CASS
Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/08/2024, n. 32115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32115 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS nel procedimento a carico di: Di TR TR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione del danno in favore dell'INPS lette le conclusioni depositate dall'avv. Enrico Mittoni, nell'interesse della parte civile ricorrente, che chiesto accogliere il ricorso e cassare il capo della sentenza che ha limitato il risarcimento del danno subito, riconoscendo l'importo liquidato in primo grado e condannare l'imputato al pagamento in favore della parte civile delle spese e degli onorari, depositando nota-spese RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 il Tribunale di Roma riteneva TR Di TR responsabile del reato previsto e punito dall'art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, Penale Sent. Sez. 3 Num. 32115 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 17/05/2024 perchè, in qualità di titolare firmatario dell'omonima ditta esercente attività di ristorante, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei mesi da gennaio a dicembre 2015 per un importo complessivo pari ad euro 18.472,73, accertato a Roma il 13 giugno 2016, e, unificate le condotte dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita che liquidava in complessivi euro 20.000,00, oltre alle spese di giudizio sopportate dalla predetta parte civile, liquidate in euro 3.500,00, oltre, infine, al rimborso spese fortettarie, IVA e CPA come per legge. 2. A seguito di appello proposto dall'imputato - con il quale chiedeva l'improcedibilità dell'azione penale per omessa notifica della diffida e per mancato superamento della soglia minima, la intervenuta prescrizione dei reati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015 e la concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti - la Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 settembre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TR Di TR in riferimento alle omissioni contributive sino al mese di novembre 2015, compreso, per essere il reato estinto per prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena per la residua imputazione relativa al solo mese di dicembre 2015 in giorni 15 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, confermava le statuizioni civili, riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ad euro 1.800,00 e condannava l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione sopportate dalla parte civile per il giudizio di appello, liquidandole in euro 1300,00 oltre spese generali. 3. Avverso il capo della sentenza emessa dalla Corte di appello che, dichiarando la prescrizione delle condotte sino al mese di novembre 2015 incluso, ha rideterminato il risarcimento del danno in euro 1.800,00, in luogo dei 20.000,00 euro liquidati in primo grado, la parte civile propone ricorso per cassazione agli effetti civili lamentando la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riduzione dell'importo del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile I.N.P.S. con inosservanza dell'art. 578 cod. proc. pen. e chiedendo pertanto l'annullamento della decisione nella parte relativa alle statuizioni civili, con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni qualificati dal giudice di primo grado, oltre interessi legali successivi. 3.1 La parte civile si duole della riduzione del risarcimento riconosciuto in prime cure in assenza di domanda e di una valida motivazione a riguardo, essendosi il giudice di appello limitato, sul punto, ad affermare che «[i]l giudizio di penale responsabilità emesso nei confronti dell'appellante nei termini sopra 2 riportati importa la conferma delle statuizioni civili di cui all'impugnata sentenza, con riduzione, tuttavia, del quantum del danno liquidato in via definitiva dal primo giudice a favore della parte civile I.N.P.S. ad euro 1.800,00 (cfr. DM allegati)...». 3.2 Si afferma che il giudice di appello non era tenuto a limitare il risarcimento del danno alle condotte non coperte da prescrizione, posto che, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, il giudice decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nel caso di specie, la mancanza di alcuna altra ragione a fondamento della riduzione della somma liquidata rende la statuizione sul punto erronea e non supportata da alcuna motivazione 4. Con conclusioni scritte il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo inerente la liquidazione del danno, richiamando sul punto il principio espresso da questa Corte secondo cui la condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile obbliga il giudice dell'impugnazione a decidere sugli effetti civili anche quando dichiari l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado in applicazione della più favorevole disciplina sopravvenuta alla sua pronunzia (Sez. 2, Sentenza n. 6944 del 21/01/2010, Rv. 246483-01). 5. Con conclusioni scritte, il difensore della parte civile ha insistito nell'accoglimento del ricorso proposto, depositando nota spese. 6. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va in premessa chiarito che la parte civile ha interesse a ricorrere per cassazione, agli effetti della responsabilità civile (come per altro espressamente indicato nel proposto ricorso) contro la sentenza qui impugnata, posto che l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti e al conseguente risarcimento del danno in favore della parte civile, con statuizione parzialmente riformata in appello a seguito della declaratoria di estinzione del reato per 3 prescrizione di alcuni reati posti in continuazione, circostanza che ha dato causa alla riduzione delle statuizioni civili, riconosciutegli in primo grado. 3. Tanto premesso, va data continuità al principio di diritto secondo cui, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per cui in primo grado vi è stata condanna, anche al risarcimento dei danni, è tenuto ad esaminare allo stato degli atti i motivi di gravame proposti dall'imputato unicamente con riguardo alle disposizioni e ai capi della sentenza concernenti gli interessi civili (Sez. 6, n. 46099 del 01/12/2021, Bonfigli, Rv. 282751-01; Sez. 2, n. 28959 del 10/05/2017, Fasulo, Rv. 270364- 01). Va inoltre tenuto presente che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.) «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)»: in questo senso si è espressa, alla luce della pronuncia della Corte EDU in data 20 ottobre 2020, Pasquini
contro
Repubblica di San Marino, la Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, nella quale si è anche affermato che «il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno». 4. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che i motivi di gravame proposti dall'imputato non riguardavano le disposizioni e i capi della sentenza concernenti gli interessi civili, avendo l'imputato con il proposto appello chiesto l'improcedibilità dell'azione penale per omessa notifica della diffida e per mancato superamento della soglia minima;
la intervenuta prescrizione dei reati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015 e la concessione della sospensione condizionale della pena, con concessione delle attenuanti. Per converso, la parte civile, depositando conclusioni scritte, chiedeva, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. la conferma delle statuizioni civili così come quantificate nella sentenza di primo grado. Se, quindi, risulta, da un lato, che i motivi di gravame proposti dall'imputato non riguardavano le disposizioni ed i capi della sentenza concernenti gli interessi
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione del danno in favore dell'INPS lette le conclusioni depositate dall'avv. Enrico Mittoni, nell'interesse della parte civile ricorrente, che chiesto accogliere il ricorso e cassare il capo della sentenza che ha limitato il risarcimento del danno subito, riconoscendo l'importo liquidato in primo grado e condannare l'imputato al pagamento in favore della parte civile delle spese e degli onorari, depositando nota-spese RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 il Tribunale di Roma riteneva TR Di TR responsabile del reato previsto e punito dall'art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, Penale Sent. Sez. 3 Num. 32115 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 17/05/2024 perchè, in qualità di titolare firmatario dell'omonima ditta esercente attività di ristorante, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei mesi da gennaio a dicembre 2015 per un importo complessivo pari ad euro 18.472,73, accertato a Roma il 13 giugno 2016, e, unificate le condotte dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita che liquidava in complessivi euro 20.000,00, oltre alle spese di giudizio sopportate dalla predetta parte civile, liquidate in euro 3.500,00, oltre, infine, al rimborso spese fortettarie, IVA e CPA come per legge. 2. A seguito di appello proposto dall'imputato - con il quale chiedeva l'improcedibilità dell'azione penale per omessa notifica della diffida e per mancato superamento della soglia minima, la intervenuta prescrizione dei reati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015 e la concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti - la Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 settembre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TR Di TR in riferimento alle omissioni contributive sino al mese di novembre 2015, compreso, per essere il reato estinto per prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena per la residua imputazione relativa al solo mese di dicembre 2015 in giorni 15 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, confermava le statuizioni civili, riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ad euro 1.800,00 e condannava l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione sopportate dalla parte civile per il giudizio di appello, liquidandole in euro 1300,00 oltre spese generali. 3. Avverso il capo della sentenza emessa dalla Corte di appello che, dichiarando la prescrizione delle condotte sino al mese di novembre 2015 incluso, ha rideterminato il risarcimento del danno in euro 1.800,00, in luogo dei 20.000,00 euro liquidati in primo grado, la parte civile propone ricorso per cassazione agli effetti civili lamentando la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riduzione dell'importo del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile I.N.P.S. con inosservanza dell'art. 578 cod. proc. pen. e chiedendo pertanto l'annullamento della decisione nella parte relativa alle statuizioni civili, con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni qualificati dal giudice di primo grado, oltre interessi legali successivi. 3.1 La parte civile si duole della riduzione del risarcimento riconosciuto in prime cure in assenza di domanda e di una valida motivazione a riguardo, essendosi il giudice di appello limitato, sul punto, ad affermare che «[i]l giudizio di penale responsabilità emesso nei confronti dell'appellante nei termini sopra 2 riportati importa la conferma delle statuizioni civili di cui all'impugnata sentenza, con riduzione, tuttavia, del quantum del danno liquidato in via definitiva dal primo giudice a favore della parte civile I.N.P.S. ad euro 1.800,00 (cfr. DM allegati)...». 3.2 Si afferma che il giudice di appello non era tenuto a limitare il risarcimento del danno alle condotte non coperte da prescrizione, posto che, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, il giudice decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nel caso di specie, la mancanza di alcuna altra ragione a fondamento della riduzione della somma liquidata rende la statuizione sul punto erronea e non supportata da alcuna motivazione 4. Con conclusioni scritte il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo inerente la liquidazione del danno, richiamando sul punto il principio espresso da questa Corte secondo cui la condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile obbliga il giudice dell'impugnazione a decidere sugli effetti civili anche quando dichiari l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado in applicazione della più favorevole disciplina sopravvenuta alla sua pronunzia (Sez. 2, Sentenza n. 6944 del 21/01/2010, Rv. 246483-01). 5. Con conclusioni scritte, il difensore della parte civile ha insistito nell'accoglimento del ricorso proposto, depositando nota spese. 6. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va in premessa chiarito che la parte civile ha interesse a ricorrere per cassazione, agli effetti della responsabilità civile (come per altro espressamente indicato nel proposto ricorso) contro la sentenza qui impugnata, posto che l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti e al conseguente risarcimento del danno in favore della parte civile, con statuizione parzialmente riformata in appello a seguito della declaratoria di estinzione del reato per 3 prescrizione di alcuni reati posti in continuazione, circostanza che ha dato causa alla riduzione delle statuizioni civili, riconosciutegli in primo grado. 3. Tanto premesso, va data continuità al principio di diritto secondo cui, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per cui in primo grado vi è stata condanna, anche al risarcimento dei danni, è tenuto ad esaminare allo stato degli atti i motivi di gravame proposti dall'imputato unicamente con riguardo alle disposizioni e ai capi della sentenza concernenti gli interessi civili (Sez. 6, n. 46099 del 01/12/2021, Bonfigli, Rv. 282751-01; Sez. 2, n. 28959 del 10/05/2017, Fasulo, Rv. 270364- 01). Va inoltre tenuto presente che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.) «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)»: in questo senso si è espressa, alla luce della pronuncia della Corte EDU in data 20 ottobre 2020, Pasquini
contro
Repubblica di San Marino, la Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, nella quale si è anche affermato che «il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno». 4. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che i motivi di gravame proposti dall'imputato non riguardavano le disposizioni e i capi della sentenza concernenti gli interessi civili, avendo l'imputato con il proposto appello chiesto l'improcedibilità dell'azione penale per omessa notifica della diffida e per mancato superamento della soglia minima;
la intervenuta prescrizione dei reati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015 e la concessione della sospensione condizionale della pena, con concessione delle attenuanti. Per converso, la parte civile, depositando conclusioni scritte, chiedeva, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. la conferma delle statuizioni civili così come quantificate nella sentenza di primo grado. Se, quindi, risulta, da un lato, che i motivi di gravame proposti dall'imputato non riguardavano le disposizioni ed i capi della sentenza concernenti gli interessi