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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1482/2023
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti FATIGATO MICHELE, Parte_1
FATIGATO MARIA ANTONIA e CERA CINZIA
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 2.11.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava l'opposizione promossa da e confermava l'ordinanza – ingiunzione n. 358/2022, con cui Parte_1
l' di gli intimava il pagamento di € 3.600,00, per avere Controparte_1 CP_1 impiegato un lavoratore senza preventiva comunicazione al Centro per l'impiego, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente.
2. Avverso detta sentenza, il ha proposto appello con ricorso depositato in data Pt_1 13.12.2023.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. In punto di fatto, occorre premettere che con ricorso del 9 maggio 2023, il Pt_1
deduceva che sulla base del verbale ispettivo FG00000/2022-973.01 del 28.06.2022,
l'Ispettorato Territoriale di Foggia gli aveva contestato di avere regolarizzato il rapporto di lavoro del sig. con comunicazione di proroga inviata al competente Centro Parte_2 per l'impiego avvenuta, in data 4.5.2022, successivamente all'accesso ispettivo.
Sosteneva che in precedenza il era stato assunto dal 2.4.2022 al 20.4.2022, con Pt_2 regolare comunicazione dell'1.4.2022, lavorando sino a tutto il 19.4.2022, in vista della scadenza del permesso di soggiorno prevista per il 21.4.2022, confutando la tesi degli ispettori secondo cui il rapporto sarebbe cessato il 13.4.2022.
Aggiungeva che, rinnovato il permesso di soggiorno, quale causa di sospensione del rapporto di lavoro, il lavoratore continuava la propria attività lavorativa dal 5.5.2022, in virtù di proroga del contratto di lavoro, datata 4.5.2022, da comunicarsi nel termine di giorni
5 dall'evento.
Su tali premesse, il chiedeva la revoca della ordinanza e in subordine la riduzione Pt_1
della sanzione entro i minimi edittali.
Si costituiva l'Ispettorato Territoriale di Foggia chiedendo il rigetto della opposizione.
4. Il Tribunale ha respinto la opposizione del sulla scorta dei seguenti punti Pt_1
motivazionali:
-l'ordinanza-ingiunzione poggia sul verbale unico di accertamento e notificazione
FG00000/2022-973.01 del 28.6.2022, scaturente, a sua volta, dall'accesso eseguito in data
4.5.2022, allorquando sui terreni di , ubicati in agro di Ordona, gli Parte_1 Parte_3
trovarono intento al lavoro il il quale dichiarava di essere alle dipendenze Parte_2
della impresa a far data dal 2.4.2022, e di avere ripreso a lavorare quel giorno, dopo Pt_1
due settimane;
- è pacifico e documentalmente provato, che il è stato regolarmente assunto alle Pt_2
dipendenze di in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato per il Parte_1
periodo dal 2.4.2022 al 20.4.2022, con comunicazione preventiva di assunzione trasmessa al
2 Centro per l'Impiego in data 1.4.2022, prima dell'inizio del rapporto di lavoro;
- il prospetto paga relativo alla mensilità di aprile 2022 attesta che il lavoratore prestava la propria attività lavorativa fino al 13.4.2022 e che anche aderendo alla tesi dell'opponente che sostiene l'esistenza del rapporto sino al 19.4.2022, vi è cesura tra i due distinti rapporti di lavoro, l'uno con termine finale al 20.4.2022 e quello iniziato il 4.5.2022, confermato dal
Pt_2
- è congrua la sanzione determinata nel minimo edittale, raddoppiata ex art. 16 L. n. 689/81, non avendo il ottemperato alla diffida dell'Ispettorato. Pt_1
5. Con un articolato motivo di appello il censura la sentenza in quanto emessa in Pt_1 violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che impone all'amministrazione l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della propria pretesa.
Rileva che l' non ha dimostrato la sussistenza del lavoro Controparte_1
sommerso sin dal 2.4.2022 e neppure la presunta cessazione anticipata del rapporto, che ritiene fissata alla data del 13.4.2022; né, si duole l'appellante sul punto, l'Ispettorato ha articolato prova per testi, sebbene le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale debbano essere confermate in giudizio, ancor più se rese da persona di nazionalità straniera, non in grado di comprendere la lingua italiana.
Insiste il nel ritenere la scadenza del permesso di soggiorno una causa di sospensione Pt_1
del rapporto di lavoro, non già una interruzione.
Contesta, altresì, la sentenza per avere confermato la sanzione irrogata, ritenendola infondata e non congrua, trattandosi di un rapporto di lavoro sospeso e rinnovato il 4.5.2022, con la precisazione di poter applicare la maxi-sanzione per lavoro nero solo a decorrere dal 31^ al
51^ giorno successivo alla scadenza.
6. L'appello è infondato e va confermata l'impugnata sentenza.
6.1. Al fine di corrispondere al gravame, pare opportuno alla Corte partire dalla disamina congiunta del tema inerente l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., nonché il valore dei verbali ispettivi, in relazione alle dichiarazioni rese dai dipendenti, nella fase dell'accertamento ispettivo e nella fase giudiziale.
Al riguardo deve rammentarsi il più consolidato indirizzo espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso
3 ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_2
sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cass. n. 12108 del 18/05/2010).
Ciò chiarito, e spostando l'attenzione sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, va disattesa la censura afferente la valenza probatoria attribuita dal primo giudice all'accertamento ispettivo, sotteso all'ordinanza-ingiunzione che, come da ultimo riaffermato da Cass. sez. VI, 26.05.2021, n.14495, fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso, qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento.
Tale regola, tuttavia, non comporta che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione, nonché il contegno processuale dell'opponente (Cass. n.3350/2001; Cass. n.11718/2003; Cass. n. 2780/2004).
Ciò detto, il Collegio condivide la statuizione resa dal Tribunale di Foggia, per avere coerentemente formulato un giudizio conclusivo, favorevole alla tesi dell'Ispettorato, ritenendo raggiunta la prova mediante l'istruttoria amministrativa e in assenza di adeguati spunti da parte opponente di segno diverso, circa la netta cesura tra i due rapporti di lavoro a tempo determinato, non già a favore di una asserita e non comprovata continuità tra i due rapporti.
Non ha, infatti, alcuna tenuta la tesi dell'appellante che si duole della genuinità delle dichiarazioni rese agli ispettori dal dipendente in quanto di nazionalità straniera, atteso che il veniva trovato in occasione del primo accesso ispettivo, avvenuto il 4.5.4022, Pt_2
intento a lavorare nella raccolta degli asparagi assieme a tutti braccianti.
In tale occasione, il lavoratore dichiarava di avere lavorato dal 2.4.2022 e di essere presente
4 dal 4.5.2022, dopo due settimane di assenza, a conferma di un contratto di lavoro ex novo che, in quanto tale, richiedeva una apposita comunicazione al competente Centro per l'impiego prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
Tale circostanza non viene contestata dal , il quale senza dialogare adeguatamente con Pt_1
la sentenza, censurandola sul punto, si limita a reiterare la tesi della sospensione del rapporto, dovuta al rinnovo del permesso di soggiorno - assunto non inquadrabile in alcuna fattispecie legale - prospettando ancora una volta un rapporto di lavoro svoltosi senza soluzione di continuità dal 2.4.2022 e prorogato il 4.5.2022, da comunicarsi agli uffici competenti nel termine di giorni 5.
Il Collegio – in piena aderenza agli esiti ispettivi ed alle condivisibili valutazioni che ne fa il primo giudice – ritiene l'argomentazione di parte appellante destituita di qualsivoglia fondamento dovendosi rilevare che la proroga consiste in una prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, che va disposta prima ancora della scadenza del termine originario, mentre nel caso di specie il primo rapporto di fatto cessava il 13.4.2022, a nulla rilevando la formale cessazione alla data del 20.4.2022.
Senza contare che la giustificazione addotta (la sospensione del rapporto onde ottenere il permesso di soggiorno) non risulta affatto comprovata, né efficacemente attinte dai capitoli di prova che, su tale aspetto, risultano contraddittori, oltre che inammissibili come ritenuto dal primo giudice.
Va rilevato, infatti, che il sconfessa se stesso nell'atto in cui dapprima invoca la Pt_1
sospensione del rapporto di lavoro, necessaria per ottenere il permesso di soggiorno e consentire - a suo dire - la proroga con decorrenza 4.5.2022, (cfr. circostanze sub 1) e sub 2) delle richieste istruttorie, pag. 9 dell'atto di opposizione, riproposta a pag. 12 dell'atto di appello), per poi dichiarare e chiedere di provare che il dipendente la mattina del Pt_2
maggio 2022 << era presente sul posto di lavoro per raccogliere la documentazione lavorativa necessaria per rinnovare il permesso di soggiorno>> (cfr. cap. sub 4) delle richieste istruttorie, pag. 9 dell'atto di opposizione, riproposta a pag. 12 dell'atto di appello).
Tanto premesso, va detto che in sede di accertamento ispettivo presso l'azienda agricola di
, iniziato il 4.5.2022 e conclusosi con il verbale del 28.6.2022, dall'esame Parte_1
congiunto della documentazione visionata e delle dichiarazioni rese dal dipendente emergeva l'occupazione “a nero” dello stesso, per la giornata del 4.5.2022, Parte_2
in qualità di bracciante, trovato dagli ispettori intento alla raccolta degli asparagi.
5 Nello specifico gli ispettori accertavano l'impiego del quale lavoratore Pt_2 subordinato senza preventiva comunicazione al competente centro per l'impiego con applicazione della sanzione amministrativa di € 1.800,00 ex art. 13 Dlgs 124/2004, divenuta di importo pari ad € 3.600,00 ex art 16 L. 689/81.
Il ascoltato nella giornata del 4.2.2022, senza fare alcun cenno al permesso di Pt_2 soggiorno, dichiarava di lavorare per il dal 2.4.2022 e di avere “dopo essere stato Pt_1 assente per due settimane”.
Ad avviso del Collegio, la dichiarazione resa dal dipendente in sede ispettiva, testualmente riportata nell'impugnata sentenza, appare del tutto attendibile, non solo perché resa dal dipendente nell'immediatezza dei fatti (sopralluogo ispettivo), ma anche perché, spontanea, resa senza alcun preavviso e scevre da qualsivoglia tipo di condizionamento psicologico.
Accadeva che in data 20.6.2022, all'esito della documentazione inviata - su richiesta
Ispettorato - dalla ditta ispezionata, risultava che il aveva comunicato al Centro per Pt_1
l'impiego il giorno 4.5.2022, alle ore 17.16, la proroga del rapporto di lavoro iniziato il
2.4.2022, con scadenza il 20.4.2022 e che tale comunicazione di proroga veniva considerata dagli ispettori, quale comunicazione di un nuovo contratto di lavoro.
Gli ispettori, pertanto, consideravano cessato il primo rapporto di lavoro alla data del
13.4.2022, anche se formalmente in scadenza al 20.4.2022 e pertanto, deducevano l'occupazione “a nero” del confermata dal giudice di prime cure. Pt_2
Così ricostruita la vicenda, nella fase amministrativa e giudiziale, si deve ritenere provato che il dipendente sia stato rinvenuto a prestare attività lavorativa il giorno 4.5.2022 alle dipendenze del senza regolare assunzione, così da disattendere ogni doglianza Pt_1 dell'appellante sul punto.
6.2. La sentenza di primo grado va, altresì, condivisa nella parte in cui conferma il quantum della sanzione, ritenendolo congruo e conforme alla legge e cu sui nulla obietta il . Pt_1
Va infatti, osservato che il nuovo art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, come introdotto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 151/2015, prevede l'applicazione della procedura di diffida da parte del personale ispettivo che consente al datore di lavoro, che regolarizza tempestivamente ottemperando alla diffida, di essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta, pari al minimo della sanzione edittale, per ciascuna fascia di irregolarità.
Nella specie, gli ispettori rilevavano che il pur diffidato, non dimostrava - onde Pt_1
6 accedere ai benefici di legge derivanti dalla diffida obbligatoria - mediante scritturazioni
LUL, pagamento retribuzione e versamento contributi di avere mantenuto in servizio il per un periodo non inferiore ai tre mesi decorrente dal giorno dell'accesso Pt_2
ispettivo (4.5.2022), né di avere pagato la sanzione amministrativa, a nulla rilevando la tesi della proroga, di cui si è già detto.
L'adempimento alla diffida costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima che, in qualche misura, bilancia gli oneri sostenuti dal datore per il mantenimento del rapporto di lavoro. Ne consegue che, in assenza di un effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione ostativa, non potrà ritenersi adempiuta la diffida.
La Corte condivide le conseguenze sanzionatorie, così come disposte dall'Ispettorato, risultando comprovato: a) all'accertamento di un lavoro sommerso, regolarizzato solo a seguito della ispezione;
b) la irrilevanza del contratto di proroga, stante il termine del primo rapporto di lavoro alla data del 13.4.2022 come risulta dal LUL e analogamente considerando il termine formale del 20.4.2022; c) mancata ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13 della Dlgs 124/2004 nelle forme di cui art. 22 Dlgs 151/2015 d) mancata adesione alla facoltà di cui all'art. 16 L. 698/81.
7. Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere confermata.
8. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'appellante, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 13/12/2023, avverso la sentenza n. 3211/2023 resa in data 2/11/2023 dal
Tribunale del lavoro di Foggia nei confronti di Controparte_3
[...
[...] [...]
, così provvede:
[...] rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Ispettorato, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 20.1.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
8
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1482/2023
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti FATIGATO MICHELE, Parte_1
FATIGATO MARIA ANTONIA e CERA CINZIA
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 2.11.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava l'opposizione promossa da e confermava l'ordinanza – ingiunzione n. 358/2022, con cui Parte_1
l' di gli intimava il pagamento di € 3.600,00, per avere Controparte_1 CP_1 impiegato un lavoratore senza preventiva comunicazione al Centro per l'impiego, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente.
2. Avverso detta sentenza, il ha proposto appello con ricorso depositato in data Pt_1 13.12.2023.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. In punto di fatto, occorre premettere che con ricorso del 9 maggio 2023, il Pt_1
deduceva che sulla base del verbale ispettivo FG00000/2022-973.01 del 28.06.2022,
l'Ispettorato Territoriale di Foggia gli aveva contestato di avere regolarizzato il rapporto di lavoro del sig. con comunicazione di proroga inviata al competente Centro Parte_2 per l'impiego avvenuta, in data 4.5.2022, successivamente all'accesso ispettivo.
Sosteneva che in precedenza il era stato assunto dal 2.4.2022 al 20.4.2022, con Pt_2 regolare comunicazione dell'1.4.2022, lavorando sino a tutto il 19.4.2022, in vista della scadenza del permesso di soggiorno prevista per il 21.4.2022, confutando la tesi degli ispettori secondo cui il rapporto sarebbe cessato il 13.4.2022.
Aggiungeva che, rinnovato il permesso di soggiorno, quale causa di sospensione del rapporto di lavoro, il lavoratore continuava la propria attività lavorativa dal 5.5.2022, in virtù di proroga del contratto di lavoro, datata 4.5.2022, da comunicarsi nel termine di giorni
5 dall'evento.
Su tali premesse, il chiedeva la revoca della ordinanza e in subordine la riduzione Pt_1
della sanzione entro i minimi edittali.
Si costituiva l'Ispettorato Territoriale di Foggia chiedendo il rigetto della opposizione.
4. Il Tribunale ha respinto la opposizione del sulla scorta dei seguenti punti Pt_1
motivazionali:
-l'ordinanza-ingiunzione poggia sul verbale unico di accertamento e notificazione
FG00000/2022-973.01 del 28.6.2022, scaturente, a sua volta, dall'accesso eseguito in data
4.5.2022, allorquando sui terreni di , ubicati in agro di Ordona, gli Parte_1 Parte_3
trovarono intento al lavoro il il quale dichiarava di essere alle dipendenze Parte_2
della impresa a far data dal 2.4.2022, e di avere ripreso a lavorare quel giorno, dopo Pt_1
due settimane;
- è pacifico e documentalmente provato, che il è stato regolarmente assunto alle Pt_2
dipendenze di in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato per il Parte_1
periodo dal 2.4.2022 al 20.4.2022, con comunicazione preventiva di assunzione trasmessa al
2 Centro per l'Impiego in data 1.4.2022, prima dell'inizio del rapporto di lavoro;
- il prospetto paga relativo alla mensilità di aprile 2022 attesta che il lavoratore prestava la propria attività lavorativa fino al 13.4.2022 e che anche aderendo alla tesi dell'opponente che sostiene l'esistenza del rapporto sino al 19.4.2022, vi è cesura tra i due distinti rapporti di lavoro, l'uno con termine finale al 20.4.2022 e quello iniziato il 4.5.2022, confermato dal
Pt_2
- è congrua la sanzione determinata nel minimo edittale, raddoppiata ex art. 16 L. n. 689/81, non avendo il ottemperato alla diffida dell'Ispettorato. Pt_1
5. Con un articolato motivo di appello il censura la sentenza in quanto emessa in Pt_1 violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che impone all'amministrazione l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della propria pretesa.
Rileva che l' non ha dimostrato la sussistenza del lavoro Controparte_1
sommerso sin dal 2.4.2022 e neppure la presunta cessazione anticipata del rapporto, che ritiene fissata alla data del 13.4.2022; né, si duole l'appellante sul punto, l'Ispettorato ha articolato prova per testi, sebbene le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale debbano essere confermate in giudizio, ancor più se rese da persona di nazionalità straniera, non in grado di comprendere la lingua italiana.
Insiste il nel ritenere la scadenza del permesso di soggiorno una causa di sospensione Pt_1
del rapporto di lavoro, non già una interruzione.
Contesta, altresì, la sentenza per avere confermato la sanzione irrogata, ritenendola infondata e non congrua, trattandosi di un rapporto di lavoro sospeso e rinnovato il 4.5.2022, con la precisazione di poter applicare la maxi-sanzione per lavoro nero solo a decorrere dal 31^ al
51^ giorno successivo alla scadenza.
6. L'appello è infondato e va confermata l'impugnata sentenza.
6.1. Al fine di corrispondere al gravame, pare opportuno alla Corte partire dalla disamina congiunta del tema inerente l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., nonché il valore dei verbali ispettivi, in relazione alle dichiarazioni rese dai dipendenti, nella fase dell'accertamento ispettivo e nella fase giudiziale.
Al riguardo deve rammentarsi il più consolidato indirizzo espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso
3 ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_2
sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cass. n. 12108 del 18/05/2010).
Ciò chiarito, e spostando l'attenzione sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, va disattesa la censura afferente la valenza probatoria attribuita dal primo giudice all'accertamento ispettivo, sotteso all'ordinanza-ingiunzione che, come da ultimo riaffermato da Cass. sez. VI, 26.05.2021, n.14495, fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso, qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento.
Tale regola, tuttavia, non comporta che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione, nonché il contegno processuale dell'opponente (Cass. n.3350/2001; Cass. n.11718/2003; Cass. n. 2780/2004).
Ciò detto, il Collegio condivide la statuizione resa dal Tribunale di Foggia, per avere coerentemente formulato un giudizio conclusivo, favorevole alla tesi dell'Ispettorato, ritenendo raggiunta la prova mediante l'istruttoria amministrativa e in assenza di adeguati spunti da parte opponente di segno diverso, circa la netta cesura tra i due rapporti di lavoro a tempo determinato, non già a favore di una asserita e non comprovata continuità tra i due rapporti.
Non ha, infatti, alcuna tenuta la tesi dell'appellante che si duole della genuinità delle dichiarazioni rese agli ispettori dal dipendente in quanto di nazionalità straniera, atteso che il veniva trovato in occasione del primo accesso ispettivo, avvenuto il 4.5.4022, Pt_2
intento a lavorare nella raccolta degli asparagi assieme a tutti braccianti.
In tale occasione, il lavoratore dichiarava di avere lavorato dal 2.4.2022 e di essere presente
4 dal 4.5.2022, dopo due settimane di assenza, a conferma di un contratto di lavoro ex novo che, in quanto tale, richiedeva una apposita comunicazione al competente Centro per l'impiego prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
Tale circostanza non viene contestata dal , il quale senza dialogare adeguatamente con Pt_1
la sentenza, censurandola sul punto, si limita a reiterare la tesi della sospensione del rapporto, dovuta al rinnovo del permesso di soggiorno - assunto non inquadrabile in alcuna fattispecie legale - prospettando ancora una volta un rapporto di lavoro svoltosi senza soluzione di continuità dal 2.4.2022 e prorogato il 4.5.2022, da comunicarsi agli uffici competenti nel termine di giorni 5.
Il Collegio – in piena aderenza agli esiti ispettivi ed alle condivisibili valutazioni che ne fa il primo giudice – ritiene l'argomentazione di parte appellante destituita di qualsivoglia fondamento dovendosi rilevare che la proroga consiste in una prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, che va disposta prima ancora della scadenza del termine originario, mentre nel caso di specie il primo rapporto di fatto cessava il 13.4.2022, a nulla rilevando la formale cessazione alla data del 20.4.2022.
Senza contare che la giustificazione addotta (la sospensione del rapporto onde ottenere il permesso di soggiorno) non risulta affatto comprovata, né efficacemente attinte dai capitoli di prova che, su tale aspetto, risultano contraddittori, oltre che inammissibili come ritenuto dal primo giudice.
Va rilevato, infatti, che il sconfessa se stesso nell'atto in cui dapprima invoca la Pt_1
sospensione del rapporto di lavoro, necessaria per ottenere il permesso di soggiorno e consentire - a suo dire - la proroga con decorrenza 4.5.2022, (cfr. circostanze sub 1) e sub 2) delle richieste istruttorie, pag. 9 dell'atto di opposizione, riproposta a pag. 12 dell'atto di appello), per poi dichiarare e chiedere di provare che il dipendente la mattina del Pt_2
maggio 2022 << era presente sul posto di lavoro per raccogliere la documentazione lavorativa necessaria per rinnovare il permesso di soggiorno>> (cfr. cap. sub 4) delle richieste istruttorie, pag. 9 dell'atto di opposizione, riproposta a pag. 12 dell'atto di appello).
Tanto premesso, va detto che in sede di accertamento ispettivo presso l'azienda agricola di
, iniziato il 4.5.2022 e conclusosi con il verbale del 28.6.2022, dall'esame Parte_1
congiunto della documentazione visionata e delle dichiarazioni rese dal dipendente emergeva l'occupazione “a nero” dello stesso, per la giornata del 4.5.2022, Parte_2
in qualità di bracciante, trovato dagli ispettori intento alla raccolta degli asparagi.
5 Nello specifico gli ispettori accertavano l'impiego del quale lavoratore Pt_2 subordinato senza preventiva comunicazione al competente centro per l'impiego con applicazione della sanzione amministrativa di € 1.800,00 ex art. 13 Dlgs 124/2004, divenuta di importo pari ad € 3.600,00 ex art 16 L. 689/81.
Il ascoltato nella giornata del 4.2.2022, senza fare alcun cenno al permesso di Pt_2 soggiorno, dichiarava di lavorare per il dal 2.4.2022 e di avere “dopo essere stato Pt_1 assente per due settimane”.
Ad avviso del Collegio, la dichiarazione resa dal dipendente in sede ispettiva, testualmente riportata nell'impugnata sentenza, appare del tutto attendibile, non solo perché resa dal dipendente nell'immediatezza dei fatti (sopralluogo ispettivo), ma anche perché, spontanea, resa senza alcun preavviso e scevre da qualsivoglia tipo di condizionamento psicologico.
Accadeva che in data 20.6.2022, all'esito della documentazione inviata - su richiesta
Ispettorato - dalla ditta ispezionata, risultava che il aveva comunicato al Centro per Pt_1
l'impiego il giorno 4.5.2022, alle ore 17.16, la proroga del rapporto di lavoro iniziato il
2.4.2022, con scadenza il 20.4.2022 e che tale comunicazione di proroga veniva considerata dagli ispettori, quale comunicazione di un nuovo contratto di lavoro.
Gli ispettori, pertanto, consideravano cessato il primo rapporto di lavoro alla data del
13.4.2022, anche se formalmente in scadenza al 20.4.2022 e pertanto, deducevano l'occupazione “a nero” del confermata dal giudice di prime cure. Pt_2
Così ricostruita la vicenda, nella fase amministrativa e giudiziale, si deve ritenere provato che il dipendente sia stato rinvenuto a prestare attività lavorativa il giorno 4.5.2022 alle dipendenze del senza regolare assunzione, così da disattendere ogni doglianza Pt_1 dell'appellante sul punto.
6.2. La sentenza di primo grado va, altresì, condivisa nella parte in cui conferma il quantum della sanzione, ritenendolo congruo e conforme alla legge e cu sui nulla obietta il . Pt_1
Va infatti, osservato che il nuovo art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, come introdotto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 151/2015, prevede l'applicazione della procedura di diffida da parte del personale ispettivo che consente al datore di lavoro, che regolarizza tempestivamente ottemperando alla diffida, di essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta, pari al minimo della sanzione edittale, per ciascuna fascia di irregolarità.
Nella specie, gli ispettori rilevavano che il pur diffidato, non dimostrava - onde Pt_1
6 accedere ai benefici di legge derivanti dalla diffida obbligatoria - mediante scritturazioni
LUL, pagamento retribuzione e versamento contributi di avere mantenuto in servizio il per un periodo non inferiore ai tre mesi decorrente dal giorno dell'accesso Pt_2
ispettivo (4.5.2022), né di avere pagato la sanzione amministrativa, a nulla rilevando la tesi della proroga, di cui si è già detto.
L'adempimento alla diffida costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima che, in qualche misura, bilancia gli oneri sostenuti dal datore per il mantenimento del rapporto di lavoro. Ne consegue che, in assenza di un effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione ostativa, non potrà ritenersi adempiuta la diffida.
La Corte condivide le conseguenze sanzionatorie, così come disposte dall'Ispettorato, risultando comprovato: a) all'accertamento di un lavoro sommerso, regolarizzato solo a seguito della ispezione;
b) la irrilevanza del contratto di proroga, stante il termine del primo rapporto di lavoro alla data del 13.4.2022 come risulta dal LUL e analogamente considerando il termine formale del 20.4.2022; c) mancata ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13 della Dlgs 124/2004 nelle forme di cui art. 22 Dlgs 151/2015 d) mancata adesione alla facoltà di cui all'art. 16 L. 698/81.
7. Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere confermata.
8. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'appellante, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 13/12/2023, avverso la sentenza n. 3211/2023 resa in data 2/11/2023 dal
Tribunale del lavoro di Foggia nei confronti di Controparte_3
[...
[...] [...]
, così provvede:
[...] rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Ispettorato, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 20.1.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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