Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 820 del 7.03.2023 Oggetto: indennità sostitutiva di ferie non fruite alla cessazione del rapporto di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Antonio Coluccia Parte_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vantaggiato Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 13.07.2021, -premesso che era stato dipendente del Parte_1
di , in servizio presso il Comando della Polizia Locale fino al 19.12.2020, data CP_1 CP_1
del collocamento a riposo e che al momento della cessazione del servizio vantava ancora 69 giorni di ferie non fruite per esigenze di servizio, stante le carenze di organico- chiedeva la condanna del al pagamento della somma di € 6.078,90 (poi ridotta in € 5.462,20), spettante Controparte_1
a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite. A sostegno della domanda evidenziava che, pur avendo richiesto la fruizione delle ferie residue, l'amministrazione aveva respinto la domanda sul presupposto che, a causa della pregressa gestione non corretta, non era stato possibile verificare l'effettivo numero di ferie non godute;
l'amministrazione aveva, quindi, chiesto all'istante di fornire le schede delle timbrature attestanti la segnatura delle assenze/presenze di ogni
1
Si costituiva in giudizio il (da ora in poi , invocando, Controparte_1 CP_1
preliminarmente, il divieto di monetizzazione delle ferie previsto per legge. Nel merito precisava che, dal 16.07.2010 al 30.11.2014, il ricorrente aveva coperto il ruolo di responsabile del servizio di
Polizia Municipale, sicché, in relazione a tale periodo, l'eventuale mancata fruizione delle ferie era da ascriversi a sua esclusiva responsabilità. Eccepiva, in ogni caso, l'inesistenza del credito e la genericità della domanda sotto l'aspetto della quantificazione della pretesa e della prova. Evidenziava che le circostanze attestate nella nota prot. n. 10569/2017, oltre a essere generiche, non riportavano il periodo di maturazione delle ferie ivi indicate ed erano smentite dai successivi atti dell'Ufficio e, in particolare, dalle attestazioni dell'attuale Comandante dei Vigili, che aveva riepilogato le ferie fruite dal ricorrente, dall'anno 2004 all'anno 2020, in numero pari a 564 giorni rispetto ai 544 spettanti. Siffatta circostanza smentiva la prospettazione attorea sia sotto il profilo dell'esistenza di ragioni di servizio, che avrebbero impedito la fruizione delle ferie, sia sotto il profilo dell'esistenza stessa di giorni di ferie residui. Nell'ipotesi che le rivendicazioni del ricorrente fossero state riferibili al periodo precedente il 2004, eccepiva, in ogni caso, la sopravvenuta prescrizione del credito.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -ritenuti indimostrati i fatti costitutivi del diritto azionato- rigettava la domanda attorea compensando tra le parti le spese di lite. In particolare, rilevava che alla nota prot. n. 10569/2017 (che attestava la esistenza di 100 giorni di ferie residui a gennaio
2017, poi ridotti a 69 per effetto della fruizione delle ferie nel corso di tale anno) non poteva attribuirsi valore probatorio ai fini per cui è causa, in quanto dalla stessa non era possibile ricostruire la imputabilità dei 100 giorni di ferie maturati prima del 2017. Sul punto evidenziava che la attestazione contenuta nella nota del 26.06.2014 -in cui si dava atto dell'esistenza di 99 giorni di ferie residui- era stata emessa dallo stesso ricorrente, in veste di Comandante della Polizia Municipale e, pertanto, non poteva avere valore probatorio. Tale nota, inoltre, era in contrasto con il prospetto riepilogativo prodotto dal da cui risultava che il ricorrente aveva goduto di giorni di congedo ordinario CP_1
dal 2012 al 2104 (25 gg. nel 2012, 31 gg. nel 2013 e 33 gg. nel 2014), sicché non si comprendeva come per gli stessi anni avesse potuto maturare giorni di ferie non goduti (31 gg. nel 2012, 32 gg. nel
2013 e 36 gg. nel 2014), per un totale di 99 giorni. Inattendibile era pure l'attestato del 05.10.2009 a firma dell'allora comandante , dal quale risultava che il ricorrente aveva maturato Persona_1
zero giorni di ferie residue nel 2007, che diventavano 32 gg. nel 2008 e altri 36 gg. nel 2009 per un
2 totale di 68 giorni, nonostante che dal prospetto riepilogativo prodotto dal (basato sui registri CP_1
delle presenze) risultasse che egli aveva goduto di 44 giorni di congedo ordinario nel 2007, 21 gg. nel 2008 e 44 gg. nel 2009, per un totale di 109 giorni nel triennio, a fronte di 96 giorni previsti da contratto. Le risultanze documentali, inoltre, smentivano le dichiarazioni rese dal teste
[...]
nella parte in cui questi aveva riferito che le carenze di organico non permettevano di Tes_1
usufruire di ferie, soprattutto a partire dal 2012, mentre dal prospetto risultava che il ricorrente aveva costantemente goduto del congedo ordinario per ciascun anno compreso dal 2012 al 2020.
Richiamava, infine, il disposto di cui all'art. 5, comma 8. d.l. n. 95/2012, che prevedeva il divieto di monetizzazione delle ferie, evidenziando che, ove anche fossero residuati giorni di ferie non goduti, la mancata fruizione sarebbe stata imputabile al lavoratore.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) la sentenza era nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva affermato che la documentazione prodotta dal ricorrente (docc. 2 e 7) e dalla resistente (doc. 4) fosse invalida, senza che le parti avessero formulato tale eccezione;
2) il Tribunale aveva errato nella ricostruzione dei fatti di causa in quanto: a. aveva affermato che nel gennaio 2017 i giorni di ferie residui erano 100, mentre ne risultavano 69 al dicembre 2017, come attestato nella nota n. 10569/2017, che, a parere dell'appellante, faceva piena prova sino a querela di falso, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale;
b. non aveva ritenuto utile, ai fini probatori, la nota del 26.06.2014 (a firma dell'appellante), nonostante che la stessa fosse stata redatta da un pubblico ufficiale su richiesta del Segretario Comunale. Le attestazioni contenute nella predetta nota, inoltre, non risultavano in contrasto con i dati rivenienti dal prospetto riepilogativo, in quanto si doveva tenere conto che le ferie fruite per ciascun anno erano il recupero di quello non fruite negli anni precedenti, cosicchè quelle dell'anno in corso restavo non fruite (così nei prospetti ferie per gli anni 2012-2016, allegati agli atti del;
c. era incorso negli stessi errori evidenziati al punto CP_1
b. con riferimento alla nota del 5.10.2009, a firma del Comandante . Spiegava che, Persona_1 in sostanza, all'inizio dell'anno vi era un certo numero di giorni di ferie non fruiti, a cui si aggiungevano i giorni di ferie spettanti per l'anno in corso (32 di ferie + 4 per festività soppresse =
36), ma durante l'anno si consumavano i giorni di ferie relativi agli anni precedenti e la differenza veniva portata a credito nell'anno successivo.
3) il Tribunale aveva errato nella parte in cui aveva ritenuto operante il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5 d.l. n. 95/2012, in quanto l'appellante aveva fornito prova di aver richiesto le ferie che non gli erano state concesse;
4) l'indennità sostitutiva di ferie doveva essere calcolata tenendo conto che a dicembre 2017
l'appellante aveva diritto a 69 giorni di ferie e che negli anni successivi (2018-2020) aveva maturato
3 altri 108 giorni di ferie, per un totale di 177 giorni, da cui detrarre i 115 giorni fruiti negli stessi anni, così residuando ancora 62 giorni di ferie non godute, da indennizzare attraverso la corresponsione della somma di € 5.462,20 (pari ad € 88,10 x 62).
Ha reiterato, quindi, la richiesta di condanna del al pagamento della suddetta somma. CP_1
Si è costituito nel presente grado di giudizio il che ha eccepito l'inammissibilità dei motivi CP_1
di appello, in quanto consistenti nella riproposizione delle medesime difese svolte nel giudizio di primo grado, e ne ha contestato la fondatezza, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 6.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito di espongono.
Quanto al primo motivo di appello, deve ritenersene l'infondatezza in quanto -contrariamente a quanto affermato dall'appellante- il Tribunale non ha dichiarato l'invalidità della documentazione prodotta in giudizio (individuata da parte appellante nei documenti n. 2 e 7 del fascicolo di parte ricorrente, recanti la nota n. 10569/2017 e la nota del 20.05.2021, nonché nel documento 4 di parte resistente, recante nota del 26.06.2014), ma si è limitato a valutarne la rilevanza probatoria ai fini della presente decisione.
Non vi è dunque violazione del principio tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.
***
Quanto al secondo motivo di appello, con cui parte appellante ha complessivamente censurato -sotto diversi profili- la valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale, si osserva quanto segue.
In primo luogo, non appare condivisibile l'assunto di parte appellante, secondo cui il contenuto della nota n. 10569/2017 -come anche della nota del 26.06.2014 (a firma dello stesso appellante) e di quella del 5.10.2009- debba considerarsi assistito da fede privilegiata fino a querela di falso, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale. Si evidenzia, sul punto, che le note suddette sono atti interni dell'amministrazione, peraltro emesse nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, in cui la pubblica amministrazione opera con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato. Deve ritenersi, pertanto, che spetti al giudice di merito l'interpretazione e la valutazione di tale materiale probatorio, come anche il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove.
Tanto premesso, ritiene la Corte di condividere la valutazione della prova effettuata dal Tribunale e di dover disattendere, invece, le argomentazioni sostenute da parte appellante.
4 In proposito, appare opportuno preliminarmente richiamare il pacifico orientamento della Suprema
Corte che -sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro- ha costantemente affermato che grava sul lavoratore l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni a esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 16603/2024 e tra le tante conformi, n. 7696/2020; n. 9791/2020).
Nella specie parte appellante non ha fornito prova del fatto costitutivo del diritto invocato.
La documentazione allegata in atti, infatti, appare generica e per molti versi contraddittoria, a tal punto da non consentire di affermare che, al termine dell'attività lavorativa, l'appellante potesse vantare un credito rispetto a periodi di ferie non fruiti.
Come anticipato in premessa, l'appellante fonda il proprio diritto principalmente sulla attestazione contenuta nella nota prot. n. 1059 del 4.10.2017, a firma del responsabile dell'Ufficio del personale
(allegato n. 2 degli atti di parte ricorrente in primo grado), da cui emerge che i giorni di ferie maturate e non fruite dal dott. erano pari a 100 nel gennaio 2017 (come correttamente rilevato dal Pt_1
Tribunale), numero ridotto a 69 giorni nel mese di dicembre, in ragione delle ferie fruite nel corso dell'anno. Tuttavia, per un verso, il contenuto di tale documento è assolutamente generico, in quanto non reca alcuna specifica imputazione dei giorni di ferie agli anni precedenti;
per altro verso, il contenuto del documento è contraddetto dalle ulteriori produzioni documentali.
In particolare, appaiono evidenti le incongruenze rilevate dal Tribunale rispetto al contenuto della nota del 05.10.2009 (contenuta nell'allegato 3 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) a firma dell'allora comandante , nella quale si attesta che, nell'anno 2007, l'appellante non Persona_1
aveva nessun giorno di ferie maturate e non fruite, mentre negli anni successivi -2008 e 2009- egli aveva accumulato rispettivamente 32 e 36 giorni di ferie non godute.
Siffatta attestazione, invero, appare in netto contrasto con il prospetto allegato alla nota prot. n. 11345 del 23.09.2021 (allegato n. 8 degli atti di parte resistente in primo grado) a firma della Comandante
, dal quale emerge che l'appellante ha goduto di 44 giorni di congedo ordinario Controparte_2
nel 2007, 21 gg. nel 2008 e 44 gg. nel 2009; non si comprende, dunque, come egli possa avere accumulato giorni di ferie non godute (32 per il 2008 e 36 per il 2009), nonostante la mancanza di giorni di ferie residui nel 2007 e nonostante la regolare fruizione di ferie negli anni successivi.
5 A fronte di siffatte incongruenze, anche gli argomenti di parte appellante -secondo cui le ferie fruite annualmente sarebbero state imputabili sempre alle ferie maturate e non fruite negli anni precedenti- appaiono privi di riscontro e di rilevanza, considerato che non si comprende esattamente a quali “anni precedenti” si debba fare riferimento.
Si evidenzia, in proposito, che dal prospetto allegato alla nota del 23.09.2021 risulta che l'appellante
-dall'anno 2004 all'anno 2020- ha fruito regolarmente delle ferie annuali, per un totale di 563 giorni,
a fronte dei 544 giorni (ovvero 32 gg. x 17 aa.) spettanti per lo stesso periodo. Aderendo alle argomentazioni di parte appellante -secondo cui in ogni anno sarebbero state “recuperate” le ferie maturate negli anni precedenti-, dovrebbe ritenersi che le ferie (eventualmente) non godute risalgono ad anni precedenti al 2004, visto che dal 2004 al 2020 l'appellante ha sempre fruito di ferie. E tuttavia, di siffatta circostanza non vi è alcuna prova in atti, considerato che, per come pure evidenziato nella più volte citata nota del 23.09.2021, non esistono registri delle presenze, anteriori all'anno 2004, da cui rilevare la mancata fruizione di ferie da parte dell'appellante sin da tale periodo.
I medesimi argomenti valgono con riferimento alla nota del 26.06.2014 (cfr. allegato n, 4 degli atti parte resistente in primo grado) -a firma dello stesso appellante in veste di Comandante della Polizia
Municipale-, in cui si attesta l'esistenza di ferie residue pari a 31 gg. per il 2012, 32 giorni per il 2013
e 36 giorni per il 2014, laddove, nel prospetto allegato alla nota del 23.09.2021, per gli stessi anni risultano goduti rispettivamente 25, 31 e 33 giorni di ferie. Anche in questo caso, non è dato comprendere (e in ogni caso non è documentato) a quali anni debbano essere imputate le ferie (in ipotesi) non godute, considerato che dal 2004 al 2020 sono stati fruiti tutti i giorni di ferie spettanti per contratto.
Le suesposte carenze e incongruenze non consentono di ritenere che l'appellante abbia assolto all'onere della prova che a lui incombeva, non essendo stata fornita prova ragionevolmente certa in merito alla esistenza di giorni di ferie non fruiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, su cui fondare il credito rivendicato.
Né argomenti in contrario possono trarsi dalla produzione documentale effettuata da parte appellante nel presente grado, all'udienza del 23.04.2024. Invero, il documento prodotto, datato 23.03.2020, contiene la richiesta dell'appellante di fruire delle ferie maturate e non godute, tra cui vengono indicate -oltre alle ferie residue per gli anni 2019 e 2020 (pari rispettivamente a 8 e 18 giorni)- anche
64 giorni di ferie relative ad “anni precedenti”. A tale domanda il ha risposto con nota del CP_1
31.03.2020 (prodotta in giudizio con le note depositate il 25.11.2024), autorizzando il lavoratore a fruire -su sua richiesta- delle ferie maturate negli anni 2019 e 2020, nonché dei due giorni per le festività soppresse, ma respingendo la domanda in relazione ai 64 giorni riferiti agli “anni precedenti”.
6 Ciò posto, quanto ai 64 giorni di ferie richiesti con riferimento agli “anni precedenti”, non altrimenti determinati, valgono le considerazioni sopra svolte. Quanto ai giorni di ferie imputati agli anni 2019
e 2020, si rileva che dal prospetto più volte citato emerge che l'appellante ha fruito di 25 giorni di ferie nel 2019 e di 40 giorni nel 2020 (oltre a 4 giorni per festività soppresse per ciascun anno), per un totale di 65 giorni a fronte dei 64 spettanti per i due anni (32 x 2=64).
Nessun credito residua, dunque, in capo all'appellante.
***
Le suesposte motivazioni assorbono, di fatto, gli argomenti svolti nel terzo e quarto motivo di appello.
Solo per completezza, tuttavia, occorre fare alcune precisazioni rispetto al richiamo contenuto nella sentenza impugnata a proposito del divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5 d.l. n.
95/2012, contestato dall'appellante.
Sul punto si deve dare atto che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 21780/2022, n. 15652/2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C
- 569 e C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in causa C- Parte_2
684/2016 , ha affermato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto Per_2
fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro
è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato -in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
In sintonia con i principi appena richiamati, dunque, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarà onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva (cfr. in tal senso anche Cass. n. 16603/2024).
7 Ebbene, pur prendendo atto dei predetti principi, deve ribadirsi che nella specie il lavoratore -che ne era onerato- non ha fornito la prova del mancato godimento delle ferie spettanti, sicché manca la prova di un elemento costitutivo del diritto rivendicato.
L'appello deve quindi essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenuto conto della complessità e, per alcuni versi, della contraddittorietà della documentazione prodotta in atti, sussistono gravi ragioni che inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 31.03.2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
7.03.2023 n. 820 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 6.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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