TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/12/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona del Dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 2 dicembre
2025, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2094 del Ruolo Generale dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) entrambi residenti in [...],
[...] CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in AR, Via D. Mottola di Amato N.51, presso lo studio dell'Avv.
ET NN (CF. ), che li rappresenta e difende in giudizio giusta procura a C.F._3 margine dell'atto di citazione di primo grado;
-appellanti-
E
(c.f. I. ), in persona dei l.r.p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 impresa designata ex art. 286, D.lgs n.209/05, elettivamente domiciliata in AR, Via Nuova n.1, presso lo studio dell'Avv. Nicola Romano (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura generali alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
-appellata-
NONCHE'
, nato a [...] il [...], residente in [...]. CP_2
-appellato contumace-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di AR n. 172/18, emessa il 29.1.18, depositata il 1.2.18 e non notificata.
Conclusioni come da note scritte depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 12 Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di AR, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la società in qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia vittime della strada ex art. 286 D.lgs. 209/05, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Toyota LA targato CA450MM e privo di assicurazione per il sinistro occorsogli il 23.6.14; la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni per la somma di € 2.192,00 in favore del e per la somma di € 5.947,19 Pt_2 per i danni riportati all'autovettura Fiat 500 targata DZ393DR, di proprietà della con Pt_1 rivalutazione monetaria e interessi compensativi per il ritardo nel pagamento e/ o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o equità; la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento della somma sostenuta dall'attrice per le spese stragiudiziali pari ad € 695,13, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno della propria domanda gli attori deducevano che in data 23.6.2014, alle ore 15:50 circa, in
AR, via Lucrezia della Valle, , che conduceva nell'occasione l'autovettura FIAT Persona_1
500 targata DZ393DR, di proprietà della percorreva la suddetta via allorquando, giunto Pt_1 all'intersezione con Viale Cassiodoro, si arrestava al segnale “stop” e, accertandosi della mancata provenienza di autoveicoli dalla sua sinistra, ripartiva regolarmente per proseguire la marcia verso
AR-Sala; evidenziava che improvvisamente sopraggiungeva un'autovettura Toyota LA, targata CA450MM, condotta da , che a causa dell'alta velocità sbandava andando ad CP_2 urtare sulla parte posteriore laterale sinistra della Fiat 500, così finendo la sua corsa a circa 150 metri dal luogo dell'impatto.
A seguito del suddetto impatto, il veicolo di proprietà della subiva ingenti danni per un importo Pt_1 di € 5.947,19, come da preventivo della carrozzeria GR di , mentre asseriva che il Persona_2
riportava lesioni accertate dal servizio di PS dell'Ospedale civile “Pugliese- Ciaccio” di Pt_2
AR definite in “trauma cranico, cervicalgia post-traumatica”, con prognosi di 7 giorni.
Quanto ai danni subiti dal , questi venivano quantificati in € 2.192,75 oltre interessi e Pt_2 rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
esponeva, ancora, che dopo la verificazione del sinistro interveniva la polizia municipale di AR la quale provvedeva alla redazione del verbale con contestazione a carico del dell'articolo 145 commi 5 e 10 del codice della strada, con irrogazione della rispettiva sanzione Pt_2 amministrativa unitamente alla decurtazione di punti dalla patente (sanzione impugnata e annullata dal
Giudice di Pace di AR con sentenza del 21 luglio 2015 numero 993).
pagina 2 di 12 Pertanto, malgrado messa in mora (raccomandata a/r del 17/07/2014) avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione, oltre che di invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, si vedevano costretti ad agire in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione in persona del suo l.r.p.t., quale Controparte_1 impresa designata ex art.286 D.lgs. 209/05, la quale impugnando e contestando sia l'an che il quantum debeatur della pretesa attorea, chiedeva: in via preliminare la declaratoria della carenza di legittimazione passiva della convenuta, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autovettura Toyota LA e la condanna di quest'ultimo, a norma dell'articolo 283 del d.lgs. n. 209/2005, nel caso di danni materiali causati da veicoli non assicurati di risarcimento per danni superiori ad € 500,00 e per il valore eccedente tale ammontare;
ancora, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a notificare la comparsa di costituzione di risposta a al CP_2 fine di esercitare nel giudizio nei suoi confronti l'azione di rivalsa nell'ipotesi di sua una condanna al risarcimento dei danni lamentati dagli attori;
nel merito, instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via del tutto subordinata la condanna, in accoglimento dell'azione di rivalsa del proprietario dell'autovettura Toyota LA, di tutte le somme che questa eventualmente sarà tenuta a pagare per il sinistro di cui è causa con vittorie spese e di giudizio.
All'udienza del 3.5.16 il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa del terzo il CP_2 quale, tuttavia, rimaneva contumace.
La causa, dunque, veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tramite espletamento di prova orale (2 teste di parte attrice), oltre che per mezzo di CTU medico-legale sulla persona del e di CTU tecnico modale. Pt_2
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 172/18 in questa sede gravata accoglieva parzialmente la domanda proposta dagli attori ritenendo sussistente un concorso di colpa di grado eguale tra i conducenti dei due veicoli rimasti coinvolti nell'incidente ai sensi dell'art. 2054, 2 comma c.c., con compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e ponendo le spese di CTU al 50% in capo agli attori.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2 proponevano appello avverso detta decisione, chiedendone la riforma.
In particolare, deducevano la nullità della sentenza de qua per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 2054 c.c. nella parte in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato la responsabilità paritaria in capo al e al in assenza di una precisa e specifica richiesta sul Pt_2 CP_2 punto da parte dei contendenti in giudizio.
pagina 3 di 12 In seconda battuta, gli appellanti lamentavano la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 2697 c.c. per avere il Giudice di prime cure non valutato correttamente la prova testimoniale nella sua interezza e la documentazione prodotta da cui si evinceva una responsabilità esclusiva del nella determinazione dell'evento dannoso. CP_2
In ultimo gli appellanti contestavano l'omesso esame e la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro 695,13 per rifusione delle spese e dei compensi legali della fase stragiudiziale ante causam.
Sulla scorta delle suddette deduzioni gli appellanti chiedevano la declaratoria di nullità della sentenza,
l'accertamento e la declaratoria dell'esclusiva responsabilità del per i danni fisici subiti da CP_2
e per quelli materiali subiti all'autovettura di proprietà della con condanna della Parte_2 Pt_1 compagnia assicuratrice - in qualità di impresa designata per il fondo di garanzia e per le vittime della strada - e del in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti per come accertato nel corso del CP_2 giudizio di primo grado all'esito della CTU medica e della CTU tecnica nonché alla ulteriore maggiore somma di € 1.525,00 in favore di oltre che quell'ulteriore maggiore somma di € 398,48 Parte_1 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna degli appellati Persona_1 in solido alla rifusione delle spese dei compensi legali per la fase stragiudiziale pari ad euro 695,00, vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre ex articolo 93 cod. proc. civ.
Si costituiva la compagnia la quale, sostenendo la correttezza Parte_3 dell'impianto argomentativo e motivazionale della decisione della sentenza di primo grado, contestava ed impugnava tutte le pretese avversarie. Nelle proprie conclusioni l'assicurazione chiedeva in via preliminare l'autorizzazione, in caso di mancata costituzione del convenuto, a notificare a quest'ultimo la propria comparsa di risposta ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 292 del decreto legislativo numero 209 del 2005; nel merito, il rigetto dei motivi di gravame poiché infondati in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza ivi impugnata.
Non partecipava al contraddittorio anche nell'odierno giudizio, nonostante la regolarità della citazione, il quale rimaneva contumace. CP_2
La causa, rinvia ta per la precisazione delle conclusioni dopo la declaratoria di contumacia del CP_2 veniva decisa dopo il deposito delle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cod. proc. civ.
***
L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento per tutte le motivazioni di seguito illustrate.
pagina 4 di 12 Con il primo motivo di appello gli appellanti contestano la nullità della sentenza emessa dal Giudice di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'articolo 2054 c.c. nella parte in cui il
Giudicante di prime cure aveva dichiarato la responsabilità paritaria in capo al e al in Pt_2 CP_2 assenza di una precisa e specifica richiesta sul punto da parte dei contendenti in giudizio.
Tale censura – costituente un dedotto vizio di ultrapetizione - è infondata.
Si rileva che l'appellata, in seno alla propria comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio di primo grado, aveva esplicato in via subordinata nelle sue linee difensive la richiesta di un accertamento di una eventuale responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli interessati dal sinistro in esame ai sensi dell'art. 2054, II comma, c.c.
Ad ogni modo giova rammentare che il giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in correlazione con la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare l'entità dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo. Tuttavia, il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato (v. Cass. n. 8935 del 2025; Cass. n.15736/2022).
È consolidato il principio di diritto secondo cui in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. n. 33483 del 19/12/2024).
Alla luce di tutti i suesposti principi di diritto ne deriva che nel caso di specie, la sentenza ivi impugnata non è affetta da alcun vizio di ultrapetizione.
Con riferimento al secondo motivo, gli appellanti lamentano la violazione degli articoli 115 e 116
c.p.c. in relazione all'articolo 2697 c.c. per erronea ed insufficiente valutazione della prova testimoniale, per difetto di motivazione, nonché per omesso esame e valorizzazione della prova;
nello specifico, deducono di aver provato nel corso del giudizio di primo grado che il avesse Pt_2 rispettato tutte le norme di diligenza che governano la circolazione stradale poiché era stata dimostrata la circostanza che lo stesso si era fermato allo stop dell'intersezione presente in via pagina 5 di 12 Lucrezia della Valle con Viale Cassiodoro, e che lo stesso si immetteva nella corsia del senso di marcia
AR lido-AR sala solo dopo aver accertato l'assenza di veicoli provenienti dalla sua sinistra.
Tale prova, secondo la prospettazione degli appellanti, veniva fornita in giudizio tramite la produzione della sentenza del Giudice di Pace di AR n.933/15 del 21.7.2015 con la quale il Giudicante aveva annullato il processo verbale di contestazione dell'infrazione stradale elevato nei confronti del escludendo la sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo;
tramite le dichiarazioni Pt_2 rese dal teste la quale confermava integralmente le modalità di verificazione Testimone_1 del sinistro come dedotte e descritte nel libello introduttivo di giudizio (“Mi trovavo nei luoghi di causa in quanto ero alla guida della mia auto, giunta allo stop con direzione Lucrezia della valle, ho visto la
Fiat 500 che era ferma allo stop di via Lucrezia della valle, con direzione AR sala. Ad un certo punto la Fiat 500 è ripartita ed è stata colpita dalla Toyota che proveniva da AR sala, direzione
Santa Maria. La Toyota corolla proveniva dalla sinistra rispetto alla Fiat 500, l'urto è avvenuto nella parte anteriore della Toyota e nella fiancata sinistra della Fiat 500. La velocità di marcia della Toyota era alta, ed infatti sbandava e dopo l'urto è andata a finire la corsa dopo circa 150 m”); infine, tramite la prova generica rappresentata dalla striatura lungo la fiancata sinistra della Fiat 500 da cui sarebbe emerso che la stessa veniva urtata di striscio trovandosi in perfetta posizione verticale sulla corsia del proprio senso di marcia.
Ebbene, anche tale censura è priva di pregio giuridico e dunque va disattesa.
Invero, il Giudice di Pace ha esaminato correttamente i fatti di causa e le prove emergenti dall'attività istruttoria espletata, ritenendo condivisibilmente che la domanda spiegata dall'attore fosse fondata soltanto in parte poiché provato l'an del sinistro, il danno occorso all'auto ed il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Tuttavia, come osservato dal primo giudicante, la domanda degli attori era rimasta priva di sufficiente riscontro a causa della mancata prova da parte degli attori dell'esclusiva responsabilità del e CP_2 dell'assenza di ogni responsabilità del nella determinazione dell'evento lesivo, non avendo lo Pt_2 stesso dimostrato la piena e rigorosa osservanza delle norme di diligenza a tutela della circolazione stradale.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento, e, pertanto, ai sensi dell'art 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (v. Cass. n.7026 del 2001).
pagina 6 di 12 In particolare, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. del 10 giugno 2005 n. 12304).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno certamente provato il fatto generatore dei danni, la sussistenza dei danni non patrimoniali subiti dal e dei danni materiali occorsi all'autoveicolo Pt_2 di proprietà della nonché l'esistenza del nesso di causalità intercorrente tra la condotta di guida Pt_1 del e tutti i danni patiti;
difatti, ne è dimostrazione il verbale di incidente stradale redatto dalla CP_2
Polizia municipale di AR n. 0070/2014 del 27.6.14 oltre che le dichiarazioni rese dal teste oltre che alla compatibilità rilevata dai due consulenti. Testimone_1
Tuttavia, gli odierni appellanti non hanno idoneamente provato l'attribuibilità esclusiva del sinistro in esame in capo alla condotta tenuta dal e l'assenza di responsabilità da parte del alla CP_2 Pt_2 guida del veicolo Fiat 500, trattandosi di incidente stradale tra due veicoli in circolazione (due autovetture), la cui disciplina normativa si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 19053/2003).
Al riguardo, è opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (vedi Cass. n. 477/2003; conformi
Cass. n. 7453/2001; Cass. n. 14412/2001). Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la pagina 7 di 12 presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n.
18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n.
7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
Tanto detto in termini generali e traslati i suesposti principi pretori, si rileva che la colpa del CP_2 nella causazione del sinistro non esclude, dunque, la presunzione di colpa concorrente del il Pt_2 quale non ha fornito in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza.
Al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro deve farsi riferimento necessariamente alla relazione di sinistro redatta dalla Polizia Municipale di AR intervenuta sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'incidente, che così descrive la dinamica: “Dagli elementi oggettivi raccolti emergeva in modo apodittico che nelle medesime circostanze temporali locali il conducente del veicolo
A non si era attenuto a quanto disposto dall'articolo 145/1°-10°, in quanto alla guida del veicolo indicato, nel percorrere il locale viale Cassiodoro con direzione di marcia CZ città- CZ sud, aveva impegnato l'area di intersezione stradale con la sua trasversale sx denominata viale L.Della Valle, omettendo di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Mentre la sua controparte ebbe a violare l'articolo145/5°-10°, in quanto alla guida del veicolo suddetto, nell'impugnare la citata area di intersezione stradale, aveva omesso di “fermarsi e cedere la precedenza” come regolarmente imposto dalla segnaletica di “stop” esistente nel suo senso di marcia. Ad entrambe le parti è stata contestata nell'immediatezza la relativa infrazione…”.
In ragione di tale ricostruzione, gli agenti della Polizia Municipale hanno elevato nei confronti di la contravvenzione di cui all'art. 145, commi 5 e 10, del C.d.S. per avere omesso di dare Parte_2 la precedenza ad altro veicolo nei pressi di una intersezione non fermandosi al segnale di stop presente sulla strada e nei riguardi di la contravvenzione di cui all'art. 145, commi 1 e 10 del CP_2
Codice della strada per aver impegnato l'intersezione stradale omettendo di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Ciò malgrado, le ragioni dell'annullamento del verbale di intervento stradale pagina 8 di 12 della Polizia municipale di AR non sono state provate in giudizio, non avendo gli appellanti prodotto l'integrale motivazione della sentenza emessa dal Giudie di Pace, mancando la pag. n. 3 del suddetto provvedimento giurisdizionale.
Per cui, la circostanza che il si era fermato allo stop emerge soltanto dalle dichiarazioni rese Pt_2 dal teste dalla cui deposizione emerge tra l'altro che il giunto allo Testimone_1 Pt_2 stop con direzione via Lucrezia della Valle arrestava il veicolo per poi ripartire con direzione
AR (“Ad un certo punto la Fiat 500 è ripartita ed è stata colpita dalla Toyota che proveniva da
AR sala, direzione Santa Maria. La Toyota corolla proveniva dalla sinistra rispetto alla Fiat
500, l'urto è avvenuto nella parte anteriore della Toyota e nella fiancata sinistra della Fiat 500”).
Sebbene è principio giurisprudenziale consolidato (vedi Cass. n. 226629/2008, Cass. n. 9251/2010,
Cass. n. 3787/2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della Polizia
Municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, nel caso di specie dai dettagliati rilievi effettuati, nonché dalla descrizione dei luoghi di causa, è possibile affermare la sussistenza di un concorso di colpa paritario tra i conducenti dei due mezzi incidentati dal momento che il ha Pt_2 impegnato l'incrocio senza fermarsi allo Stop ivi presente, mentre il è sopraggiunto a velocità CP_2 eccessiva e sostenuta in spregio alle regole di cautela specifiche e generali che governano la circolazione stradale nelle vicinanze di un incrocio o intersezione (cfr. art. 145 del Codice della
Strada, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 31 marzo 2011 n. 7439; Cass. civ., sez. III, sent., 19 febbraio
2009 n. 4055).
È stato, peraltro, affermato in un lontano precedente che in generale il principio di solidarietà sociale
– desumibile, oltre che dall'art. 2 Cost., dagli artt. 1175 e 1227 c.c., impone a qualunque utente della strada, anche quando osservi scrupolosamente le regole di condotta stabilite dalla legge, il dovere di attivarsi, a fronte della altrui violazione, al fine di evitare il sinistro (Cass. civ., sez. III, sent., 10 marzo 1998 n. 2639); dunque, sebbene l'inosservanza dell'obbligo di arrestarsi allo Stop configuri una grave violazione di una fondamentale regola di condotta, tanto che non può essere «eliso dalla violazione di norme di comportamento anche da parte del conducente di altro veicolo avente diritto alla precedenza» (Cass. civ., sez. II, sent., 24 marzo 2011 n. 6888), la imprudenza del conducente favorito non sarà priva di conseguenze (Cass. civ., sez. VI, sent., 27 aprile 2016 n. 8289).
Dunque, ed in conclusione, la inosservanza del dovere di arrestarsi allo stop non implicherà senz'altro la esclusiva responsabilità del conducente sfavorito e, conseguentemente, potrà essere affermata la responsabilità concorrente di quello con diritto di precedenza qualora sarà accertato che questi ha affrontato l'incrocio senza osservare le regole di comune prudenza o in spregio ai limiti di pagina 9 di 12 velocità imposti dalla legge ovvero dalle competenti autorità; con la ulteriore precisazione che potrà essere esclusa totalmente la responsabilità del conducente obbligato a dare la precedenza se quello antagonista e con diritto di priorità avrà commesso una serie di così gravi infrazioni da costituire la di lui condotta illecita l'unico ed esclusivo antecedente del sinistro.
Ciò posto, la colpa dei conducenti deve essere considerata paritaria nel caso di specie. Infatti, il non ha sufficientemente dimostrato di essersi fermato allo Stop presente all'intersezione Pt_2 percorsa dalla medesima e di aver ripreso la marcia quando l'incrocio era disimpegnato da altri veicoli per tutte le motivazioni già sopra esposte;
si evidenzia, altresì, che se il si fosse davvero Pt_2 fermato allo Stop senza riprendere la marcia incautamente, si sarebbe certamente accorto della sopravvenienza della Toyota LA all'incrocio trattandosi di strada rettilinea con buona visibilità.
Dai danni riportati sulla Fiat 500 di proprietà della ed in special modo, dai punti d'urto Pt_1 riscontrati sull'automobile (che hanno riguardato principalmente la parte posteriore laterale sinistra della Fiat 500), può evincersi che l'automobile condotta dal non avesse ancora disimpegnato Pt_2
l'incrocio al momento del sopraggiungere della Toyota LA guidata dal CP_2
Dunque, nella fattispecie in oggetto, non può trovare applicazione il principio della precedenza di fatto considerato che l'immissione sulla strada principale non è stata compiuta, dal guidatore sfavorito, con assoluta sicurezza, senza rischio per la circolazione e senza attuare alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a manovre di emergenza secondo quanto più volte ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ. n. 13449/2004; così anche Cass. civ. n. 2639/1998).
Può quindi dirsi che l'impatto tra i due mezzi si è verificato anche a causa del mancato rispetto, da parte del , del segnale di Stop presente all'incrocio, oltre che dalla condotta di guida del a Pt_2 CP_2 velocità eccessiva (cfr. ctu tecnico modale).
In conclusione, la responsabilità del sinistro de quo è da ascriversi a pari colpa di e Parte_2
responsabili al 50%, dovendosi confermare, in tal modo, la sentenza del Giudice di Pace CP_2 anche sotto tale profilo.
Con riferimento, poi, al terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'omesso esame e mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di pagamento della somma di € 695,13 per rifusione delle spese e dei compensi legali della fase stragiudiziale ante causam.
Anche tale doglianza è infondata.
Sul punto, si evidenzia che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, pagina 10 di 12 cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale (v. Cass. n. 9849 del 2025).
Ne deriva che le spese legali stragiudiziali sostenute dai clienti al fine di ottenere assistenza legale prima dell'instaurazione di un eventuale giudizio devono essere allegate e dimostrate da parte di chi ha effettuato il relativo esborso (nel nostro caso dagli appellanti).
Ebbene, nel caso in esame gli odierni appellanti non hanno fornito alcuna prova di aver effettivamente sostenuto tali spese, con conseguente rigetto del motivo d'appello.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico degli appellanti in favore della parte appellata costituita, come indicato in dispositivo, secondo i parametri contenuti nel D.M. n.55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022
(scaglione di riferimento da € 1.100,01 a € 5.200,00), secondo i valori minimi (v. Cass. n.14198 del
05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n.89 del 07.01.2021).
Con riferimento al terzo appellato rimasto contumace si rileva che secondo il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. VI, 19/06/2018, n. 16174 “La condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”. Nulla, pertanto, è dovuto nei confronti del medesimo contumace.
In ultimo, si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico degli odierni appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 172/18, emessa il 29.1.2018;
pagina 11 di 12 2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi di avvocato oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
23 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona del Dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 2 dicembre
2025, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2094 del Ruolo Generale dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) entrambi residenti in [...],
[...] CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in AR, Via D. Mottola di Amato N.51, presso lo studio dell'Avv.
ET NN (CF. ), che li rappresenta e difende in giudizio giusta procura a C.F._3 margine dell'atto di citazione di primo grado;
-appellanti-
E
(c.f. I. ), in persona dei l.r.p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 impresa designata ex art. 286, D.lgs n.209/05, elettivamente domiciliata in AR, Via Nuova n.1, presso lo studio dell'Avv. Nicola Romano (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura generali alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
-appellata-
NONCHE'
, nato a [...] il [...], residente in [...]. CP_2
-appellato contumace-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di AR n. 172/18, emessa il 29.1.18, depositata il 1.2.18 e non notificata.
Conclusioni come da note scritte depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 12 Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di AR, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la società in qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia vittime della strada ex art. 286 D.lgs. 209/05, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Toyota LA targato CA450MM e privo di assicurazione per il sinistro occorsogli il 23.6.14; la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni per la somma di € 2.192,00 in favore del e per la somma di € 5.947,19 Pt_2 per i danni riportati all'autovettura Fiat 500 targata DZ393DR, di proprietà della con Pt_1 rivalutazione monetaria e interessi compensativi per il ritardo nel pagamento e/ o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o equità; la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento della somma sostenuta dall'attrice per le spese stragiudiziali pari ad € 695,13, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno della propria domanda gli attori deducevano che in data 23.6.2014, alle ore 15:50 circa, in
AR, via Lucrezia della Valle, , che conduceva nell'occasione l'autovettura FIAT Persona_1
500 targata DZ393DR, di proprietà della percorreva la suddetta via allorquando, giunto Pt_1 all'intersezione con Viale Cassiodoro, si arrestava al segnale “stop” e, accertandosi della mancata provenienza di autoveicoli dalla sua sinistra, ripartiva regolarmente per proseguire la marcia verso
AR-Sala; evidenziava che improvvisamente sopraggiungeva un'autovettura Toyota LA, targata CA450MM, condotta da , che a causa dell'alta velocità sbandava andando ad CP_2 urtare sulla parte posteriore laterale sinistra della Fiat 500, così finendo la sua corsa a circa 150 metri dal luogo dell'impatto.
A seguito del suddetto impatto, il veicolo di proprietà della subiva ingenti danni per un importo Pt_1 di € 5.947,19, come da preventivo della carrozzeria GR di , mentre asseriva che il Persona_2
riportava lesioni accertate dal servizio di PS dell'Ospedale civile “Pugliese- Ciaccio” di Pt_2
AR definite in “trauma cranico, cervicalgia post-traumatica”, con prognosi di 7 giorni.
Quanto ai danni subiti dal , questi venivano quantificati in € 2.192,75 oltre interessi e Pt_2 rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
esponeva, ancora, che dopo la verificazione del sinistro interveniva la polizia municipale di AR la quale provvedeva alla redazione del verbale con contestazione a carico del dell'articolo 145 commi 5 e 10 del codice della strada, con irrogazione della rispettiva sanzione Pt_2 amministrativa unitamente alla decurtazione di punti dalla patente (sanzione impugnata e annullata dal
Giudice di Pace di AR con sentenza del 21 luglio 2015 numero 993).
pagina 2 di 12 Pertanto, malgrado messa in mora (raccomandata a/r del 17/07/2014) avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione, oltre che di invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, si vedevano costretti ad agire in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione in persona del suo l.r.p.t., quale Controparte_1 impresa designata ex art.286 D.lgs. 209/05, la quale impugnando e contestando sia l'an che il quantum debeatur della pretesa attorea, chiedeva: in via preliminare la declaratoria della carenza di legittimazione passiva della convenuta, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autovettura Toyota LA e la condanna di quest'ultimo, a norma dell'articolo 283 del d.lgs. n. 209/2005, nel caso di danni materiali causati da veicoli non assicurati di risarcimento per danni superiori ad € 500,00 e per il valore eccedente tale ammontare;
ancora, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a notificare la comparsa di costituzione di risposta a al CP_2 fine di esercitare nel giudizio nei suoi confronti l'azione di rivalsa nell'ipotesi di sua una condanna al risarcimento dei danni lamentati dagli attori;
nel merito, instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via del tutto subordinata la condanna, in accoglimento dell'azione di rivalsa del proprietario dell'autovettura Toyota LA, di tutte le somme che questa eventualmente sarà tenuta a pagare per il sinistro di cui è causa con vittorie spese e di giudizio.
All'udienza del 3.5.16 il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa del terzo il CP_2 quale, tuttavia, rimaneva contumace.
La causa, dunque, veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tramite espletamento di prova orale (2 teste di parte attrice), oltre che per mezzo di CTU medico-legale sulla persona del e di CTU tecnico modale. Pt_2
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 172/18 in questa sede gravata accoglieva parzialmente la domanda proposta dagli attori ritenendo sussistente un concorso di colpa di grado eguale tra i conducenti dei due veicoli rimasti coinvolti nell'incidente ai sensi dell'art. 2054, 2 comma c.c., con compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e ponendo le spese di CTU al 50% in capo agli attori.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2 proponevano appello avverso detta decisione, chiedendone la riforma.
In particolare, deducevano la nullità della sentenza de qua per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 2054 c.c. nella parte in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato la responsabilità paritaria in capo al e al in assenza di una precisa e specifica richiesta sul Pt_2 CP_2 punto da parte dei contendenti in giudizio.
pagina 3 di 12 In seconda battuta, gli appellanti lamentavano la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 2697 c.c. per avere il Giudice di prime cure non valutato correttamente la prova testimoniale nella sua interezza e la documentazione prodotta da cui si evinceva una responsabilità esclusiva del nella determinazione dell'evento dannoso. CP_2
In ultimo gli appellanti contestavano l'omesso esame e la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro 695,13 per rifusione delle spese e dei compensi legali della fase stragiudiziale ante causam.
Sulla scorta delle suddette deduzioni gli appellanti chiedevano la declaratoria di nullità della sentenza,
l'accertamento e la declaratoria dell'esclusiva responsabilità del per i danni fisici subiti da CP_2
e per quelli materiali subiti all'autovettura di proprietà della con condanna della Parte_2 Pt_1 compagnia assicuratrice - in qualità di impresa designata per il fondo di garanzia e per le vittime della strada - e del in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti per come accertato nel corso del CP_2 giudizio di primo grado all'esito della CTU medica e della CTU tecnica nonché alla ulteriore maggiore somma di € 1.525,00 in favore di oltre che quell'ulteriore maggiore somma di € 398,48 Parte_1 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna degli appellati Persona_1 in solido alla rifusione delle spese dei compensi legali per la fase stragiudiziale pari ad euro 695,00, vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre ex articolo 93 cod. proc. civ.
Si costituiva la compagnia la quale, sostenendo la correttezza Parte_3 dell'impianto argomentativo e motivazionale della decisione della sentenza di primo grado, contestava ed impugnava tutte le pretese avversarie. Nelle proprie conclusioni l'assicurazione chiedeva in via preliminare l'autorizzazione, in caso di mancata costituzione del convenuto, a notificare a quest'ultimo la propria comparsa di risposta ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 292 del decreto legislativo numero 209 del 2005; nel merito, il rigetto dei motivi di gravame poiché infondati in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza ivi impugnata.
Non partecipava al contraddittorio anche nell'odierno giudizio, nonostante la regolarità della citazione, il quale rimaneva contumace. CP_2
La causa, rinvia ta per la precisazione delle conclusioni dopo la declaratoria di contumacia del CP_2 veniva decisa dopo il deposito delle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cod. proc. civ.
***
L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento per tutte le motivazioni di seguito illustrate.
pagina 4 di 12 Con il primo motivo di appello gli appellanti contestano la nullità della sentenza emessa dal Giudice di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'articolo 2054 c.c. nella parte in cui il
Giudicante di prime cure aveva dichiarato la responsabilità paritaria in capo al e al in Pt_2 CP_2 assenza di una precisa e specifica richiesta sul punto da parte dei contendenti in giudizio.
Tale censura – costituente un dedotto vizio di ultrapetizione - è infondata.
Si rileva che l'appellata, in seno alla propria comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio di primo grado, aveva esplicato in via subordinata nelle sue linee difensive la richiesta di un accertamento di una eventuale responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli interessati dal sinistro in esame ai sensi dell'art. 2054, II comma, c.c.
Ad ogni modo giova rammentare che il giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in correlazione con la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare l'entità dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo. Tuttavia, il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato (v. Cass. n. 8935 del 2025; Cass. n.15736/2022).
È consolidato il principio di diritto secondo cui in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. n. 33483 del 19/12/2024).
Alla luce di tutti i suesposti principi di diritto ne deriva che nel caso di specie, la sentenza ivi impugnata non è affetta da alcun vizio di ultrapetizione.
Con riferimento al secondo motivo, gli appellanti lamentano la violazione degli articoli 115 e 116
c.p.c. in relazione all'articolo 2697 c.c. per erronea ed insufficiente valutazione della prova testimoniale, per difetto di motivazione, nonché per omesso esame e valorizzazione della prova;
nello specifico, deducono di aver provato nel corso del giudizio di primo grado che il avesse Pt_2 rispettato tutte le norme di diligenza che governano la circolazione stradale poiché era stata dimostrata la circostanza che lo stesso si era fermato allo stop dell'intersezione presente in via pagina 5 di 12 Lucrezia della Valle con Viale Cassiodoro, e che lo stesso si immetteva nella corsia del senso di marcia
AR lido-AR sala solo dopo aver accertato l'assenza di veicoli provenienti dalla sua sinistra.
Tale prova, secondo la prospettazione degli appellanti, veniva fornita in giudizio tramite la produzione della sentenza del Giudice di Pace di AR n.933/15 del 21.7.2015 con la quale il Giudicante aveva annullato il processo verbale di contestazione dell'infrazione stradale elevato nei confronti del escludendo la sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo;
tramite le dichiarazioni Pt_2 rese dal teste la quale confermava integralmente le modalità di verificazione Testimone_1 del sinistro come dedotte e descritte nel libello introduttivo di giudizio (“Mi trovavo nei luoghi di causa in quanto ero alla guida della mia auto, giunta allo stop con direzione Lucrezia della valle, ho visto la
Fiat 500 che era ferma allo stop di via Lucrezia della valle, con direzione AR sala. Ad un certo punto la Fiat 500 è ripartita ed è stata colpita dalla Toyota che proveniva da AR sala, direzione
Santa Maria. La Toyota corolla proveniva dalla sinistra rispetto alla Fiat 500, l'urto è avvenuto nella parte anteriore della Toyota e nella fiancata sinistra della Fiat 500. La velocità di marcia della Toyota era alta, ed infatti sbandava e dopo l'urto è andata a finire la corsa dopo circa 150 m”); infine, tramite la prova generica rappresentata dalla striatura lungo la fiancata sinistra della Fiat 500 da cui sarebbe emerso che la stessa veniva urtata di striscio trovandosi in perfetta posizione verticale sulla corsia del proprio senso di marcia.
Ebbene, anche tale censura è priva di pregio giuridico e dunque va disattesa.
Invero, il Giudice di Pace ha esaminato correttamente i fatti di causa e le prove emergenti dall'attività istruttoria espletata, ritenendo condivisibilmente che la domanda spiegata dall'attore fosse fondata soltanto in parte poiché provato l'an del sinistro, il danno occorso all'auto ed il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Tuttavia, come osservato dal primo giudicante, la domanda degli attori era rimasta priva di sufficiente riscontro a causa della mancata prova da parte degli attori dell'esclusiva responsabilità del e CP_2 dell'assenza di ogni responsabilità del nella determinazione dell'evento lesivo, non avendo lo Pt_2 stesso dimostrato la piena e rigorosa osservanza delle norme di diligenza a tutela della circolazione stradale.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento, e, pertanto, ai sensi dell'art 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (v. Cass. n.7026 del 2001).
pagina 6 di 12 In particolare, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. del 10 giugno 2005 n. 12304).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno certamente provato il fatto generatore dei danni, la sussistenza dei danni non patrimoniali subiti dal e dei danni materiali occorsi all'autoveicolo Pt_2 di proprietà della nonché l'esistenza del nesso di causalità intercorrente tra la condotta di guida Pt_1 del e tutti i danni patiti;
difatti, ne è dimostrazione il verbale di incidente stradale redatto dalla CP_2
Polizia municipale di AR n. 0070/2014 del 27.6.14 oltre che le dichiarazioni rese dal teste oltre che alla compatibilità rilevata dai due consulenti. Testimone_1
Tuttavia, gli odierni appellanti non hanno idoneamente provato l'attribuibilità esclusiva del sinistro in esame in capo alla condotta tenuta dal e l'assenza di responsabilità da parte del alla CP_2 Pt_2 guida del veicolo Fiat 500, trattandosi di incidente stradale tra due veicoli in circolazione (due autovetture), la cui disciplina normativa si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 19053/2003).
Al riguardo, è opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (vedi Cass. n. 477/2003; conformi
Cass. n. 7453/2001; Cass. n. 14412/2001). Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la pagina 7 di 12 presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n.
18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n.
7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
Tanto detto in termini generali e traslati i suesposti principi pretori, si rileva che la colpa del CP_2 nella causazione del sinistro non esclude, dunque, la presunzione di colpa concorrente del il Pt_2 quale non ha fornito in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza.
Al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro deve farsi riferimento necessariamente alla relazione di sinistro redatta dalla Polizia Municipale di AR intervenuta sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'incidente, che così descrive la dinamica: “Dagli elementi oggettivi raccolti emergeva in modo apodittico che nelle medesime circostanze temporali locali il conducente del veicolo
A non si era attenuto a quanto disposto dall'articolo 145/1°-10°, in quanto alla guida del veicolo indicato, nel percorrere il locale viale Cassiodoro con direzione di marcia CZ città- CZ sud, aveva impegnato l'area di intersezione stradale con la sua trasversale sx denominata viale L.Della Valle, omettendo di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Mentre la sua controparte ebbe a violare l'articolo145/5°-10°, in quanto alla guida del veicolo suddetto, nell'impugnare la citata area di intersezione stradale, aveva omesso di “fermarsi e cedere la precedenza” come regolarmente imposto dalla segnaletica di “stop” esistente nel suo senso di marcia. Ad entrambe le parti è stata contestata nell'immediatezza la relativa infrazione…”.
In ragione di tale ricostruzione, gli agenti della Polizia Municipale hanno elevato nei confronti di la contravvenzione di cui all'art. 145, commi 5 e 10, del C.d.S. per avere omesso di dare Parte_2 la precedenza ad altro veicolo nei pressi di una intersezione non fermandosi al segnale di stop presente sulla strada e nei riguardi di la contravvenzione di cui all'art. 145, commi 1 e 10 del CP_2
Codice della strada per aver impegnato l'intersezione stradale omettendo di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Ciò malgrado, le ragioni dell'annullamento del verbale di intervento stradale pagina 8 di 12 della Polizia municipale di AR non sono state provate in giudizio, non avendo gli appellanti prodotto l'integrale motivazione della sentenza emessa dal Giudie di Pace, mancando la pag. n. 3 del suddetto provvedimento giurisdizionale.
Per cui, la circostanza che il si era fermato allo stop emerge soltanto dalle dichiarazioni rese Pt_2 dal teste dalla cui deposizione emerge tra l'altro che il giunto allo Testimone_1 Pt_2 stop con direzione via Lucrezia della Valle arrestava il veicolo per poi ripartire con direzione
AR (“Ad un certo punto la Fiat 500 è ripartita ed è stata colpita dalla Toyota che proveniva da
AR sala, direzione Santa Maria. La Toyota corolla proveniva dalla sinistra rispetto alla Fiat
500, l'urto è avvenuto nella parte anteriore della Toyota e nella fiancata sinistra della Fiat 500”).
Sebbene è principio giurisprudenziale consolidato (vedi Cass. n. 226629/2008, Cass. n. 9251/2010,
Cass. n. 3787/2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della Polizia
Municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, nel caso di specie dai dettagliati rilievi effettuati, nonché dalla descrizione dei luoghi di causa, è possibile affermare la sussistenza di un concorso di colpa paritario tra i conducenti dei due mezzi incidentati dal momento che il ha Pt_2 impegnato l'incrocio senza fermarsi allo Stop ivi presente, mentre il è sopraggiunto a velocità CP_2 eccessiva e sostenuta in spregio alle regole di cautela specifiche e generali che governano la circolazione stradale nelle vicinanze di un incrocio o intersezione (cfr. art. 145 del Codice della
Strada, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 31 marzo 2011 n. 7439; Cass. civ., sez. III, sent., 19 febbraio
2009 n. 4055).
È stato, peraltro, affermato in un lontano precedente che in generale il principio di solidarietà sociale
– desumibile, oltre che dall'art. 2 Cost., dagli artt. 1175 e 1227 c.c., impone a qualunque utente della strada, anche quando osservi scrupolosamente le regole di condotta stabilite dalla legge, il dovere di attivarsi, a fronte della altrui violazione, al fine di evitare il sinistro (Cass. civ., sez. III, sent., 10 marzo 1998 n. 2639); dunque, sebbene l'inosservanza dell'obbligo di arrestarsi allo Stop configuri una grave violazione di una fondamentale regola di condotta, tanto che non può essere «eliso dalla violazione di norme di comportamento anche da parte del conducente di altro veicolo avente diritto alla precedenza» (Cass. civ., sez. II, sent., 24 marzo 2011 n. 6888), la imprudenza del conducente favorito non sarà priva di conseguenze (Cass. civ., sez. VI, sent., 27 aprile 2016 n. 8289).
Dunque, ed in conclusione, la inosservanza del dovere di arrestarsi allo stop non implicherà senz'altro la esclusiva responsabilità del conducente sfavorito e, conseguentemente, potrà essere affermata la responsabilità concorrente di quello con diritto di precedenza qualora sarà accertato che questi ha affrontato l'incrocio senza osservare le regole di comune prudenza o in spregio ai limiti di pagina 9 di 12 velocità imposti dalla legge ovvero dalle competenti autorità; con la ulteriore precisazione che potrà essere esclusa totalmente la responsabilità del conducente obbligato a dare la precedenza se quello antagonista e con diritto di priorità avrà commesso una serie di così gravi infrazioni da costituire la di lui condotta illecita l'unico ed esclusivo antecedente del sinistro.
Ciò posto, la colpa dei conducenti deve essere considerata paritaria nel caso di specie. Infatti, il non ha sufficientemente dimostrato di essersi fermato allo Stop presente all'intersezione Pt_2 percorsa dalla medesima e di aver ripreso la marcia quando l'incrocio era disimpegnato da altri veicoli per tutte le motivazioni già sopra esposte;
si evidenzia, altresì, che se il si fosse davvero Pt_2 fermato allo Stop senza riprendere la marcia incautamente, si sarebbe certamente accorto della sopravvenienza della Toyota LA all'incrocio trattandosi di strada rettilinea con buona visibilità.
Dai danni riportati sulla Fiat 500 di proprietà della ed in special modo, dai punti d'urto Pt_1 riscontrati sull'automobile (che hanno riguardato principalmente la parte posteriore laterale sinistra della Fiat 500), può evincersi che l'automobile condotta dal non avesse ancora disimpegnato Pt_2
l'incrocio al momento del sopraggiungere della Toyota LA guidata dal CP_2
Dunque, nella fattispecie in oggetto, non può trovare applicazione il principio della precedenza di fatto considerato che l'immissione sulla strada principale non è stata compiuta, dal guidatore sfavorito, con assoluta sicurezza, senza rischio per la circolazione e senza attuare alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a manovre di emergenza secondo quanto più volte ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ. n. 13449/2004; così anche Cass. civ. n. 2639/1998).
Può quindi dirsi che l'impatto tra i due mezzi si è verificato anche a causa del mancato rispetto, da parte del , del segnale di Stop presente all'incrocio, oltre che dalla condotta di guida del a Pt_2 CP_2 velocità eccessiva (cfr. ctu tecnico modale).
In conclusione, la responsabilità del sinistro de quo è da ascriversi a pari colpa di e Parte_2
responsabili al 50%, dovendosi confermare, in tal modo, la sentenza del Giudice di Pace CP_2 anche sotto tale profilo.
Con riferimento, poi, al terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'omesso esame e mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di pagamento della somma di € 695,13 per rifusione delle spese e dei compensi legali della fase stragiudiziale ante causam.
Anche tale doglianza è infondata.
Sul punto, si evidenzia che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, pagina 10 di 12 cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale (v. Cass. n. 9849 del 2025).
Ne deriva che le spese legali stragiudiziali sostenute dai clienti al fine di ottenere assistenza legale prima dell'instaurazione di un eventuale giudizio devono essere allegate e dimostrate da parte di chi ha effettuato il relativo esborso (nel nostro caso dagli appellanti).
Ebbene, nel caso in esame gli odierni appellanti non hanno fornito alcuna prova di aver effettivamente sostenuto tali spese, con conseguente rigetto del motivo d'appello.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico degli appellanti in favore della parte appellata costituita, come indicato in dispositivo, secondo i parametri contenuti nel D.M. n.55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022
(scaglione di riferimento da € 1.100,01 a € 5.200,00), secondo i valori minimi (v. Cass. n.14198 del
05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n.89 del 07.01.2021).
Con riferimento al terzo appellato rimasto contumace si rileva che secondo il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. VI, 19/06/2018, n. 16174 “La condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”. Nulla, pertanto, è dovuto nei confronti del medesimo contumace.
In ultimo, si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico degli odierni appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 172/18, emessa il 29.1.2018;
pagina 11 di 12 2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi di avvocato oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
23 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 12 di 12