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Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2023, n. 46734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46734 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IO UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosinno;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. UC La GI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 6 maggio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato continuato di cui all'art. 635 commi primo e secondo cod. peri. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. in ordine alla mancata valutazione delle esigenze cautelari a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Secondo la difesa la pena prevista per il reato di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, cod. pen., a seguito della esclusione da parte dei 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46734 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/10/2023 giudici del riesame dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. non sarebbe compatibile con la misura degli arresti domiciliari. In particolare, il ricorrente sostiene che, in considerazione del comportamento processuale collaborativo, della sostanziale incensuratezza del La GI e della possibile riduzione per la pena in caso di scelta del rito alternativo, la pena irrogata all'esito del giudizio potrebbe essere inferiore ad un anno di reclusione. Tale prognosi sanzionatoria sarebbe del tutto inconciliabile con il disposto dell'art. 275 comma 2-bis cod. pen. che esclude l'applicazione della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato non essendo ravvisabile la dedotta violazione di legge. Il Tribunale, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze procedimentali, ha ritenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari «l'unica misura tuttora idonea a salvaguardare l'esigenza di difesa sociale e tutela della collettività» anche a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. L'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a soggetto resosi responsabile del delitto di danneggiamento aggravato, ancorché esso sia sanzionato con pena edittale inferiore al limite di quattro anni di reclusione stabilito dall'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., è legittima in quanto tale limite è derogato dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. nel caso in cui la misura cautelare sia applicata, come nel caso di specie, a seguito di convalida dell'arresto. 2. Deve esser, inoltre, ribadito il principio di diritto secondo cui non si estende agli arresti domiciliari il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Il divieto di applicazione della misura cautelare è, infatti, limitato, per espressa previsione legislativa, alla sola custodia in carcere e non alle misure cautelari meno afflittive (vedi Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami, Rv. 262377 - 01; Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, Viviani, Rv. 267793 — 01; Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022, Nieddu, Rv. 282802 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al 2 pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il ricorrente, in data 27 luglio 2023, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 20 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosinno;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. UC La GI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 6 maggio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato continuato di cui all'art. 635 commi primo e secondo cod. peri. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. in ordine alla mancata valutazione delle esigenze cautelari a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Secondo la difesa la pena prevista per il reato di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, cod. pen., a seguito della esclusione da parte dei 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46734 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/10/2023 giudici del riesame dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. non sarebbe compatibile con la misura degli arresti domiciliari. In particolare, il ricorrente sostiene che, in considerazione del comportamento processuale collaborativo, della sostanziale incensuratezza del La GI e della possibile riduzione per la pena in caso di scelta del rito alternativo, la pena irrogata all'esito del giudizio potrebbe essere inferiore ad un anno di reclusione. Tale prognosi sanzionatoria sarebbe del tutto inconciliabile con il disposto dell'art. 275 comma 2-bis cod. pen. che esclude l'applicazione della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato non essendo ravvisabile la dedotta violazione di legge. Il Tribunale, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze procedimentali, ha ritenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari «l'unica misura tuttora idonea a salvaguardare l'esigenza di difesa sociale e tutela della collettività» anche a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. L'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a soggetto resosi responsabile del delitto di danneggiamento aggravato, ancorché esso sia sanzionato con pena edittale inferiore al limite di quattro anni di reclusione stabilito dall'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., è legittima in quanto tale limite è derogato dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. nel caso in cui la misura cautelare sia applicata, come nel caso di specie, a seguito di convalida dell'arresto. 2. Deve esser, inoltre, ribadito il principio di diritto secondo cui non si estende agli arresti domiciliari il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Il divieto di applicazione della misura cautelare è, infatti, limitato, per espressa previsione legislativa, alla sola custodia in carcere e non alle misure cautelari meno afflittive (vedi Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami, Rv. 262377 - 01; Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, Viviani, Rv. 267793 — 01; Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022, Nieddu, Rv. 282802 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al 2 pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il ricorrente, in data 27 luglio 2023, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 20 ottobre 2023.