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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10098/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10098 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michele Viola (C.F.
presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato;
C.F._2
attore contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._3
Pietro (CA), alla via Vivaldi n.22, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Morittu
(C.F. ) presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata;
C.F._4
convenuta
Sulle seguenti conclusioni delle parti: nell'interesse dell'attore: “il Tribunale adito voglia: nel merito ed in via principale accertare e dichiarare che la signora si è arricchita senza causa a danno dell'attore e, di CP_1
conseguenza, dichiararla tenuta e condannarla ad indennizzare il signor della Parte_1 diminuzione patrimoniale subita, che si quantifica nella somma di € 12.385,84 (Euro dodicimilatrecentoottantacinque/84) o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
Nell'interesse della convenuta: “il Tribunale adìto, contrariis reiectis, Voglia:
In via principale e nel merito
1. Respingere tutte le avverse domande formulate perché infondate in fatto e in diritto, e non provate;
1
2. Accertare tutto quanto sopra esposto, e per l'effetto dichiarare che nessuna somma di denaro è dovuta, a nessun titolo, dalla IG.ra al IG. ; CP_1 Parte_1
3. Accertare tutto quanto sopra esposto, e per l'effetto dichiarare che il IG. non ha alcun Pt_1
diritto alla restituzione dei beni mobili e/o altri suppellettili presenti nella casa della IG.ra ; CP_1
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che la stessa si è ingiustamente arricchita CP_1 in suo danno e, di conseguenza, condannarla ad indennizzare l'attore della diminuzione patrimoniale subita, quantificata nella somma di euro 12.385,84.
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha esposto quanto segue.
Nell'anno 2016 il ha conosciuto la con la quale ha iniziato una relazione sentimentale;
Pt_1 CP_1
dopo una breve frequentazione i medesimi hanno deciso di intraprendere una convivenza nella casa di proprietà della convenuta, ubicata a Settimo San Pietro alla via Vivaldi n. 22.
Prima di iniziare la convivenza, la ha rappresentato al la necessità di esecuzione di CP_1 Pt_1 alcuni lavori di ripristino nell'appartamento nonché dell'acquisto di vari mobili ed elettrodomestici.
Per far fronte a tali richieste, l'attore si è recato in varie rivendite e, dopo avere scelto gli arredi insieme alla ha acquistato, con il suo denaro, i seguenti mobili ed elettrodomestici: 1) n. 3(tre) sgabelli, CP_1 del valore di € 149,97; 2) n. 1 (uno) armadio a 3 ante, 2 cassettoni e specchio, del valore di € 269,99; 3)
n. 1 (una) cucina componibile del valore di Euro 7.145,00; 4) n. 6 sedie Ginevra lacc. Bianco ecop L.
48x55 H100 dell'importo di € 419,40; 5) tavolo clessidra 100x200x75H vetro temperato SP 12MM €
499,00; 6) Letto 2p c/cont.+ rete 17 8x218h115 ecopelle bianco € 490,00; 7) luce tela CP_2
C/GLITTER cm. 50x70 assortita € 16,99; 8) sfarzo sospensione 66,5x23x140H crist. Base crom 5xE14
Max 40W € 195; 9) n. 2 sfarzo plafoniera 40x36 trasparente vetro € 199,00; 10) Sasso tappeto 160x230 multicolor viscosa € 99,99; 11) n. 2 luce tenda 140x290H argento poliestere € 49,98; 12) n. 2 luce tenda
140x290H bianco poliestere € 199,92; 13) n.1 specchio;
n. 1 divano angolare+lt+2p pu eco dx/s €
504,01; 14) un pavimento laminato rovere bianco (43mq. X € 21,09) € 906,87; 15) tappetino fonoassorbente spess. 2 mm. (4 x 24mq x € 18,00) € 72,00; 16) battiscopa MDF PFILO 2400 x 70 x 18 mm. (30 x € 6,99) € 209,00; 17) una scala Kompasso mini in faggio tinta noce 241x60,5 cm (HxL) 11 gradini dell'importo di € 615; 18) un climatizzatore inverter monosplit zephir 1200 btu serie diamond dell'importo di € 298 installato anch'esso in via Vivaldi n. 22 in Settimo San Pietro.
Quanto sopra è stato pagato con carta di credito e assegni addebitati sul conto corrente del il Pt_1
quale ha anche acceso, il 27.07.2017, presso gli uffici vendita della in Sestu (CA), un prestito CP_3 finalizzato a tali acquisti con la Deutsche Bank dell'importo di € 3.000,00.
L'attore, inoltre, ha prestato alla la somma di € 700,00 per l'acquisto dell'autovettura targata CP_1
2 FD896HM.
Dopo la consegna degli arredi sopra elencati, nonché la sistemazione della scala e del parquet in laminato, la relazione sentimentale tra attore e convenuta si è conclusa, a detta del per esclusiva Pt_1
volontà della CP_1
Quest'ultima si è poi rifiutata di restituire sia i mobili acquistati dall'attore sia il loro equivalente in denaro.
Inoltre, la convenuta, nonostante la richiesta di restituzione, ha trattenuto un personal computer portatile di marca di proprietà dell'attore. CP_4
La dunque, si è arricchita ingiustificatamente a danno del dell'importo complessivo di € CP_1 Pt_1
12.385,84, oltre ad aver ammesso tale circostanza alla presenza di testimoni e aver inviato al in Pt_1
data 26/07/2018, un messaggio via facebook del seguente tenore: “Mi sei apparso tra le persone che potrei conoscere.. era da un po' che volevo contattarti.. mi dispiace per come sono andate le cose.. Non eravamo ne pronti e non avevamo l'amore necessario per superare certe cose. Guardo questa casa e mi dispiace che tu ci abbia rimesso dei SOLDI per poi ritrovarti a dover riiniziare. voglio che tu sappia che non ho ragionato niente e che speravo davvero che le cose potessero andare. Sono sicura che senza di me avrai trovato la serenità che cercavi. Mi auguro di poterti essere amica”.
Nonostante la diffida inviata dal legale del e l'invito ad aderire ad una negoziazione assistita Pt_1 per addivenire ad un accordo, la non ha dato alcun riscontro, costringendo l'attore ad adire il CP_1
Tribunale.
***
Parte convenuta si è costituita in giudizio in data 4.11.2019, contestando integralmente le deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate dall'attore.
Preliminarmente, ha evidenziato come non veritiera l'allegazione attorea in merito al comportamento tenuto della nei confronti del nel corso della loro relazione sentimentale. CP_1 Pt_1
La stessa ha, infatti, interrotto la relazione con l'attore per motivi esclusivamente sentimentali nonché per divergenze caratteriali.
La convenuta ha poi sottolineato che il pagamento dei beni asseritamente acquistati dall'attore è avvenuto con carta di credito e assegni, addebitati non sul conto personale dello stesso ma della sua società.
Infine, la ha puntualizzato come il nulla abbia riferito in ordine alle spese gestionali CP_1 Pt_1 relative all'abitazione comune, supportate dalla stessa.
In diritto, la convenuta ha sostenuto che le obbligazioni nascenti tra i due conviventi, rientrano tra le obbligazioni c.d. naturali, con la conseguenza che il convivente che esegue una prestazione non ne può chiedere la restituzione, in forza del principio della c.d. soluti retentio.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domande attoree.
3 ***
All'udienza dell'11.12.2020 il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha concesso i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e ha fissato l'udienza del 30.11.2021. Quest'ultima è stata differita al 24.05.22 ed è stato disposto il deposito telematico di note scritte. Con ordinanza del 6.9.2022, il giudice non ha ammesso le istanze istruttorie avanzate dalle parti in quanto relative a circostanze non contestate o documentate e ha ritenuto opportuno formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (dazione, da parte della della somma di euro 8.000,00+euro 700,00, oltre alla Parte_2
restituzione del pc, con spese del giudizio compensate). Quest'ultima è stata accettata dall'attore ma non dalla convenuta, nonostante la concessione dei rinvii richiesti dalla stessa per la valutazione della proposta.
All'udienza del 21.2.2023 il giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con deposito di note conclusive entro 30 giorni prima dell'udienza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
***
La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni che seguono.
È incontestato tra le parti che il e la abbiano iniziato una relazione sentimentale nel 2016 Pt_1 CP_1
e, poco tempo dopo, abbiano deciso di andare a convivere nella casa di proprietà della convenuta, sita in
Settimo San Pietro, nella via Vivaldi n. 22.
Altresì incontestato è il fatto per cui, prima dell'inizio della convivenza, si era palesata la necessità di esecuzione di alcuni lavori di ripristino nell'appartamento della nonché dell'acquisto di arredi. CP_1
Parte convenuta non ha neppure contestato che il solo abbia provveduto all'acquisto e al Pt_1
pagamento di tutte le forniture scelte di comune accordo dalle parti, indicate specificamente nell'atto introduttivo del giudizio.
Pacifica in causa anche la circostanza che l'attore abbia acquistato i beni mediante carta di credito e assegni addebitati sul proprio conto corrente;
sul punto la convenuta si è limitata genericamente ad addurre il fatto che le somme per le forniture sarebbero state pagate con denaro proveniente non dal conto personale del ma su quello “della sua società”, senza offrire alcuna prova in tal senso. A Pt_1 questo proposito, al contrario, l'attore, nella II memoria ex art. 183 c.p.c., ha affermato di non essere titolare di alcuna società, ma di agire esclusivamente in qualità di persona fisica, in quanto agente di commercio monomandatario, con l'ulteriore precisazione che l'onere della prova del fatto che lo stesso fosse titolare di una società spettasse, eventualmente, alla parte convenuta.
È anche pacifico, in quanto incontestato tra le parti e provato documentalmente, il fatto che il Pt_1 abbia versato l'acconto di euro 700,00 per l'acquisto dell'autovettura della Sanna targata FD896HM, somma però non compresa in quella richiesta dall'attore pari a euro 12.385,84.
Entrambe le parti, inoltre, hanno addotto di aver provveduto al pagamento delle spese gestionali
4 dell'appartamento relative al breve periodo della convivenza (solo due mesi): tuttavia, la convenuta ha sostenuto di avervi provveduto in maniera integrale ed esclusiva, ma senza produrre documentazione a riprova;
l'attore ha, invece, prodotto la ricevuta del bonifico di pagamento degli oneri condominiali e la ricevuta del bonifico della quota delle spese di gas e acqua dei mesi di novembre e dicembre 2017.
***
Emerge dagli atti che la relazione sentimentale si era interrotta per volontà della e la convivenza CP_1
tra i due soggetti era durata per poco più di due mesi.
All'esito di tale breve lasso di tempo, il aveva chiesto alla la restituzione degli arredi da Pt_1 CP_1
lui acquistati o del loro equivalente in denaro, oltre alla riconsegna di un pc marca di proprietà CP_4 dell'attore. Tuttavia, nonostante le plurime richieste in tal senso, la non aveva provveduto alla CP_1
restituzione di quanto domandatole.
Anche tali circostanze non paiono oggetto di contestazione, in quanto sia negli atti introduttivi che nelle successive memorie e note di trattazione scritta, le parti hanno confermato tali fatti, divergendo le loro ricostruzioni solo in punto di qualificazione giuridica da attribuire agli stessi.
Risulta quindi pacificamente dagli atti, in quanto non contestato e/o provato documentalmente, che l'attore:
- ha sostenuto spese per lavori di ristrutturazione e acquisto di mobilio per euro 12.385,84 per l'appartamento della il tutto rimasto nel godimento esclusivo della stessa e mai restituito;
CP_1
- ha versato l'acconto di euro 700,00 per l'acquisto dell'autovettura della (v. ricevuta del CP_1
bonifico);
- ha chiesto la restituzione del pc Lenovo di sua proprietà alla la quale non ha mai provveduto CP_1
alla consegna dello stesso.
Orbene, la convenuta ha sostenuto che le plurime prestazioni effettuate in suo favore dal di Pt_1 fatto mai contestate né nell'an né nel quantum, rientrino, ai sensi dell'art. 2034 c.c., nella categoria delle obbligazioni naturali nascenti tra due soggetti conviventi e, in quanto tali, non siano suscettibili di restituzione in forza del principio della c.d. soluti retentio.
Giova premettere che l'obbligazione naturale è quella che viene spontaneamente eseguita per ottemperare a doveri morali o sociali, quali quelli che legano i coniugi o i conviventi “more uxorio”.
L'attribuzione patrimoniale in favore del convivente può essere ritenuta obbligazione naturale - come tale non ripetibile - solo se l'atto è destinato a soddisfare obbligazioni normalmente connesse al rapporto di convivenza e quindi è proporzionato al dovere di assistenza e di solidarietà derivante dal rapporto affettivo. Al contrario, se la prestazione esula dal diritto/dovere di reciproca assistenza morale, sorge il diritto alla restituzione in capo al soggetto che ha effettuato la prestazione.
Nel caso di specie, le prestazioni eseguite dal nei confronti della non presentano i Pt_1 CP_1
requisiti qualitativi e quantitativi per poter essere annoverate tra le obbligazioni naturali, ma costituiscono, piuttosto, la fonte di un indebito arricchimento della convenuta in danno dell'attore.
5 In questo senso, si sottolinea che “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa;
sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. Pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (ex multis Tribunale Ascoli Piceno, 18/07/2023,
n. 475).
Alla luce di quanto sopra, ben possono rientrare le prestazioni di cui trattasi nell'ambito dell'azione di arricchimento senza causa e non già tra le obbligazioni naturali, per una serie di ragioni.
In primo luogo, le stesse sono state poste in essere tra due soggetti legati da una relazione sentimentale di breve durata, alla quale era seguita una convivenza di appena due mesi. In ragione di tali caratteristiche, pare difficile riferirsi alla stessa quale convivenza stabile qualificabile come “more uxorio”.
In secondo luogo, le prestazioni per cui è causa sono sostanzialmente unilaterali, in quanto eseguite in via esclusiva da parte del nei confronti della difettando dunque quel minimo di Pt_1 CP_1
reciprocità necessaria affinché si possa validamente parlare di diritti e doveri di reciproca assistenza.
E ancora, tali prestazioni travalicano i sopra citati limiti di proporzionalità e adeguatezza, poiché sono ulteriori rispetto agli ordinari doveri di assistenza morale tra due soggetti stabilmente legati, né, da quanto si evince dagli atti di causa, possono trovare giustificazione nelle rispettive condizioni patrimoniali delle parti (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, 16/02/2022, n. 5086; Tribunale Napoli, sez. II, 02/12/2022, n. 10845; Cassazione civile, sez. III, 03/02/2020, n. 2392).
Inoltre, le prestazioni di cui trattasi non possono essere ricondotte alla categoria delle donazioni, difettandone i requisiti minimi fondamentali, primo tra tutti la forma prescritta dalla legge a pena di nullità, non rientrando le stesse neanche tra le donazioni di modico valore.
***
Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda attorea deve essere accolta.
Parte attrice deve essere condannata al versamento dell'intera somma domandata da parte attrice, considerando che immediatamente dopo l'acquisto dei beni, la convivenza si è conclusa e CP_1 ha iniziato a godere dell'abitazione dotata delle nuove utilità, in assenza di qualsiasi esborso economico, in modo totalmente esclusivo. Si ritiene dunque che oggetto della pronuncia ex art. 2041 c.c. debba essere l'interna somma, calcolata secondo il prezzo dei beni acquistati dal coincidente con il Pt_1
valore dell'arricchimento. Deve essere, infatti, valorizzata in tal senso la circostanza che la ha CP_1 goduto dei beni nel loro pieno valore, senza che su di esso possa incidere l'usura degli arredi, nel caso di
6 specie non sussistente essendo le date dell'acquisto e dell'inizio del godimento esclusivo molto ravvicinate.
Tale importo deve essere rivalutato dalla data della diffida (10/08/2018) all'attualità e su tale somma devono essere corrisposti gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate (così come stabilito da Cass. Sez.Un. 17/02/95 n.1712), per un totale di euro € 15.955,36 per capitale rivalutato e interessi.
Su tale somma devono essere corrisposti inoltre gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
***
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori minimi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione dell'attività svolta e delle questioni trattate.
Si evidenzia da ultimo che parte convenuta non ha accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 6.9.2022 (nella quale era stata previsto il versamento da parte della Pt_2
della minore somma di euro 8.000,00+euro 700,00, oltre alla restituzione del pc, con spese del Pt_1 giudizio compensate); l'attore aveva invece accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda formulata da Parte_1
- condanna a versare in favore dell'attore la somma di CP_1 Parte_1
euro 15.955,36, oltre interessi al tasso legale dalla decisione fino al saldo;
- condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in euro € 2.540,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari, in data 14 marzo 2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10098 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michele Viola (C.F.
presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato;
C.F._2
attore contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._3
Pietro (CA), alla via Vivaldi n.22, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Morittu
(C.F. ) presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata;
C.F._4
convenuta
Sulle seguenti conclusioni delle parti: nell'interesse dell'attore: “il Tribunale adito voglia: nel merito ed in via principale accertare e dichiarare che la signora si è arricchita senza causa a danno dell'attore e, di CP_1
conseguenza, dichiararla tenuta e condannarla ad indennizzare il signor della Parte_1 diminuzione patrimoniale subita, che si quantifica nella somma di € 12.385,84 (Euro dodicimilatrecentoottantacinque/84) o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
Nell'interesse della convenuta: “il Tribunale adìto, contrariis reiectis, Voglia:
In via principale e nel merito
1. Respingere tutte le avverse domande formulate perché infondate in fatto e in diritto, e non provate;
1
2. Accertare tutto quanto sopra esposto, e per l'effetto dichiarare che nessuna somma di denaro è dovuta, a nessun titolo, dalla IG.ra al IG. ; CP_1 Parte_1
3. Accertare tutto quanto sopra esposto, e per l'effetto dichiarare che il IG. non ha alcun Pt_1
diritto alla restituzione dei beni mobili e/o altri suppellettili presenti nella casa della IG.ra ; CP_1
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che la stessa si è ingiustamente arricchita CP_1 in suo danno e, di conseguenza, condannarla ad indennizzare l'attore della diminuzione patrimoniale subita, quantificata nella somma di euro 12.385,84.
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha esposto quanto segue.
Nell'anno 2016 il ha conosciuto la con la quale ha iniziato una relazione sentimentale;
Pt_1 CP_1
dopo una breve frequentazione i medesimi hanno deciso di intraprendere una convivenza nella casa di proprietà della convenuta, ubicata a Settimo San Pietro alla via Vivaldi n. 22.
Prima di iniziare la convivenza, la ha rappresentato al la necessità di esecuzione di CP_1 Pt_1 alcuni lavori di ripristino nell'appartamento nonché dell'acquisto di vari mobili ed elettrodomestici.
Per far fronte a tali richieste, l'attore si è recato in varie rivendite e, dopo avere scelto gli arredi insieme alla ha acquistato, con il suo denaro, i seguenti mobili ed elettrodomestici: 1) n. 3(tre) sgabelli, CP_1 del valore di € 149,97; 2) n. 1 (uno) armadio a 3 ante, 2 cassettoni e specchio, del valore di € 269,99; 3)
n. 1 (una) cucina componibile del valore di Euro 7.145,00; 4) n. 6 sedie Ginevra lacc. Bianco ecop L.
48x55 H100 dell'importo di € 419,40; 5) tavolo clessidra 100x200x75H vetro temperato SP 12MM €
499,00; 6) Letto 2p c/cont.+ rete 17 8x218h115 ecopelle bianco € 490,00; 7) luce tela CP_2
C/GLITTER cm. 50x70 assortita € 16,99; 8) sfarzo sospensione 66,5x23x140H crist. Base crom 5xE14
Max 40W € 195; 9) n. 2 sfarzo plafoniera 40x36 trasparente vetro € 199,00; 10) Sasso tappeto 160x230 multicolor viscosa € 99,99; 11) n. 2 luce tenda 140x290H argento poliestere € 49,98; 12) n. 2 luce tenda
140x290H bianco poliestere € 199,92; 13) n.1 specchio;
n. 1 divano angolare+lt+2p pu eco dx/s €
504,01; 14) un pavimento laminato rovere bianco (43mq. X € 21,09) € 906,87; 15) tappetino fonoassorbente spess. 2 mm. (4 x 24mq x € 18,00) € 72,00; 16) battiscopa MDF PFILO 2400 x 70 x 18 mm. (30 x € 6,99) € 209,00; 17) una scala Kompasso mini in faggio tinta noce 241x60,5 cm (HxL) 11 gradini dell'importo di € 615; 18) un climatizzatore inverter monosplit zephir 1200 btu serie diamond dell'importo di € 298 installato anch'esso in via Vivaldi n. 22 in Settimo San Pietro.
Quanto sopra è stato pagato con carta di credito e assegni addebitati sul conto corrente del il Pt_1
quale ha anche acceso, il 27.07.2017, presso gli uffici vendita della in Sestu (CA), un prestito CP_3 finalizzato a tali acquisti con la Deutsche Bank dell'importo di € 3.000,00.
L'attore, inoltre, ha prestato alla la somma di € 700,00 per l'acquisto dell'autovettura targata CP_1
2 FD896HM.
Dopo la consegna degli arredi sopra elencati, nonché la sistemazione della scala e del parquet in laminato, la relazione sentimentale tra attore e convenuta si è conclusa, a detta del per esclusiva Pt_1
volontà della CP_1
Quest'ultima si è poi rifiutata di restituire sia i mobili acquistati dall'attore sia il loro equivalente in denaro.
Inoltre, la convenuta, nonostante la richiesta di restituzione, ha trattenuto un personal computer portatile di marca di proprietà dell'attore. CP_4
La dunque, si è arricchita ingiustificatamente a danno del dell'importo complessivo di € CP_1 Pt_1
12.385,84, oltre ad aver ammesso tale circostanza alla presenza di testimoni e aver inviato al in Pt_1
data 26/07/2018, un messaggio via facebook del seguente tenore: “Mi sei apparso tra le persone che potrei conoscere.. era da un po' che volevo contattarti.. mi dispiace per come sono andate le cose.. Non eravamo ne pronti e non avevamo l'amore necessario per superare certe cose. Guardo questa casa e mi dispiace che tu ci abbia rimesso dei SOLDI per poi ritrovarti a dover riiniziare. voglio che tu sappia che non ho ragionato niente e che speravo davvero che le cose potessero andare. Sono sicura che senza di me avrai trovato la serenità che cercavi. Mi auguro di poterti essere amica”.
Nonostante la diffida inviata dal legale del e l'invito ad aderire ad una negoziazione assistita Pt_1 per addivenire ad un accordo, la non ha dato alcun riscontro, costringendo l'attore ad adire il CP_1
Tribunale.
***
Parte convenuta si è costituita in giudizio in data 4.11.2019, contestando integralmente le deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate dall'attore.
Preliminarmente, ha evidenziato come non veritiera l'allegazione attorea in merito al comportamento tenuto della nei confronti del nel corso della loro relazione sentimentale. CP_1 Pt_1
La stessa ha, infatti, interrotto la relazione con l'attore per motivi esclusivamente sentimentali nonché per divergenze caratteriali.
La convenuta ha poi sottolineato che il pagamento dei beni asseritamente acquistati dall'attore è avvenuto con carta di credito e assegni, addebitati non sul conto personale dello stesso ma della sua società.
Infine, la ha puntualizzato come il nulla abbia riferito in ordine alle spese gestionali CP_1 Pt_1 relative all'abitazione comune, supportate dalla stessa.
In diritto, la convenuta ha sostenuto che le obbligazioni nascenti tra i due conviventi, rientrano tra le obbligazioni c.d. naturali, con la conseguenza che il convivente che esegue una prestazione non ne può chiedere la restituzione, in forza del principio della c.d. soluti retentio.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domande attoree.
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All'udienza dell'11.12.2020 il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha concesso i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e ha fissato l'udienza del 30.11.2021. Quest'ultima è stata differita al 24.05.22 ed è stato disposto il deposito telematico di note scritte. Con ordinanza del 6.9.2022, il giudice non ha ammesso le istanze istruttorie avanzate dalle parti in quanto relative a circostanze non contestate o documentate e ha ritenuto opportuno formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (dazione, da parte della della somma di euro 8.000,00+euro 700,00, oltre alla Parte_2
restituzione del pc, con spese del giudizio compensate). Quest'ultima è stata accettata dall'attore ma non dalla convenuta, nonostante la concessione dei rinvii richiesti dalla stessa per la valutazione della proposta.
All'udienza del 21.2.2023 il giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con deposito di note conclusive entro 30 giorni prima dell'udienza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
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La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni che seguono.
È incontestato tra le parti che il e la abbiano iniziato una relazione sentimentale nel 2016 Pt_1 CP_1
e, poco tempo dopo, abbiano deciso di andare a convivere nella casa di proprietà della convenuta, sita in
Settimo San Pietro, nella via Vivaldi n. 22.
Altresì incontestato è il fatto per cui, prima dell'inizio della convivenza, si era palesata la necessità di esecuzione di alcuni lavori di ripristino nell'appartamento della nonché dell'acquisto di arredi. CP_1
Parte convenuta non ha neppure contestato che il solo abbia provveduto all'acquisto e al Pt_1
pagamento di tutte le forniture scelte di comune accordo dalle parti, indicate specificamente nell'atto introduttivo del giudizio.
Pacifica in causa anche la circostanza che l'attore abbia acquistato i beni mediante carta di credito e assegni addebitati sul proprio conto corrente;
sul punto la convenuta si è limitata genericamente ad addurre il fatto che le somme per le forniture sarebbero state pagate con denaro proveniente non dal conto personale del ma su quello “della sua società”, senza offrire alcuna prova in tal senso. A Pt_1 questo proposito, al contrario, l'attore, nella II memoria ex art. 183 c.p.c., ha affermato di non essere titolare di alcuna società, ma di agire esclusivamente in qualità di persona fisica, in quanto agente di commercio monomandatario, con l'ulteriore precisazione che l'onere della prova del fatto che lo stesso fosse titolare di una società spettasse, eventualmente, alla parte convenuta.
È anche pacifico, in quanto incontestato tra le parti e provato documentalmente, il fatto che il Pt_1 abbia versato l'acconto di euro 700,00 per l'acquisto dell'autovettura della Sanna targata FD896HM, somma però non compresa in quella richiesta dall'attore pari a euro 12.385,84.
Entrambe le parti, inoltre, hanno addotto di aver provveduto al pagamento delle spese gestionali
4 dell'appartamento relative al breve periodo della convivenza (solo due mesi): tuttavia, la convenuta ha sostenuto di avervi provveduto in maniera integrale ed esclusiva, ma senza produrre documentazione a riprova;
l'attore ha, invece, prodotto la ricevuta del bonifico di pagamento degli oneri condominiali e la ricevuta del bonifico della quota delle spese di gas e acqua dei mesi di novembre e dicembre 2017.
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Emerge dagli atti che la relazione sentimentale si era interrotta per volontà della e la convivenza CP_1
tra i due soggetti era durata per poco più di due mesi.
All'esito di tale breve lasso di tempo, il aveva chiesto alla la restituzione degli arredi da Pt_1 CP_1
lui acquistati o del loro equivalente in denaro, oltre alla riconsegna di un pc marca di proprietà CP_4 dell'attore. Tuttavia, nonostante le plurime richieste in tal senso, la non aveva provveduto alla CP_1
restituzione di quanto domandatole.
Anche tali circostanze non paiono oggetto di contestazione, in quanto sia negli atti introduttivi che nelle successive memorie e note di trattazione scritta, le parti hanno confermato tali fatti, divergendo le loro ricostruzioni solo in punto di qualificazione giuridica da attribuire agli stessi.
Risulta quindi pacificamente dagli atti, in quanto non contestato e/o provato documentalmente, che l'attore:
- ha sostenuto spese per lavori di ristrutturazione e acquisto di mobilio per euro 12.385,84 per l'appartamento della il tutto rimasto nel godimento esclusivo della stessa e mai restituito;
CP_1
- ha versato l'acconto di euro 700,00 per l'acquisto dell'autovettura della (v. ricevuta del CP_1
bonifico);
- ha chiesto la restituzione del pc Lenovo di sua proprietà alla la quale non ha mai provveduto CP_1
alla consegna dello stesso.
Orbene, la convenuta ha sostenuto che le plurime prestazioni effettuate in suo favore dal di Pt_1 fatto mai contestate né nell'an né nel quantum, rientrino, ai sensi dell'art. 2034 c.c., nella categoria delle obbligazioni naturali nascenti tra due soggetti conviventi e, in quanto tali, non siano suscettibili di restituzione in forza del principio della c.d. soluti retentio.
Giova premettere che l'obbligazione naturale è quella che viene spontaneamente eseguita per ottemperare a doveri morali o sociali, quali quelli che legano i coniugi o i conviventi “more uxorio”.
L'attribuzione patrimoniale in favore del convivente può essere ritenuta obbligazione naturale - come tale non ripetibile - solo se l'atto è destinato a soddisfare obbligazioni normalmente connesse al rapporto di convivenza e quindi è proporzionato al dovere di assistenza e di solidarietà derivante dal rapporto affettivo. Al contrario, se la prestazione esula dal diritto/dovere di reciproca assistenza morale, sorge il diritto alla restituzione in capo al soggetto che ha effettuato la prestazione.
Nel caso di specie, le prestazioni eseguite dal nei confronti della non presentano i Pt_1 CP_1
requisiti qualitativi e quantitativi per poter essere annoverate tra le obbligazioni naturali, ma costituiscono, piuttosto, la fonte di un indebito arricchimento della convenuta in danno dell'attore.
5 In questo senso, si sottolinea che “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa;
sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. Pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (ex multis Tribunale Ascoli Piceno, 18/07/2023,
n. 475).
Alla luce di quanto sopra, ben possono rientrare le prestazioni di cui trattasi nell'ambito dell'azione di arricchimento senza causa e non già tra le obbligazioni naturali, per una serie di ragioni.
In primo luogo, le stesse sono state poste in essere tra due soggetti legati da una relazione sentimentale di breve durata, alla quale era seguita una convivenza di appena due mesi. In ragione di tali caratteristiche, pare difficile riferirsi alla stessa quale convivenza stabile qualificabile come “more uxorio”.
In secondo luogo, le prestazioni per cui è causa sono sostanzialmente unilaterali, in quanto eseguite in via esclusiva da parte del nei confronti della difettando dunque quel minimo di Pt_1 CP_1
reciprocità necessaria affinché si possa validamente parlare di diritti e doveri di reciproca assistenza.
E ancora, tali prestazioni travalicano i sopra citati limiti di proporzionalità e adeguatezza, poiché sono ulteriori rispetto agli ordinari doveri di assistenza morale tra due soggetti stabilmente legati, né, da quanto si evince dagli atti di causa, possono trovare giustificazione nelle rispettive condizioni patrimoniali delle parti (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, 16/02/2022, n. 5086; Tribunale Napoli, sez. II, 02/12/2022, n. 10845; Cassazione civile, sez. III, 03/02/2020, n. 2392).
Inoltre, le prestazioni di cui trattasi non possono essere ricondotte alla categoria delle donazioni, difettandone i requisiti minimi fondamentali, primo tra tutti la forma prescritta dalla legge a pena di nullità, non rientrando le stesse neanche tra le donazioni di modico valore.
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Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda attorea deve essere accolta.
Parte attrice deve essere condannata al versamento dell'intera somma domandata da parte attrice, considerando che immediatamente dopo l'acquisto dei beni, la convivenza si è conclusa e CP_1 ha iniziato a godere dell'abitazione dotata delle nuove utilità, in assenza di qualsiasi esborso economico, in modo totalmente esclusivo. Si ritiene dunque che oggetto della pronuncia ex art. 2041 c.c. debba essere l'interna somma, calcolata secondo il prezzo dei beni acquistati dal coincidente con il Pt_1
valore dell'arricchimento. Deve essere, infatti, valorizzata in tal senso la circostanza che la ha CP_1 goduto dei beni nel loro pieno valore, senza che su di esso possa incidere l'usura degli arredi, nel caso di
6 specie non sussistente essendo le date dell'acquisto e dell'inizio del godimento esclusivo molto ravvicinate.
Tale importo deve essere rivalutato dalla data della diffida (10/08/2018) all'attualità e su tale somma devono essere corrisposti gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate (così come stabilito da Cass. Sez.Un. 17/02/95 n.1712), per un totale di euro € 15.955,36 per capitale rivalutato e interessi.
Su tale somma devono essere corrisposti inoltre gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori minimi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione dell'attività svolta e delle questioni trattate.
Si evidenzia da ultimo che parte convenuta non ha accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 6.9.2022 (nella quale era stata previsto il versamento da parte della Pt_2
della minore somma di euro 8.000,00+euro 700,00, oltre alla restituzione del pc, con spese del Pt_1 giudizio compensate); l'attore aveva invece accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda formulata da Parte_1
- condanna a versare in favore dell'attore la somma di CP_1 Parte_1
euro 15.955,36, oltre interessi al tasso legale dalla decisione fino al saldo;
- condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in euro € 2.540,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari, in data 14 marzo 2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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