata;
d'altro canto, nemmeno è possibile che il medesimo stesse prendendo lezioni di volo ai fini dell'abilitazione VdS biposto (primo step 1 Art. 11 comma 9 DPR 133/2010: “L'Aero rilascia l'attestazione della qualifica di pilota VDS CP_4 avanzato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) attestato di idoneità al pilotaggio VDS con apparecchi provvisti di motore;
b) abilitazione al trasporto del passeggero conseguita da almeno un anno;
c) certificato di idoneità psico-fisica in corso di validità; d) frequenza e superamento di un corso di radiotelefonia approvato dall'Aero Club d'Italia, con rilascio di certificato di radiotelefonia aeronautica da parte di un ente abilitato. Il programma del corso di radiotelefonia è predisposto dall'Aero Club d'Italia in conformità alla normativa vigente per il conseguimento della licenza di pilota privato;
e) superamento di apposito esame presso una scuola abilitata dall'Aero Club d'Italia al rilascio della attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato.” pagina 10 di 14 successivo all'abilitazione monoposto che aveva già conseguito 21 gg. prima dell'evento), perché a tal fine erano preliminarmente necessarie 30 ore di volo come responsabile ai comandi, laddove è pacifico che, nella data dell'evento dannoso, il viaggiasse come passeggero e non Pt_1 come pilota dell'aereo condotto dal . CP_3
Quanto poi alla richiesta subordinata di giuramento decisorio, formulata dall'appellante per il caso di mancata ammissione dei documenti nuovi prodotti solo in questo grado di giudizio, la stessa è inaccoglibile per due ordini di ragioni.
Il giuramento ha innanzitutto ad oggetto una circostanza nuova, oltre che oggettivamente impossibile (conseguimento di abilitazioni di livello più avanzato rispetto a quello di cui l'attore era già in possesso prima dell'evento) che è stata dedotta per la prima volta solo con l'atto di appello.
La S.C. ha invece più volte precisato che “è inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorchè verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un quid novum nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quella della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali” (cfr. Cass. 2015/n. 21073; conf. Cass. 1995/n. 2250; Cass. 1982/n. 3946).
D'altro canto, il giuramento deferito ha ad oggetto una circostanza che, ove pure ammessa, non porterebbe immediatamente ad una decisione della causa in senso favorevole al deferente.
La giurisprudenza di legittimità ha invece più volte precisato che “è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione della circostanza, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (cfr. Cass. ord. n. 1551/2022; conf. Cass. sent. 2011/n. 39; Cass. sent. 2009/n. 24025), come appunto nel caso di specie, ove l'asserito titolo contrattuale, ove pure ammesso, lascerebbe comunque aperta la questione della valutazione della prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c.
Ciò posto, una volta esclusa l'ammissibilità di ulteriore istruttoria, corretta deve ritenersi la qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice.
pagina 11 di 14 Non avendo infatti l'attore fornito alcuna prova del preteso trasporto a titolo contrattuale, non vi è dubbio che l'unica alternativa possibile fosse quella di ravvisare un trasporto amichevole o di cortesia cui è senz'altro applicabile la disciplina della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. che pone a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del dolo o della colpa grave del responsabile civile.
Prova che l'attore non ha evidentemente fornito, essendosi, in prime cure, limitato ad esporre che la sua pretesa risarcitoria trarrebbe fondamento dalla Convenzione di Montreal del 1999, dal Codice della navigazione e dal DPR n. 133/2010, senza fornire alcun concreto impulso istruttorio alla causa (quasi si trattasse di una forma di responsabilità oggettiva) e senza considerare che la Convenzione di Montreal2 sulla responsabilità del vettore aereo si applica solo alla diversa ipotesi del trasporto aereo internazionale esercitato in forma di impresa;
che l'art. 743 cod. nav. esclude che agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo si applichino le disposizioni del libro primo della parte seconda del predetto codice (così come pure lo escludeva lo stesso art. 1 della l. 106/1985 – nel testo in vigore all'epoca dell'evento – che non considerava gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo come aeromobili); che il DPR n. 133/2010, come già osservato, non era ancora entrato in vigore all'epoca del fatto dannoso.
L'infondatezza della seconda censura determina l'assorbimento sia del primo motivo di appello (afferente la questione dell'azione diretta del danneggiato) che del terzo (avente ad oggetto la determinazione del quantum risarcitorio).
Al rigetto dell'appello segue, in definitiva, la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di entrambi gli appellati, delle spese del presente grado di giudizio secondo l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi fissati dal D.M. n. 147/22 (attesa l'identità delle difese svolte dagli appellati) in relazione allo scaglione tariffario da € 52.001 ad € 260.000 determinato sulla base del disputatum. 2 Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 32778 /2019: “Il trasporto aereo amichevole (o di cortesia) si sottrae all'applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), con la conseguenza che, rispetto ad esso, non opera la prescrizione biennale prevista dall'art. 35 di detta Convenzione.” pagina 12 di 14 Come infatti recentemente precisato da Cass. SS.UU. 23/07/2025 n. 20805, qualora la domanda attorea, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga, come nella fattispecie, anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa” e/o comunque “nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiore rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'8/11/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
e di avverso Controparte_1 Controparte_3 la sentenza n. 2211/2022 emessa il 16/09/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere a ciascun appellato le spese del presente grado, liquidandole in € 7.160 cadauno per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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