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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Civile di Catania
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 3.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2023 . Lavoro, promossa
DA
, con sede a Paternò in via Estonia n. 14 p.iva Parte_1
, in p. del liquidatore l.r.p.t. sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
14/01/1957 ed ivi residente in [...] c.f. C.F._1 elettivamente domiciliata in Paternò, alla via L. Ariosto n. 3, presso lo studio legale dell'
Avv. Anna Maria Balsamo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via P.IVA_2
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Maria
RI BA che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio n Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023; Persona_1
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001958142
Con ricorso depositato il 26.01.2023 la , in p. del Parte_1 liquidatore l.r.p.t. sig. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 L. Parte_2 89/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza – ingiunzione, emessa dall' con la quali è stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa in CP_1 essa quantificata, in conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
In particolare, il ricorrente opponeva l'ordinanza – ingiunzione emessa in suo danno di seguito indicata: - Ordinanza – ingiunzione n. OI-001958142, emessa nei confronti di nella sua qualità di obbligato in solido con il sig. Parte_1
, notificata in data 27.12.2022, per il pagamento della sanzione di Parte_2 euro 10.000 per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018. L'ordinanza impugnata trae origine dai seguenti atti di accertamento: 1) atto di accertamento prot. n.
.2100.06/09/2019.0437021, notificato in data 14/11/2019, come risulta dalla relata CP_1 di notifica allegata, con il quale l' ha contestato al sig. , CP_1 Parte_2 nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
[...] le violazioni in oggetto. 2) atto di accertamento prot. n. Parte_1
.2100.06/09/2019.0437022, notificato in data 27/11/2019, come risulta dalla relata CP_1 di notifica allegata, con il quale l' ha contestato alla società CP_1 [...] nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 Parte_1 della legge n. 689/1981 con il sig. , le violazioni in oggetto. Parte_2
Eccepiva preliminarmente la violazione dell'art 14 L. 689/81 e contestava altresì la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione nonché, nel merito,
l'erroneità della stessa e la sua eccessività.
L' in persona del legale rappresentante si costituiva in giudizio, spiegando ampie CP_1 ed articolate difese volte al rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Ha infine dato atto, documentandolo, di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni, di cui all'ordinanza – ingiunzione opposta, rettificata in € 6.555,50 nel rispetto dei nuovi criteri di determinazione della sanzione previsti, da ultimo, dall'art. 23, D.L.
N. 48/2023, di modifica dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983.
Pag. 2 di 13 La causa istruita documentalmente è stata delegata a questo Giudice che ha rinviato all'udienza del 3.12.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note ex art 127 ter cpc la causa viene decisa con sentenza.
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione, 27.12.2022, e alla data di deposito del ricorso 26.01.2023, il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione mossi da parte ricorrente, preliminarmente viene accolta l'eccezione preliminare della violazione dell'art. 14 della L 689/81.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983
n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento
Pag. 3 di 13 di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014,
n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo
28 della legge n. 689/1981)”.
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni
Pag. 4 di 13 previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso di specie la violazione attiene al periodo 2018 mentre l'atto di accertamento prot. n. .2100.06/09/2019.0437021 è stato notificato in data 14/11/2019, come CP_1 risulta dalla relata di notifica allegata, con il quale l' ha contestato al sig. CP_1
, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della Parte_2 società le violazioni in oggetto e anche l'atto di Parte_1
accertamento prot. n. .2100.06/09/2019.0437022, è stato notificato in data CP_1
27/11/2019, come risulta dalla relata di notifica allegata.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi per violazioni commesse per l'anno 2018 la CP_ contestazione della violazione è stata notificata (cfr. documentazione prodotta dall' , con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60
o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
Pag. 5 di 13 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, Dott.ssa Alessia Trovato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 884,05 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 28.12.2025
Il Giudice onorario
Dott. ssa Alessia Trovato
Pag. 6 di 13 Tribunale Civile di Catania
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 3.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2023 . Lavoro, promossa
DA
, con sede a Paternò in via Estonia n. 14 p.iva Parte_1
, in p. del liquidatore l.r.p.t. sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
14/01/1957 ed ivi residente in [...] c.f. C.F._1 elettivamente domiciliata in Paternò, alla via L. Ariosto n. 3, presso lo studio legale dell'
Avv. Anna Maria Balsamo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via P.IVA_2
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Maria
RI BA che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023; Persona_1
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001958142
Con ricorso depositato il 26.01.2023 la , in p. del Parte_1 liquidatore l.r.p.t. sig. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 L. Parte_2
Pag. 7 di 13 89/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza – ingiunzione, emessa dall' con la quali è stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa in CP_1 essa quantificata, in conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
In particolare, il ricorrente opponeva l'ordinanza – ingiunzione emessa in suo danno di seguito indicata: - Ordinanza – ingiunzione n. OI-001958142, emessa nei confronti di nella sua qualità di obbligato in solido con il sig. Parte_1
, notificata in data 27.12.2022, per il pagamento della sanzione di Parte_2 euro 10.000 per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018. L'ordinanza impugnata trae origine dai seguenti atti di accertamento: 1) atto di accertamento prot. n.
.2100.06/09/2019.0437021, notificato in data 14/11/2019, come risulta dalla relata CP_1 di notifica allegata, con il quale l' ha contestato al sig. , CP_1 Parte_2 nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
[...] le violazioni in oggetto. 2) atto di accertamento prot. n. Parte_1
.2100.06/09/2019.0437022, notificato in data 27/11/2019, come risulta dalla relata CP_1 di notifica allegata, con il quale l' ha contestato alla società CP_1 [...] nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 Parte_1 della legge n. 689/1981 con il sig. , le violazioni in oggetto. Parte_2
Eccepiva preliminarmente la violazione dell'art 14 L. 689/81 e contestava altresì la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione nonché, nel merito,
l'erroneità della stessa e la sua eccessività.
L' in persona del legale rappresentante si costituiva in giudizio, spiegando ampie CP_1 ed articolate difese volte al rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Ha infine dato atto, documentandolo, di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni, di cui all'ordinanza – ingiunzione opposta, rettificata in € 6.555,50 nel rispetto dei nuovi criteri di determinazione della sanzione previsti, da ultimo, dall'art. 23, D.L.
N. 48/2023, di modifica dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983.
Pag. 8 di 13 La causa istruita documentalmente è stata delegata a questo Giudice che ha rinviato all'udienza del 3.12.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note ex art 127 ter cpc la causa viene decisa con sentenza.
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione, 27.12.2022, e alla data di deposito del ricorso 26.01.2023, il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione mossi da parte ricorrente, preliminarmente viene accolta l'eccezione preliminare della violazione dell'art. 14 della L 689/81.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto
Pag. 9 di 13 in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
Pag. 10 di 13 dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso di specie la violazione attiene al periodo 2018 mentre l'atto di accertamento prot. n. .2100.06/09/2019.0437021 è stato notificato in data 14/11/2019, come CP_1 risulta dalla relata di notifica allegata, con il quale l' ha contestato al sig. CP_1
, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della Parte_2 società le violazioni in oggetto e anche l'atto di Parte_1 accertamento prot. n. .2100.06/09/2019.0437022, è stato notificato in data CP_1
27/11/2019, come risulta dalla relata di notifica allegata.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi per violazioni commesse per l'anno 2018 la contestazione della violazione è stata notificata (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere CP_1 dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle
Pag. 11 di 13 rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, Dott.ssa Alessia Trovato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 884,05 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 28.12.2025
Il Giudice onorario
Dott. ssa Alessia Trovato
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 3.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2023 . Lavoro, promossa
DA
, con sede a Paternò in via Estonia n. 14 p.iva Parte_1
, in p. del liquidatore l.r.p.t. sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
14/01/1957 ed ivi residente in [...] c.f. C.F._1 elettivamente domiciliata in Paternò, alla via L. Ariosto n. 3, presso lo studio legale dell'
Avv. Anna Maria Balsamo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via P.IVA_2
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Maria
RI BA che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio n Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023; Persona_1
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001958142
Con ricorso depositato il 26.01.2023 la , in p. del Parte_1 liquidatore l.r.p.t. sig. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 L. Parte_2 89/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza – ingiunzione, emessa dall' con la quali è stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa in CP_1 essa quantificata, in conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
In particolare, il ricorrente opponeva l'ordinanza – ingiunzione emessa in suo danno di seguito indicata: - Ordinanza – ingiunzione n. OI-001958142, emessa nei confronti di nella sua qualità di obbligato in solido con il sig. Parte_1
, notificata in data 27.12.2022, per il pagamento della sanzione di Parte_2 euro 10.000 per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018. L'ordinanza impugnata trae origine dai seguenti atti di accertamento: 1) atto di accertamento prot. n.
.2100.06/09/2019.0437021, notificato in data 14/11/2019, come risulta dalla relata CP_1 di notifica allegata, con il quale l' ha contestato al sig. , CP_1 Parte_2 nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
[...] le violazioni in oggetto. 2) atto di accertamento prot. n. Parte_1
.2100.06/09/2019.0437022, notificato in data 27/11/2019, come risulta dalla relata CP_1 di notifica allegata, con il quale l' ha contestato alla società CP_1 [...] nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 Parte_1 della legge n. 689/1981 con il sig. , le violazioni in oggetto. Parte_2
Eccepiva preliminarmente la violazione dell'art 14 L. 689/81 e contestava altresì la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione nonché, nel merito,
l'erroneità della stessa e la sua eccessività.
L' in persona del legale rappresentante si costituiva in giudizio, spiegando ampie CP_1 ed articolate difese volte al rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Ha infine dato atto, documentandolo, di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni, di cui all'ordinanza – ingiunzione opposta, rettificata in € 6.555,50 nel rispetto dei nuovi criteri di determinazione della sanzione previsti, da ultimo, dall'art. 23, D.L.
N. 48/2023, di modifica dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983.
Pag. 2 di 13 La causa istruita documentalmente è stata delegata a questo Giudice che ha rinviato all'udienza del 3.12.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note ex art 127 ter cpc la causa viene decisa con sentenza.
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione, 27.12.2022, e alla data di deposito del ricorso 26.01.2023, il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione mossi da parte ricorrente, preliminarmente viene accolta l'eccezione preliminare della violazione dell'art. 14 della L 689/81.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983
n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento
Pag. 3 di 13 di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014,
n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo
28 della legge n. 689/1981)”.
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni
Pag. 4 di 13 previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso di specie la violazione attiene al periodo 2018 mentre l'atto di accertamento prot. n. .2100.06/09/2019.0437021 è stato notificato in data 14/11/2019, come CP_1 risulta dalla relata di notifica allegata, con il quale l' ha contestato al sig. CP_1
, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della Parte_2 società le violazioni in oggetto e anche l'atto di Parte_1
accertamento prot. n. .2100.06/09/2019.0437022, è stato notificato in data CP_1
27/11/2019, come risulta dalla relata di notifica allegata.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi per violazioni commesse per l'anno 2018 la CP_ contestazione della violazione è stata notificata (cfr. documentazione prodotta dall' , con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60
o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
Pag. 5 di 13 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, Dott.ssa Alessia Trovato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 884,05 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 28.12.2025
Il Giudice onorario
Dott. ssa Alessia Trovato
Pag. 6 di 13 Tribunale Civile di Catania
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 3.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2023 . Lavoro, promossa
DA
, con sede a Paternò in via Estonia n. 14 p.iva Parte_1
, in p. del liquidatore l.r.p.t. sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
14/01/1957 ed ivi residente in [...] c.f. C.F._1 elettivamente domiciliata in Paternò, alla via L. Ariosto n. 3, presso lo studio legale dell'
Avv. Anna Maria Balsamo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via P.IVA_2
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Maria
RI BA che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023; Persona_1
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001958142
Con ricorso depositato il 26.01.2023 la , in p. del Parte_1 liquidatore l.r.p.t. sig. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 L. Parte_2
Pag. 7 di 13 89/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza – ingiunzione, emessa dall' con la quali è stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa in CP_1 essa quantificata, in conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
In particolare, il ricorrente opponeva l'ordinanza – ingiunzione emessa in suo danno di seguito indicata: - Ordinanza – ingiunzione n. OI-001958142, emessa nei confronti di nella sua qualità di obbligato in solido con il sig. Parte_1
, notificata in data 27.12.2022, per il pagamento della sanzione di Parte_2 euro 10.000 per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018. L'ordinanza impugnata trae origine dai seguenti atti di accertamento: 1) atto di accertamento prot. n.
.2100.06/09/2019.0437021, notificato in data 14/11/2019, come risulta dalla relata CP_1 di notifica allegata, con il quale l' ha contestato al sig. , CP_1 Parte_2 nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
[...] le violazioni in oggetto. 2) atto di accertamento prot. n. Parte_1
.2100.06/09/2019.0437022, notificato in data 27/11/2019, come risulta dalla relata CP_1 di notifica allegata, con il quale l' ha contestato alla società CP_1 [...] nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 Parte_1 della legge n. 689/1981 con il sig. , le violazioni in oggetto. Parte_2
Eccepiva preliminarmente la violazione dell'art 14 L. 689/81 e contestava altresì la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione nonché, nel merito,
l'erroneità della stessa e la sua eccessività.
L' in persona del legale rappresentante si costituiva in giudizio, spiegando ampie CP_1 ed articolate difese volte al rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Ha infine dato atto, documentandolo, di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni, di cui all'ordinanza – ingiunzione opposta, rettificata in € 6.555,50 nel rispetto dei nuovi criteri di determinazione della sanzione previsti, da ultimo, dall'art. 23, D.L.
N. 48/2023, di modifica dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983.
Pag. 8 di 13 La causa istruita documentalmente è stata delegata a questo Giudice che ha rinviato all'udienza del 3.12.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note ex art 127 ter cpc la causa viene decisa con sentenza.
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione, 27.12.2022, e alla data di deposito del ricorso 26.01.2023, il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione mossi da parte ricorrente, preliminarmente viene accolta l'eccezione preliminare della violazione dell'art. 14 della L 689/81.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto
Pag. 9 di 13 in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
Pag. 10 di 13 dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso di specie la violazione attiene al periodo 2018 mentre l'atto di accertamento prot. n. .2100.06/09/2019.0437021 è stato notificato in data 14/11/2019, come CP_1 risulta dalla relata di notifica allegata, con il quale l' ha contestato al sig. CP_1
, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della Parte_2 società le violazioni in oggetto e anche l'atto di Parte_1 accertamento prot. n. .2100.06/09/2019.0437022, è stato notificato in data CP_1
27/11/2019, come risulta dalla relata di notifica allegata.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi per violazioni commesse per l'anno 2018 la contestazione della violazione è stata notificata (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere CP_1 dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle
Pag. 11 di 13 rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, Dott.ssa Alessia Trovato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 884,05 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 28.12.2025
Il Giudice onorario
Dott. ssa Alessia Trovato
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13