TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/09/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
6002/24
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
nata a Sant'Antimo il [...], in [...] Parte_3 eredi di nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta in data 7.05.2021, rappresentati e difesi dall'avv.to
Giuseppe Marrazzo
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Alfonso Corvino
Resistente
OGGETTO: riconoscimento ratei di indennità di accompagnamento in favore degli eredi
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, agendo in qualità di eredi legittimi di Persona_1
, deceduta il 7.05.2021, con ricorso depositato il 9.05.2024
[...] hanno chiesto la condanna dell'istituto al pagamento delle somme dovute a titolo di ratei di indennità di accompagnamento con decorrenza da aprile 2021 a maggio 2021 (data del decesso) sostenendo: a) che il proprio de cuius aveva ottenuto il positivo riconoscimento del requisito sanitario a far data dal mese di aprile 2021 con decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. reso il
16.12.2022 nell'ambito del procedimento Rg. 1942/22 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro;
b) tale decreto era stato notificato all' nel giugno 2023; c) di aver allegato all' CP_1 CP_1 attraverso l'invio del modello AP23, il possesso dei requisiti socio economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta;
d) che erano trascorsi i 120 gg. previsti dall'art. 445 bis comma 5 c.p.c..
L' si è costituito in giudizio rilevando l'avvenuto pagamento CP_1 della prestazione richiesta;
la mensilità spettante era stata infatti liquidata il 20.07.2023 all'erede delegato
[...]
. Parte_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
10.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
Dall'esame della documentazione in atti risulta effettivamente che, come dedotto dall' , la prestazione era stata liquidata in CP_1 favore degli odierni ricorrenti già nel luglio 2023.
Sul punto parte ricorrente, non avendo depositate note, nulla ha contro dedotto.
Considerato che il contenuto della dichiarazione di esonero presentata dagli eredi e Parte_2 Parte_3 risulta smentito dalla dichiarazione fiscale depositata dall' , assistito da un funzionario, condanna questi ultimi CP_1 al pagamento delle spese processuali (Cass. 9878/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna e al pagamento Parte_2 Parte_3 delle spese processuali che si liquidano in € 200,00, oltre accessori se dovuti.
Aversa il 16.09.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua