Art. 11. 1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 8 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota" e per lire 20 miliardi l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi"; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi, ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.
2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 2 a 7 e dell'articolo 10, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all' articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 .
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 2 a 7 e dell'articolo 10, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all' articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 .
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.