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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4588 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Battista Scalia, presso il cui studio a Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 41, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lavinia Cipollina, presso il cui studio a Palermo, via
Belgio n. 10, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: come da ricorso depositato il 02/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data 08/03/1978 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (29/01/2024);
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 506/2025 emessa da questo
Tribunale in data 30/01/2025 – 03/02/2025, passata in giudicato (cf. certificazione della
Cancelleria del 31/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 02/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. Il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di assegno divorzile un importo mensile complessivo di euro 100,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Le parti hanno, inoltre, rappresentato che i figli ed sono maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 08/03/1978 da , nato a [...] il [...] Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
17/07/1955 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 02/10/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 117, parte II, serie A dell'anno 1978).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA RA MI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4588 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Battista Scalia, presso il cui studio a Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 41, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lavinia Cipollina, presso il cui studio a Palermo, via
Belgio n. 10, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: come da ricorso depositato il 02/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data 08/03/1978 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (29/01/2024);
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 506/2025 emessa da questo
Tribunale in data 30/01/2025 – 03/02/2025, passata in giudicato (cf. certificazione della
Cancelleria del 31/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 02/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. Il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di assegno divorzile un importo mensile complessivo di euro 100,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Le parti hanno, inoltre, rappresentato che i figli ed sono maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 08/03/1978 da , nato a [...] il [...] Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
17/07/1955 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 02/10/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 117, parte II, serie A dell'anno 1978).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA RA MI
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