Ordinanza presidenziale 24 novembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 11/05/2026, n. 8683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8683 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05573/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5573 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Luigi Comito in Roma, via De Donato n. 10;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- adottato dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare – Comando Logistico il 23.11.2022 e notificato, a mezzo PEC, il successivo 11.01.2023, recante diniego del diritto di esso ricorrente a percepire il compenso di cui all'art. 2261, comma 1, D.lgs. n. 66/10 (Codice Ordinamento Militare), già art. 1 L. 42/00, in una ad ogni atto preordinato, connesso e conseguenziale, di cui si sconoscono data ed estremi, con la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. GU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Ministero della Difesa gli ha denegato il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 2261 del d. lgs. n. 66/2010.
Il provvedimento opposto dal ricorrente ritiene che l’indennità richiesta non possa essere corrisposta, perché egli non è cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, ma su domanda.
In particolare, il Ministero ha considerato circostanza ostativa alla liquidazione della predetta indennità la cessazione del servizio su domanda disposta nel 2021, con collocamento del ricorrente stesso in ausiliaria, ai sensi dell’art. 909, comma 4, del d. lgs. n. 66/2010.
2. Avverso il provvedimento impugnato e per la declaratoria del diritto di percepire l’indennità prevista dalla legge, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ - Violazione e falsa applicazione dell’art. 909 Dlgs 66/10 – Eccesso di potere per travisamento – Disparità di trattamento ”.
- “ - Violazione e falsa applicazione dell’art. 909 Dlgs 66/10 – Eccesso di potere per travisamento – Disparità di trattamento ”.
- “ - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2261, comma 1, Dlgs 66/10 – Eccesso di potere - Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, L. 190/2014 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Costituzione ”.
3. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti ragioni.
5. In via dirimente, deve osservarsi che il provvedimento di diniego impugnato è fondato su una interpretazione del dato normativo non condivisibile.
In detta prospettiva, osserva il Collegio che prima l’art. 1 della legge n. 42/2000 e, poi, l’art. 2261, comma 2, del d. lgs. n. 66/2010 hanno disposto nei seguenti termini: “ Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1803. ”.
La predetta disposizione non può essere interpretata nel senso che essa riconosca l’indennità cd. anti-esodo ai piloti militari che siano cessati dal servizio al raggiungimento dei limiti di età; in altre parole, la predetta disposizione assume che l’indennità già maturata debba essere corrisposta all’avente titolo al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio e non nel senso predicato nel provvedimento impugnato, che presupporrebbe una diversa formulazione dell’enunciato normativo, e cioè che il medesimo assumesse che: “ … è corrisposto in unica soluzione, all’atto della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ”.
In sostanza, il raggiungimento del limite di età rende esigibile l’indennità già maturata per effetto della permanenza in servizio.
5.1 Peraltro, come allegato nella memoria difensiva di parte ricorrente e in difetto di specifiche contestazioni da parte dell’amministrazione costituita, in giurisprudenza è stata affermata l’equiparazione, ai predetti fini, tra servizio effettivo e collocamento in ausiliaria a seguito di cessazione del servizio su domanda nei seguenti condivisibili termini: “ Ogniqualvolta il legislatore equipara espressamente una determinata situazione ad un’altra, elementari esigenze di certezza del diritto, sottese al principio di legalità, impongono di estendere alla prima il regime giuridico già dettato per l’altra. Quanto detto salvo evidentemente sia lo stesso legislatore a dare rilievo ai profili di non sovrapponibilità, prevedendo espressamente un regime diversificato o comunque derogatorio rispetto a quello “principale”.
A ciò consegue che l’estensione di un diritto soggettivo derivante dalla legge è data non tanto e non solo dalla norma che lo riconosce, ma anche da tutte quelle che contribuiscono a precisarla e meglio perimetrarla, in maniera obiettiva e senza necessità di alcuna valutazione discrezionale aggiuntiva.
10.9. La posizione di ausiliaria, nella quale l’appellante si è trovato per sua scelta negli ultimi anni della carriera, costituisce un periodo transitorio, successivo alla cessazione dal servizio attivo, durante il quale il militare, in alternativa al collocamento nella posizione di riserva, può essere richiamato in servizio dalla pubblica amministrazione nella provincia di residenza per un massimo di 5 anni. La relativa disciplina è stata reiteratamente modificata, ma all’attualità e ratione temporis può sinteticamente ricordarsi come essa presupponga, alternativamente: i) il raggiungimento del limite di età ordinamentale per il ruolo e grado rivestito (nel caso qui di interesse, come già detto, 61 anni), salvo rinuncia; ii) l’avvenuta fruizione del c.d. “scivolo”, vale a dire una via di esodo lavorativo concessa in via temporanea (c.d. “finestra”), previa valutazione delle esigenze di organico; iii) infine la presentazione di domanda, al raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo. Tali due ultime situazioni sono disciplinate rispettivamente ai commi 1 e 6 dell’art. 2229 c.m., quali eventualità introdotte in via temporanea e via via prorogate (da ultimo, al 31 dicembre 2025, avuto riguardo alla prima, con l’art. 9, comma 1, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 45, c.d. “milleproroghe” per l’anno di riferimento; fino all’anno 2033, in relazione alla seconda, giusta la novella apportata dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 119). Presupposto di operatività del c.d. “scivolo” è che i militari che presentano la relativa istanza si trovino a non più di cinque anni dal limite di età: situazione corrispondente a quella dell’appellante che, come detto, avrebbe compiuto i 61 anni necessari al collocamento in congedo per ragioni anagrafiche il 28 febbraio 2020, avendo presentato domanda di collocamento in ausiliaria il 9 agosto 2016, ovvero ampiamente all’interno del periodo di comporto valutato dal legislatore.
10.10. Orbene, al ricorrere di tale circostanza, il legislatore (art. 2229, comma 3, c.m.) equipara «a tutti gli effetti» il collocamento in ausiliaria a quello per il raggiungimento dei limiti di età: non si vede pertanto come in presenza di tale requisito l’Amministrazione possa negare il diritto di credito spettante al richiedente una volta verificatasi la condizione anagrafica, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale.
Quanto sopra detto sarebbe già sufficiente ad accogliere l’appello, stante che il provvedimento sopravvenuto contiene solo, quale esplicitata motivazione, il riferimento - per quanto chiarito, del tutto incongruo - alla mancata cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, laddove il collocamento in ausiliaria nei soli casi previsti dal comma 1 dell’art. 2229 c.m. è equiparato alla stessa a tutti gli effetti. Da qui la chiara portata elusiva del giudicato dell’atto de quo.
10.11. Il collegio ritiene tuttavia opportuno fornire ulteriori precisazioni afferenti la disciplina dell’istituto, giusta i richiami alla (ulteriore e non esplicitata) ragione di esclusione sottesa alla menzionata determinazione 29 gennaio 2024. Ciò al solo scopo di chiarire definitivamente la portata conformativa del giudicato originario, scongiurando nuove edizioni del potere che riesumino interpretazioni già prospettate (in sede procedimentale o difensiva) dall’Amministrazione e ora tuzioristicamente confutate dall’appellante mediante richiamo alle prassi interne al Ministero della difesa (id est, l’eventuale rilievo ostativo attribuito alla circostanza dell’essere l’appellante transitato allo stato di ausiliaria a domanda provenendo da quello di aspettativa per riduzione dei quadri, a.r.q.).
Va infatti ricordato che l’a.r.q. - come si evince dal tenore letterale degli artt. 874, comma 1, lett. a), 875, comma 1, lett. d), e 909 c.m. - è una delle posizioni di stato giuridico del servizio permanente, che astringe il militare a tutti gli obblighi della disciplina e del grado, oltre che a quelli specifici di cui all’art. 909 c.m. (richiamo, disponibilità ad essere utilizzati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri, ecc.), fino alla cessazione dal servizio, a domanda o per raggiungimento del limite di età. Essa consegue ad esigenze organizzative dell’Amministrazione di appartenenza, a fronte delle quali il dipendente versa in una situazione di sostanziale soggezione, sicché sarebbe addirittura discriminatorio farne conseguire effetti pregiudizievoli in termini di maturazione delle condizioni per fruire di un istituto premiale di una carriera che comunque si è già consolidata per durata e tipologia di servizio.
10.12. Nella medesima ottica di dare piena chiarezza al contenuto conformativo del giudicato, va infine ricordato che nel caso di specie non trova applicazione la dimidiazione operata dall’art. 1, comma 260, della già ricordata l. n. 190 del 2014, avendo l’interessato compiuto quarantacinque anni il 28 febbraio 2004, ovvero assai prima dell’entrata in vigore della novella (1° gennaio 2015). A ciò conduce la ritenuta natura dinamica del rinvio contenuto nell’art. 2262, comma 2, all’art. 1804 c.m. (ma analoghe considerazioni valgono per quello di cui all’art. 2261, che rimanda all’art. 1803 del codice), evidentemente non toccato dalla sentenza “ripristinatoria” della Corte costituzionale. L’importo complessivo dei premi sui quali effettuare il calcolo indicato dalla norma va pertanto determinato tenendo conto della versione originaria della stessa ovvero di quella novellata a seconda se quest’ultima è sopravvenuta o meno alla maturazione dei presupposti di legge.
Il collegio ritiene che la natura ricettizia - e quindi “dinamica” - del rinvio, discenda da «elementi univoci e concludenti» (secondo i principi di recente affermati ancora una volta dal Giudice delle leggi, ancorché con riferimento alla novazione mediante legificazione di una norma regolamentare attraverso il rinvio alla stessa -Corte cost., 15 aprile 2025, n. 44- applicabili mutatis mutandis al caso di specie), ovvero l’unitarietà della cornice normativa che l’intreccio fra norme (richiamanti e richiamate) determina. Il legislatore, infatti, con il rinvio all’art. 1804 c.m. ha inteso chiaramente assimilare la posizione di coloro che alla data del 22 gennaio 2004 (ovvero del 21 marzo 2000, per i controllori di volo, ex art. 1803), non avendo ancora raggiunto i quarantacinque anni di età non abbiano altresì potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’art. 970 c.m., a quella di coloro che, dopo il periodo di ferma obbligatoria, decidano di effettuare le ferme volontarie (ancorché sia prevista la corresponsione dell’emolumento in un’unica soluzione all’atto del collocamento a riposo, invece che alle singole scadenze previste). Diversamente opinando, ovvero interpretando il rinvio operato all’art. 1804 come fisso e non mobile si perverrebbe alla paradossale conseguenza di privilegiare coloro che, di fatto, non hanno effettuato le ferme rispetto a coloro che le hanno effettuate. Infatti, mentre non vi è dubbio che coloro che effettuano regolarmente le ferme di cui all’art. 970 restano assoggettati al disposto del comma 260 dell’art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 e, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si vedono dimezzare gli importi previsti dall’art. 1804, ciò non varrebbe per coloro che non le hanno potute effettuare le ferme, ma a condizioni date e con modalità di corresponsione diversa, beneficiano egualmente del medesimo corrispettivo premiale. ” (Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 9 luglio 2025, n. 5976).
6. In definitiva, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
7. La particolarità della vicenda contenziosa in esame e i relativamente recenti approdi giurisprudenziali costituiscono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) annulla il provvedimento impugnato;
b) condanna l’amministrazione alla corresponsione dell’indennità dovuta al ricorrente, con gli accessori di legge;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD TT, Presidente FF
Antonietta Giudice, Primo Referendario
GU LE, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| GU LE | UD TT |
IL SEGRETARIO