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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3333 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 R.G.
Oggetto: lesione personale vertente tra
, , rappr.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO ALAIA GIUSEPPE, , e con questi dom.to in VIA SAN C.F._2
SOSSIO, 4/B 80049 SOMMA VESUVIANA ITALIA appellante
e
, , rappr.to e difeso dall'Avv. MELANIA CP_1 C.F._3
ROMANO (C.F. , e con questi dom.to in SOMMA C.F._4
VESUVIANA (NA) ALLA VIA NUOVA CASARAIA, II TRAV. N. 4
appellato
e nei confronti di
P.VA , in persona del legale Controparte_2 P.VA_1 rapp.te p.t. rappr.ta e difesa dall'Avv. ALBERTO PANELLI (C.F.
), e con questi elett.te dom.ta in Napoli alla Via Toledo n. 156 C.F._5 presso lo studio dell'Avv.
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 20 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza n. 5473/2019, Parte_1 con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, all'esito del giudizio R.G. 4092/16, ha rigettato- ritenendola non provata- la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere il risarcimento del danno a persona subito a seguito del sinistro occorsogli in data
20.01.2016 alle ore 18:30 circa in Somma Vesuviana (NA), alla Via Nola n. 60, nell'abitazione del convenuto . CP_1
Nel dettaglio, il aveva rappresentato che, nelle circostanze di tempo e di luogo Pt_1 sopradette, si trovava all'interno dell'abitazione del convenuto CP_1 allorquando, mentre si dirigeva in cucina, scivolava su una macchia presente sul pavimento (incolore e non visibile) rovinando a terra e riportava le lesioni di cui alla documentazione medica in atti.
Già in primo grado si era tempestivamente costituito il convenuto , CP_1 impugnando e contestando la domanda e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice , in Controparte_3 quanto l'appartamento de quo era coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile terzi e rischi speciali.
Si era altresì costituita la terza chiamata, che istava per il rigetto Controparte_4 della domanda.
Istruita la causa, espletata la prova testimoniale ed esperita CTU medica a firma del dott.
, il giudice di prime cure, qualificata la domanda ex art. 2051 c.c., ne Persona_1 ha dichiarato l'infondatezza ritenendola non sufficientemente provata in ragione della lacunosità e delle contraddizioni emergenti dal compendio istruttorio.
Di tanto si duole l'appellante, che contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice a quo, lamentando altresì l'omessa e/o carente motivazione posta a base della gravata sentenza.
Anche in appello si sono regolarmente costituiti e , CP_1 Controparte_4 riproponendo le difese già spiegate dinanzi al giudice di pace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 20 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia appellata in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello, che risulta infatti, oltre che tempestivamente proposto, redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacché l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
$.Nel merito, quanto al primo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la violazione del disposto di cui agli art. 115 e 116 cpc, appare doveroso premettere che la valutazione delle risultanze istruttorie, anche in ordine alla rilevanza ad esse attribuite, nonché il giudizio sull'attendibilità e sulla credibilità dei testi, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n. 17097; Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III, 24-05-
2006, n. 12362).
Tanto premesso, deve innanzitutto darsi atto della sussumibilità della fattispecie in esame nell'alveo sia dell'art. 2043 c.c., che dell'art. 2051 c.c.
Notoriamente, un orientamento giurisprudenziale dominante fino a qualche anno fa privilegiava l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei casi in cui il danno fosse comunque ricollegabile ad una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, costituente “insidia- trabocchetto” (ex pluribus Cass. Civ. 22592/2004, 10654/2004,
6515/2004, 11250/2002, 16179/2001, 3991/99). Da detta impostazione deriva l'obbligo, per il danneggiato, di provare non solo il fatto dannoso, ma altresì “l'insidia”, ovvero di provare che l'evento dannoso risultasse eziologicamente ricollegabile ad una situazione caratterizzata, dal punto di vista obiettivo, dalla non visibilità, e, da un punto di vista oggettivo, dalla imprevedibilità e dalla inevitabilità, vale a dire dalla impossibilità di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare;
di contra, quanto agli oneri probatori gravanti sulla parte convenuta, la giurisprudenza chiedeva al preteso responsabile la prova del caso fortuito o della condotta concorrente del danneggiato, attenuando il giudizio di severità allorquando si fosse in presenza di fattori estranei al normale dinamismo del bene da cui era derivato il pregiudizio, idonei ad incidere sulla eziologia del danno. La successiva evoluzione giurisprudenziale, ad oggi maggioritaria e condivisa da questo giudicante, è giunta ad elaborare il principio secondo cui dalla proprietà, pubblica o privata, di un bene, discende non solo l'obbligo del proprietario di provvedere alla relativa manutenzione, ma anche quello di custodia, con conseguente applicabilità dell'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. Da questa interpretazione estensiva deriva la configurabilità di ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. non solo allorquando la res in custodia si presenti pericolosa per intrinseca dinamicità, ma anche quando il danno sia cagionato da cosa “inerte”, che “in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. Civ., sez. III, 4 novembre 2003, n.
16257); in questa prospettiva, è stata riconosciuta la responsabilità del custode in fattispecie relative ai danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati, a danni derivanti da incendio in un'abitazione, o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso. (Trib. Salerno, 15.06.2009).
Nell'esame del caso concreto, è configurabile un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051
c.c., ovvero di responsabilità oggettiva, che presuppone la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sul convenuto la prova del caso fortuito
(Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del 2005). Avrà comunque rilievo la valutazione dell'incidenza oggettiva del comportamento del danneggiato, in una prospettiva in cui, quanto più la pericolosità della cosa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico
(Cass. n. 17903 del 4.7.2019; cfr. anche Cass., 3, n. 23919 del 22/10/2013; Cass., 3, n.
287 del 13/1/2015; Cass., 3, n. 9546 del 22/4/2010; Cass., 3, n. 15375 del 13/7/2011;
Cass., 3, n. 16542 del 28/9/2012). Ed infatti la ponderazione dell'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiante assume rilievo proprio perché l'obbligo di custodia deve trovare un temperamento nel “principio di autoresponsabilità”, in forza del quale ciascun consociato dovrà sopportare le conseguenze della mancata adozione delle cautele necessarie ad individuare la situazione di pericolo e ad evitare il danno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del 2005).
In particolare, esaminando fattispecie simili a quella in esame, la Corte di Cassazione
(cfr. ordinanza n. 342 del 13 gennaio 2020) ha ribadito, in applicazione dell'articolo 2051
c.c., «sul convenuto condominio incombe l'onere di dimostrare che il danno era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività»; in mancanza di tale prova, difetta quel «fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale» (cfr. Cass., 28 febbraio 2019, n. 5836).
Nel caso in esame, pur volendosi inquadrare la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2051 c.c., con conseguente onere del custode della prova del caso fortuito, nella fattispecie concreta il rigetto della domanda deve essere motivato alla stregua del mancato raggiungimento della prova dello stesso fatto storico descritto in citazione.
Infatti, incombe comunque sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cassazione n. 6034/2018).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha provato l'evento della caduta e la presenza della macchia ma non il nesso eziologico;
pur potendosi infatti ritenere accertato il fatto storico della caduta del e della presenza dell'acqua sul pavimento, non è invece Pt_1 positivamente provato che la caduta sia stata causata dalla rappresentata anomalia. Nel dettaglio, dall'istruttoria dichiarativa (testimonianze della moglie e della figlia del danneggiato), è emerso che le testimoni, unitamente al danneggiato, in occasione dei fatti di causa, erano sedute sul divano, quando l'uomo si alzò dal divano per andare in cucina da;
le signore non si trovavano dunque vicinissime al danneggiato al CP_1 momento della caduta. Ed infatti, la teste ha precisato: “mio marito disse che Tes_1 era scivolato su quella macchia”, mentre la riferiva “ho visto che dove è scivolato Pt_1 mio padre a terra c'era una macchia incolore”. Da dette dichiarazioni non emerge che le testi abbiano assistito direttamente alla caduta, proprio perchè riferiscono de relato che sia stata l'acqua a determinare la caduta;
inoltre, non è stato in alcun modo chiarito se le testi avessero o meno visuale diretta rispetto al punto (“verso la cucina”) in cui l'evento ebbe a verificarsi, sussistendo il dubbio che, dal divano su cui erano sedute, fosse possibile assistere al fatto.
Allo stesso modo, se può ritenersi positivamente provata la presenza di una macchia incolore (probabilmente acqua) in prossimità della posizione del malcapitato a seguito della caduta, appare inverosimile che le testimoni abbiano visto sul pavimento esattamente il riverbero di liquido nelle condizioni in cui lo stesso si presentava prima della caduta. Ed infatti, delle due l'una: o si ipotizza che il sia scivolato in Pt_1 corrispondenza della macchia, ovvero che la macchia di acqua abbia provocato il sinistro, ma in tal caso deve ritenersi che, per effetto della trazione del piede o del corpo dell'uomo sul pavimento, la macchia avrebbe dovuto inevitabilmente subire un cambiamento di forma e posizione, sicché le testi non avrebbero potuto avere contezza di come si presentava l'anomalia prima dell'evento; invece, a voler ritenere che le testi abbiano effettivamente visto la macchia rimasta identica a come si presentava in precedenza, deve escludersi che il sia caduto sulla macchia, ovvero che il liquido Pt_1 de quo abbia avuto incidenza causale sul sinistro.
Il quadro probatorio si presenta ulteriormente labile ove si consideri che le testimoni non hanno descritto forma, dimensioni e posizioni nè dell'appartamento nè della macchia, come non viene neppure menzionato il motivo della pretesa mancata visibilità (scarsa illuminazione, ora tarda ecc...).
Lo scarno quadro probatorio, costituito dalle deposizioni in esame non vale dunque a dimostrare adeguatamente il fatto storico posto a fondamento della domanda attorea, mentre per la giusta ricostruzione dell'evento è indispensabile, soprattutto nel caso di cui trattasi, l'esatta individuazione dei luoghi e la indicazione di quel che ha potuto rendere la pavimentazione così scivolosa ed anche che la presenza di codesto elemento fosse imprevedibile secondo la comune esperienza.
Pertanto, appare non univoca e dettagliata la prospettazione dei fatti riferita, né alcuna ulteriore precisazione viene fornita in merito alla pretesa “anomalia” in termini qualitativi e quantitativi, sicché resta esclusa, in termini assertivi prima, e probatori dopo, la configurabilità di una anomalia della res.
Stante la mancata allegazione (e di conseguenza la mancata prova) in relazione ai presupposti costitutivi della domanda, la sentenza di rigetto di primo grado deve essere confermata, sia pure alla luce della suesposta diversa motivazione. In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello
e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
696/2002).
$$.È da ritenersi assorbito, in ragione della valenza della presente motivazione e della sua idoneità a sostituire quella gravata, il secondo motivo di appello, inerente appunto il vizio di motivazione della sentenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite
Così deciso in Nola, 21.03.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3333 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 R.G.
Oggetto: lesione personale vertente tra
, , rappr.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO ALAIA GIUSEPPE, , e con questi dom.to in VIA SAN C.F._2
SOSSIO, 4/B 80049 SOMMA VESUVIANA ITALIA appellante
e
, , rappr.to e difeso dall'Avv. MELANIA CP_1 C.F._3
ROMANO (C.F. , e con questi dom.to in SOMMA C.F._4
VESUVIANA (NA) ALLA VIA NUOVA CASARAIA, II TRAV. N. 4
appellato
e nei confronti di
P.VA , in persona del legale Controparte_2 P.VA_1 rapp.te p.t. rappr.ta e difesa dall'Avv. ALBERTO PANELLI (C.F.
), e con questi elett.te dom.ta in Napoli alla Via Toledo n. 156 C.F._5 presso lo studio dell'Avv.
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 20 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza n. 5473/2019, Parte_1 con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, all'esito del giudizio R.G. 4092/16, ha rigettato- ritenendola non provata- la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere il risarcimento del danno a persona subito a seguito del sinistro occorsogli in data
20.01.2016 alle ore 18:30 circa in Somma Vesuviana (NA), alla Via Nola n. 60, nell'abitazione del convenuto . CP_1
Nel dettaglio, il aveva rappresentato che, nelle circostanze di tempo e di luogo Pt_1 sopradette, si trovava all'interno dell'abitazione del convenuto CP_1 allorquando, mentre si dirigeva in cucina, scivolava su una macchia presente sul pavimento (incolore e non visibile) rovinando a terra e riportava le lesioni di cui alla documentazione medica in atti.
Già in primo grado si era tempestivamente costituito il convenuto , CP_1 impugnando e contestando la domanda e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice , in Controparte_3 quanto l'appartamento de quo era coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile terzi e rischi speciali.
Si era altresì costituita la terza chiamata, che istava per il rigetto Controparte_4 della domanda.
Istruita la causa, espletata la prova testimoniale ed esperita CTU medica a firma del dott.
, il giudice di prime cure, qualificata la domanda ex art. 2051 c.c., ne Persona_1 ha dichiarato l'infondatezza ritenendola non sufficientemente provata in ragione della lacunosità e delle contraddizioni emergenti dal compendio istruttorio.
Di tanto si duole l'appellante, che contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice a quo, lamentando altresì l'omessa e/o carente motivazione posta a base della gravata sentenza.
Anche in appello si sono regolarmente costituiti e , CP_1 Controparte_4 riproponendo le difese già spiegate dinanzi al giudice di pace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 20 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia appellata in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello, che risulta infatti, oltre che tempestivamente proposto, redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacché l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
$.Nel merito, quanto al primo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la violazione del disposto di cui agli art. 115 e 116 cpc, appare doveroso premettere che la valutazione delle risultanze istruttorie, anche in ordine alla rilevanza ad esse attribuite, nonché il giudizio sull'attendibilità e sulla credibilità dei testi, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n. 17097; Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III, 24-05-
2006, n. 12362).
Tanto premesso, deve innanzitutto darsi atto della sussumibilità della fattispecie in esame nell'alveo sia dell'art. 2043 c.c., che dell'art. 2051 c.c.
Notoriamente, un orientamento giurisprudenziale dominante fino a qualche anno fa privilegiava l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei casi in cui il danno fosse comunque ricollegabile ad una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, costituente “insidia- trabocchetto” (ex pluribus Cass. Civ. 22592/2004, 10654/2004,
6515/2004, 11250/2002, 16179/2001, 3991/99). Da detta impostazione deriva l'obbligo, per il danneggiato, di provare non solo il fatto dannoso, ma altresì “l'insidia”, ovvero di provare che l'evento dannoso risultasse eziologicamente ricollegabile ad una situazione caratterizzata, dal punto di vista obiettivo, dalla non visibilità, e, da un punto di vista oggettivo, dalla imprevedibilità e dalla inevitabilità, vale a dire dalla impossibilità di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare;
di contra, quanto agli oneri probatori gravanti sulla parte convenuta, la giurisprudenza chiedeva al preteso responsabile la prova del caso fortuito o della condotta concorrente del danneggiato, attenuando il giudizio di severità allorquando si fosse in presenza di fattori estranei al normale dinamismo del bene da cui era derivato il pregiudizio, idonei ad incidere sulla eziologia del danno. La successiva evoluzione giurisprudenziale, ad oggi maggioritaria e condivisa da questo giudicante, è giunta ad elaborare il principio secondo cui dalla proprietà, pubblica o privata, di un bene, discende non solo l'obbligo del proprietario di provvedere alla relativa manutenzione, ma anche quello di custodia, con conseguente applicabilità dell'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. Da questa interpretazione estensiva deriva la configurabilità di ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. non solo allorquando la res in custodia si presenti pericolosa per intrinseca dinamicità, ma anche quando il danno sia cagionato da cosa “inerte”, che “in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. Civ., sez. III, 4 novembre 2003, n.
16257); in questa prospettiva, è stata riconosciuta la responsabilità del custode in fattispecie relative ai danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati, a danni derivanti da incendio in un'abitazione, o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso. (Trib. Salerno, 15.06.2009).
Nell'esame del caso concreto, è configurabile un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051
c.c., ovvero di responsabilità oggettiva, che presuppone la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sul convenuto la prova del caso fortuito
(Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del 2005). Avrà comunque rilievo la valutazione dell'incidenza oggettiva del comportamento del danneggiato, in una prospettiva in cui, quanto più la pericolosità della cosa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico
(Cass. n. 17903 del 4.7.2019; cfr. anche Cass., 3, n. 23919 del 22/10/2013; Cass., 3, n.
287 del 13/1/2015; Cass., 3, n. 9546 del 22/4/2010; Cass., 3, n. 15375 del 13/7/2011;
Cass., 3, n. 16542 del 28/9/2012). Ed infatti la ponderazione dell'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiante assume rilievo proprio perché l'obbligo di custodia deve trovare un temperamento nel “principio di autoresponsabilità”, in forza del quale ciascun consociato dovrà sopportare le conseguenze della mancata adozione delle cautele necessarie ad individuare la situazione di pericolo e ad evitare il danno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del 2005).
In particolare, esaminando fattispecie simili a quella in esame, la Corte di Cassazione
(cfr. ordinanza n. 342 del 13 gennaio 2020) ha ribadito, in applicazione dell'articolo 2051
c.c., «sul convenuto condominio incombe l'onere di dimostrare che il danno era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività»; in mancanza di tale prova, difetta quel «fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale» (cfr. Cass., 28 febbraio 2019, n. 5836).
Nel caso in esame, pur volendosi inquadrare la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2051 c.c., con conseguente onere del custode della prova del caso fortuito, nella fattispecie concreta il rigetto della domanda deve essere motivato alla stregua del mancato raggiungimento della prova dello stesso fatto storico descritto in citazione.
Infatti, incombe comunque sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cassazione n. 6034/2018).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha provato l'evento della caduta e la presenza della macchia ma non il nesso eziologico;
pur potendosi infatti ritenere accertato il fatto storico della caduta del e della presenza dell'acqua sul pavimento, non è invece Pt_1 positivamente provato che la caduta sia stata causata dalla rappresentata anomalia. Nel dettaglio, dall'istruttoria dichiarativa (testimonianze della moglie e della figlia del danneggiato), è emerso che le testimoni, unitamente al danneggiato, in occasione dei fatti di causa, erano sedute sul divano, quando l'uomo si alzò dal divano per andare in cucina da;
le signore non si trovavano dunque vicinissime al danneggiato al CP_1 momento della caduta. Ed infatti, la teste ha precisato: “mio marito disse che Tes_1 era scivolato su quella macchia”, mentre la riferiva “ho visto che dove è scivolato Pt_1 mio padre a terra c'era una macchia incolore”. Da dette dichiarazioni non emerge che le testi abbiano assistito direttamente alla caduta, proprio perchè riferiscono de relato che sia stata l'acqua a determinare la caduta;
inoltre, non è stato in alcun modo chiarito se le testi avessero o meno visuale diretta rispetto al punto (“verso la cucina”) in cui l'evento ebbe a verificarsi, sussistendo il dubbio che, dal divano su cui erano sedute, fosse possibile assistere al fatto.
Allo stesso modo, se può ritenersi positivamente provata la presenza di una macchia incolore (probabilmente acqua) in prossimità della posizione del malcapitato a seguito della caduta, appare inverosimile che le testimoni abbiano visto sul pavimento esattamente il riverbero di liquido nelle condizioni in cui lo stesso si presentava prima della caduta. Ed infatti, delle due l'una: o si ipotizza che il sia scivolato in Pt_1 corrispondenza della macchia, ovvero che la macchia di acqua abbia provocato il sinistro, ma in tal caso deve ritenersi che, per effetto della trazione del piede o del corpo dell'uomo sul pavimento, la macchia avrebbe dovuto inevitabilmente subire un cambiamento di forma e posizione, sicché le testi non avrebbero potuto avere contezza di come si presentava l'anomalia prima dell'evento; invece, a voler ritenere che le testi abbiano effettivamente visto la macchia rimasta identica a come si presentava in precedenza, deve escludersi che il sia caduto sulla macchia, ovvero che il liquido Pt_1 de quo abbia avuto incidenza causale sul sinistro.
Il quadro probatorio si presenta ulteriormente labile ove si consideri che le testimoni non hanno descritto forma, dimensioni e posizioni nè dell'appartamento nè della macchia, come non viene neppure menzionato il motivo della pretesa mancata visibilità (scarsa illuminazione, ora tarda ecc...).
Lo scarno quadro probatorio, costituito dalle deposizioni in esame non vale dunque a dimostrare adeguatamente il fatto storico posto a fondamento della domanda attorea, mentre per la giusta ricostruzione dell'evento è indispensabile, soprattutto nel caso di cui trattasi, l'esatta individuazione dei luoghi e la indicazione di quel che ha potuto rendere la pavimentazione così scivolosa ed anche che la presenza di codesto elemento fosse imprevedibile secondo la comune esperienza.
Pertanto, appare non univoca e dettagliata la prospettazione dei fatti riferita, né alcuna ulteriore precisazione viene fornita in merito alla pretesa “anomalia” in termini qualitativi e quantitativi, sicché resta esclusa, in termini assertivi prima, e probatori dopo, la configurabilità di una anomalia della res.
Stante la mancata allegazione (e di conseguenza la mancata prova) in relazione ai presupposti costitutivi della domanda, la sentenza di rigetto di primo grado deve essere confermata, sia pure alla luce della suesposta diversa motivazione. In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello
e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
696/2002).
$$.È da ritenersi assorbito, in ragione della valenza della presente motivazione e della sua idoneità a sostituire quella gravata, il secondo motivo di appello, inerente appunto il vizio di motivazione della sentenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite
Così deciso in Nola, 21.03.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA