Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03707/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3707 del 2025, proposto da EN GE, OC ZI, EO EM, LÒ RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Isabella Martini, Francesca Anedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto direttoriale del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Stato n. di prot. 22307/2025 del 23.01.2025 di rigetto dell’istanza del Magg. Spe RN- CA EN GE, volta a contrarre la prima ferma volontaria per piloti militari di durata biennale;
- del decreto direttoriale del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Stato n. di prot. 22294/2025 del 23.01.2025 di rigetto dell’istanza del Magg. Spe RN-CA OC ZI, volta a contrarre la prima ferma volontaria per piloti militari di durata biennale ;
- del decreto direttoriale del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Stato n. di prot. 2231/2025 del 23.01.2025 di rigetto dell’istanza del Magg. Spe RN-CA LÒ RI, volta a contrarre la prima ferma volontaria per piloti militari di durata biennale;
- del decreto direttoriale del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Stato n. di prot. 22304/2025 del 23.01.2025 di rigetto dell’istanza del Magg. Spe RN-CA EO EM, volta a contrarre la prima ferma volontaria per piloti militari di durata biennale ;
- di ogni altro provvedimento comunque inerente o connesso, preparatorio, presupposto o consequenziale, anche se non comunicato o conosciuto, lesivo della posizione giuridica di ciascun ricorrente;
per l’accertamento
- del diritto di ciascun Ricorrente, ognuno vincitore del concorso, per esami, per l’ammissione di 12 allievi ufficiali del “ruolo aeronavale” all’Accademia della Guardia di finanza per l’anno accademico 2006/2007, con specializzazione di “PILOTA MILITARE” ed ammessi al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare, alla conclusione dell’iter formativo, già avviato, per l’ottenimento del “Brevetto di Pilota Militare” (BPM), e di conseguenza essere ammessi alla prima ferma biennale ex art. 2161, comma 4, COM con decorrenza dal 22.09.2024 (data di scadenza della ferma volontaria di sedici anni contratta da ognuno dei ricorrenti) e per l’effetto alla corresponsione del relativo premio ex artt. 2161 comma 4 bis e1810 lett .a) COM;
per la condanna
- dell’Amministrazione
1) ad adoperarsi tempestivamente affinché i Ricorrenti concludano l’ultima parte del corso di pilotaggio loro mancante per il conseguimento del “Brevetto di Pilota Militare” e conseguentemente:
2) a concedere ai Ricorrenti la prima ferma biennale ex art. 2161, comma 4, COM, con decorrenza retroattiva dal 22.09.2024 e per l’effetto corrispondere loro il relativo premio ex artt. 2161 comma 4 bis e 1810 lett. a) COM;
3) al risarcimento del danno da ritardo e da “perdita di chance”, da valutare in via equitativa, subito e subendo da ognuno dei Ricorrenti per la propria carriera/impiego, nonché per la mancata possibilità di congedarsi alla scadenza della ferma per passare alla carriera di pilota civile;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui i Ricorrenti non siano ammessi a ultimare il corso di pilotaggio per il conseguimento del BPM, per la condanna
- dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito da ognuno dei Ricorrenti da quantificarsi sulla base delle somme che i medesimi avrebbero percepito ex art. 1803 COM qualora l’Amministrazione avesse fatto conseguire loro il BPM ed avessero potuto richiedere le ferme di cui all’art. 2161 COM;
- al risarcimento del danno da perdita di chance subito e subendo dai Ricorrenti in termini professionali e di impiego, in via equitativa, nonché per la mancata possibilità di congedarsi alla scadenza delle ferme volontarie per eventualmente passare alla carriera di pilota civile con conversione del BPM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. PP IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso i ricorrenti hanno esposto:
- di essere “ ognuno vincitore del concorso, per esami, per l’ammissione di 12 allievi ufficiali del “ruolo aeronavale” all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2006/2007, con specializzazione di “PILOTA MILITARE” ”;
- che “ ognuno dei Ricorrenti, dunque, successivamente alla fase di incorporamento avvenuta presso l’Accademia della Guardia di Finanza, iniziava l’iter accademico per la specializzazione come “pilota militare” della Guardia di Finanza presso il 70° Stormo dell’Aeronautica Militare di Latina … e completavano la prima fase conseguendo il Brevetto di “Pilota di Aeroplano” su aereo SF260 EA”;
- che “con determina del Comando Generale della Guardia di Finanza n. di prot. 4023 del 10.06.2010, i Ricorrenti contraevano ai sensi della legge n. 42 del 2000, abrogata e sostituita dall’art. 2161, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010, in combinato disposto con l’art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 69/2001, una ferma volontaria di anni sedici per il periodo dal 22.09.2008 al 21.09.2024 ”;
- che “ dal 18.10.2010 al 26.08.2011 i Ricorrenti frequentavano su aereo SF260 EA il corso “Brevetto di Pilota Militare – fase II” che terminavano ciascuno con esito positivo ”;
- che “ nel 2012 ognuno dei Ricorrenti completava sia la parte teorica “M.T.U” - teoria della parte tecnica dell’aeromobile - a Pratica di Mare, sia la parte teorica relativa alle missioni di volo presso il 70° Storno A.M. di Latina, superando ognuno con successo l’esame finale della parte teorica della fase III del corso di Brevetto di Pilota Militare ”;
- che “ una volta terminata la parte teorica della terza fase del Corso BPM, i Ricorrenti, erano messi al corrente da parte dell’Amministrazione delle problematiche di carattere tecnico della linea bimotore P166 della GdF, sulla quale dovevano svolgere l’ultima parte pratica della fase III del corso BPM (consistente in circa 100 ore di volo) ”;
- che “ i Ricorrenti erano messi al corrente da parte dell’Amministrazione … della necessità da parte dell’Amministrazione di formare nuovi Ufficiali sulla linea elicotteri da assegnare alle Sezioni Aeree. Atteso quanto sopra ognuno dei Ricorrenti si rendeva disponibile a fronte delle problematiche ravvisate dall’Amministrazione a intraprendere il percorso formativo su ala rotante, prima di aver concluso l’ultima parte dell’iter addestrativo su ala fissa ”;
- che “ pertanto, l’ Amministrazione disponeva d’autorità l’interruzione della terza fase del corso BPM, che i Ricorrenti stavano svolgendo alla sede del 70° Stormo A.M. di Latina, e inviava i medesimi a Pratica di Mare per svolgere l’iter formativo per il conseguimento del Brevetto di Pilota di Elicottero (BMPE), che veniva conseguito da ognuno entro l’anno ”;
- che “ negli anni successivi i Ricorrenti sono stati periodicamente contattati, sia a mezzo mail, sia per le vie brevi, dal Comando Generale GdF per la pianificazione della terza fase pratica del BPM, che però ogni volta veniva puntualmente rinviata da parte dell’Amministrazione stessa ”;
- che “ in data 21 settembre 2024 i Ricorrenti terminavano la ferma volontaria di anni sedici. Pertanto, ognuno dei Ricorrenti presentava personalmente per tramite gerarchico al Comando Generale della Guardia di Finanza, apposita istanza volta a contrarre la prima ferma volontaria per i piloti militari di durata biennale ex artt. 11, comma 3, del D.lgs. n. 69/2001 e 2161, comma 4, del COM con decorrenza dal 22 settembre 2024, e per l’effetto, ai sensi dell’art. 2161, comma 4 bis, COM chiedevano la corresponsione del premio di cui all’art. 1803, comma 1 lett. a) COM ”;
- che “ in data 12.11.2024 il Comando Generale della Guardia di Finanza rispondeva alle istanze presentate da ciascun Ricorrente, notificando ad ognuno il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, osservando che: “a. la possibilità di sottoscrivere la ferma volontaria di durata biennale di cui all’art. 2161, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, assistita dal relativo incentivo economico previsto dall’articolo 1803 dello stesso decreto legislativo, è riconosciuta esclusivamente in capo all’Ufficiale titolare di “Brevetto di Pilota Militare” (BPM); b. la Signoria Vostra, allo stato, non è in possesso del suddetto Brevetto ”;
- che “ l’Amministrazione, non tenendo affatto di conto delle ragioni rappresentate dai Ricorrenti con le rispettive osservazioni, in data 23 gennaio 2025 notificava ad ognuno dei Ricorrenti decreto direttoriale di rigetto all’istanza di rafferma biennale ”.
2. Alla luce di tali presupposti fattuali i ricorrenti hanno proposto il presente gravame chiedendo:
- l’annullamento dei provvedimenti di rigetto delle istanze volte a contrarre la prima ferma volontaria per piloti militari di durata biennale;
- l’accertamento “ del diritto di ciascun Ricorrente … alla conclusione dell’iter formativo, già avviato, per l’ottenimento del “Brevetto di Pilota Militare” (BPM), e di conseguenza essere ammessi alla prima ferma biennale ex art. 2161, comma 4, COM con decorrenza dal 22.09.2024 (data di scadenza della ferma volontaria di sedici anni contratta da ognuno dei ricorrenti) e per l’effetto alla corresponsione del relativo premio ex artt. 2161 comma 4 bis e1810 lett .a) COM. ”;
- la condanna dell’amministrazione “ 1) ad adoperarsi tempestivamente affinché i Ricorrenti concludano l’ultima parte del corso di pilotaggio loro mancante per il conseguimento del “Brevetto di Pilota Militare” e conseguentemente: 2) a concedere ai Ricorrenti la prima ferma biennale ex art. 2161, comma 4, COM, con decorrenza retroattiva dal 22.09.2024 e per l’effetto corrispondere loro il relativo premio ex artt. 2161 comma 4 bis e 1810 lett. a) COM; 3) al risarcimento del danno da ritardo e da “perdita di chance”, da valutare in via equitativa, subito e subendo da ognuno dei Ricorrenti, nonché per la mancata possibilità di congedarsi alla scadenza della ferma per passare alla carriera di pilota civile ”;
- in subordine, “ nella denegata ipotesi in cui i Ricorrenti non siano ammessi a ultimare il corso di pilotaggio per il conseguimento del BPM, la condanna dell’amministrazione:
- al risarcimento del danno subito da ognuno dei Ricorrenti da quantificarsi sulla base delle somme che i medesimi avrebbero percepito ex art. 1803 COM qualora l’Amministrazione avesse fatto conseguire loro il BPM ed avessero potuto richiedere le ferme di cui all’art. 2161 COM;
- al risarcimento del danno da perdita di chance subito e subendo dai Ricorrenti in termini professionali e di impiego, in via equitativa, nonché per la mancata possibilità di congedarsi alla scadenza delle ferme volontarie per eventualmente passare alla carriera di pilota civile con conversione del BPM ”.
3. Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero per resistere al ricorso.
Il Ministero, in data 30 settembre 2025, ha inoltre depositato la comunicazione con cui lo Stato Maggiore dell’Aeronautica in data 15 luglio 2025 ha comunicato “ la possibilità di completare il corso BPM su ala fissa, per gli Ufficiali in oggetto, presso la Scuola Addestramento Trasporti Aerei (SATA) ” precisando che “ a causa di attività formative già programmate, non si potranno accogliere i nuovi frequentatori prima del 2031 ”.
4. Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2025 - nel corso della quale la parte ricorrente ha ribadito la modifica dell’ordine di trattazione delle domande proposte, già indicata nella memoria ex art. 73 c.p.a., precisando che in via principale viene richiesto il risarcimento del danno e in subordine l’annullamento con tutela risarcitoria - il ricorso è stato assunto in decisione.
5. Il Collegio rileva la fondatezza della domanda risarcitoria, proposta con riguardo al danno derivante dalla chance di ottenere il Brevetto di Pilota Militare (BPM), nei limiti che si vanno a precisare.
6. Va premesso che i ricorrenti, vincitori del concorso indetto per l’anno accademico 2006/2007, sono stati ammessi alla frequenza del primo anno del 5° Corso Aeronavale dell’Accademia della Guardia di Finanza con la specializzazione di “pilota militare”, la quale consente, al termine dell’iter formativo, di conseguire il Brevetto di Pilota Militare (BPM) (cft. art. 12, comma 2, del bando, secondo cui “ i candidati sono avviati, se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare», a visita medica preliminare presso il Centro Aeromedico per la selezione psicofisiologica dell’Istituto Medico Legale di Roma, ubicato nell’aeroporto di Guidonia (Roma), ove e’ accertata l’idoneita’ degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali «piloti militari» ”; nonché art. 23, comma 11, secondo cui “ I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota militare», convocati presso l’Accademia della Guardia di finanza ed acquisita la qualifica di «allievi ufficiali», sono sottoposti all’accertamento dell’attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano ”).
Tuttavia l’Amministrazione, una volta arruolati i ricorrenti con la specializzazione «pilota militare», non ha poi consentito loro di conseguire, entro la conclusione dell’iter accademico (e comunque entro la scadenza della ferma obbligatoria dagli stessi contratta), tale specializzazione (ossia di conseguire il brevetto di pilota militare).
L’Amministrazione è, dunque, venuta meno all’obbligo, discendente dall’arruolamento dei ricorrenti, di mettere i medesimi in condizione di ottenere il BPM e, quindi, di divenire pilota militare.
In altri termini la condotta dell’Amministrazione ha effettivamente determinato la lesione dell’interesse al bene della vita anelato dai ricorrenti, costituito appunto dal conseguimento nei tempi previsti del “Brevetto di Pilota Militare”.
In proposito assume portata dirimente osservare che la PA si è limitata a invocare, senza provarla, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lei non imputabile.
È pacifico che spetta al debitore del quale sia allegato l’inadempimento provare (o l’adempimento o) l’impossibilità sopravvenuta della prestazione o comunque la non imputabilità a colpa dell’inadempimento (cft., ex plurimis , Cassazione civile sez. III - 17/03/2021, n. 7410. Cft. anche Cassazione civile sez. lav. - 18/05/2025, n. 13187, con riferimento al caso del dipendente di un’azienda di trasporti che, dopo aver partecipato con successo a una selezione interna per diventare “macchinista”, non lo era potuto diventare perché l’azienda non aveva mai attivato il corso di formazione a tal fine necessario).
Nella vicenda in esame, la PA si è limitata ad allegare l’esistenza di “ criticità tecniche registrate sugli aeromobili Piaggio P166/DL3 e/o DP1, utilizzati per il completamento dell’iter addestrativo volto al conseguimento del citato brevetto ” e, in particolare, “ una grave problematica tecnica “di forza maggiore” al sistema frenante ” degli aeromobili sui quali si sarebbe dovuta completare l’ultima fase dell’iter formativo, senza, tuttavia, indicare alcun elemento, neppure sul piano meramente indiziario, a sostegno di quanto affermato.
Viceversa, affinché l’impossibilità della prestazione rappresenti causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere data prova della non imputabilità del fatto che non ha consentito l’esecuzione della prestazione dovuta, con la precisazione che l’impossibilità sopravvenuta deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, avente carattere obiettivo e assoluto.
Né siffatta prova può dirsi fornita per il mero fatto che a partire dall’anno 2020 “ il Corpo ha assunto continui contatti e sistematiche interlocuzioni con l’Aeronautica Militare per una celere e condivisa definizione della tematica in esame ”, da ultimo culminati nella citata nota del 15 luglio 2025 con cui lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha comunicato “ la possibilità di completare il corso BPM su ala fissa, per gli Ufficiali in oggetto, presso la Scuola Addestramento Trasporti Aerei (SATA)” precisando che “a causa di attività formative già programmate, non si potranno accogliere i nuovi frequentatori prima del 2031 ”.
Rimane, infatti, indimostrata l’imprevedibilità e l’inevitabilità della causa che ha reso impossibile la prestazione dovuta dall’Amministrazione.
Assodato che non è stata provata l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell’Amministrazione e la lesione subita dai ricorrenti, i quali saranno messi in condizione di ottenere il BPM solo nell’anno 2031 - come si evince dalla citata comunicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica del 15 luglio 2025 -, con sette anni di ritardo rispetto al momento di scadenza della ferma volontaria.
7. Tanto premesso, in ordine alla quantificazione delle conseguenze dannose subite dai ricorrenti si osserva quanto segue.
7.1. Non essendo possibile verificare con certezza la spettanza in capo ai ricorrenti del diritto soggettivo a conseguire il BPM - posto che i ricorrenti avrebbero anche potuto non superare l’ultima fase dell’iter di addestramento - il danno patrimoniale va liquidato ricorrendo alla tecnica risarcitoria della chance, previo accertamento di una "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato, tenendo conto che, se i ricorrenti fossero stati messi in condizione di completare l’addestramento, con una seria e apprezzabile probabilità avrebbero conseguito il brevetto.
Deve dunque concludersi che i ricorrenti, qualora l’Amministrazione avesse osservato gli obblighi di formazione, consentendogli di concludere l’addestramento, avrebbero conseguito il bene della vita ambito con apprezzabile probabilità di successo.
7.2. In tale prospettiva spetta ai ricorrenti, sotto il profilo del danno patrimoniale, il risarcimento del danno derivante dalla perdita dei premi economici cd. anti-esodo che avrebbero conseguito se l’Amministrazione avesse consentito loro di completare il corso BPM entro la scadenza della ferma (il giorno 21 settembre 2024).
Invero:
- i ricorrenti, ai sensi dell’art. 2161 COM (secondo cui “ 4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente: a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3; b) una delle ferme già previste dall’articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte, entro il quarantacinquesimo anno di età. 4-bis. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all’articolo 1803 ”), avrebbero avuto diritto a percepire gli incentivi anti-esodo a far data dalla scadenza della ferma volontaria di anni sedici contratta per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2024;
- i ricorrenti, quando conseguiranno nell’anno 2031 il BPM, non potranno percepire i benefici anti-esodo per superamento del limite di età (di 45 anni) previsto dall’art. 2161, comma 4, COM: in particolare, è incontroverso che “ nel 2031, i Magg. GE e EM avrebbero già raggiunto il 45° anno di età e non potrebbero richiedere alcuna ferma biennale, mentre i Magg. ZI e RI potrebbero richiedere al massimo una sola ferma biennale ”.
Sul piano della quantificazione di detta voce di danno, va considerato che l’importo dei suddetti premi è previsto direttamente dall’art. 1803 del COM (- € 15.493,70 per il primo biennio ; - € 9.296,22 per il secondo biennio; - € 11.362,05 per il terzo biennio; - € 13.427,87 per il quarto biennio; - € 15.493,70 per il quinto biennio).
A tale riguardo risulta incontroverso tra le parti quanto affermato nella memoria ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente, ossia il fatto che, in considerazione dell’età di ciascuno dei ricorrenti:
- i signori ZI e RI avrebbero potuto contrarre un totale di quattro ferme biennali per € 49.579,84 ciascuno;
- i signori GE e EM avrebbero potuto contrarre un totale di tre ferme biennali ciascuno per € 36.151,97.
Come dedotto dal Ministero resistente nella memoria di replica, i suddetti importi vanno ridotti alla metà ai sensi dall’art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - entrato in vigore il 1 gennaio 2015) -, secondo cui “ Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e) del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà ”.
L’anzidetta norma risulta, infatti, applicabile ratione temporis al caso in esame in quanto i ricorrenti reclamano il premio de quo in relazione alle ferme volontarie biennali che avrebbero contratto in data successiva alla entrata in vigore (il 1 gennaio 2015) della norma predetta.
Quindi la base di danno è costituita dalla metà dei predetti importi (pari, rispettivamente, a € 24.789,92 ed a € 18.075,98).
Occorre poi operare una ulteriore riduzione secondo un coefficiente percentuale rapportato alla probabilità di ottenimento del BPM.
Poiché ai ricorrenti mancava, per terminare l’iter formativo, il solo segmento finale della terza e ultima fase dell’iter addestrativo (la parte pratica della terza fase dell’addestramento), tale probabilità deve senz’altro dirsi elevata, con la conseguenza che sugli importi suddetti si ritiene di dover applicare una ulteriore riduzione del 10%.
Ne deriva che il danno deve essere quantificato:
- per i ricorrenti ZI e RI in € 22.310,01 ciascuno;
- per i ricorrenti GE e EM in € 16.268,39 ciascuno.
Non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione richiesti trattandosi di una liquidazione secondo equità che non richiede attualizzazione fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, momento a partire dal quale sono dovuti gli interessi legali sulla sorte come sopra determinata fino al saldo.
7.3. Sotto ulteriore profilo, i ricorrenti, dopo aver premesso che “ se l’Amministrazione avesse consentito ai Ricorrenti di completare il corso BPM entro la scadenza della ferma (come desumibile dal bando e dalla normativa), i Ricorrenti … avrebbero potuto valutare la possibilità di congedarsi alla scadenza della ferma per intraprendere la carriera di pilota civile, convertendo gratuitamente il BPM in licenza EASA ”, chiedono il risarcimento, in termini di chance, del “ danno derivante dall’impossibilità di intraprendere una carriera come pilota di linea ”, quantificato in relazione al costo per conseguire le licenze di pilota civile professionale ed alla differenza retributiva tra lo stipendio di un ex-ufficiale impiegato come pilota di linea presso una compagnia aerea e lo stipendio di un ufficiale della Guardia di Finanza con l’anzianità di servizio dei ricorrenti.
In questa parte la domanda non può trovare accoglimento in quanto i ricorrenti non hanno allegato (né tantomeno dimostrato) di essere in possesso dei requisiti (ulteriori rispetto al possesso del BPM) necessari per la conversione del Brevetto di Pilota Militare (BPM) in licenza civile, quali ad es. quelli concernenti il possesso delle competenze linguistiche (cft. il documento 26 allegato al ricorso, recante “ Direttiva di attuazione dell’Accordo Tecnico AM-ENAC finalizzato al rilascio di licenze aeronautiche civili al personale militare in possesso di Brevetto di Pilota Militare ”).
Ne discende che i ricorrenti non hanno comprovato la sussistenza di una probabilità seria e concreta o anche solo elevata di conseguire la licenza civile.
In parte qua la domanda risarcitoria è quindi infondata.
7.4. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del “ danno non patrimoniale per lesione delle aspirazioni professionali ”, va osservato che essa si rivela:
- inammissibile (come da rilievo ex art. 73, comma 3, c.p.a. svolto nel corso dell’udienza di discussione) trattandosi di una domanda nuova, formulata per la prima volta con la memoria non notificata ex art. 73 c.p.a., che la parte avrebbe dovuto introdurre con il ricorso (o, sussistendone i presupposti, con un apposito atto di motivi aggiunti), in applicazione del principio, costituente ius receptum , secondo il quale “ sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi a un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum ” (Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10816; Id., Sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 188; Id., Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493);
- infondata, in considerazione della mancanza specifiche allegazioni e prove circa le conseguenze non patrimoniali genericamente dedotte dai ricorrenti, che non hanno fornito puntuali elementi a sostegno dei pregiudizi prospettati.
8. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna la parte resistente al pagamento
- in favore di OC ZI e LÒ RI dell’importo di € 22.310,01 ciascuno;
- in favore di EN GE e EO EM dell’importo di € 16.268,39 ciascuno.
Condanna l’Amministrazione a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
PP IA, Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP IA | AN EL |
IL SEGRETARIO